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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 10130/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10130/2022 avente ad oggetto “risarcimento danni”
e pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Luisa Attavanti e dall'avv. Gaetanina Guarracino, presso il cui studio, sito in
Pozzuoli, alla via Dante Alighieri n. 25, è elettivamente domiciliato
ATTORE nel procedimento n. 10130/2022
CONVENUTO nel procedimento n. 3166/2023
E
e , rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla CP_1 Controparte_2
comparsa di risposta, dall'avv. Stabilito Alessandro Cozzolino e dall'avv. Renato
Ruocco, elettivamente domiciliati in Napoli, alla via P. Del Torto n. 41
CONVENUTI nel procedimento n. 10130/2022
ATTORI nel procedimento n. 3166/2023
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10130/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva: di essere Parte_1
proprietario dell'immobile sito in Villaricca alla via Bologna n. 88 (riportato in catasto al foglio 5, particella 491, sub 97); che detto cespite era a lui pervenuto a seguito di trasferimento del 25.11.2020, eseguito in suo favore dalla zia materna in CP_1
adempimento di legato di cosa altrui;
che sull'immobile risultava iscritta ipoteca volontaria per il valore di € 180.000,000, originariamente concessa a garanzia del mutuo di € 90.000,00 acceso da e con Banca Nazionale del CP_1 Controparte_2
Lavoro s.p.a.; che nell'atto di trasferimento dell'immobile era stato stabilito che CP_1
si sarebbe fatta carico di tasse, tributi e spese di qualsiasi natura laddove afferenti
[...]
a fatti e circostanze anche anteriori alla stipula, pur se accertati successivamente;
che era stato inoltre convenuto che l'alienante si dovesse fare carico del pagamento delle rate residue del mutuo, senza alcun obbligo di pagamento a carico dell'acquirente; che, dopo la stipula dell'atto i convenuti, e , avevano omesso di CP_1 Controparte_2
corrispondere alla banca creditrice numerose rate del mutuo;
che, pertanto, l'istituto di credito, sul presupposto dell'avvenuta decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine contrattualmente previsto, gli aveva notificato un atto di precetto ed aveva quindi instaurato, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la procedura esecutiva immobiliare recante R.G. n. 24/2022; di trovarsi pertanto esposto al rischio della perdita dell'immobile benché del tutto estraneo al rapporto debitorio con la banca.
Tanto premesso ed esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità dei sigg,r , CP_1 Controparte_2 per non avere gli stessi adempiuto agli obblighi assunti con l'atto di mutuo nonchè con l'atto di trasferimento per nota del 25.11.2020 ,rep 556/400, trascritto Persona_1
presso la Conservatoria di Napoli 2 il 09/12/2020 ai nn.47407/34727; per l'effetto
2. condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dal sig. Pt_1 che si quantificano nell'importo necessario all'estinzione della procedura
[...]
esecutiva immobiliare la cui debitoria allo stato ammonta ad €. 63.687,88 (cfr. atto di precetto), oltre spese di procedura determinabili e liquidabili;
3. in subordine, ove nelle more del presente giudizio la procedura esecutiva si concluda con la vendita del bene pignorato, condannare i convenuti al pagamento dell'importo
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10130/2022
di stima del bene che sarà effettuata in corso di proceduta immobiliare.
Si costituivano in giudizio e , i quali assumevano: di aver CP_1 Controparte_2
già promosso separato giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord – recante R.G.
3166/2023 – finalizzato ad ottenere un risarcimento per i danni morali ed all'immagine da loro subiti in ragione delle azioni compiute ai loro danni da che Parte_1
prima che madre di e di (quest'ultima Persona_2 CP_1 CP_3
madre dell'attore), provvedesse alla stesura del proprio testamento, si era tenuta una riunione di famiglia allo scopo di discutere della divisione dei beni che sarebbero caduti in successione;
che, in particolare, scopo della riunione era stato anche quello di discutere della gestione dell'immobile sito in Villaricca alla via Bologna n. 31, che necessitava di ingenti interventi di ristrutturazione avviati nel 2018 e di cui si erano loro unicamente fatti carico;
che si era allora impegnata a supportare la figlia nel Persona_2
pagamento delle rate del mutuo e si era convenuto che alla sua morte se ne sarebbe poi dovuta fare carico che, nel testamento, la aveva previsto che CP_3 Per_2
cedesse la proprietà dell'immobile di via Bologna n. 88 alla sorella o, in CP_1
subordine, a suo figlio a condizione che questi ultimi provvedessero al Parte_1
rimborso delle rate del mutuo in considerazione del fatto che loro si sarebbero accollati tutte le spese di ristrutturazione dell'immobile di cui al civico n. 31; che gli atteggiamenti minatori posti in essere da e dal figlio nei loro riguardi avevano CP_3
provocato a uno stato d'ansia tale da indurla a sporgere numerose querele;
CP_1
che, con il decesso di si era data esecuzione al legato e, quindi, alla Persona_2
cessione dell'immobile da al nipote il quale era ben a CP_1 Parte_1
conoscenza dell'esistenza dell'ipoteca volontaria;
che vi era stato un espresso accordo tra le parti che prevedeva che e – una volta che CP_3 Parte_1
quest'ultimo avesse formalmente acquistato la titolarità dell'immobile – si facessero carico di rimborsare tutte le rate del mutuo;
che, tuttavia, questi non avevano adempiuto all'obbligo assunto di talché loro si erano dovuti far carico non solo del pagamento delle rate del mutuo, ma anche di tutte le spese relative alla manutenzione dell'altro immobile;
che, nonostante i tentativi da loro esperiti al fine di addivenire ad una soluzione concordata col nipote, quest'ultimo non aveva dimostrato alcuna disponibilità in tal senso ed anzi aveva iniziato una vera e propria campagna denigratoria ai loro danni.
Ciò posto, senza formalizzare la proposizione di alcuna domanda riconvenzionale,
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10130/2022
concludevano affinché, previo accertamento della violazione, da parte di CP_3
e del figlio dell'obbligo di pagare le rate del mutuo, la domanda Parte_1
risarcitoria azionata dall'attore venisse integralmente rigettata o comunque accolta in misura sensibilmente ridotta rispetto all'originaria richiesta.
Con autonomo atto di citazione e instauravano il diverso CP_1 Controparte_2
procedimento recante R.G. n. 3166/2023, col quale, allegando le medesime circostanze già fatte valere nel precedente giudizio, esponevano inoltre: che oltre Parte_1
ad essere venuto meno all'accordo relativo al pagamento delle rate del mutuo, aveva avviato dal 30.9.2021 una campagna diffamatoria ai loro danni con pubblicazioni radio su alcune emittenti locali (Voce di Napoli, Campi Flegrei, DayNapoli, TeleClubITalia); che il aveva diffuso un video denigratorio ed aveva addirittura avviato una Pt_1
raccolta fondi volta alla diffusione di informazioni false;
che tali circostanze avevano loro cagionato una situazione di disagio e malessere, tale da avere alterato la loro quotidianità; che, in particolare, a era stata diagnosticata una polineuropatia sensitivo CP_1
motoria simmetrica distale ed ella aveva dovuto fare ricorso all'assunzione di medicinali necessari per fronteggiare l'insonnia; che ormai avevano timore di presentarsi in pubblico a causa delle false informazioni diffuse sul loro conto.
Tanto premesso ed esposto, concludevano affinché fosse condannato Parte_1
alla rimozione di ogni pubblicazione diffamatoria nonché al pagamento del risarcimento di € 50.000,00 per i danni da loro subiti e subendi.
Si costituiva il quale assumeva: che dopo aver ricevuto la notifica di Parte_1
un atto di precetto da parte di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. aveva compulsato CP_1
e affinché, regolarizzando il pagamento delle rate del mutuo
[...] Controparte_2
scadute, scongiurassero la perdita dell'immobile da lui acquistato e su cui gravava ipoteca volontaria;
che, privo di sostegno economico e supporto familiare, aveva deciso di avviare una raccolta fondi online avvalendosi della piattaforma GoFundme, nella quale aveva raccontato la sua storia;
che alcuna campagna diffamatoria era stata portata avanti ai danni dei sig.ri e , come si evinceva dal fatto che il procedimento penale CP_1 CP_2
instaurato nei suoi confronti si era concluso con una ordinanza di archiviazione.
Previa richiesta di riunione del procedimento all'altro già pendente dinanzi all'Ufficio, concludeva per l'integrale rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti.
Con ordinanza del 2.10.2024 il giudicante precedente titolare del procedimento, ravvisata
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10130/2022
la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione al presente giudizio di quello recante iscrizione n. 3166/2023.
Nell'ambito della memoria istruttoria depositata il 23.12.2024, la difesa di Pt_1
rappresentava che l'immobile di sua proprietà era ormai stato venduto all'asta
[...]
al prezzo di € 72.900,00.
Con successiva ordinanza del 27.3.2025, venivano rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Lo scrivente, subentrato nella titolarità del procedimento a far data dal 19.5.2025, lo riservava in decisione con ordinanza del 30.6.2025.
Tutte le domande proposte nell'ambito di entrambi i giudizi riuniti sono totalmente destituite di fondamento e vanno quindi rigettate sulla base delle considerazioni che seguono.
Sulla base dell'esame della documentazione prodotta dalle parti, la vicenda può essere ricostruita nei seguenti termini.
In ragione del testamento pubblico del 10.5.2018 la sig.ra lasciava in Persona_2
successione alla figlia la piena proprietà dell'immobile sito in Villaricca CP_1
alla via Bologna n. 31. Disponeva altresì un “legato di cosa dell'onerato” a carico di CP_1
in base al quale ella doveva trasferire alla sorella o, in caso di
[...] CP_3
rinuncia di quest'ultima, a suo figlio la titolarità dell'immobile sito in Parte_1
via Bologna n. 88.
In data 25.11.2020, in adempimento di legato di cosa altrui, dandosi atto della rinuncia all'acquisto da parte di veniva effettivamente stipulato, a titolo gratuito CP_3
e senza corrispettivo, l'atto di trasferimento di detto immobile in favore di Pt_1
[...]
Nell'ambito dell'atto si faceva espresso riferimento all'esistenza di un'ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli a favore della Banca
Nazionale del Lavoro spa per la complessiva somma di € 180.000,00, derivante dal contratto di mutuo del 14.1.2011 del valore di € 90.000,00.
In punto di diritto va osservato che l'ipoteca è un diritto reale di garanzia su cosa altrui avente lo scopo di costituire una garanzia specifica a favore del creditore ipotecario: il bene sul quale è costituita ipoteca, infatti, resta di proprietà di chi, debitore o terzo, lo ha dato in ipoteca e può essere dal proprietario liberamente alienato. Il creditore ipotecario,
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10130/2022
tuttavia, acquista sul bene un duplice diritto: quello di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente (cosiddetto diritto di seguito) e quello di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene, con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori del medesimo debitore. Il bene ipotecato, quindi, può liberamente circolare, ma il terzo che lo acquista compera un bene gravato da ipoteca, esposto, in quanto tale, all'azione esecutiva del creditore ipotecario (artt. 2808, comma 1, e 2858
c.c.).
Di fronte all'insolvenza del credito, a garanzia del quale l'ipoteca fu costituita, il creditore insoddisfatto ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene anche nei confronti del terzo acquirente, il quale, per evitare la vendita forzata, ha tre possibilità: o paga egli stesso il creditore ipotecario, liberando il bene dall'ipoteca; o effettua il rilascio del bene ipotecato, ai sensi dell'art. 2861 c.c.; o, infine, libera il bene dall'ipoteca tramite la cosiddetta purgazione ai sensi dell'art. 2889 e ss. c.c..
Dunque, ben consapevole dell'esistenza dell'ipoteca iscritta sull'immobile che andava ad acquistare, non poteva non conoscere il rischio di poter essere Parte_1
coinvolto nella procedura esecutiva promossa dalla banca creditrice laddove i convenuti non avessero ritualmente onorato il pagamento delle rate del mutuo.
La procedura esecutiva, conclusasi nelle more del presente giudizio con la vendita all'incanto dell'immobile, è stata del tutto legittimamente promossa dalla banca creditrice.
L'inadempimento contrattuale ascrivibile ai convenuti riguarda il mancato pagamento delle rate del mutuo ed attiene, pertanto, ad un obbligo assunto con la BNL nell'ambito del rapporto contrattuale di mutuo.
Di contro, di alcun illecito contrattuale si è resa responsabile la sig.ra nei CP_1
rapporti con il nipote il quale – si ribadisce –, andando ad acquistare Parte_1
un immobile ipotecato, era ben consapevole dei rischi legati all'eventuale insolvenza dei mutuatari.
Sulla scorta di tale assorbente argomentazione di diritto, la pretesa risarcitoria azionata da non può che essere disattesa, non assumendo quindi alcuna rilevanza Parte_1
la circostanza – peraltro, chiaramente smentita dal contenuto dell'atto di trasferimento
(“la signor dichiara che resta a proprio esclusivo carico il pagamento delle CP_1
rate del mutuo e che nessun obbligo di pagamento del residuo sottostante debito graverà
6 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10130/2022
in capo alla parte alienataria” ) – che la cessione del cespite fosse stata preceduta da un presunto accordo che poneva a carico di e di l'obbligo CP_3 Parte_1
di onorare le rate del mutuo.
In conclusione, la domanda azionata da va rigettata. Parte_1
La domanda formulata nella comparsa conclusionale da e , CP_1 Controparte_2 avente ad oggetto “l'annullamento della obbligazione assunta per vizio del consenso, accertando che l'atto è stato stipulato in adempimento di un legato di cosa altrui viziato da violenza morale”, è chiaramente inammissibile in quanto mai ritualmente e tempestivamente proposta all'atto della loro costituzione in giudizio.
Parimenti infondata è anche la pretesa risarcitoria azionata da e CP_1 CP_2
sul presupposto che il nipote si sarebbe reso responsabile di plurime condotte
[...]
diffamatorie ai loro danni.
Tale pretesa si fonda sull'assunto che il , avvalendosi di emittenti radio, Pt_1
diffondendo video e promuovendo una raccolta fondi, avrebbe pubblicamente esternato informazioni dal contenuto falso ed altamente denigratorio ai danni degli attori, mettendo così in piedi una vera e propria macchina del fango che aveva gravemente leso la loro immagine e la loro reputazione.
Tuttavia, a fronte di tale contestazione, gli istanti, da un lato, non hanno in alcun modo specificamente indicato quale sarebbe stato il contenuto delle false accuse che il nipote avrebbe divulgato ai loro danni;
dall'altro lato, nemmeno hanno prodotto in atti documentazione – articoli di riviste online, file audio o file video – comprovante il contenuto delle pubblicazioni di cui è stata sostenuta, in termini assolutamente generici, la portata diffamatoria.
Risultano solo prodotte delle fotografie accompagnate da scarne didascalie, che in alcun modo fanno riferimento alla persona degli attori.
A fronte di tali gravi ed insuperabili carenze in punto di allegazione e di prova, anche la pretesa risarcitoria azionata da e deve essere rigettata. CP_1 Controparte_2
Avuto riguardo alla soccombenza reciproca delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative di una integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
7 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10130/2022
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta le domande proposte da Parte_1
• rigetta le domande proposte da e;
CP_1 Controparte_2
• compensa le spese processuali.
Così deciso in Aversa in data 14.11.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10130/2022 avente ad oggetto “risarcimento danni”
e pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Luisa Attavanti e dall'avv. Gaetanina Guarracino, presso il cui studio, sito in
Pozzuoli, alla via Dante Alighieri n. 25, è elettivamente domiciliato
ATTORE nel procedimento n. 10130/2022
CONVENUTO nel procedimento n. 3166/2023
E
e , rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla CP_1 Controparte_2
comparsa di risposta, dall'avv. Stabilito Alessandro Cozzolino e dall'avv. Renato
Ruocco, elettivamente domiciliati in Napoli, alla via P. Del Torto n. 41
CONVENUTI nel procedimento n. 10130/2022
ATTORI nel procedimento n. 3166/2023
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10130/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva: di essere Parte_1
proprietario dell'immobile sito in Villaricca alla via Bologna n. 88 (riportato in catasto al foglio 5, particella 491, sub 97); che detto cespite era a lui pervenuto a seguito di trasferimento del 25.11.2020, eseguito in suo favore dalla zia materna in CP_1
adempimento di legato di cosa altrui;
che sull'immobile risultava iscritta ipoteca volontaria per il valore di € 180.000,000, originariamente concessa a garanzia del mutuo di € 90.000,00 acceso da e con Banca Nazionale del CP_1 Controparte_2
Lavoro s.p.a.; che nell'atto di trasferimento dell'immobile era stato stabilito che CP_1
si sarebbe fatta carico di tasse, tributi e spese di qualsiasi natura laddove afferenti
[...]
a fatti e circostanze anche anteriori alla stipula, pur se accertati successivamente;
che era stato inoltre convenuto che l'alienante si dovesse fare carico del pagamento delle rate residue del mutuo, senza alcun obbligo di pagamento a carico dell'acquirente; che, dopo la stipula dell'atto i convenuti, e , avevano omesso di CP_1 Controparte_2
corrispondere alla banca creditrice numerose rate del mutuo;
che, pertanto, l'istituto di credito, sul presupposto dell'avvenuta decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine contrattualmente previsto, gli aveva notificato un atto di precetto ed aveva quindi instaurato, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la procedura esecutiva immobiliare recante R.G. n. 24/2022; di trovarsi pertanto esposto al rischio della perdita dell'immobile benché del tutto estraneo al rapporto debitorio con la banca.
Tanto premesso ed esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità dei sigg,r , CP_1 Controparte_2 per non avere gli stessi adempiuto agli obblighi assunti con l'atto di mutuo nonchè con l'atto di trasferimento per nota del 25.11.2020 ,rep 556/400, trascritto Persona_1
presso la Conservatoria di Napoli 2 il 09/12/2020 ai nn.47407/34727; per l'effetto
2. condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dal sig. Pt_1 che si quantificano nell'importo necessario all'estinzione della procedura
[...]
esecutiva immobiliare la cui debitoria allo stato ammonta ad €. 63.687,88 (cfr. atto di precetto), oltre spese di procedura determinabili e liquidabili;
3. in subordine, ove nelle more del presente giudizio la procedura esecutiva si concluda con la vendita del bene pignorato, condannare i convenuti al pagamento dell'importo
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10130/2022
di stima del bene che sarà effettuata in corso di proceduta immobiliare.
Si costituivano in giudizio e , i quali assumevano: di aver CP_1 Controparte_2
già promosso separato giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord – recante R.G.
3166/2023 – finalizzato ad ottenere un risarcimento per i danni morali ed all'immagine da loro subiti in ragione delle azioni compiute ai loro danni da che Parte_1
prima che madre di e di (quest'ultima Persona_2 CP_1 CP_3
madre dell'attore), provvedesse alla stesura del proprio testamento, si era tenuta una riunione di famiglia allo scopo di discutere della divisione dei beni che sarebbero caduti in successione;
che, in particolare, scopo della riunione era stato anche quello di discutere della gestione dell'immobile sito in Villaricca alla via Bologna n. 31, che necessitava di ingenti interventi di ristrutturazione avviati nel 2018 e di cui si erano loro unicamente fatti carico;
che si era allora impegnata a supportare la figlia nel Persona_2
pagamento delle rate del mutuo e si era convenuto che alla sua morte se ne sarebbe poi dovuta fare carico che, nel testamento, la aveva previsto che CP_3 Per_2
cedesse la proprietà dell'immobile di via Bologna n. 88 alla sorella o, in CP_1
subordine, a suo figlio a condizione che questi ultimi provvedessero al Parte_1
rimborso delle rate del mutuo in considerazione del fatto che loro si sarebbero accollati tutte le spese di ristrutturazione dell'immobile di cui al civico n. 31; che gli atteggiamenti minatori posti in essere da e dal figlio nei loro riguardi avevano CP_3
provocato a uno stato d'ansia tale da indurla a sporgere numerose querele;
CP_1
che, con il decesso di si era data esecuzione al legato e, quindi, alla Persona_2
cessione dell'immobile da al nipote il quale era ben a CP_1 Parte_1
conoscenza dell'esistenza dell'ipoteca volontaria;
che vi era stato un espresso accordo tra le parti che prevedeva che e – una volta che CP_3 Parte_1
quest'ultimo avesse formalmente acquistato la titolarità dell'immobile – si facessero carico di rimborsare tutte le rate del mutuo;
che, tuttavia, questi non avevano adempiuto all'obbligo assunto di talché loro si erano dovuti far carico non solo del pagamento delle rate del mutuo, ma anche di tutte le spese relative alla manutenzione dell'altro immobile;
che, nonostante i tentativi da loro esperiti al fine di addivenire ad una soluzione concordata col nipote, quest'ultimo non aveva dimostrato alcuna disponibilità in tal senso ed anzi aveva iniziato una vera e propria campagna denigratoria ai loro danni.
Ciò posto, senza formalizzare la proposizione di alcuna domanda riconvenzionale,
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10130/2022
concludevano affinché, previo accertamento della violazione, da parte di CP_3
e del figlio dell'obbligo di pagare le rate del mutuo, la domanda Parte_1
risarcitoria azionata dall'attore venisse integralmente rigettata o comunque accolta in misura sensibilmente ridotta rispetto all'originaria richiesta.
Con autonomo atto di citazione e instauravano il diverso CP_1 Controparte_2
procedimento recante R.G. n. 3166/2023, col quale, allegando le medesime circostanze già fatte valere nel precedente giudizio, esponevano inoltre: che oltre Parte_1
ad essere venuto meno all'accordo relativo al pagamento delle rate del mutuo, aveva avviato dal 30.9.2021 una campagna diffamatoria ai loro danni con pubblicazioni radio su alcune emittenti locali (Voce di Napoli, Campi Flegrei, DayNapoli, TeleClubITalia); che il aveva diffuso un video denigratorio ed aveva addirittura avviato una Pt_1
raccolta fondi volta alla diffusione di informazioni false;
che tali circostanze avevano loro cagionato una situazione di disagio e malessere, tale da avere alterato la loro quotidianità; che, in particolare, a era stata diagnosticata una polineuropatia sensitivo CP_1
motoria simmetrica distale ed ella aveva dovuto fare ricorso all'assunzione di medicinali necessari per fronteggiare l'insonnia; che ormai avevano timore di presentarsi in pubblico a causa delle false informazioni diffuse sul loro conto.
Tanto premesso ed esposto, concludevano affinché fosse condannato Parte_1
alla rimozione di ogni pubblicazione diffamatoria nonché al pagamento del risarcimento di € 50.000,00 per i danni da loro subiti e subendi.
Si costituiva il quale assumeva: che dopo aver ricevuto la notifica di Parte_1
un atto di precetto da parte di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. aveva compulsato CP_1
e affinché, regolarizzando il pagamento delle rate del mutuo
[...] Controparte_2
scadute, scongiurassero la perdita dell'immobile da lui acquistato e su cui gravava ipoteca volontaria;
che, privo di sostegno economico e supporto familiare, aveva deciso di avviare una raccolta fondi online avvalendosi della piattaforma GoFundme, nella quale aveva raccontato la sua storia;
che alcuna campagna diffamatoria era stata portata avanti ai danni dei sig.ri e , come si evinceva dal fatto che il procedimento penale CP_1 CP_2
instaurato nei suoi confronti si era concluso con una ordinanza di archiviazione.
Previa richiesta di riunione del procedimento all'altro già pendente dinanzi all'Ufficio, concludeva per l'integrale rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti.
Con ordinanza del 2.10.2024 il giudicante precedente titolare del procedimento, ravvisata
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10130/2022
la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione al presente giudizio di quello recante iscrizione n. 3166/2023.
Nell'ambito della memoria istruttoria depositata il 23.12.2024, la difesa di Pt_1
rappresentava che l'immobile di sua proprietà era ormai stato venduto all'asta
[...]
al prezzo di € 72.900,00.
Con successiva ordinanza del 27.3.2025, venivano rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Lo scrivente, subentrato nella titolarità del procedimento a far data dal 19.5.2025, lo riservava in decisione con ordinanza del 30.6.2025.
Tutte le domande proposte nell'ambito di entrambi i giudizi riuniti sono totalmente destituite di fondamento e vanno quindi rigettate sulla base delle considerazioni che seguono.
Sulla base dell'esame della documentazione prodotta dalle parti, la vicenda può essere ricostruita nei seguenti termini.
In ragione del testamento pubblico del 10.5.2018 la sig.ra lasciava in Persona_2
successione alla figlia la piena proprietà dell'immobile sito in Villaricca CP_1
alla via Bologna n. 31. Disponeva altresì un “legato di cosa dell'onerato” a carico di CP_1
in base al quale ella doveva trasferire alla sorella o, in caso di
[...] CP_3
rinuncia di quest'ultima, a suo figlio la titolarità dell'immobile sito in Parte_1
via Bologna n. 88.
In data 25.11.2020, in adempimento di legato di cosa altrui, dandosi atto della rinuncia all'acquisto da parte di veniva effettivamente stipulato, a titolo gratuito CP_3
e senza corrispettivo, l'atto di trasferimento di detto immobile in favore di Pt_1
[...]
Nell'ambito dell'atto si faceva espresso riferimento all'esistenza di un'ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli a favore della Banca
Nazionale del Lavoro spa per la complessiva somma di € 180.000,00, derivante dal contratto di mutuo del 14.1.2011 del valore di € 90.000,00.
In punto di diritto va osservato che l'ipoteca è un diritto reale di garanzia su cosa altrui avente lo scopo di costituire una garanzia specifica a favore del creditore ipotecario: il bene sul quale è costituita ipoteca, infatti, resta di proprietà di chi, debitore o terzo, lo ha dato in ipoteca e può essere dal proprietario liberamente alienato. Il creditore ipotecario,
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10130/2022
tuttavia, acquista sul bene un duplice diritto: quello di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente (cosiddetto diritto di seguito) e quello di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene, con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori del medesimo debitore. Il bene ipotecato, quindi, può liberamente circolare, ma il terzo che lo acquista compera un bene gravato da ipoteca, esposto, in quanto tale, all'azione esecutiva del creditore ipotecario (artt. 2808, comma 1, e 2858
c.c.).
Di fronte all'insolvenza del credito, a garanzia del quale l'ipoteca fu costituita, il creditore insoddisfatto ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene anche nei confronti del terzo acquirente, il quale, per evitare la vendita forzata, ha tre possibilità: o paga egli stesso il creditore ipotecario, liberando il bene dall'ipoteca; o effettua il rilascio del bene ipotecato, ai sensi dell'art. 2861 c.c.; o, infine, libera il bene dall'ipoteca tramite la cosiddetta purgazione ai sensi dell'art. 2889 e ss. c.c..
Dunque, ben consapevole dell'esistenza dell'ipoteca iscritta sull'immobile che andava ad acquistare, non poteva non conoscere il rischio di poter essere Parte_1
coinvolto nella procedura esecutiva promossa dalla banca creditrice laddove i convenuti non avessero ritualmente onorato il pagamento delle rate del mutuo.
La procedura esecutiva, conclusasi nelle more del presente giudizio con la vendita all'incanto dell'immobile, è stata del tutto legittimamente promossa dalla banca creditrice.
L'inadempimento contrattuale ascrivibile ai convenuti riguarda il mancato pagamento delle rate del mutuo ed attiene, pertanto, ad un obbligo assunto con la BNL nell'ambito del rapporto contrattuale di mutuo.
Di contro, di alcun illecito contrattuale si è resa responsabile la sig.ra nei CP_1
rapporti con il nipote il quale – si ribadisce –, andando ad acquistare Parte_1
un immobile ipotecato, era ben consapevole dei rischi legati all'eventuale insolvenza dei mutuatari.
Sulla scorta di tale assorbente argomentazione di diritto, la pretesa risarcitoria azionata da non può che essere disattesa, non assumendo quindi alcuna rilevanza Parte_1
la circostanza – peraltro, chiaramente smentita dal contenuto dell'atto di trasferimento
(“la signor dichiara che resta a proprio esclusivo carico il pagamento delle CP_1
rate del mutuo e che nessun obbligo di pagamento del residuo sottostante debito graverà
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in capo alla parte alienataria” ) – che la cessione del cespite fosse stata preceduta da un presunto accordo che poneva a carico di e di l'obbligo CP_3 Parte_1
di onorare le rate del mutuo.
In conclusione, la domanda azionata da va rigettata. Parte_1
La domanda formulata nella comparsa conclusionale da e , CP_1 Controparte_2 avente ad oggetto “l'annullamento della obbligazione assunta per vizio del consenso, accertando che l'atto è stato stipulato in adempimento di un legato di cosa altrui viziato da violenza morale”, è chiaramente inammissibile in quanto mai ritualmente e tempestivamente proposta all'atto della loro costituzione in giudizio.
Parimenti infondata è anche la pretesa risarcitoria azionata da e CP_1 CP_2
sul presupposto che il nipote si sarebbe reso responsabile di plurime condotte
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diffamatorie ai loro danni.
Tale pretesa si fonda sull'assunto che il , avvalendosi di emittenti radio, Pt_1
diffondendo video e promuovendo una raccolta fondi, avrebbe pubblicamente esternato informazioni dal contenuto falso ed altamente denigratorio ai danni degli attori, mettendo così in piedi una vera e propria macchina del fango che aveva gravemente leso la loro immagine e la loro reputazione.
Tuttavia, a fronte di tale contestazione, gli istanti, da un lato, non hanno in alcun modo specificamente indicato quale sarebbe stato il contenuto delle false accuse che il nipote avrebbe divulgato ai loro danni;
dall'altro lato, nemmeno hanno prodotto in atti documentazione – articoli di riviste online, file audio o file video – comprovante il contenuto delle pubblicazioni di cui è stata sostenuta, in termini assolutamente generici, la portata diffamatoria.
Risultano solo prodotte delle fotografie accompagnate da scarne didascalie, che in alcun modo fanno riferimento alla persona degli attori.
A fronte di tali gravi ed insuperabili carenze in punto di allegazione e di prova, anche la pretesa risarcitoria azionata da e deve essere rigettata. CP_1 Controparte_2
Avuto riguardo alla soccombenza reciproca delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative di una integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta le domande proposte da Parte_1
• rigetta le domande proposte da e;
CP_1 Controparte_2
• compensa le spese processuali.
Così deciso in Aversa in data 14.11.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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