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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13413/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28 novembre 2024
da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano c.f. CodiceFiscale_1 residente in [...]
e
Parte_2 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana c.f. CodiceFiscale_2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Francesca Gardinetti, del Foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 20 dicembre 2003 in Corciano (PG)
(anno 2003 atto n. 34 reg. – parte II serie C)
separati consensualmente con verbale in data 4 maggio 2011 omologato con decreto n. 6492/2011 del Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione Civile – RG
2867/2011 pagina 1 di 4 con il seguente figlio: c.f. nato a [...] il 23 Controparte_1 CodiceFiscale_3 aprile 2004, residente in [...], cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dare atto che e godono ciascuno di proprie risorse reddito Parte_1 Parte_2
- patrimoniali che, quindi, sono economicamente autosufficienti e, conseguentemente, che nulla hanno da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento / assegno divorzile e/o alimentare e per l'effetto dare atto della revoca / estinzione di qualsiasi onere di mantenimento da parte di in favore della coniuge dal mese successivo al deposito Parte_1 Parte_2 del ricorso introduttivo.
2. il padre corrisponderà alla madre, genitore con cui Parte_1 Pt_2 Parte_2 attualmente convive il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente CP_1 ed indipendente, ancora studente, quale contributo al mantenimento per il medesimo figlio
, l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/== euro). Detto assegno verrà CP_1 corrisposto dal padre, alla madre, a far data dal mese Parte_1 Parte_2 successivo al deposito del ricorso introduttivo. Detto assegno verrà versato per dodici mensilità ciascun anno, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e verrà rivalutato, come per legge, annualmente in base agli indici ISTAT – costo vita.
3. il padre terrà, altresì, a proprio carico il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio . Spese da individuarsi, concordarsi e rimborsarsi secondo le CP_1
Linee Guida in vigore del Tribunale di Milano;
4. le parti godranno in misura del 50% ciascuno degli sgravi fiscali e/o agevolazioni varie inerenti le spese tutte sostenute per il figlio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 2 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20 dicembre 2003 in Corciano (PG) -
Anno 2003, atto n. 34, Registro -, Parte II, Serie C - tra e Maria Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corciano (PG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Perugia dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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