Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 813
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità della pretesa ingiunta per inesistenza del presupposto impositivo e mancata notifica delle cartelle esattoriali prodromiche

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'Agenzia attestasse la notifica delle cartelle e che la ricorrente non avesse fornito elementi specifici per confutarla, applicando il principio di non contestazione.

  • Rigettato
    Nullità della pretesa ingiunta per intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che le cartelle fossero state validamente notificate, rendendo tardivo il ricorso, e ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azionata pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto che le cartelle fossero state validamente notificate, rendendo tardivo il ricorso, e ha implicitamente rigettato l'eccezione di decadenza in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione di difetto di motivazione, affermando che la cartella è congruamente motivata dal richiamo agli atti precedenti e dalla quantificazione degli accessori.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa ingiunta per intervenuta prescrizione degli interessi e sanzioni

    La Corte ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione di sanzioni e interessi in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 1283 c.c. e art. 30 DPR 602/1973

    La Corte ha implicitamente rigettato l'eccezione in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità della pretesa ingiunta per inesistenza del presupposto impositivo e mancata notifica delle cartelle esattoriali prodromiche

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'Agenzia attestasse la notifica delle cartelle e che la ricorrente non avesse fornito elementi specifici per confutarla, applicando il principio di non contestazione.

  • Rigettato
    Nullità della pretesa ingiunta per intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che le cartelle fossero state validamente notificate, rendendo tardivo il ricorso, e ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azionata pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto che le cartelle fossero state validamente notificate, rendendo tardivo il ricorso, e ha implicitamente rigettato l'eccezione di decadenza in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione di difetto di motivazione, affermando che la cartella è congruamente motivata dal richiamo agli atti precedenti e dalla quantificazione degli accessori.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa ingiunta per intervenuta prescrizione degli interessi e sanzioni

    La Corte ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione di sanzioni e interessi in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 1283 c.c. e art. 30 DPR 602/1973

    La Corte ha implicitamente rigettato l'eccezione in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità della pretesa ingiunta per inesistenza del presupposto impositivo e mancata notifica delle cartelle esattoriali prodromiche

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'Agenzia attestasse la notifica delle cartelle e che la ricorrente non avesse fornito elementi specifici per confutarla, applicando il principio di non contestazione.

  • Rigettato
    Nullità della pretesa ingiunta per intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che le cartelle fossero state validamente notificate, rendendo tardivo il ricorso, e ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azionata pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto che le cartelle fossero state validamente notificate, rendendo tardivo il ricorso, e ha implicitamente rigettato l'eccezione di decadenza in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione di difetto di motivazione, affermando che la cartella è congruamente motivata dal richiamo agli atti precedenti e dalla quantificazione degli accessori.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa ingiunta per intervenuta prescrizione degli interessi e sanzioni

    La Corte ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione di sanzioni e interessi in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 1283 c.c. e art. 30 DPR 602/1973

    La Corte ha implicitamente rigettato l'eccezione in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità della pretesa ingiunta per inesistenza del presupposto impositivo e mancata notifica delle cartelle esattoriali prodromiche

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'Agenzia attestasse la notifica delle cartelle e che la ricorrente non avesse fornito elementi specifici per confutarla, applicando il principio di non contestazione.

  • Rigettato
    Nullità della pretesa ingiunta per intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che le cartelle fossero state validamente notificate, rendendo tardivo il ricorso, e ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azionata pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto che le cartelle fossero state validamente notificate, rendendo tardivo il ricorso, e ha implicitamente rigettato l'eccezione di decadenza in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione di difetto di motivazione, affermando che la cartella è congruamente motivata dal richiamo agli atti precedenti e dalla quantificazione degli accessori.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa ingiunta per intervenuta prescrizione degli interessi e sanzioni

    La Corte ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione di sanzioni e interessi in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 1283 c.c. e art. 30 DPR 602/1973

    La Corte ha implicitamente rigettato l'eccezione in quanto non fondata su atti validamente impugnati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 813
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 813
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo