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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/10/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa N. 3126/2022 R.G. promossa da
C.F. e P. IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 con il proc. dom. Avv.to Francesco CORDOVA, Bastioni di Porta Nuova, n. 21, Milano
- parte attrice in opposizione - contro
(C.F.: - P. IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 con i proc. dom. Avv.ti Giancosimo MALUDROTTU, Annalisa BRAGANTE e Paolo Giovanna BRAMBILLA, P.zza TR e ES (Palazzo Comunale), CP_1
- parte convenuta opposta -
Le difese delle parti hanno concluso come da fogli depositati a PCT nei termini che seguono:
Parte attrice opponente:
1) In via preliminare: previa revoca dell'ordinanza del 29 aprile 2022, disporre – anche ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 32 del D. Lgs.01.09.2011 n. 150 – l'immediata sospensione dell'atto denominato “AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO” depositato a doc. 1 e notificato il 16.02.2022 presentemente impugnato, alla luce della sua radicale inopponibilità a della sua nullità ed inefficacia e dei gravi motivi indicati in narrativa dell'atto di CP_2 citazione e nei successivi scritti di causa.
2) Sempre in via preliminare: previa sospensione degli effetti dell'atto impugnato, per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione e nei successivi scritti di causa accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ispetto al credito oggetto dell'avviso di CP_2 accertamento opposto, o comunque la totale carenza di titolarità passiva di n ordine al CP_2 credito oggetto dell'avviso di accertamento opposto, nonché in ordine allo stesso avviso di accertamento opposto;
3) In via principale: previa sospensione degli effetti dell'atto impugnato, dichiarare illegittimo per le ragioni esposte in narrativa degli scritti di causa e quindi annullare in ogni sua parte l'impugnato atto del denominato “AVVISO DI ACCERTAMENTO Controparte_1
ESECUTIVO” e depositato a doc. 1 e notificato in data 16.02.2022, dichiarando integralmente infondata e illegittima – anche, occorrendo, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. – la pretesa impositiva del , con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, per tutte le ragioni Controparte_1 esposte in narrativa dell'atto di citazione e nei successivi scritti di causa;
4) In via subordinata: previo accertamento della illegittimità e della contrarietà alle norme imperative di legge di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 259/2003, all'art. 63, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 446/1997 e all'art. 1, commi 816 e 831-bis della L. n. 160/2019, degli importi richiesti dal a titolo di indennità di occupazione all'interno dell'avviso di Controparte_1 accertamento di cui al doc. 1, accertare e dichiarare che in relazione alla suddetta occupazione grava in capo a esclusivamente l'obbligo di pagamento delle somme CP_2 ex lege dovute a titolo di TOSAP/COSAP per le annualità dal 2015 sino al 2019 e, successivamente del Canone Unico Patrimoniale determinate nella misura di euro 800,00 annue a decorrere dall'1 gennaio 2022, per tutte le ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione e nei successivi scritti di causa, accertandosi e dichiarandosi che l'odierna esponente nulla deve all'Ente civico opposto, per tutte le ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione e nei successivi scritti di causa.
5) In via ulteriormente subordinata: nel caso in cui il Giudice dovesse riconoscere l'intervenuto rinnovo del contratto di concessione a doc. 4, previo accertamento della nullità – originaria o sopravvenuta – o l'inefficacia sopravvenuta dell'art. 3 del Contratto del 13 ottobre 2006 depositato a doc. 4 per violazione di norme imperative (art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, art. 63, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 446/1997 e art. 1, commi 816 e 831-bis della L. n. 160/2019) con conseguente sostituzione dell'art. 3 del predetto Contratto con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di TOSAP/COSAP per le annualità dal 2015 sino al 2019 e, successivamente del Canone Unico Patrimoniale determinate nella misura di euro 800,00 annue a decorrere dall'1 gennaio 2022, revocarsi e/o annullarsi l'atto denominato “AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO” del
[...]
, depositato a doc. 1, con ogni conseguenza di legge, accertandosi e dichiarandosi CP_1 che l'odierna esponente nulla deve all'Ente civico opposto, per tutte le ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione e nei successivi scritti di causa.
6) Sempre in via subordinata: nel caso in cui il Giudice dovesse riconoscere l'intervenuto rinnovo del contratto di concessione a doc. 4, previo accertamento della nullità – originaria o sopravvenuta – o l'inefficacia sopravvenuta dell'art. 3 del Contratto del 13 ottobre 2006 depositato a doc. 4 per violazione di norme imperative (art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, art. 63, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 446/1997 e art. 1, commi 816 e 831-bis della L. n. 160/2019) con conseguente sostituzione dell'art. 3 del predetto Contratto con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di Canone Unico Patrimoniale determinate nella misura di euro 800,00 annue, revocarsi e/o annullarsi l'atto denominato “AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO” del Controparte_1 depositato a doc. 1, con ogni conseguenza di legge, accertandosi e dichiarandosi che l'odierna esponente nulla deve all'Ente civico opposto, per tutte le ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione e nei successivi scritti di causa.
7) In via istruttoria: ammettersi, occorrendo CTU, finalizzata a verificare se il canone indicato alla clausola n. 3 del 13 ottobre 2006 depositato a doc. 4, risponde ai requisiti di equità, non discriminazione e agevolazione ex art. 88 Codice delle Comunicazioni Elettroniche nonché ai sensi dell'art. 63, lett. e) del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 1, comma 831 bis, della L. 27.12.2019 n. 160, provvedendo alla relativa rideterminazione ai sensi della predetta norma. In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali. Parte convenuta opposta:
In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato in quanto infondata e stante l'assenza delle condizioni di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 150/2011; Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'attrice in quanto domanda in via preliminare formulata tardivamente con la memoria n. 1 ex art. 183 VI comma c.p.c.; Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande nuove dell'attrice formulate tardivamente con la memoria n. 1 ex art. 183 VI comma c.p.c.; In via principale e nel merito, per le ragioni esposte, respingere integralmente l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento del Prot. n. 14858 del 27/01/2022 Controparte_1 promossa da in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché respingere tutte le Parte_2 domande proposte dall'attrice e, per l'effetto, accertata e dichiarata la fondatezza della pretesa creditoria del nei confronti dell'opponente, a titolo di indennità di Controparte_1 occupazione per il periodo dall'01/10/2015 al 31/12/2019, confermare l'avviso di accertamento esecutivo in quanto valido, legittimo ed efficace;
In via subordinata, nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, dell'avviso di accertata mento esecutivo opposto, condannare la al pagamento in Parte_2 favore del della somma dovuta a titolo di indennità di occupazione, oltre Controparte_1 interessi, pari ad €. 148.111,07 o al pagamento della maggiore o minore somma di cui la predetta società risulterà debitrice nei confronti del in quanto occupante Controparte_1 senza titolo, dal 01/07/2015 ad oggi, della porzione della torre piezometrica di Viale RE BA, utilizzata per l'installazione di stazioni radio di telefonia mobile e dei relativi impianti tecnologici. Con ogni più ampia riserva sia istruttoria che di merito. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge previdenziali, assistenziali e fiscali degli Avvocati dipendenti degli Enti Locali ( 23,8%, 0,45%, IRAP 8,5%) CP_3 CP_4 nonché rimborso spese generali (15%).
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento (art. 32 D. Lgs. 150/2011).
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 14.4.2022, iscritto a ruolo il 20.4.2022, Parte_1 Part (nel prosieguo, per brevità, ha convenuto in giudizio il
[...] CP_1
(nel prosieguo, per brevità, , opponendo l'avviso di accertamento esecutivo
[...] CP_1 del - prot. n. 14858 del 27.1.2022, notificato il 16.2.2022, relativo ad intimazione di CP_1 pagamento dell'importo di € 148.111,07 (di cui € 146.648,92 per somma capitale, € 1.462,15 per interessi e € 5,88 per spese di notifica), importo richiesto a titolo di occupazione della porzione immobiliare di proprietà del Comune per l'arco temporale 1.10.2015-31.12.2019 (cfr. Part doc. n. 1 fascicolo A sostegno dell'azione proposta – in via di sintesi e per quanto di stretto interesse ai fini della Part decisione – premesso che il Comune, con atto 13.10.2006, aveva concesso in uso a parte della torre piezometrica sita in Viale C. BA, per la Controparte_5 CP_1
“installazione di una Stazione Radio per la fornitura di un servizio pubblico di Part telecomunicazioni” (cfr. doc. n. 4 fasc. e fatto altresì presente di essere subentrata nella gestione di detta “installazione” quale incorporante di (cessionaria, a Controparte_6 sua volta, del ramo d'azienda Tower di già – ha Controparte_7 Controparte_5 invocato:
- la nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale proporre opposizione, nonché per difetto di qualifica del funzionario che ha sottoscritto l'ingiunzione;
- il deficit di certezza, liquidità ed esigibilità del quantum azionato da controparte con il titolo opposto;
- la nullità e/o l'inefficacia di quanto previsto nell'atto 13.10.2006 in punto di determinazione del canone annuo, stante quanto stabilito dall'art. 93 D. Lgs. n. 259/2003, nonché dall'art. 63 D.L. 446/1997 e dalla L. 160/2019, comma 831 bis;
- il proprio difetto di legittimazione passiva (profilo di doglianza introdotto con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.).
Costituitosi in giudizio, il ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto di quanto CP_1 dedotto e argomentato da controparte, concludendo – in via principale – per la reiezione dell'opposizione con conferma del titolo opposto;
vinte le spese di lite.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); rigettata l'istanza di sospensiva del provvedimento opposto (cfr. ordinanza 29.4.2022); accordato alle parti, su loro richiesta, un rinvio a fini transattivi (cfr. verbale udienza 15.9.2022); confermato il diniego della sospensiva e concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. ordinanza 8.9.2023); ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza 23.12.2024); riassegnato il procedimento allo scrivente;
disposta la precisazione delle conclusioni con deposito a PCT, esclusa udienza in presenza a tal fine (cfr. ordinanza 20.3.2025); la causa è passata in decisione, assegnati alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali (14.7.2025) e delle memorie di replica (3.9.2025).
************** Si premette che: i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
Esaminati – con approccio schematico ed in via di sintesi – i profili di doglianza fatti valere Part da si osserva ciò che segue. a) Difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione è destituita di fondamento e va respinta. E' la stessa società ricorrente a riconoscere di essere subentrata a Controparte_6 nell'uso della porzione della torre piezometrica dove sono collocate le infrastrutture per Part l'esercizio della telefonia mobile, sito questo pacificamente gestito da cfr. pagg.
2-3 dello scritto introduttivo). Il fatto che il ha dedotto che il rapporto di concessione di cui all'atto 13.10.2006 CP_1
(instaurato con è scaduto – per maturazione del termine finale, avendo Controparte_5 Part esso durata di nove anni – in data 30.6.2015, cosicché on è subentrata nella concessione, avendo proseguito una “occupazione senza titolo” della porzione della torre piezometrica (cfr. pagg.
4-5 della comparsa di costituzione e risposta), contrariamente agli assunti attorei (cfr. pagg.
2-6 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.), è dato privo di rilievo nell'ottica della legittimazione passiva (nonché della titolarità effettiva del rapporto [categoria alla quale la Part difesa di a fatto riferimento nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c. e nella comparsa conclusionale]). Infatti, visto che,cessata l'efficacia della concessione di cui all'atto13.10.2006, è proseguito un rapporto di fatto / un'occupazione senza titolo, nell'economia del giudizio ciò che rileva è che la parte convenuta (per il pagamento dell'indennità di occupazione) coincida con il soggetto che sta utilizzando il bene altrui e questo sia nella prospettiva della condizione dell'azione (dal lato passivo del rapporto), sia in quella della titolarità effettiva del rapporto dedotto in causa. D'altro canto, fermo quanto sopra osservato, ulteriore riprova della radicale infondatezza dell'eccezione in esame si ricava dal fatto che la stessa società attrice – in un contesto nel quale l'opposizione proposta non ha ad oggetto il diritto dell'Ente locale in relazione all'an, bensì al quantum (sul punto cfr. infra) – ha riferito di aver presentato al richiesta di CP_1
“formale rinegoziazione del rapporto attraverso la ridefinizione degli importi effettivamente dovuti per legge”, avendo “versato per ogni anno di occupazione l'importo di euro 516,46 ossia l'importo minimo di legge stabilito per la TO (doc. n. 10), nonché gli importi calcolati ai sensi del CUP fino all'annualità 2022 (doc. 11)” (cfr. pag. 24 dell'atto di citazione); cosicché, la Part contestazione della legittimazione passiva / titolarità effettiva del rapporto in capo ad isulta in evidente contraddizione con quanto allegato dalla stessa società attrice.
b) Nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale proporre opposizione, nonché per difetto di qualifica del funzionario che ha sottoscritto l'ingiunzione.
Si tratta di profili di doglianza destituiti di fondamento. Infatti, i) circa l'omessa indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale proporre opposizione, fermo che nel provvedimento impugnato si legge: “contro il presente avviso di accertamento
… è ammessa opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente avviso, con le modalità di cui all'art. 32 del D. Lgs. 150 dell'1° settembre 2011”, cosicché – per mezzo del richiamo all'art. 32 cit. – il requisito formale in esame è da ritenere soddisfatto, pur volendo aderire alla tesi attorea, come chiarito dalla Corte di legittimità (cfr., per esempio, Cass., Sez. 2, Sent. n. 1372 del 21.1.2013, esattamente citata in termini dalla difesa del , l'omessa CP_1 indicazione nell'atto dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine, determina non già la nullità di esso, bensì una mera irregolarità, che, al più, può impedire il verificarsi di preclusioni processuali per l'inosservanza del termine per impugnare (profilo qui irrilevante); ii) circa la “qualifica del funzionario”, il provvedimento di cui è causa è stato sottoscritto dall'Arch. che – dato attestato in via documentale (e, invero, neppure Persona_1 Part specificatamente contestato da – è Dirigente responsabile del settore Governo del Territorio / Patrimonio e, quindi, competente per la gestione delle entrate extra-tributarie derivanti, appunto, dalla gestione del patrimonio comunale;
cosicché non vi è ragione per dubitare della sussistenza in capo all'Arch. della qualifica/attribuzione relativa ad Per_1 esigere il pagamento di somma per l'uso “senza titolo” di porzione di bene immobile del Part
d'altro canto, la tesi di econdo la quale la “competenza” dovrebbe spettare al CP_1
“responsabile d'imposta” / alla “Area Tributi” (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, Part c.p.c.), è in contraddizione con quanto sostenuto dalla stessa in relazione al fatto che il rapporto alla base del credito azionato con il titolo opposto, è sotto ogni aspetto, un “credito di carattere privatistico”, del tutto estraneo alla categoria del “credito tributario” (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione).
c) Deficit di certezza, liquidità ed esigibilità del quantum azionato con il titolo opposto.
Part Anche in relazione a tale profilo (nel cui ambito a contestato altresì l'ammissibilità di avvalersi del procedimento dell'<< avviso di accertamento esecutivo >> per il recupero di un credito non avente natura tributaria), l'opposizione è infondata. Infatti, i) circa la (lamentata) illegittimità del ricorso all'<< avviso di accertamento esecutivo >> per un credito avente natura di “indennità di occupazione”, è sufficiente osservare che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (in relazione al procedimento ex r.d. n. 339/2010, ma con principio applicabile pure all'accertamento esecutivo ex L. n. 160/2019) – trattasi di strumento “utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (cfr. Cass., Sez. Un., Sent. n. 11992 del 25.5.2009, esattamente citata in termini dalla difesa del nonché, nello stesso senso, Cass., CP_1
Sez. 1, Sent. n. 7076 dell'11.4.2016 e Cass., Sez. Un., Ord. n. 2448 dell'1.2.2025); ii) avendo riguardo, poi, ai requisiti di “certezza, liquidità ed esigibilità”, ferma ogni valutazione nel merito in punto di integrazione o meno della situazione soggettiva posta dal a CP_1 base del credito azionato con il titolo opposto (cfr. infra), avendo l'Ente locale convenuto fatto presente di aver quantificato la somma ex art. 1591 c.c. muovendo dal canone fissato nell'atto 13.10.2006, aggiornato con l'indice ISTAT (cfr. doc. n. 1 cit. e pag 14 della comparsa di costituzione e risposta), neppure vi sono criticità in relazione ai requisiti de quibus (ferma, va ribadito, la valutazione in concreto dei presupposti per l'operatività dell'istituto invocato dal
. CP_1
d) Nullità / inefficacia di quanto previsto nell'atto 13.10.2006 in punto di determinazione del canone annuo stante quanto stabilito dall'art. 93 D. Lgs. n. 259/2003, nonché dall'art. 63 D.L. 446/1997 e dalla L. 160/2019, comma 831 bis.
In sostanza, la società opponente – premesso che la porzione immobiliare di cui è causa insiste su bene soggetto al regime del demanio pubblico ex artt. 822, c. 2 - 824, c. 1, c.c., nonché ex art. 143 D. Lgs. n. 152/2006 (la “torre piezometrica” facendo parte dell'acquedotto comunale) – stante il quadro normativo di disciplina dei contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione su aree pubbliche, delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica (al riguardo, cfr. pagg. 13-22 dell'atto di citazione), ha contestato la legittimità della pretesa del Comune di quantificare l'indennità di occupazione in base all'importo del canone previsto nell'atto 13.10.2006 (€ 30.000,00 annui), ritenendo che tale indennità sia sì dovuta ma, per l'arco temporale qui rilevante (1.10.2015-31.12.2019), nella misura di € 516,46 annui, vale Part a dire l'importo minimo di legge stabilito per la TO, somme che a riferito di aver già versato al (cfr. pag. 24 dello scritto introduttivo). CP_1
Pure la difesa del ha effettuato una ricognizione del quadro normativo di interesse CP_1
(in termini sostanzialmente coincidenti con quella di controparte); al riguardo, in particolare, nella comparsa di costituzione e risposta (pagg. 15 e 16) si legge:
<< L'art. 93 del D. Lgs. n. 259/2003 … “Divieto di imporre altri oneri.
1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri e canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificatamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'art. 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”. Il D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto …: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”. …. Il D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che:
“L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto”. Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 93 che, nell'attuale formulazione, non contiene più le previsioni legate al divieto di imporre altri oneri agli operatori di telecomunicazioni disciplinando invece aspetti (“Controllo normativo sui servizi al dettaglio”) diversi dal tema in discussione cui si riferisce, attualmente, l'art. 1 comma 831-bis L.160/2019 con le seguenti prescrizioni, entrate in vigore l'01/01/2020 …: “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesti, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. >> .
Ciò posto, il contrasto tra le parti verte proprio sull'entità dell'indennità di occupazione dovuta Part da al per l'uso della porzione della torre piezometrica dove sono collocati gli CP_1 impianti funzionali ad infrastruttura di comunicazione elettronica. Part Per a somma de qua non può eccedere quella prevista dall'art. 93 D. Lgs. n. 259/2003, norma – come sopra esposto – oggetto di due interventi di interpretazione autentica, entrambi diretti a chiarire che gli emolumenti di cui all'art. 93 cit. sono i soli a potere essere richiesti agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica per l'installazione degli impianti a servizio di tali reti (per completezza, si precisa, che l'art. 1, comma 831-bis, L. n. 160/2019, qui non rileva, dispiegando i propri effetti per periodo pacificamente successivo a quello preso in considerazione dal titolo opposto). Per il invece, rammentato che l'atto 13.10.2006 è inefficace dal 30.6.2015 per CP_1 scadenza del termine finale ad esso apposto (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta), nel caso di specie va applicato, in via analogica, l'art. 1591 c.c. 1; al riguardo, visto che – come noto – per l'analogia vi deve essere assenza di una precisa disposizione (cfr. art. 12, c. 2, disposizioni sulla legge in generale), sempre secondo la ricostruzione proposta dal qui si è al di fuori della fattispecie ex art. 93 D. Lgs. n. 259/2003 e ciò CP_1 perché detta norma fa riferimento alle istallazioni su aree pubbliche e tale non può essere considerata la torre piezometrica sita in V.le RE BA, n. 2. CP_1
Sul punto, in particolare, nella comparsa di costituzione e risposta (pagg. 17-18) si legge:
< … non può ravvisarsi nel caso di specie, condizione prevista dall'art. 93 CCE ai fini della applicazione della TOSAP/COSAP in ragione del riferimento espresso, nella norma citata, alle installazioni, da parte degli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, su aree pubbliche. La superficie sulla copertura ed il locale all'interno della torre piezometrica oggetto di occupazione da pare di DA Tower / Inwit nel periodo compreso tra Controparte_5 ottobre 2015 e dicembre 2019 (cui si riferisce l'avviso di accertamento per cui è causa) non possono ragionevolmente considerarsi aree pubbliche;
non lo sono in particolare perché l'accesso all'area sulla quale sorge la torre piezometrica,è intercluso all'accesso di chicchessia (si vedano le foto 1-2 – cfr. doc. 5), eccezion fatta per il gestore della rete idrica, Brianzacque, società partecipata del , con il quale i diversi operatori telefonici devono Controparte_1 previamente accordarsi per l'accesso alla torre piezometrica in occasione degli interventi che riguardino le antenne sulla copertura oppure le attrezzature e gli impianti tecnologici presenti nel locale tecnico, all'interno della torre. L'immobile non può considerarsi, pertanto, “area pubblica” in relazione al dato concreto della non accessibilità o apertura al pubblico. … >>.
Ad avviso del giudicante, la tesi sostenuta da parte convenuta circa la non riconducibilità al concetto di “area pubblica” del sito su cui si trovano l'antenna e gli impianti tecnologici non merita di essere condivisa;
essendovi, per contro, agli atti di causa, tutta una serie di dati ed elementi che inducono a concludere nel senso che tale sito sia a tutti gli effetti una
“area pubblica” e ciò sia in assoluto, sia – ed è ciò che più conto nell'economia di questo giudizio – in relazione alla disciplina prevista dall'art. 93 D. Lgs. n. 259/2003 (tenuto anche conto delle interpretazioni autentiche intervenute con riferimento a tale norma). Infatti, in via schematica ed in ottica di sintesi:
- non sembra potersi seriamente dubitare che la “torre piezometrica” è elemento che fa parte dell'acquedotto comunale e, quindi, ex artt. 822, c. 2 - 824, c. 1, c.c., bene appartenente al
“demanio pubblico” e/o, comunque, “soggetto al regime del demanio pubblico”;
- in relazione all'appartenenza della “torre piezometrica” all'acquedotto, con conseguente assoggettamento di detto sito al regime giuridico del demanio pubblico: i) nello stesso atto 13.10.2006 (pag. 2, art. 1, n. 2) si legge: “il concessionario dichiara di essere a conoscenza che l'immobile predetto è concesso all' er il servizio di acquedotto CP_8 civico”; ii) le parti hanno fatto riferimento ad un rapporto riconducibile alla “concessione” (d'altro canto, il Comune chiede l'applicazione analogica dell'art. 1591 c.c. e ciò proprio perché il rapporto venuto a scadenza non è una locazione e, ancora, argomenta l'impossibilità di rinnovazione per fatti concludenti proprio trattandosi di “rapporto concessorio” [cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta e pagg. 12-15 della comparsa conclusionale]); iii) il sito de quo è tuttora affidato in gestione alla società partecipata affidataria della rete idrica comunale e ciò proprio in forza dell'affidamento del servizio de quo e della relativa rete;
iv) nell'elenco dei beni demaniali pubblicati dallo stesso Comune, la “torre piezometrica” è Part ricondotta al patrimonio demaniale (cfr. doc. n. 29 fascicolo;
v) quanto si legge nella comparsa conclusionale del (pag. 27) “… sebbene, in passato CP_1 la torre piezometrica fosse classificata come bene demaniale, in quanto parte integrante della rete idrica comunale (serbatoio sopraelevato), tale destinazione non è più attuale in quanto la torre non ha più tale funzione …”, non è idoneo a configurare una “sdemanializzazione tacita”, avendo la Corte di legittimità chiarito che “la sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo” (Cass., Sez. 3, Sent. n. 14269 del 23.5.2023; cfr. altresì, Cass., Sez. 5, Sent. n. 3860 del 15.2.2025), facendo qui radicale difetto – sul piano della deduzione, prima ancora che su quello della pur necessaria prova – “atti” di tal tipo e ciò solo laddove si consideri che – come visto – il bene è tuttora affidato alla gestione della società partecipata affidataria del servizio idrico;
vi) la tesi sostenuta dal circa il fatto che il sito qui di interesse non possa essere CP_1 qualificato in termini di “area pubblica” ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 D. Lgs. n. 259/2003 perché non è “accessibile / aperto al pubblico” (cfr. pag. 18 cit.) non è condivisibile, dal momento che il carattere “pubblico” è da riferire alla circostanza che l'area (pacificamente di titolarità dell'Ente locale) è utilizzata per soddisfare bisogni della collettività, senza che abbia rilievo alcuno il fatto che ne sia consentito o meno l'accesso diretto da parte del pubblico (qui, anzi, da escludere per evidenti ragioni di sicurezza collegate sia all'inserimento della torre piezometrica nel sistema dell'acquedotto comunale, sia alla stessa installazione in tale sito Part degli apparati gestiti da d'altro canto, oltre che errata sotto il profilo giuridico, la tesi qui in esame si rivela pure illogica solo considerando che, collocate in una “area” antenne ed apparecchiature tecnologiche funzionali all'esercizio di reti di comunicazione elettronica, è giocoforza che il “pubblico” non possa aver libero accesso al sito de quo (per evidenti ragioni di sicurezza, relative sia al “pubblico” [si consideri, per esempio, il profilo dell'esistenza di apparati sotto tensione elettrica], sia alla tutela della rete di comunicazione elettronica), cosicché – aderendo alla tesi del – si dovrebbe giungere alla conclusione che la CP_1 disciplina dell'art. 93 cit. non potrebbe mai trovare applicazione perché, collocata in un'area apparati a servizio della rete, essendovi l'esigenza di limitare l'accesso del pubblico (proprio per l'installazione ivi degli apparati), essa per ciò solo non potrebbe essere più considerata “pubblica”, con conseguente estraneità alla fattispecie di cui all'art. 93 cit..
Ora, ricondotta la situazione di fatto oggetto di causa alla fattispecie prevista dall'art. 93 D. Lgs. n. 259/20023, ne deriva che: a) innanzitutto, non vi è necessità di dichiarare la nullità dell'art. 3 dell'atto 13.10.2006 (in cui si preveda un canone di concessione pari ad € 30.000,00 annui) e ciò perché il rapporto costituito con detto atto è pacificamente cessato il 30.6.2025 per scadenza del termine finale ad esso apposto (non configurabile altresì rinnovo tacito), rilevando – così ed in tesi – l'art. 3 cit. solo in relazione alla quantificazione della indennità di occupazione (per l'arco temporale 1.10.2015-31.12.2019), e ciò neppure per applicazione diretta di una norma di legge, bensì in forza di (reclamata) applicazione analogica dell'art. 1591 c.c.;
b) l'applicazione analogica dell'art. 1591 c.c. è da escludere in radice, essendovi norma di fonte primaria che disciplina specificatamente il caso di specie, quantificando la somma da corrispondere all'Ente locale per l'occupazione/uso del sito dove sono installatati gli apparati a servizio della rete di comunicazione elettronica, importo da cui non si può prescindere pure nella prospettiva della “indennità di occupazione”; c) anche volendo ritenere che, non integrando il caso di specie tutti gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 93 D. Lgs. n. 259/20023, per stabilire la somma dovuta da Part l a titolo di “indennità di occupazione” sia necessario ricorrere alla “analogia”, CP_1 la “disposizione che regola caso simile o materia analoga” – e, quindi, da applicare in via analogica ex art. 12, c. 2, disp. sulla legge in generale – è quella di cui all'art. 93 cit. e non l'art. 1591 c.c..
Quindi, l'avviso di accertamento del è illegittimo, avendo l'Ente locale richiesto a CP_1 Part l pagamento dell'indennità di occupazione muovendo da un valore diverso – ed assai superiore – rispetto a quello previsto dalla norma da applicare – in via diretta e, comunque, analogicamente – al caso di specie. Part In particolare, a riferito di aver già versato per l'arco di tempo qui di interesse l'importo di € 516,46 annui, somma corrispondente a quanto stabilito per legge per la TO (cfr. pag. 24 dell'atto di citazione). Sul punto, il – senza contestare che l'importo previsto per la TO è quello indicato CP_1 da controparte – ha così replicato:
< In ordine al pagamento dell'importo minimo di legge (€ 516,46) stabilito per la TOSAP da parte di , dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 10 di parte attrice) non risulta CP_2 dimostrato il predetto pagamento in quanto le ricevute di conferma esecuzione bonifico depositate dall'opponente, in assenza di qualsiasi indicazione – anche solo generica – della causale del versamento, non possono ricondursi in alcun modo all'occupazione/utilizzo abusivo della torre piezometrica di Viale RE BA e, inoltre, per gli anni 2018 e 2019, è stato effettuato un versamento di € 514,65 anziché 516,46 per cui vi sarebbe, pur trattandosi di somme esigue, anche un pagamento in misura ridotta >> (cfr. pag. 23 della comparsa di costituzione e risposta;
nonché pag. 35 della comparsa conclusionale). Al riguardo,
1) quanto al fatto che non vi sarebbe certezza della riconducibilità delle rimesse di denaro Part effettuate da al all'utilizzo della torre piezometrica di V.le RE BA, CP_1 Part basta osservare che l'Ente locale non ha neppure allegato che, in tesi, abbia ulteriori installazioni nel territorio di cosicché non si vede a quale altro titolo (diverso da quello CP_1 Part dedotto da i bonifici possano essere stati disposti;
2) quanto all'entità dei versamenti relativi agli anni 2018 e 2019, in effetti, come allegato dal Part (senza che, invero, bbia replicato sul punto), dalla documentazione prodotta CP_1 sub doc. n. 10 del fascicolo attoreo (cfr., in particolare, pagg.
7-9 del doc. n. 10 cit.), risultano bonifici di € 514,65 per ciascun anno, cosicché – p i cui è causa – in relazione al biennio 2018-2019 residua un credito a favore del per € 3,62, oltre interessi dal CP_1 Part 18.5.2021 (data di ricezione da parte di ella messa in mora: cfr. doc. n. 2 fasc. convenuto) al saldo.
Part Resta da prendere in esame la richiesta di elativa all'accertamento che, dall'1.1.2022 (e, comunque, per arco di tempo successivo a quello di cui al titolo opposto), l'unica somma da corrispondere al per l'occupazione/uso del sito di V.le RE BA è di € CP_1
800,00. Al riguardo, il giudicante condivide l'eccezione del di inammissibilità della domanda CP_1 de qua nell'ambito di questo giudizio. Infatti, trattandosi di azione ex art. 32 D. Lgs. n. 150/2011 (come espressamente indicato pure nell'intestazione dello scritto introduttivo), l'oggetto della causa è limitato alla
“opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici”; cosicché, essendo la domanda in esame attinente a lasso di tempo pacificamente successivo al titolo opposto (relativo all'arco temporale1.10.2015-31.12.2019), l'azione di accertamento è inammissibile e/o improponibile nella presente sede.
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Circa la disciplina delle spese di lite di questo giudizio, stante la difficoltà delle problematiche in diritto, comprovata dal contrasto nella giurisprudenza di merito, anche in grado di appello (senza che quella di legittimità risulti ancora aver preso posizione), attestata dalle contrapposte sentenze citate dalle difese delle parti nei rispettivi scritti, ad avviso del giudicante, ricorrono qui i presupposti ex art. 92, c. 2, c.p.c. (valutati pure alla luce della Sentenza della Corte cost. n. 77/2018) per dichiarare dette spese integralmente compensate tra le parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- dichiara illegittima l'ingiunzione di pagamento (avviso di accertamento esecutivo) opposto, che, quindi, è da intendere privo di effetti;
- condanna – per le ragioni ed il titolo di cui in sentenza – la società attrice a versare al convenuto l'importo di € 3,62, oltre interessi (al saggio applicato nell'ingiunzione CP_1 opposta) dal 18.5.2021 al saldo;
- dichiara inammissibile e/o improponibile la domanda azionata da parte attrice con riferimento al periodo successivo a quello preso in considerazione nell'ingiunzione di pagamento (avviso di accertamento esecutivo) opposto;
- rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Monza, 1° ottobre 2025 il Giudice Nicola GRECO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul nella comparsa di costituzione e risposta punto (paragrafo a cavallo delle pagg. 5 e 6) si legge:
< Allo scadere della concessione, rispetto alla quale non è prospettabile una rinnovazione per facta concludentia, il concessionario si è venuto a trovare in una situazione di detenzione senza titolo di un bene appartenente al patrimonio dell'Ente Locale del tutto analoga a quella prevista per la locazione dall'art. 1591 c.c., che disciplina i danni per ritardata restituzione della cosa locata, che trova applicazione analogica con riferimento a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l'ipotesi in cui il beneficiario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più il titolo;
…>> (cfr. altresì pag.9 della comparsa conclusionale del . CP_1