Articolo 6 della Legge 26 novembre 1953, n. 876
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 dicembre 1953
Art. 6.
Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano anche ai titolari di pensioni dirette e di riversibilita' a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , nonche' ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo, diretti e di riversibilita' a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134 .
Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 4 si applicano altresi' agli ex ricevitori postali e telegrafici, o loro superstiti, di cui all' art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 , i quali fruiscono del trattamento di quiescenza previsto dal detto art. 22 e successive modificazioni a carico del Fondo di cui al sopracitato art. 77 del decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656 , nonche' al personale, o suoi superstiti, che per effetto dell'opzione prevista dall'art. 119, comma secondo, del medesimo decreto Presidenziale, potra' fruire di tale trattamento.
Le ritenute a favore del Tesoro previste dal primo e dal secondo comma del precedente art. 2, sono operate a favore del Fondo o della Cassa di cui ai precedenti commi del presente articolo nell'aliquota corrispondente, rispettivamente, all'analoga ritenuta eventualmente applicata sulla pensione o assegno, e a quella applicata sullo stipendio o retribuzione.
Non e' applicabile, relativamente a tali ritenute, il disposto dell'art. 93 del ripetuto decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656 .
Entrata in vigore il 17 dicembre 1953