Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 15/12/2025, n. 22615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22615 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22615/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00898/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
3p Immobiliare S.r.l. e Saba S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dora n. 2;
contro
Comune di Magliano Sabina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuele Vespaziani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito n. 23;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’Ordinanza del Comune di Magliano Sabina n. 4 (n. gen. 107) del 21 ottobre 2024, notificata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “ Ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del DPR 380/20014 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale 15/2008 e ss.mm.ii. relativa all’immobile distinto al fog. 26 p.lla 73 ” nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non cognito, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi della ricorrente con specifico (ma non esclusivo) riferimento alla “ Relazione di verifica della conformità urbanistica dell’immobile distinto all’agenzia delle entrate ufficio del territorio di Rieti al NCEU del comune di Magliano Sabiana al fog. 26 p.lla 73 ” del Responsabile dell’Area III – Edilizia Privata – Lavori Pubblici – ICT;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 giugno 2025:
della nota del Comune di Magliano Sabina, Area III – Edilizia Privata – Lavori Pubblici – ICT, prot. n. 3356 del 7 marzo 2025, notificata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “ Richiesta di permesso di costruire in sanatoria in accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 380/2001 per opere realizzate in difformità dal titolo edilizio sull’immobile distinto al NCEU del Comune di Magliano Sabina al Fog. 26 p.lla 73. Comunicazione di diniego ” nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non cognito, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi della ricorrente con specifico (ma non esclusivo) riferimento al “ Verbale di accertamento dell’inottemperanza all’Ordinanza di demolizione n. part. 4 del 21 ottobre 2024 - n. gen. 107 del 21 ottobre 2024 ”, prot. n. 5263 dell’11 aprile 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Magliano Sabina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il dott. LU ED FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 20 dicembre 2024 e depositato il 17 gennaio 2025, 3P Immobiliare S.r.l. e Saba s.r.l. hanno impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe, affidando il gravame a due motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 della L. n. 47 del 1985 e degli artt. 31, 33 e 36 del D.P.R. n. 380/2001 – Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza assoluta di istruttoria, illogicità manifesta ”), si deduce l’illegittimità della gravata ordinanza di demolizione, in quanto le opere oggetto della stessa sarebbero già state oggetto della concessione in sanatoria n. 989/2001.
1.2. Con il secondo (rubricato “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 33 del D.P.R. n. 380/2001 e artt. 15 e 16 della L.R. Lazio n. 15/2008 in relazione all’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per travisamento assoluto dei fatti e dei presupposti, istruttoria insufficiente, sviamento ”), pur evidenziandosi che la concessione in sanatoria non è mai stata oggetto di annullamento in autotutela da parte dell’amministrazione, si allega la carenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 21 nonies della L. 241/1990, sia in ragione del tempo trascorso, sia in considerazione della conformità degli interventi de quibus sia alla disciplina urbanistica che a quella paesaggistica.
2. Il Comune di Magliano Sabina si è costituito in resistenza il 6 febbraio 2025.
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 6 maggio 2025 e depositato il 3 giugno 2025, 3P Immobiliare S.r.l. e Saba s.r.l. hanno impugnato la nota indicata in epigrafe, formulando cinque mezzi.
3.1. Con il primo (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all’art. 16 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Magliano Sabina nonché in relazione alla concessione edilizia n. 989, rilasciata in data 21 novembre 2001 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 in relazione alla concessione edilizia n. 989, rilasciata in data 21 novembre 2001 – Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza assoluta di istruttoria, illogicità manifesta. Sviamento di potere ”), si lamenta l’illegittimità della gravata nota nella parte in cui ha affermato che “ in assenza della concessione edilizia quale titolo edilizio necessario per la tipologia dell’intervento in concreto realizzato, [le opere per cui è causa] non ricadono dunque nel campo di applicazione dell’articolo 36 bis del DPR 380 del 2001, trattandosi di intervento in totale assenza del titolo, o quanto meno in totale difformità dall’ l’Autorizzazione edilizia prot. 7680/UT del 30/07/1994 ”, in quanto, al contrario di quanto opinato dal Comune resistente, il titolo edilizio consisterebbe nella concessione edilizia n. 989/2001.
3.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all’art. 16 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Magliano Sabina – Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza assoluta di istruttoria, illogicità manifesta ”), si contesta il provvedimento impugnato, affermandosi che “ gli interventi in discorso non si pongono affatto in contrasto in termini sostanziali né con la disciplina urbanistica ed edilizia che interessa l’area né con le prescrizioni di tutela paesaggistica sulla stessa gravanti, ricadendo pertanto nell’ambito operativo dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001 ” (così il ricorso per motivi aggiunti a p. 10).
3.3. Con il terzo (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione agli artt. 27 e 28 delle N.T.A. del P.T.P.R. e 17 della L.R. Lazio n. 15/2008 – Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza assoluta di istruttoria, illogicità manifesta ”) e il quarto (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione agli artt. 27 e 28 delle N.T.A. del P.T.P.R. e 17 della L.R. Lazio n. 15/2008 – Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza assoluta di istruttoria, illogicità manifesta ”), si prospetta la “ palese illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui si afferma sia ostativa alla regolarizzazione richiesta la circostanza per cui l’area su cui ricadono le opere contestate sia sottoposta a tutela paesaggistica ” (cfr. p. 13 del ricorso per motivi aggiunti), dal momento che detta affermazione, contenuta nel provvedimento gravato, contrasterebbe con il disposto dell’art. 36-bis, comma 4, D.P.R. 380/2001, come interpretato dalle Circolari del 2 aprile 2025 del Ministero della Cultura e del 10 dicembre 2024 della Regione Lazio.
3.4. Con il quinto (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001 in relazione agli artt. 3 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Magliano Sabina, 34 bis del D.P.R. n. 380/2001 e del P.U.C.G. del Comune di Magliano Sabina – Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza assoluta di istruttoria, illogicità manifesta ”), si rileva un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui l’amministrazione afferma che “ il volume reale del suddetto immobile risulta non rientra nella tolleranza del 2%” , con la conseguenza che esso “ integra una difformità totale, per la quale l’accertamento di conformità semplificato non è ammissibile ”, in quanto l’intervento per cui è causa non avrebbe determinato un aumento del volume complessivo dell’intero complesso immobiliare, che presenterebbe, anzi, ad oggi un volume inferiore a quello risultante dallo stato legittimo (cfr. p. 19 del ricorso per motivi aggiunti).
4. All’udienza pubblica del 23 settembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la causa – previa rinuncia di parte ricorrente all’istanza cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti – è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. I due motivi del ricorso principale, che in ragione della loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
1.1. Va osservato che, a seguito del rilascio, nel 1994, di un’autorizzazione edilizia ex art. 48 della L. 457/1978, per opere di restauro e di risanamento conservativo (non specificamente individuate nei documenti 6 e 7 allegati al ricorso) e, nel 1996, della presentazione di una D.I.A. (avente ad oggetto “ la continuazione del restauro e del risanamento conservativo dell’immobile così come autorizzato con autorizzazione edilizia n. 2011 del 30 luglio 1994 ”), all’odierna ricorrente fu notificata, nel 1998, un’ordinanza di demolizione con cui si riscontravano una serie di abusi, e segnatamente: « A) Aumento di volume in assenza di concessione edilizia consistente nella tamponatura della tettoia del fabbricato adiacente al principale […] comportante un aumento di volume di mc 23,76 (5,20 x 4,57) e realizzazione di un piccolo vano adibito a centrale termica; B) Modifiche dei prospetti esterni consistenti in: 1) demolizione della rampa esterna e relativa struttura portante individuata nel prospetto Nord della TAV 12 di progetto; 2) apertura di nuovi vani porta e finestra e modifica dei vecchi, come si evince dal raffronto tra i prospetti riportati nelle TAV 12 e 13 di progetto e le foto di rilievo; 3) costruzione di recinzione esterna perimetrale in tufo con sovrapposti paletti e rete metallica – che sono state altresì riscontrate opere in difformità dell’autorizzazione rilasciata, non comportanti comunque pregiudizio per l’ambiente tutelato: C) frazionamento dell’unità immobiliare originaria mediante la realizzazione di pareti divisorie interne, che hanno determinato al livello terra del fabbricato principale la creazione di una zona destinata al laboratorio marmi, la creazione di una zona destinata all’esposizione e vendita di prodotti in ceramica, la creazione di un reparto per lo stoccaggio di materie plastiche ed altro. Dette opere, ai sensi della legge n. 457/1978, art. 31, lett. d), hanno comportato la modifica della tipologia del fabbricato. D) Cambio d’uso parziale al livello terra del fabbricato principale, TAV 9 di progetto, dove i locali destinati ad ufficio con il retrostante ambiente e l’officina sono stati destinati ad abitazione. Al livello primo del fabbricato principale, TAV 10 di progetto, la parte destinata ad abitazione è stata divisa ed una parte adibita ad uffici per la commercializzazione dei prodotti in ceramica esposti al livello terra: nella zona Nord-Ovest del fabbricato principale le aree destinate a magazzino, site al primo e secondo livello, sono state trasformate in abitazione ».
1.2. Detta ordinanza venne annullata in autotutela in vista della presentazione, ad opera di parte ricorrente, di una richiesta di accertamento di conformità ex art. 13 della L. 47/1985, a seguito della quale il Comune odierno resistente emise parere favorevole in data 22 novembre 2000 (sub doc. 13 di parte ricorrente), annullato in autotutela con il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prodotto da parte ricorrente sub doc. 14.
1.3. Nella pendenza del giudizio di impugnazione di tale decreto proposto innanzi a questo T.A.R. (R.G. 4055/2001), il Comune resistente rilasciò comunque il permesso di costruire in sanatoria “ai soli fini urbanistici”, « relativamente ai lavori eseguiti in difformità alle autorizzazioni n. 2011 del 30/07/1994 e denuncia di inizio attività del 13/03/1996, prot. 2534 consistenti nella ristrutturazione di parte del compendio immobiliare denominato “ex fornace Buzzao” nello stato di fatto rappresentato negli elaborati grafici […]» facendo salve “ le determinazioni in merito al vincolo paesaggistico, per le quali è pendente un procedimento innanzi al TAR del Lazio ” (doc. 15 di parte ricorrente).
1.4. Il ricorso avvero il provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stato dichiarato perento con decreto presidenziale n. 11825/2014.
1.4.1. Com’è noto, la perenzione è rilevante e produce effetti preclusivi a carico del privato ricorrente, poiché all’estinzione del giudizio consegue il consolidamento degli effetti del provvedimento impugnato (nel caso in esame, l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, con invito al Comune odierno resistente “ ad impartire le disposizioni conseguenziali ”): questo, infatti, diviene inoppugnabile e, dunque, sul piano sostanziale, costituisce la fonte regolatrice del rapporto giuridico con il destinatario, in grado di definire con certezza ogni situazione sostanziale ad esso relativa (Cons. Stato, Sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1533; Sez. V, 1° dicembre 2020, n. 7624), senza che la regolamentazione dell’assetto degli interessi dal medesimo dettata possa più essere messa in discussione.
1.4.2. Stabilita questa premessa, va ulteriormente considerato che i lavori eseguiti sulla base di titoli edilizi legittimi, ma in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, sono suscettibili di atti inibitori e sanzionatori in quanto di realizzati in violazione del divieto di cui all’art. 146, comma 2, del D. L.vo 42/2004 e, di fatto, in assenza di un titolo autorizzativo; essi integrano, perciò, un illecito edilizio e, proprio per tale ragione, si tratta di opere virtualmente inesistenti, in quanto suscettibili di essere oggetto di ingiunzione di demolizione, e come tali inidonee a costituire la base di ulteriori nuove opere (cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7701).
1.4.3. Ne consegue che, alla stregua della richiamata giurisprudenza, non può trovare seguito l’assunto sul quale le ricorrenti fondano il primo mezzo del gravame principale, ossia che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo “ essendosi con esso ingiunta la demolizione di opere sorrette da un titolo pienamente valido ed efficace ” (cfr. p. 10 del ricorso), dal momento che, al contrario, detto titolo deve intendersi tamquam non esset .
1.5. Per le ragioni che precedono, la vicenda per cui è causa non è inquadrabile, al contrario di quanto sostenuto dalle ricorrenti, nello schema dell’autotutela, in quanto non è stato annullato un titolo valido ed efficace, ma è stata ordinata la demolizione di opere prive di detto titolo.
1.5.1. Né è poi invocabile alcuna lesione del legittimo affidamento delle ricorrenti, dal momento che la concessione edilizia in sanatoria “ai soli fini urbanistici” è stata rilasciata allorché pendeva il giudizio avverso l’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica ed essendo, a questo riguardo, noto che la perenzione consegue alla mera inattività processuale della parte (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 agosto 2022, n. 7371; Sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6717) e dunque è a questa imputabile in base al principio di autoresponsabilità (cfr. Cons. Stato, A.P., 23 marzo 2011, n. 3; Sez. IV, 13 maggio 2022, n. 4774).
2. L’impugnazione del “ Verbale di accertamento dell’inottemperanza all’Ordinanza di demolizione n. part. 4 del 21 ottobre 2024 - n. gen. 107 del 21 ottobre 2024” dell’11 aprile 2024, indicato nel ricorso per motivi aggiunti, ma non oggetto della formulazione di specifici mezzi, è inammissibile, in applicazione del noto e condivisibile orientamento secondo cui il verbale di accertamento di inottemperanza redatto dalla Polizia Municipale non è atto suscettibile di autonoma impugnazione, poiché, limitandosi a rappresentare l’attuale stato dei luoghi rispetto all’ingiunzione precedentemente spedita, costituisce un atto endoprocedimentale avente contenuto di accertamento ed esplicante una funzione meramente preparatoria e strumentale, occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l’esito attraverso un formale atto produttivo degli effetti previsti dall’art. 31, comma 4, D.P.R. n. 380 del 2001: ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 2018, n. 4248.
3. Ciò posto, può prescindersi dall’approfondire se, per quanto eccepito dalla difesa comunale, il ricorso per motivi aggiunti debba ritenersi inammissibile, non avendo le ricorrenti – a detta dell’amministrazione, ma si tratta di una prospettazione contestata dalle ricorrenti, da ultimo, nella memoria di replica ex art. 73 c.p.a. – preso posizione rispetto a tutti i motivi del rigetto espressi nel provvedimento, in quanto una delle rationes decidendi del detto rigetto non è stata oggetto di persuasive deduzioni di segno contrario ad opera delle odierne ricorrenti, con la conseguenza che deve trovare in ogni caso applicazione il condivisibile orientamento secondo cui in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell’intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7405).
3.1. Invero, l’art. 36 bis del D.P.R. 380/2001 si applica a due distinte fattispecie, ossia agli “ interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34 ” ovvero a quelli “ in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37 ”.
3.2. Ciò posto, si osserva che se l’ordinanza di demolizione oggetto del ricorso principale ha considerato gli interventi abusivi in modo “parcellizzato”, elencandoli e distinguendoli in relazione ai cinque distinti corpi di fabbrica insistenti sull’area di proprietà delle ricorrenti, queste ultime hanno viceversa seguito un approccio unitario, considerando tutti gli interventi de quibus (i quali, ove separatamente considerati, avrebbero potuto ritenersi soggetti, in astratto, per le ristrutturazioni su fabbricati che non hanno comportato demolizioni e ricostruzioni, ovvero aumenti di volumetria, come soggetti a S.C.I.A. ex art. 37 D.P.R. 380/2001) come oggetto di un’unica richiesta di permesso di costruire ex art. 36 bis (cfr. doc. 19 delle ricorrenti).
3.3. Ne deriva che la presente fattispecie deve essere esaminata facendo riferimento agli “ interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34 ”, apparendo, per giunta, tale prospettiva coerente con il fatto che taluni degli interventi contestati con l’ordinanza di demolizione hanno comportato aumento di volumetria, ovvero la demolizione e ricostruzione con diversa sagoma in area vincolata, e appaiono dunque soggetti in ogni caso al permesso di costruire.
3.4. Orbene, nel caso di specie, per quanto condivisibilmente osservato nel punto 1 del diniego gravato con il ricorso per motivi aggiunti (dove si legge, tra l’altro, che “ Gli abusi edilizi, in assenza della concessione edilizia quale titolo edilizio necessario per la tipologia dell’intervento in concreto realizzato, non ricadono dunque nel campo di applicazione dell’articolo 36 bis del DPR 380 del 2001, trattandosi di intervento in totale assenza del titolo, o quanto meno in totale difformità dall’ l’Autorizzazione edilizia prot. 7680/UT del 30/07/1994 ”), non si è, a differenza di quanto previsto dall’art. 36 bis del D.P.R: 380/2001, al cospetto di una difformità da un previo permesso di costruire, ma della realizzazione di interventi in assenza di titolo, in quanto eseguiti a seguito del rilascio di un’autorizzazione edilizia, ossia di un istituto in passato previsto dall’art. 48 della l. 457/1978 per gli interventi di manutenzione straordinaria, come tale diversa dalla concessione edilizia, oggi divenuta permesso di costruire.
3.5. Per quanto di recente ribadito da Cass. pen., sez. III, 8 maggio 2025, n. 17292, la totale assenza di titolo autorizzativo, al pari della totale difformità, non può rientrare nella sfera di applicazione dell’art. 36 bis D.P.R. 380/2001, la quale, stante la sua natura derogatoria rispetto a un principio, quello della “doppia conformità”, rientrante tra le “norme fondamentali di riforma economico-sociale” (così Corte cost., 125/2024), deve ritenersi assolutamente eccezionale.
3.6. Tale ratio decidendi del diniego, secondo cui non ricorrerebbero le condizioni di cui al richiamato passaggio del comma 1 dell’art. 36 bis del D.P.R. 380/2001, non è scalfita da nessuno dei cinque mezzi del ricorso per motivi aggiunti, che riguardano, quanto al primo, la diversa questione della concessione edilizia in sanatoria del 2001, da ritenere, per quanto ritenuto supra , tamquam non esset , ovvero aspetti del tutto differenti (quali la allegata mancanza di contrasto tra le opere de quibus e la disciplina urbanistica, edilizia e paesaggistica; la presunta violazione del comma quarto dell’art. 36 bis e dell’art. 17 della L.R. 15/2008, nonché il problema del calcolo della volumetria, in relazione al quale le deduzioni di cui al quinto motivi aggiunto, che si limitano a richiamare il contenuto della relazione sub doc. 19-m delle ricorrenti, non appaiono in ogni caso idonee a superare la motivazione di cui al punto 4 del provvedimento gravato, comunque emesso prima della modifica, risalente alla L.R. 12/2025 del 31 luglio 2025, dell’art. 17, lett. g) della L.R. 15/2008, che ha portato l’aumento del volume o della superficie complessiva del fabbricato, necessario a integrare una variazione essenziale, da superiore al 2% a superiore al 15%), e dunque non rilevanti ai fini che qui interessano, rispetto al tema della mancanza ab origine del permesso di costruire, viceversa richiesto dal comma 1 dell’art. 36 bis del D.P.R. 380/2001.
4. Per le ragioni che precedono, vanno dunque respinti sia il ricorso principale che il ricorso per motivi aggiunti.
5. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della novità e della complessità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ON NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
LU ED FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU ED FI | ON NG |
IL SEGRETARIO