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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4899/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4899/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Veneziano
RICORRENTE
E
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Controparte_1 C.F._2
NI e dall'Avv. Silvana Pagliuca
RESISTENTE
con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Con memoria depositata in data 12.02.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Preliminarmente ci si riporta alle eccezioni e deduzioni già rilevate nei precedenti scritti difensivi che qui si intendono integralmente richiamate.
1 Si insiste affinché vengano acquisiti i risultati delle già escusse prove orali del presente procedimento di separazione pendente tra le parti da cui emerge in maniera incontrovertibile come la sig.ra sia assolutamente priva di lavoro, mente il sig. ha Parte_1 CP_1 dichiarato di percepire un reddito di € 600,00 al mese ed alla luce di ciò si insiste per
l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, dichiarare i coniugi legalmente separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il marito corrisponderà alla moglie, quale contributo al mantenimento di lei, la somma di Euro 800,00, oltre a rivalutazione
ISTAT come per legge.”
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 cpc. e si rileva come tra le parti in causa penda un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto presso il medesimo
Tribunale, RGN 3244/22, Giudice Dott. Ceccarelli, la cui prossima udienza del 21.01.2026 è fissata per la precisazione delle conclusioni.”.
Con memoria depositata in data 08.02.2025, parte resistente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “I sottoscritti procuratori nell'interesse del sig. si riportano Controparte_1 ai precedenti scritti difensivi, dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove comunque formulate ex adverso e così concludono: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi e, accertata la mancanza dei presupposti, piaccia rigettare ogni richiesta avanzata ex adverso, con espresso riguardo all'assegno di mantenimento al coniuge, il tutto con vittoria di spese e funzioni di giudizio”. Chiedono che la causa venga trattenuta in decisione, previa concessione dei ter-mini ex art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis. Rappresentano, per correttezza, che tra le parti è pendente il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al numero
3244/22 r.g. assegnato al dr. Ceccarelli, con udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 21.1.2026.”.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il 17.10.2019, ha premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio religioso con l 16.10.1983, trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1
2 del Comune di ANGE Romano e che dalla loro unione è nata, in data 18.03.1990, la figlia residente a [...]ed economicamente indipendente. Per_1
Ha inoltre rappresentato: che dal 19.09.2013 il marito si era allontanato dall'abitazione dove viveva il nucleo familiare, di sua proprietà, sita a AN (RM), in via Giolitti n. 18 ed era andato a vivere con una donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale e da quel momento non aveva più contribuito al suo mantenimento, mentre in costanza di matrimonio aveva provveduto ad ogni esigenza economica della famiglia;
che in passato ella era stata titolare di un esercizio commerciale, avente ad oggetto la vendita di articoli sportivi e dall'anno 2003 era iscritta nelle liste di collocamento senza, però, riuscire a svolgere alcuna attività lavorativa;
che era affetta da patologie limitanti la sua capacità lavorativa e nell'anno 2016 le era stata riconosciuta una invalidità civile del 46%, ma neanche l'iscrizione al collocamento come
“disabile” aveva avuto esito positivo;
che aveva ottenuto provvisoriamente il reddito di cittadinanza nella misura di € 450,00 al mese e, in assenza di ulteriori risorse economiche, non era più riuscita a pagare le rate di mutuo della sua abitazione, per cui l'immobile era stato pignorato e venduto nell'anno 2017 e lei era andata a vivere come ospite presso un'amica; che il marito svolgeva attività di noleggio con conducente ed il suo reddito era molto elevato avendo clienti di prestigio, tra cui il presidente della “Moby Lines” dal quale veniva retribuito con l'importo di € 2.500,00 mensili, inoltre, lo stesso viveva nella villa della compagna ed era proprietario di tre autoveicoli (una Ford Fiesta e due Mercedes), oltre di vari motoveicoli.
La ricorrente ha dunque adito il Tribunale di Tivoli, al fine di ottenere la separazione dal coniuge e, a carico di quest'ultimo, il contributo al suo mantenimento nella misura di € 800,00 mensili.
costituitosi in giudizio, pur aderendo alla domanda di separazione dal Controparte_1 coniuge, ha contestato le deduzioni e richieste avversarie, rappresentando: che dopo il matrimonio i coniugi avevano trascorso circa due anni in un appartamento in affitto e si erano, poi, trasferiti nell'abitazione di proprietà del padre, sita in Fonte Nuova, alla via Valle dei Corsi
n. 32, adibendola a casa coniugale;
che in data 30.01.1998 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione alle condizioni tra gli stessi concordate e dallo stesso sempre rispettate, le quali stabilivano l'assegnazione della suddetta casa coniugale alla moglie, cui veniva affidata la figlia, il mantenimento di quest'ultima, a suo carico, in £ 600.000 mensili (€
315,00 mensili) e nessun mantenimento per i coniugi, esercitando entrambi attività lavorativa;
che nel mese di settembre dello stesso anno, la moglie aveva acquistato l'appartamento di Via
3 Giolitti 18, a AN, mediante il versamento di un acconto (cui egli aveva contribuito con i proventi della vendita della casa coniugale) e l'accensione di un mutuo, dove si era trasferita con la figlia che il Tribunale di Tivoli aveva dichiarato inammissibile la domanda di Per_1 modifica delle condizioni di separazione proposta dalla moglie con ricorso notificato in data
02.02.2016, rilevando l'intervenuta riconciliazione dei coniugi dopo la separazione;
che l'anziana madre della sig.ra risultava proprietaria di tre appartamenti siti a Fonte Parte_1
Nuova (RM), di cui due locati a terzi ed uno libero, nonché di due locali commerciali, di cui uno di oltre 150 mq ed anche quest'ultimo concesso in locazione;
che egli era titolare di una ditta individuale di nolo con conducente e negli ultimi tre anni aveva prodotto un reddito medio di circa € 1.800,00 mensili, ma dal mese di febbraio 2020 (a causa del COVID-19) era stato sospeso dai servizi che svolgeva e rimasto privo di reddito da lavoro;
che egli viveva nella casa di campagna della convivente, di 70 mq, per la quale pagava una rata mensile di mutuo pari ad
€ 520,00, essendo la compagna disoccupata;
che possedeva due moto immatricolate rispettivamente nell'anno 1981 e 1991 e un'automobile Suzuki TA immatricolata nell'anno
1998.
Il resistente, con l'atto di costituzione ha, quindi, chiesto la separazione dal coniuge senza altre condizioni, stante la situazione economica delle parti.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione all'udienza del giorno 17.02.2021 il
Presidente f.f. si è riservato e, all'esito, con ordinanza del 14.06.2021, non essendovi provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare, ha designato il giudice istruttore innanzi a cui ha rimesso le parti.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione ritualmente prodotta e le prove orali, ossia interrogatorio formale delle parti e assunzione testimoniale.
Assunta la causa dal giudice relatore a seguito dell'assegnazione del ruolo in data 02-09-2024, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalle parti, diretta ad ottenere la pronuncia di separazione, meriti di essere accolta.
e hanno contratto matrimonio a ANGE Romano Parte_1 Controparte_1
(RM) il 16.10.1983, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 1983, parte II, serie A, n. 96. Le allegazioni di entrambe le parti, la convivenza del resistente con la
4 nuova compagna, già anteriormente all'introduzione del giudizio ed il tentativo Parte_2 di conciliazione dei coniugi esperito all'udienza del 17.02.2021 con esito negativo, denotano inequivocabilmente che tra gli stessi si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione.
3. In merito alle condizioni della separazione, l'oggetto della materia del contendere è rappresentato esclusivamente dalla previsione del contributo al mantenimento del coniuge ai sensi dell'art. 156 c.c., richiesto dalla ricorrente, essendo pacifica l'indipendenza economica della figlia maggiorenne (nata il [...]). Per_1
Occorre premettere che all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta con la modalità della “trattazione scritta”, entrambe le parti hanno rappresentato che tra le stesse pende innanzi all'intestato Tribunale, il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G.
3244/22), con prossima udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 21.01.2026 ed il resistente ha puntualizzato, nella comparsa conclusionale: “il Giudice, dottor Ceccarelli, ha confermato i provvedimenti presidenziali resi nel presente procedimento, ritenendo anch'egli
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento alla coniuge ” (Cfr. pag.
4 - comparsa conclusionale del resistente), senza contestazioni Parte_1 della parte ricorrente, la quale non ha provveduto al deposito di memorie conclusionali, né di repliche.
Con riguardo ai provvedimenti di contenuto economico, nella contestuale pendenza del giudizio di separazione coniugale e di divorzio, la Suprema Corte con la sentenza n. 7547/2020 ha chiarito: “La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una
5 perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile” (Cass. n. 1779 del 2012).
Ciò premesso, la domanda della ricorrente volta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento, non è meritevole di accoglimento e va rigettata.
In punto di diritto, ai sensi dell'art. 156 c.c., al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. CI è
l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi
e di permanenza dell'obbligo di assistenza materiale, lo stesso trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con
l'espressione redditi adeguati la norma di cui all'articolo 156 del codice civile ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. Tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere
a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza” (Cass. Civ. 28/12/2021 n. 41797 e, tra le più recenti cfr. Cass. civ. 5067/2021; Cass. civ. 12196/2017).
Dunque, esclusa l'addebitabilità della separazione, nella fattispecie non domandata da alcuna parte, va rilevato che il resistente, contestualmente al deposito della comparsa conclusionale, ottemperando all'ordinanza del Tribunale del 17.04.2025, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata all'11.06.2025, incontestata, nella quale ha rappresentato:
“1) Di essere stato assunto con contratto a tempo determinato del 2.6.2021, trasformato il
28.2.2022 a tempo indeterminato, part-time per 20 ore settimanali, dalla con Controparte_2 sede legale in Guidonia, via dei Mughetti, 3.
2) Di percepire una retribuzione mensile di € 614,00.
3) Di non avere altre fonti di reddito.
4) Di non essere proprietario di beni immobili né di essere titolare di diritti reali immobiliari.
6 5) Di non essere proprietario di titoli, azioni o quote societarie o altre fonti di investimento.
6) Di risiedere a Fonte Nuova presso l'abitazione intestata alla sig.a sulla Parte_2 quale grava un mutuo ipotecario (anno 2019) trentennale, con una rata mensile, ad oggi, di €
707,00, che viene onorata interamente dalla sig.a . Pt_2
7) Di essere proprietario di una vettura modello Suzuki TA (anno1998), targata ZA 594GZ, ad oggi non assicurata per la r.c.a. e di numero tre motocicli: a) modello Kawasaki (anno
1983), targato RM 454463, ad oggi, non assicurato per la r.c.a.; b) modello Yamaha (anno
1991), targato RM524576, in uso al sig. che provvede a pagare sia gli oneri Parte_3 assicurativi che la relativa tassa di proprietà; c) modello Kawasaki (anno 1998), targato
AC73814, ad oggi, non assicurato per la r.c.a. Preciso che, per le mie necessità di spostamento, utilizzo la vettura della sig.a (Gran Cherokee Jeep – anno 2007) e i mezzi pubblici di Pt_2 trasporto.
8) Di non sostenere spese per mutui o finanziamenti, ad eccezione di un contributo al pagamento delle spese di gestione della casa dove risiedo, che varia a seconda delle mie possibilità economiche.
9) Di avere in essere: a) un rapporto di conto corrente numero 0000015439665 presso la Banca
Credit Agricole che, alla data del 11 giugno 2025, presenta un saldo di Euro 1,00; b) una carta prepagata DropPay avente numero 5128480008818247 che, alla data 11 giugno 2025, presenta un saldo di 35,00.
10) Di avere un rapporto di convivenza stabile con . Parte_2
11) Di non avere alle dipendenze alcun collaboratore domestico o di altra qualifica professionale.” (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegato alla comparsa conclusionale depositata il 15.06.2025).
La ricorrente, chiedendo il contributo al proprio mantenimento, ha rappresentato di essere priva di occupazione lavorativa, che le è stata riconosciuta un'invalidità civile pari al 46% limitante la sua capacità lavorativa, di non essere stata aiutata dal marito a far fronte al debito contratto per l'acquisto del suo appartamento di AN (Rm), sito in via Giolitti n. 18, dove aveva vissuto la famiglia dopo la riconciliazione coniugale e lasciato in data 04/12/2017, in conseguenza del pignoramento subito (Cfr. pag.
3 - Memoria integrativa ex art. 709, comma 3
c.p.c.) e che “ha vissuto e vive tuttora della elemosina delle sue amiche” (Cfr. pag.
4 - Memoria integrativa ex art. 709, comma 3 c.p.c.).
7 Orbene, nella fattispecie, è pacifico e risulta in atti che i coniugi, dopo la separazione personale avvenuta nell'anno 1998 e la loro riconciliazione nel 2007/2008, si sono di fatto nuovamente separati dall'anno 2013 (All.ti 7, 10 e 11 comparsa di costituzione di nuovo difensore del resistente del 05.02.2021) e nel corso dell'interrogatorio formale, la ricorrente ha confermato che la casa sita a AN, in via Giolitti, 18, era stata acquistata nel mese di settembre 1998
(Verbale di udienza del 16.09.2022), quindi, successivamente all'omologazione della separazione del 30.01.1998 le cui condizioni concordate tra le parti, tra l'altro, stabilivano l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, casa che pertanto non poteva riguardare l'abitazione di via Giolitti, in quanto quest'ultima successivamente acquistata dalla ricorrente.
Ora, posta la necessaria precisazione, pur non essendo l'assegnazione della casa coniugale oggetto di domanda delle parti, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, con atto del 10.07.2014 ha donato alla madre , unitamente alle sorelle e Controparte_3 Pt_4 [...]
la parte dei beni immobili ereditati dal padre, deceduto in data Per_2 Persona_3
28.08.2012 e, segnatamente, la sua quota pari ad 1/9 dei cespiti immobiliari, siti nel Comune di
Fonte Nuova, insistenti su un lotto di terreno di proprietà esclusiva di circa mq 966, costituiti da un fabbricato principale, un fabbricato accessorio ed un terreno pertinenziale, così identificati:
“Il fabbricato principale è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di AN al Fg 33 Num
224: ** sub 1 Z.C. Unica Cat C/1 Cl 3 mq. 159 RCEuro 1.354,92: ** sub 2 Z.C. Unica Cat C/6
Cl 4 mq. 46 RCEuro 28,51; ** sub 3 e 5 graffati Z.C. Unica Cat A/2 Cl 3 vani 6 RCEuro 666,23;
** sub 4 Z.C. Unica Cat A/2 Cl 3 vani 7,5 RCEuro 832,79. Il fabbricato accessorio è nel Catasto
Fabbricati del Comune di AN al Fg 33 Num 224 sub 501 Z.C. Unica Cat A/2 Cl 3 vani 3
RCEuro 333,11. Il terreno di pertinenza è pure distinto nel Catasto Terreni del Comune di
AN al Fg 33 Num 224 ENTE Ha 00.09.66.” (All. 9 alle memorie ex art. 183 Pt_5 comma 6 n. 2) c.p.c. della ricorrente).
La ricorrente, benché versasse in uno stato di indigenza “Sono infatti le amiche della Sig.ra
a turno, a farle la spesa, a regalarle i loro vestiti dismessi, ed a provvedere alle Parte_1 altre sue esigenze primarie.” (Memorie ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. della ricorrente), ha ritenuto di spogliarsi delle quote dei beni immobili ereditati dal padre, in parte locati a terzi, trasferendole nella totalità alla madre, (nata il [...]) mediante l'atto di Controparte_3 liberalità del 10.07.2014 “su richiesta perentoria della stessa” (Cfr. pag.
4 - Memoria integrativa ex art. 709, comma 3 c.p.c.). La sig.ra sentita all'udienza del 28.11.2023, in Controparte_3
8 merito al versamento alla figlia della quota parte dei canoni dei suddetti immobili locati Pt_1
a terzi, ha riferito “alcune volte le do qualcosa ma tutti i soldi dei due affitti mi occorrono personalmente per far fronte alle mie spese.” (Verbale di udienza del 28.11.2023).
Invero, nulla è stato dedotto né allegato dalla ricorrente circa l'entità dei canoni di locazione dei detti immobili, la consistenza delle somme elargite dalla madre e la loro frequenza, tantomeno circa le esigenze di quest'ultima tali, anche, da giustificare l'atto di liberalità alla stessa, già proprietaria della maggior parte dei beni, dovendo poi ricorrere, per il proprio sostentamento, alla benevolenza altrui.
E' rimasto, altresì, indimostrato il tenore di vita durante il matrimonio, sia prima della separazione coniugale del 1998, sia dopo la riconciliazione del 2007/2008, sul quale la nulla ha dedotto, se non che “Dalla riconciliazione dei coniugi, ad ogni esigenza Parte_1 economica della famiglia in costanza di matrimonio ha sempre provveduto il Sig.
[...]
l quale, dal suo allontanamento dalla casa familiare, non ha più contribuito neanche CP_1 in minima parte al mantenimento della moglie.” (Cfr. pag.
2 - Memoria integrativa ex art. 709, comma 3 c.p.c.).
Non merita rilievo, inoltre, l'allegata invalidità civile della ricorrente nella misura del 46%, non risultando esclusa la capacità lavorativa della (che nel corso della vita matrimoniale Parte_1 ha esercitato l'attività di commerciante), sia dalla documentazione medica allegata al ricorso, dalla quale (seppur offerta in modo non integrale e priva di alcune pagine) emerge la non sussistenza dei requisiti di cui alla Legge 118/1971 art. 12, ovvero art. 13 (All. 5 al ricorso), riguardanti rispettivamente la pensione per inabilità totale e l'assegno mensile previsto nel caso di invalidità parziale, sia dalla certificazione medica dell'08.05.2021 ( All. alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c.).
Ciò posto e considerato per un verso che la ricorrente nulla ha dedotto sul tenore di vita delle parti in costanza di matrimonio, per altro verso che dopo l'allontanamento del coniuge in data
19.09.2013 dalla casa dove vivevano, la con atto del 17.10.2014 ha donato alla Parte_1 madre, le sue quote di proprietà degli immobili ereditati dal padre, spogliandosi di tutti i suoi beni;
rilevato, altresì, che la separazione coniugale ed il contributo al mantenimento è stata presentata dalla ricorrente in data 17.10.2019, ossia dopo oltre sei anni dalla cessazione della convivenza dei coniugi;
considerato inoltre che nella valutazione del mutamento del tenore di vita non può prescindersi dalla considerazione secondo cui l'aggravio delle posizioni
9 economiche di ciascun coniuge consegue fisiologicamente alla cessazione della convivenza determinata dalla separazione, facendo applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, va escluso il contributo al mantenimento in favore della coniuge di cui all'art. 156 c.c..
4. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere, la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite.
In ragione dell'esito del giudizio in assenza delle condizioni di legge, la condanna a norma dell'art. 96 c.p.c. richiesta da parte resistente nella comparsa conclusionale non può essere pronunciata, mancando infatti nel caso di specie i presupposti che la giustifichino ai sensi del predetto articolo di legge, non ravvisandosi soccombenza in senso stretto né mala fede o colpa grave di controparte nel resistere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a ANGE Romano (RM) il 16.10.1983, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 1983, parte II, serie A, n. 96;
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iaconi Dott. Francesco Lupia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4899/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Veneziano
RICORRENTE
E
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Controparte_1 C.F._2
NI e dall'Avv. Silvana Pagliuca
RESISTENTE
con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Con memoria depositata in data 12.02.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Preliminarmente ci si riporta alle eccezioni e deduzioni già rilevate nei precedenti scritti difensivi che qui si intendono integralmente richiamate.
1 Si insiste affinché vengano acquisiti i risultati delle già escusse prove orali del presente procedimento di separazione pendente tra le parti da cui emerge in maniera incontrovertibile come la sig.ra sia assolutamente priva di lavoro, mente il sig. ha Parte_1 CP_1 dichiarato di percepire un reddito di € 600,00 al mese ed alla luce di ciò si insiste per
l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, dichiarare i coniugi legalmente separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il marito corrisponderà alla moglie, quale contributo al mantenimento di lei, la somma di Euro 800,00, oltre a rivalutazione
ISTAT come per legge.”
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 cpc. e si rileva come tra le parti in causa penda un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto presso il medesimo
Tribunale, RGN 3244/22, Giudice Dott. Ceccarelli, la cui prossima udienza del 21.01.2026 è fissata per la precisazione delle conclusioni.”.
Con memoria depositata in data 08.02.2025, parte resistente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “I sottoscritti procuratori nell'interesse del sig. si riportano Controparte_1 ai precedenti scritti difensivi, dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove comunque formulate ex adverso e così concludono: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi e, accertata la mancanza dei presupposti, piaccia rigettare ogni richiesta avanzata ex adverso, con espresso riguardo all'assegno di mantenimento al coniuge, il tutto con vittoria di spese e funzioni di giudizio”. Chiedono che la causa venga trattenuta in decisione, previa concessione dei ter-mini ex art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis. Rappresentano, per correttezza, che tra le parti è pendente il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al numero
3244/22 r.g. assegnato al dr. Ceccarelli, con udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 21.1.2026.”.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il 17.10.2019, ha premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio religioso con l 16.10.1983, trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1
2 del Comune di ANGE Romano e che dalla loro unione è nata, in data 18.03.1990, la figlia residente a [...]ed economicamente indipendente. Per_1
Ha inoltre rappresentato: che dal 19.09.2013 il marito si era allontanato dall'abitazione dove viveva il nucleo familiare, di sua proprietà, sita a AN (RM), in via Giolitti n. 18 ed era andato a vivere con una donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale e da quel momento non aveva più contribuito al suo mantenimento, mentre in costanza di matrimonio aveva provveduto ad ogni esigenza economica della famiglia;
che in passato ella era stata titolare di un esercizio commerciale, avente ad oggetto la vendita di articoli sportivi e dall'anno 2003 era iscritta nelle liste di collocamento senza, però, riuscire a svolgere alcuna attività lavorativa;
che era affetta da patologie limitanti la sua capacità lavorativa e nell'anno 2016 le era stata riconosciuta una invalidità civile del 46%, ma neanche l'iscrizione al collocamento come
“disabile” aveva avuto esito positivo;
che aveva ottenuto provvisoriamente il reddito di cittadinanza nella misura di € 450,00 al mese e, in assenza di ulteriori risorse economiche, non era più riuscita a pagare le rate di mutuo della sua abitazione, per cui l'immobile era stato pignorato e venduto nell'anno 2017 e lei era andata a vivere come ospite presso un'amica; che il marito svolgeva attività di noleggio con conducente ed il suo reddito era molto elevato avendo clienti di prestigio, tra cui il presidente della “Moby Lines” dal quale veniva retribuito con l'importo di € 2.500,00 mensili, inoltre, lo stesso viveva nella villa della compagna ed era proprietario di tre autoveicoli (una Ford Fiesta e due Mercedes), oltre di vari motoveicoli.
La ricorrente ha dunque adito il Tribunale di Tivoli, al fine di ottenere la separazione dal coniuge e, a carico di quest'ultimo, il contributo al suo mantenimento nella misura di € 800,00 mensili.
costituitosi in giudizio, pur aderendo alla domanda di separazione dal Controparte_1 coniuge, ha contestato le deduzioni e richieste avversarie, rappresentando: che dopo il matrimonio i coniugi avevano trascorso circa due anni in un appartamento in affitto e si erano, poi, trasferiti nell'abitazione di proprietà del padre, sita in Fonte Nuova, alla via Valle dei Corsi
n. 32, adibendola a casa coniugale;
che in data 30.01.1998 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione alle condizioni tra gli stessi concordate e dallo stesso sempre rispettate, le quali stabilivano l'assegnazione della suddetta casa coniugale alla moglie, cui veniva affidata la figlia, il mantenimento di quest'ultima, a suo carico, in £ 600.000 mensili (€
315,00 mensili) e nessun mantenimento per i coniugi, esercitando entrambi attività lavorativa;
che nel mese di settembre dello stesso anno, la moglie aveva acquistato l'appartamento di Via
3 Giolitti 18, a AN, mediante il versamento di un acconto (cui egli aveva contribuito con i proventi della vendita della casa coniugale) e l'accensione di un mutuo, dove si era trasferita con la figlia che il Tribunale di Tivoli aveva dichiarato inammissibile la domanda di Per_1 modifica delle condizioni di separazione proposta dalla moglie con ricorso notificato in data
02.02.2016, rilevando l'intervenuta riconciliazione dei coniugi dopo la separazione;
che l'anziana madre della sig.ra risultava proprietaria di tre appartamenti siti a Fonte Parte_1
Nuova (RM), di cui due locati a terzi ed uno libero, nonché di due locali commerciali, di cui uno di oltre 150 mq ed anche quest'ultimo concesso in locazione;
che egli era titolare di una ditta individuale di nolo con conducente e negli ultimi tre anni aveva prodotto un reddito medio di circa € 1.800,00 mensili, ma dal mese di febbraio 2020 (a causa del COVID-19) era stato sospeso dai servizi che svolgeva e rimasto privo di reddito da lavoro;
che egli viveva nella casa di campagna della convivente, di 70 mq, per la quale pagava una rata mensile di mutuo pari ad
€ 520,00, essendo la compagna disoccupata;
che possedeva due moto immatricolate rispettivamente nell'anno 1981 e 1991 e un'automobile Suzuki TA immatricolata nell'anno
1998.
Il resistente, con l'atto di costituzione ha, quindi, chiesto la separazione dal coniuge senza altre condizioni, stante la situazione economica delle parti.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione all'udienza del giorno 17.02.2021 il
Presidente f.f. si è riservato e, all'esito, con ordinanza del 14.06.2021, non essendovi provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare, ha designato il giudice istruttore innanzi a cui ha rimesso le parti.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione ritualmente prodotta e le prove orali, ossia interrogatorio formale delle parti e assunzione testimoniale.
Assunta la causa dal giudice relatore a seguito dell'assegnazione del ruolo in data 02-09-2024, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalle parti, diretta ad ottenere la pronuncia di separazione, meriti di essere accolta.
e hanno contratto matrimonio a ANGE Romano Parte_1 Controparte_1
(RM) il 16.10.1983, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 1983, parte II, serie A, n. 96. Le allegazioni di entrambe le parti, la convivenza del resistente con la
4 nuova compagna, già anteriormente all'introduzione del giudizio ed il tentativo Parte_2 di conciliazione dei coniugi esperito all'udienza del 17.02.2021 con esito negativo, denotano inequivocabilmente che tra gli stessi si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque ritenersi provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione.
3. In merito alle condizioni della separazione, l'oggetto della materia del contendere è rappresentato esclusivamente dalla previsione del contributo al mantenimento del coniuge ai sensi dell'art. 156 c.c., richiesto dalla ricorrente, essendo pacifica l'indipendenza economica della figlia maggiorenne (nata il [...]). Per_1
Occorre premettere che all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta con la modalità della “trattazione scritta”, entrambe le parti hanno rappresentato che tra le stesse pende innanzi all'intestato Tribunale, il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G.
3244/22), con prossima udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 21.01.2026 ed il resistente ha puntualizzato, nella comparsa conclusionale: “il Giudice, dottor Ceccarelli, ha confermato i provvedimenti presidenziali resi nel presente procedimento, ritenendo anch'egli
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento alla coniuge ” (Cfr. pag.
4 - comparsa conclusionale del resistente), senza contestazioni Parte_1 della parte ricorrente, la quale non ha provveduto al deposito di memorie conclusionali, né di repliche.
Con riguardo ai provvedimenti di contenuto economico, nella contestuale pendenza del giudizio di separazione coniugale e di divorzio, la Suprema Corte con la sentenza n. 7547/2020 ha chiarito: “La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una
5 perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile” (Cass. n. 1779 del 2012).
Ciò premesso, la domanda della ricorrente volta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento, non è meritevole di accoglimento e va rigettata.
In punto di diritto, ai sensi dell'art. 156 c.c., al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. CI è
l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi
e di permanenza dell'obbligo di assistenza materiale, lo stesso trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con
l'espressione redditi adeguati la norma di cui all'articolo 156 del codice civile ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. Tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere
a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza” (Cass. Civ. 28/12/2021 n. 41797 e, tra le più recenti cfr. Cass. civ. 5067/2021; Cass. civ. 12196/2017).
Dunque, esclusa l'addebitabilità della separazione, nella fattispecie non domandata da alcuna parte, va rilevato che il resistente, contestualmente al deposito della comparsa conclusionale, ottemperando all'ordinanza del Tribunale del 17.04.2025, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata all'11.06.2025, incontestata, nella quale ha rappresentato:
“1) Di essere stato assunto con contratto a tempo determinato del 2.6.2021, trasformato il
28.2.2022 a tempo indeterminato, part-time per 20 ore settimanali, dalla con Controparte_2 sede legale in Guidonia, via dei Mughetti, 3.
2) Di percepire una retribuzione mensile di € 614,00.
3) Di non avere altre fonti di reddito.
4) Di non essere proprietario di beni immobili né di essere titolare di diritti reali immobiliari.
6 5) Di non essere proprietario di titoli, azioni o quote societarie o altre fonti di investimento.
6) Di risiedere a Fonte Nuova presso l'abitazione intestata alla sig.a sulla Parte_2 quale grava un mutuo ipotecario (anno 2019) trentennale, con una rata mensile, ad oggi, di €
707,00, che viene onorata interamente dalla sig.a . Pt_2
7) Di essere proprietario di una vettura modello Suzuki TA (anno1998), targata ZA 594GZ, ad oggi non assicurata per la r.c.a. e di numero tre motocicli: a) modello Kawasaki (anno
1983), targato RM 454463, ad oggi, non assicurato per la r.c.a.; b) modello Yamaha (anno
1991), targato RM524576, in uso al sig. che provvede a pagare sia gli oneri Parte_3 assicurativi che la relativa tassa di proprietà; c) modello Kawasaki (anno 1998), targato
AC73814, ad oggi, non assicurato per la r.c.a. Preciso che, per le mie necessità di spostamento, utilizzo la vettura della sig.a (Gran Cherokee Jeep – anno 2007) e i mezzi pubblici di Pt_2 trasporto.
8) Di non sostenere spese per mutui o finanziamenti, ad eccezione di un contributo al pagamento delle spese di gestione della casa dove risiedo, che varia a seconda delle mie possibilità economiche.
9) Di avere in essere: a) un rapporto di conto corrente numero 0000015439665 presso la Banca
Credit Agricole che, alla data del 11 giugno 2025, presenta un saldo di Euro 1,00; b) una carta prepagata DropPay avente numero 5128480008818247 che, alla data 11 giugno 2025, presenta un saldo di 35,00.
10) Di avere un rapporto di convivenza stabile con . Parte_2
11) Di non avere alle dipendenze alcun collaboratore domestico o di altra qualifica professionale.” (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegato alla comparsa conclusionale depositata il 15.06.2025).
La ricorrente, chiedendo il contributo al proprio mantenimento, ha rappresentato di essere priva di occupazione lavorativa, che le è stata riconosciuta un'invalidità civile pari al 46% limitante la sua capacità lavorativa, di non essere stata aiutata dal marito a far fronte al debito contratto per l'acquisto del suo appartamento di AN (Rm), sito in via Giolitti n. 18, dove aveva vissuto la famiglia dopo la riconciliazione coniugale e lasciato in data 04/12/2017, in conseguenza del pignoramento subito (Cfr. pag.
3 - Memoria integrativa ex art. 709, comma 3
c.p.c.) e che “ha vissuto e vive tuttora della elemosina delle sue amiche” (Cfr. pag.
4 - Memoria integrativa ex art. 709, comma 3 c.p.c.).
7 Orbene, nella fattispecie, è pacifico e risulta in atti che i coniugi, dopo la separazione personale avvenuta nell'anno 1998 e la loro riconciliazione nel 2007/2008, si sono di fatto nuovamente separati dall'anno 2013 (All.ti 7, 10 e 11 comparsa di costituzione di nuovo difensore del resistente del 05.02.2021) e nel corso dell'interrogatorio formale, la ricorrente ha confermato che la casa sita a AN, in via Giolitti, 18, era stata acquistata nel mese di settembre 1998
(Verbale di udienza del 16.09.2022), quindi, successivamente all'omologazione della separazione del 30.01.1998 le cui condizioni concordate tra le parti, tra l'altro, stabilivano l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, casa che pertanto non poteva riguardare l'abitazione di via Giolitti, in quanto quest'ultima successivamente acquistata dalla ricorrente.
Ora, posta la necessaria precisazione, pur non essendo l'assegnazione della casa coniugale oggetto di domanda delle parti, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, con atto del 10.07.2014 ha donato alla madre , unitamente alle sorelle e Controparte_3 Pt_4 [...]
la parte dei beni immobili ereditati dal padre, deceduto in data Per_2 Persona_3
28.08.2012 e, segnatamente, la sua quota pari ad 1/9 dei cespiti immobiliari, siti nel Comune di
Fonte Nuova, insistenti su un lotto di terreno di proprietà esclusiva di circa mq 966, costituiti da un fabbricato principale, un fabbricato accessorio ed un terreno pertinenziale, così identificati:
“Il fabbricato principale è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di AN al Fg 33 Num
224: ** sub 1 Z.C. Unica Cat C/1 Cl 3 mq. 159 RCEuro 1.354,92: ** sub 2 Z.C. Unica Cat C/6
Cl 4 mq. 46 RCEuro 28,51; ** sub 3 e 5 graffati Z.C. Unica Cat A/2 Cl 3 vani 6 RCEuro 666,23;
** sub 4 Z.C. Unica Cat A/2 Cl 3 vani 7,5 RCEuro 832,79. Il fabbricato accessorio è nel Catasto
Fabbricati del Comune di AN al Fg 33 Num 224 sub 501 Z.C. Unica Cat A/2 Cl 3 vani 3
RCEuro 333,11. Il terreno di pertinenza è pure distinto nel Catasto Terreni del Comune di
AN al Fg 33 Num 224 ENTE Ha 00.09.66.” (All. 9 alle memorie ex art. 183 Pt_5 comma 6 n. 2) c.p.c. della ricorrente).
La ricorrente, benché versasse in uno stato di indigenza “Sono infatti le amiche della Sig.ra
a turno, a farle la spesa, a regalarle i loro vestiti dismessi, ed a provvedere alle Parte_1 altre sue esigenze primarie.” (Memorie ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. della ricorrente), ha ritenuto di spogliarsi delle quote dei beni immobili ereditati dal padre, in parte locati a terzi, trasferendole nella totalità alla madre, (nata il [...]) mediante l'atto di Controparte_3 liberalità del 10.07.2014 “su richiesta perentoria della stessa” (Cfr. pag.
4 - Memoria integrativa ex art. 709, comma 3 c.p.c.). La sig.ra sentita all'udienza del 28.11.2023, in Controparte_3
8 merito al versamento alla figlia della quota parte dei canoni dei suddetti immobili locati Pt_1
a terzi, ha riferito “alcune volte le do qualcosa ma tutti i soldi dei due affitti mi occorrono personalmente per far fronte alle mie spese.” (Verbale di udienza del 28.11.2023).
Invero, nulla è stato dedotto né allegato dalla ricorrente circa l'entità dei canoni di locazione dei detti immobili, la consistenza delle somme elargite dalla madre e la loro frequenza, tantomeno circa le esigenze di quest'ultima tali, anche, da giustificare l'atto di liberalità alla stessa, già proprietaria della maggior parte dei beni, dovendo poi ricorrere, per il proprio sostentamento, alla benevolenza altrui.
E' rimasto, altresì, indimostrato il tenore di vita durante il matrimonio, sia prima della separazione coniugale del 1998, sia dopo la riconciliazione del 2007/2008, sul quale la nulla ha dedotto, se non che “Dalla riconciliazione dei coniugi, ad ogni esigenza Parte_1 economica della famiglia in costanza di matrimonio ha sempre provveduto il Sig.
[...]
l quale, dal suo allontanamento dalla casa familiare, non ha più contribuito neanche CP_1 in minima parte al mantenimento della moglie.” (Cfr. pag.
2 - Memoria integrativa ex art. 709, comma 3 c.p.c.).
Non merita rilievo, inoltre, l'allegata invalidità civile della ricorrente nella misura del 46%, non risultando esclusa la capacità lavorativa della (che nel corso della vita matrimoniale Parte_1 ha esercitato l'attività di commerciante), sia dalla documentazione medica allegata al ricorso, dalla quale (seppur offerta in modo non integrale e priva di alcune pagine) emerge la non sussistenza dei requisiti di cui alla Legge 118/1971 art. 12, ovvero art. 13 (All. 5 al ricorso), riguardanti rispettivamente la pensione per inabilità totale e l'assegno mensile previsto nel caso di invalidità parziale, sia dalla certificazione medica dell'08.05.2021 ( All. alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c.).
Ciò posto e considerato per un verso che la ricorrente nulla ha dedotto sul tenore di vita delle parti in costanza di matrimonio, per altro verso che dopo l'allontanamento del coniuge in data
19.09.2013 dalla casa dove vivevano, la con atto del 17.10.2014 ha donato alla Parte_1 madre, le sue quote di proprietà degli immobili ereditati dal padre, spogliandosi di tutti i suoi beni;
rilevato, altresì, che la separazione coniugale ed il contributo al mantenimento è stata presentata dalla ricorrente in data 17.10.2019, ossia dopo oltre sei anni dalla cessazione della convivenza dei coniugi;
considerato inoltre che nella valutazione del mutamento del tenore di vita non può prescindersi dalla considerazione secondo cui l'aggravio delle posizioni
9 economiche di ciascun coniuge consegue fisiologicamente alla cessazione della convivenza determinata dalla separazione, facendo applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, va escluso il contributo al mantenimento in favore della coniuge di cui all'art. 156 c.c..
4. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere, la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite.
In ragione dell'esito del giudizio in assenza delle condizioni di legge, la condanna a norma dell'art. 96 c.p.c. richiesta da parte resistente nella comparsa conclusionale non può essere pronunciata, mancando infatti nel caso di specie i presupposti che la giustifichino ai sensi del predetto articolo di legge, non ravvisandosi soccombenza in senso stretto né mala fede o colpa grave di controparte nel resistere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a ANGE Romano (RM) il 16.10.1983, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 1983, parte II, serie A, n. 96;
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iaconi Dott. Francesco Lupia
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