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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 813/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
BANDIERA GE PATRIZIA, Relatore
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 123/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012870384000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012870384000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012870384000 REGISTRO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012870384000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249012870384000 notificata dall'Agenzia
Entrate Riscossione il 21.10.2024, con la quale viene ingiunto il pagamento della somma complessiva di
€ 172.274,58 a titolo di omesso pagamento di tributi relativi ad IRPEF, IMU, Associazione_1. Codice della Strada, Imposta di Registro, Banca_1, Consorzio Bonifica, Tassa automobilistica.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
Nullità e/o illegittimità della pretesa ingiunta per inesistenza del presupposto impositivo e mancata notifica delle cartelle esattoriali prodromiche;
Nullità della pretesa ingiunta per intervenuta prescrizione;
Decadenza dell'azionata pretesa impositiva;
Violazione del diritto di difesa per difetto di motivazione;
Illegittimità della pretesa ingiunta per intervenuta prescrizione degli interessi e sanzioni;
Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 1283 c.c. e art. 30 DPR 602/1973.
L'Agenzia Entrate Riscossione si è costituita con controdeduzioni, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, in quanto le cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta sono state tutte regolarmente notificate. In subordine, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti i presupposti della tassazione per carenza di legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, producendo atti interruttivi e invocando la sospensione legale dei termini per l'emergenza COVID-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare attiene all'omessa notifica degli atti presupposti.
Dall'esame degli atti risulta che l'Agenzia ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata (documenti da 6 a 42 delle controdeduzioni). La ricorrente, dal canto suo, nel ricorso introduttivo, ha contestato genericamente l'avvenuta notifica delle cartelle senza fornire elementi specifici e circostanziati idonei a confutare la documentazione prodotta dalla convenuta sulla quale non vi è stata alcuna contestazione.
In applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che trova applicazione anche nel processo tributario, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita si considerano acquisiti al processo. Tuttavia, nel processo tributario tale principio deve essere coordinato con la specialità del contenzioso, secondo cui "la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati" (Cass. Sez. Trib. n. 7127/2019).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito elementi specifici per confutare la regolare notifica delle cartelle documentata dall'Agenzia. Pertanto, deve ritenersi che le cartelle siano state validamente notificate nei termini di legge, rendendo tardivo il presente ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs.
546/1992.
L'Agenzia Entrate Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni attinenti i presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti.
Tale eccezione è fondata. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, "la legittimazione passiva dell'agente trova giustificazione solo laddove oggetto della causa sia l'impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili ed in quanto inficiati da errori che siano allo stesso imputabili" (Cass. Sez. Trib. ord. n. 30947/2025). L'agente della riscossione è infatti estraneo al processo di formazione del ruolo e all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale, relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore.
Per quanto riguarda la prescrizione del capitale dei tributi erariali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il credito erariale per la riscossione di imposte, anche quando oggetto di cartella di pagamento, è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le prestazioni periodiche" (Cass. Sez. Trib. ord. n.
14737/2025).
La prescrizione ordinaria decennale si applica ai tributi erariali, salvo che la legge disponga diversamente, mentre per i tributi locali vige il termine di prescrizione quinquennale.
3.2 Prescrizione di sanzioni e interessi
Diversamente, per le sanzioni tributarie e gli interessi si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Come precisato dalla Suprema Corte, "le sanzioni tributarie sono soggette alla prescrizione quinquennale prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, articolo 20, comma 3" e "gli interessi dovuti in materia tributaria, qualunque sia la loro natura e fonte, sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'articolo
2948, n. 4, c.c." (Cass. Sez. Trib. n. 2044/2023).
3.3 Effetti interruttivi e sospensione COVID-19
L'Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa ad atti interruttivi della prescrizione
(intimazioni di pagamento e pignoramento crediti verso terzi) ,validamente notificati, che hanno interrotto i termini prescrizionali attesa l'assenza di contestazioni sul punto.
Inoltre, deve considerarsi la sospensione legale dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale COVID-19, come dettagliatamente illustrato nelle controdeduzioni dell'Agenzia, che ha comportato una sospensione effettiva di 478 giorni per la generalità dei debitori. L'eccezione di difetto di motivazione non appare fondata. La cartella di pagamento che segue l'adozione di atti fiscali che abbiano già determinato il quantum del debito è congruamente motivata attraverso il richiamo degli atti precedenti e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
BANDIERA GE PATRIZIA, Relatore
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 123/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012870384000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012870384000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012870384000 REGISTRO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012870384000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249012870384000 notificata dall'Agenzia
Entrate Riscossione il 21.10.2024, con la quale viene ingiunto il pagamento della somma complessiva di
€ 172.274,58 a titolo di omesso pagamento di tributi relativi ad IRPEF, IMU, Associazione_1. Codice della Strada, Imposta di Registro, Banca_1, Consorzio Bonifica, Tassa automobilistica.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
Nullità e/o illegittimità della pretesa ingiunta per inesistenza del presupposto impositivo e mancata notifica delle cartelle esattoriali prodromiche;
Nullità della pretesa ingiunta per intervenuta prescrizione;
Decadenza dell'azionata pretesa impositiva;
Violazione del diritto di difesa per difetto di motivazione;
Illegittimità della pretesa ingiunta per intervenuta prescrizione degli interessi e sanzioni;
Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 1283 c.c. e art. 30 DPR 602/1973.
L'Agenzia Entrate Riscossione si è costituita con controdeduzioni, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, in quanto le cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta sono state tutte regolarmente notificate. In subordine, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti i presupposti della tassazione per carenza di legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, producendo atti interruttivi e invocando la sospensione legale dei termini per l'emergenza COVID-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare attiene all'omessa notifica degli atti presupposti.
Dall'esame degli atti risulta che l'Agenzia ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata (documenti da 6 a 42 delle controdeduzioni). La ricorrente, dal canto suo, nel ricorso introduttivo, ha contestato genericamente l'avvenuta notifica delle cartelle senza fornire elementi specifici e circostanziati idonei a confutare la documentazione prodotta dalla convenuta sulla quale non vi è stata alcuna contestazione.
In applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che trova applicazione anche nel processo tributario, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita si considerano acquisiti al processo. Tuttavia, nel processo tributario tale principio deve essere coordinato con la specialità del contenzioso, secondo cui "la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati" (Cass. Sez. Trib. n. 7127/2019).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito elementi specifici per confutare la regolare notifica delle cartelle documentata dall'Agenzia. Pertanto, deve ritenersi che le cartelle siano state validamente notificate nei termini di legge, rendendo tardivo il presente ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs.
546/1992.
L'Agenzia Entrate Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni attinenti i presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti.
Tale eccezione è fondata. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, "la legittimazione passiva dell'agente trova giustificazione solo laddove oggetto della causa sia l'impugnazione di atti ad esso direttamente riferibili ed in quanto inficiati da errori che siano allo stesso imputabili" (Cass. Sez. Trib. ord. n. 30947/2025). L'agente della riscossione è infatti estraneo al processo di formazione del ruolo e all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale, relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore.
Per quanto riguarda la prescrizione del capitale dei tributi erariali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il credito erariale per la riscossione di imposte, anche quando oggetto di cartella di pagamento, è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le prestazioni periodiche" (Cass. Sez. Trib. ord. n.
14737/2025).
La prescrizione ordinaria decennale si applica ai tributi erariali, salvo che la legge disponga diversamente, mentre per i tributi locali vige il termine di prescrizione quinquennale.
3.2 Prescrizione di sanzioni e interessi
Diversamente, per le sanzioni tributarie e gli interessi si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Come precisato dalla Suprema Corte, "le sanzioni tributarie sono soggette alla prescrizione quinquennale prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, articolo 20, comma 3" e "gli interessi dovuti in materia tributaria, qualunque sia la loro natura e fonte, sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'articolo
2948, n. 4, c.c." (Cass. Sez. Trib. n. 2044/2023).
3.3 Effetti interruttivi e sospensione COVID-19
L'Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa ad atti interruttivi della prescrizione
(intimazioni di pagamento e pignoramento crediti verso terzi) ,validamente notificati, che hanno interrotto i termini prescrizionali attesa l'assenza di contestazioni sul punto.
Inoltre, deve considerarsi la sospensione legale dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale COVID-19, come dettagliatamente illustrato nelle controdeduzioni dell'Agenzia, che ha comportato una sospensione effettiva di 478 giorni per la generalità dei debitori. L'eccezione di difetto di motivazione non appare fondata. La cartella di pagamento che segue l'adozione di atti fiscali che abbiano già determinato il quantum del debito è congruamente motivata attraverso il richiamo degli atti precedenti e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 oltre accessori se dovuti.