Sentenza breve 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 17/01/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00326/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06727/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6727 del 2025, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Martina Menga, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gaetano Mastropasqua in Napoli, via Guglielmo Sanfelice, 33 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura municipale, avvocati Antonio Andreottola ed NN Ivana Furnari, domiciliata in Napoli, P.zza Municipio, P.zzo San Giacomo, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
a) del provvedimento di diniego del Comune di Napoli ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003 prot. n. 15 del 6 ottobre 2025, notificato a Iliad il 7 ottobre 2025;
b) della determina dirigenziale del Comune di Napoli prot. n. 9071 del 30 settembre 2025, notificata a Iliad il 1° ottobre 2025, unitamente al provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica del Comune di Napoli n. 4 del 30 settembre 2025 e del richiamato parere negativo della Commissione Locale per il paesaggio n. 173 del 25 luglio 2024;
c) del preavviso di diniego del Comune di Napoli prot. n. 533335 del 12 giugno 2025;
d) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, del Ministero della Cultura -Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e della Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Campania, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la società ricorrente impugna, unitamente agli atti presupposti, il diniego del Comune di Napoli al rilascio dell’autorizzazione ex art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 - prot. n. 15 del 6 ottobre 2025 per “la realizzazione di un impianto radioelettrico della società Iliad Italia S.p.A. nel Comune di Napoli alla Via Mergellina n. 32, quartiere Chiaia, su immobile censito al NCT al Foglio 212 p.lla 180 - NCEU sez CHI Foglio 18 p.lla 24”, nonché il presupposto provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica del medesimo Comune di Napoli n. 4 del 30 settembre 2025;
Specificato che parte ricorrente si duole della illegittimità dei provvedimenti di diniego della predetta Amministrazione comunale in quanto basati esclusivamente sulla presunta mera visibilità dell’impianto, sull’erronea valutazione delle misure di mitigazione di Iliad, sull’irragionevole richiesta del Comune stesso di spostare l’impianto nella parte posteriore del terrazzo e, da ultimo, sul difetto di motivazione in relazione al presunto pregiudizio paesaggistico;
Considerato che “la valutazione svolta dall'ente preposto alla tutela del vincolo è connotata da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie dei settori disciplinari che vengono in considerazione, caratterizzate da ampi margini di opinabilità; ne deriva che - affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile - l'apprezzamento così compiuto è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente ove basato su una valutazione manifestamente irragionevole, illogica, incoerente e incompleta, su un travisamento dei fatti, ovvero se carente di motivazione” (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 27 maggio 2021, n. 40);
Preso atto che, secondo quanto emerge dalle valutazioni espresse nei provvedimenti gravati:
A) DINIEGO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA del Comune di Napoli n. 4 del 30 settembre 2025:
a) – “da ultima soluzione progettuale, l’impianto è costituito da:
• n.1 pali flangiati su travi metalliche di ripartizione carichi su torrino per una altezza totale fuori terra di circa 3.50 m con ancorata n°1 antenna 1509x469x206, il tutto camuffato come finta pianta;
• quadri, apparati e RRH di tipo outdoor su travi di ripartizione su lastrico nell’area dedicata con camuffamento con piante naturali;
• allacci alla rete elettrica e F.O. per tramite la realizzazione di cavidotti.
• allaccio alla MAT dell’edificio”;
b) - “il lastrico solare dell’immobile su cui viene richiesta l’installazione della stazione radio base ricade in un’area di pregio paesaggistico per effetto del D.M. 21 febbraio 1977, che la identifica come “un complesso avente valore estetico e tradizionale per la fusione dell'opera della natura con quella del lavoro umano” e che “costituisce un una bellezza panoramica con la sua celebre passeggiata del lungomare di via Caracciolo – via Partenope – via Nazario Sauro”;
- il tratto immediatamente soprastante l’immobile di via Orazio è vincolato in virtù dello stesso decreto, il cui scopo è preservare “la bellezza panoramica” che da quel punto si gode, ovvero la caratteristica e storica veduta del panorama del golfo di Napoli sul quale emerge il Castel dell’Ovo sullo sfondo dell’imponente ed iconica immagine del Vesuvio;
- la stazione radio base che si intende installare risulta chiaramente visibile da plurimi punti di vista e belvedere panoramici e, qualora realizzata nella dimensione proposte (altezza 3,50 m) e posizione angolare lungo il lato nord-est del terrazzo di copertura dell’immobile sito in via Mergellina n. 32, costituisce una ostruzione visiva al godimento dalla pubblica via della cornice paesaggistica tra le più pittoresche al mondo;
- la valutazione di mancata compatibilità paesaggistica dell’intervento sopra espressa si pone in conformità al parere della Commissione Locale Paesaggio: “La sua collocazione risulta chiaramente visibile da diversi punti di vista, dall'area collinare di Posillipo, dai suoi punti panoramici più significativi ed iconici come via Orazio, Via Petrarca ed aree limitrofe. L'impianto proposto risulta inoltre visibile dalle strade circostanti e dal mare, dal Belvedere della Chiesa di Santa RI del Parto, dall'adiacente porticciolo turistico nonché dalla rinomata passeggiata di Via Caracciolo”, costituendo, in questo modo, oltre che un detrattore estetico, un consistente ostacolo visivo, in particolare dalla retrostante zona di maggiore rilievo altimetrico” (cfr. parere n. 254 del 21/11/2024 della C.L.P.);
c) quanto alle misure di mitigazione, “il mascheramento proposto sia del palo porta antenne che dell’area apparati non costituisce soluzione mitigatrice all’impatto, in quanto il mascheramento aumenta di dimensioni l’impatto complessivo delle strutture sul paesaggio;
- le motivazioni ostative tecniche dichiarate dalla Iliad Italia S.p.a. con con p.e.c. del 10/09/2024, acquisita al protocollo in pari data con PG/765860, ed in particolare “la parte postica del terrazzo non risulta essere nella disponibilità della scrivente Società” a seguito della richiesta della Commissione Locale Paesaggio, trasmessa al richiedente con nota PG/682619 del 01/08/2024, di “valutare la possibilità di installare l'impianto radioelettrico in altra posizione non visibile o parzialmente visibile da spazi pubblici e belvederi e/o di prevedere opere di mitigazione dell’impatto paesaggistico dell’opera”, non possono essere ritenute motivazioni accettabili dal punto di vista paesaggistico ai fini del superamento dei motivi ostativi all’impatto causato dalla struttura;
- il riscontro ai motivi ostativi, acquisito al protocollo in data 28/09/2023 con PG/771126 e PG/771732, nel quale, la società afferma che “al fine di mitigare al meglio l’intervento nel contesto paesaggistico si è provveduto alla riduzione dell’altezza della struttura portantenne di 1 metro, all’eliminazione di una antenna e della parabola. Inoltre, si prevedrà un camuffamento in finta pianta per mascherare la Stazione Radio Base di nuova realizzazione”, non è accoglibile in quanto l’abbassamento proposto non incide in maniera significativa ai fini della mitigazione degli impatti, in quanto la nuova configurazione, per dimensioni e posizione, compromette in maniera concreta l’interesse di tutela, come sopraevidenziato;
- l’intervento, dunque, contrasta con la menzionata disciplina di tutela e, pertanto, persiste l’incompatibilità paesaggistica per cui l’intervento de quo non è autorizzabile ai sensi dell’art. 146 D.lgs 42/2004”;
d) quanto alle soluzioni alternative, “come previsto dal citato art. 11 comma 6, può costituire modifica indispensabile per conseguire la compatibilità paesaggistica dell’intervento la definizione di una nuova soluzione progettuale che contempli lo spostamento della stazione radio base in altro punto, anche dello stesso terrazzo (come ad esempio nell’angolo sud-est del terrazzo, in adiacenza all’immobile confinante, in quanto l’impianto in tale punto potrebbe non apparire visibile dalla pubblica via ovvero risultare meno impattante sul godimento della pittoresca veduta del golfo dal belvedere da via Orazio), e un ridimensionamento in altezza dell’antenna e degli apparati;
- persistono, pertanto, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e, pertanto, l’intervento de quo non è autorizzabile ai sensi dell’art. 146 D.lgs 42/2004”;
B) provvedimento di DINIEGO dell’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003:
a) “ritenuto di condividere i pareri negativi della Commissione locale per il Paesaggio, da ultimo il parere n. 254/2024, perché l'intervento di innalzamento, così come progettato in aggiunta agli impianti già esistenti, costituisce un forte detrattore paesaggistico in un punto particolarmente panoramico, che precluderebbe la vista verso il golfo di Napoli e, pertanto, non risulta compatibile e conforme con la caratteristica veduta del contesto panoramico in cui si inserisce”;
b) “Valutato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis comma 5 L. 241/1990, che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è necessario ai fini dell’autorizzazione dell’impianto e, pertanto, il diniego paesaggistico costituisce il presupposto per il rigetto dell’istanza unica ex art. 44 D.lgs. 259/2003”, si “DISPONE Il rigetto dell’istanza unica ex art. 44 del D.Lgs 259/03 e s.m.i.”;
Ritenuto che, alla luce di quanto sopra illustrato, “la rinnovata valutazione formulata dall'Autorità di tutela, pur presentando margini di ineludibile opinabilità, risulti esaustiva sotto tutti i profili … censurati e come tale non denoti palesi vizi di illogicità, irragionevolezza o incoerenza tali da consentire il sindacato caducatorio di questo giudice. Richiedendosi, infatti, esclusivamente la revisione del progetto mediante una mera ricollocazione dell’impianto radio base sulla parte postica dello stesso terrazzo nella considerazione che l’attuale posizione proposta, allineata al prospetto principale del fabbricato, resta significativamente impattante, l’Amministrazione resistente, da un lato, si è implicitamente espressa, in senso favorevole, anche in ordine alle misure di mitigazione e mascheramento prospettate dall’operatore (l’impianto in questione presenta, come rimodulato, un’altezza di soli 3 metri e risulta mascherato con soluzioni arboree che ne limitano significativamente l’immediata percezione visiva), e, dall’altro, reca puntuali allegazioni in ordine alla incompatibilità del progetto, in relazione al contesto paesaggistico di riferimento, ove l’impianto rimanga collocato a filo del prospetto principale dell’immobile, in ragione della considerevole e diffusa percettibilità visiva” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 4.08.20225, n. 5824);
Considerato che, come condivisibilmente precisato, “L'osservazione della società sulla "mancata disponibilità" del lastrico solare appare … inammissibile, perché la scelta di affittare una porzione così limitata di lastrico solare (appena 16 mq per la palina e gli apparati) attiene alla sfera giuridica privatistica che, però, non può incidere negativamente e aprioristicamente su un "bene paesaggistico" tutelato costituzionalmente come bene primario e assoluto in base all'articolo 9 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222)” (nota comunale - Area Ambiente - Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio 09/01/2026, PG/2026/0023290, prodotta in atti il 9.01.2026);
Richiamata condivisa giurisprudenza secondo cui “Il favor assicurato alla diffusione delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche non consente di derogare alla disciplina posta a tutela del paesaggio, dovendo l'autorità preposta al vincolo verificare, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, se i valori tutelati possono essere comunque preservati nonostante la realizzazione dell'opera, eventualmente sottoposta a particolari prescrizioni; tuttavia, di tale operazione l'Amministrazione deve dare conto mediante una motivazione adeguata, che non può limitarsi ad affermazioni apodittiche e stereotipate, ma deve esplicitare, da un lato, il contenuto del vincolo e, dall'altro, tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto, valutando altresì l'idoneità o meno delle misure di mitigazione eventualmente proposte dal soggetto interessato alla realizzazione dell'opera” (Cons. di St, sez. VI, 4/06/2025, n. 4846);
Ritenuto, nella specie, che, nel caso all’esame, l’Amministrazione resistente abbia motivatamente identificato, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica e in rapporto alla sottesa disciplina paesaggistica, gli effettivi elementi di contrasto con il bene oggetto di tutela, valutando, peraltro, quegli elementi giudicati idonei a sincronizzare la decisione presa con una vera e propria regola di proporzionalità secondo una valutazione non manifestamente irragionevole, illogica, incoerente e incompleta, o basata su un palese travisamento dei fatti, con conseguente impossibilità, per il giudice di legittimità, di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione;
Considerato che pertanto il ricorso, per le ragioni esposte, non sia meritevole di accoglimento;
Stimato che le spese di giudizio debbano seguire la regola della soccombenza in favore dell’Amministrazione comunale, compensandosi per il resto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale resistente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.. Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RA EN, Presidente
IE CA, Consigliere, Estensore
NN AB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE CA | RI RA EN |
IL SEGRETARIO