Articolo 35 della Legge 31 maggio 1964, n. 357
Articolo 34Articolo 36
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21 giugno 1964
Art. 35.
Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 31 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , la dimostrazione della proprieta' dei beni immobili distrutti potra' essere fornita con una dichiarazione del sindaco del Comune, ove i beni si trovavano al momento della catastrofe, da cui risulti il possesso utile ai fini dell' articolo 1158 del Codice civile .
Entrata in vigore il 21 giugno 1964