Art. 5.
Nell' articolo 253 del codice di procedura penale dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
"6) del delitto preveduto dall' articolo 416-bis del codice penale ".
Nell' articolo 253 del codice di procedura penale dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
"6) del delitto preveduto dall' articolo 416-bis del codice penale ".