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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/07/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 262 /2025
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 262 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 avverso la sentenza n. 36/2024 del Giudice di Pace di Mistretta vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giusy
Pascale presso il cui studio, sito in Patti, Via Fontanelle n. 1, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE -
CONTRO , in persona del sindaco pro tempore, C. F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Piazza Idria, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carlo CP_1
Bartolo presso il cui studio sito in Sant'Agata Militello, via Catania n. 10, è elettivamente domiciliato;
- APPELLATO –
OGGETTO: Appello in materia di risarcimento danni da incidente stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Magistri conveniva Parte_1 in giudizio il per chiedere la riforma della sentenza n. 36/2024, emessa il Controparte_1
06.08.2024 dal Giudice di Pace di Mistretta.
Esponeva di aver adito il Giudice di Pace di Mistretta per vedersi accertare il diritto al risarcimento del danno subìto dalla propria autovettura in un incidente stradale occorso, in data
02.06.2021 mentre percorreva la strada statale 113 in direzione Palermo, nel territorio di CP_1
a causa dell'attraversamento repentino ed inaspettato della carreggiata da parte di un cane randagio che fuoriusciva improvvisamente dal gard rail posto sul lato sinistro della strada.
Denunciava la violazione e la falsa applicazione dei principi di cui agli arrt. 2043 e 2697 nella parte in cui il giudice aveva ritenuto necessario che l'attore avrebbe dovuto dare prova della segnalazione al della abituale presenza di cani randagi in quella zona. CP_1
Spiegava che il giudice di prime cure aveva erroneamente interpretato e applicato la pronuncia della Suprema Corte richiamata nella sentenza impugnata.
Sosteneva quindi che dalla corretta interpretazione della suddetta pronuncia doveva desumersi che l'onere della prova di essersi idoneamente attivato per contrastare il fenomeno del randagismo si colloca a monte in capo al appellato;
mentre l'onere che grava in capo al CP_1 danneggiato circa la prova delle effettuate segnalazioni della presenza di randagi è solo consequenziale al primo.
Lamentava la errata valutazione da parte del Giudice di Pace del compendio probatorio.
Rappresentava, infatti, che il giudice di prime cure non aveva idoneamente valutato le dichiarazioni dei testimoni escussi dalle quali emergeva la frequente presenza di cani randagi sul luogo del sinistro. Chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi la responsabilità del nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannarsi lo stesso al Controparte_1 risarcimento del danno subito, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva in giudizio il contestando integralmente quanto dedotto ed Controparte_1 eccepito dall'appellante e richiamando il caso fortuito quale fattore estraneo alla sequenza causale idoneo all'interruzione della stessa.
Deduceva che il conducente non aveva utilizzato la normale diligenza dell'utente medio e la mancata dimostrazione da parte dell'appellante del nesso eziologico tra l'evento e il danno subito.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi.
Veniva disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio.
All'udienza del 15 luglio, lette le istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente è necessario osservare che, in tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro
1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza (così Cass. n. 4890 del 01/03/2007).
A seguito della modifica dell'art. 339 c.p.c. (di cui al D. Lgs. n. 40 del 2006), le sentenze del
Giudice di Pace, pronunciate secondo equità (ovvero tutte quelle emesse in controversie aventi valore inferiore a 1.100,00 euro, alla luce dell'orientamento, innanzi citato, della giurisprudenza di legittimità), sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Vagliate, quindi, le doglianze formulate da parte appellante questo giudicante ritiene dunque ammissibile solo quella relativa alla violazione dei principi regolatori della materia di cui agli artt.
2043 e 2697 c. c.
2.1 Parte appellante lamenta l'errata applicazione delle norme su richiamate laddove il giudice di prime cure ha ritenuto che il danneggiato abbia l'onere di provare l'esistenza di precedenti segnalazioni o richieste di intervento per la presenza sui luoghi di cani randagi. Orbene il motivo è fondato è merita accoglimento.
Il Giudice di Pace ha infatti errato nell'interpretazione della pronuncia della Suprema Corte, posta a fondamento della sentenza impugnata, poiché pur condividendone il principio è poi giunto a una conclusione opposta rispetto alla stessa.
Il primo decidente, facendo leva sulla Sentenza della Cassazione n. 5339/2024, parte dai presupposti in quest'ultima esplicati secondo i quali: ai danni provocati da cani randagi si applica la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c. c., l'ente preposto alla vigilanza si individua sulla base della normativa regionale e sull'attore grava l'onore della prova circa la regola di condotta violata dal soggetto tenuto al servizio di controllo sul randagismo.
Orbene nel caso in specie è possibile osservare che la legge applicabile è la n. 15/2000 Regione
Siciliana che prevede l'obbligo per i comuni, singoli o associati, di provvedere alla cattura dei cani randagi direttamente o in convenzione con altri enti o associazioni protezionistiche.
È quindi indubbio, alla luce delle disposizioni normative vigenti, in particolar modo nel territorio della Regione Siciliana che la responsabilità va posta ad esclusivo carico dell'ente comunale.
Alla pubblica amministrazione va quindi imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento; in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p. (così, in particolare, Cass. n. 17060 del 2018, cit.).
In ordine all'aspetto probatorio gravante su chi chiede il risarcimento, fermo l'obbligo per il danneggiato di provare il danno subito, occorre altresì dimostrare che la ragione del sinistro è stata solo e unicamente da imputare alla presenza ed al comportamento tenuto dal cane, come pure in particolare ad un comportamento colpevole dell'amministrazione la quale, secondo la
Cassazione non può avere una responsabilità oggettiva.
La Suprema Corte, infatti, afferma che “Ne deriva che in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato é chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi
(Cass. n. 32884/2021; Cass. 3737/2023).
L'onere del danneggiato è quello di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia dalla quale il collegio non intende discostarsi (Cass. 31/07/2017, n. 18954), rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.” (cfr Cass. Civ. n.
5339.2024).
Dal principio richiamato ne discende chiaramente che l'onore della prova che grava in capo al danneggiato è subordinato al preventivo onere gravante in capo all'ente di essersi attivato rispetto al proprio obbligo di recupero dei cani randagi.
Il giudice di prime cure ha errato, pertanto, nel ritenere non ottemperato l'onere della prova da parte dell'attore, omettendo un passaggio logico necessario inerente alla dimostrazione che doveva preventivamente essere fornita dall'Ente convenuto.
Il infatti, non ha fornito alcuna prova circa il fatto di essersi attivato al Controparte_1 fine di contenere il problema del randagismo.
In mancanza, dunque, di questa condizione essenziale può ritenersi non sussistente in capo alla parte attrice l'onere di dimostrare le avvenute segnalazioni in merito alla presenza di cani nel tratto di strada interessata.
2.2 Ciò posto, occorre quindi vagliare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
Sulla base dei principi sopra esposti, applicabili alle ipotesi di danni causati da cani randagi, è necessario che il danneggiato provi il danno subito e il nesso causale tra l'evento e il danno.
La verificazione dell'evento, secondo le modalità indicate dall'attrice, risulta sufficientemente comprovata all'esito dell'istruttoria svolta.
Sia il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto, sia le dichiarazioni rilasciate dai testi escussi sembrano confermare la dinamica del sinistro.
I carabinieri di Santo Stefano Camastra affermano che “sulla zona interessata dall'urto, sono stati effettivamente individuati, attaccati alla vernice e alle parti in plastica danneggiate, peli di colore bianco sporco presumibilmente attribuibili ad animale.” (cfr produzione parte attrice). Particolarmente rilevante risulta poi la deposizione del teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 7 novembre 2023, che stava percorrendo la stessa strada e ha confermato che il sinistro è stato causato a causa del repentino attraversamento dell'animale.
Inoltre, sia il teste sia il teste (Carabiniere intervenuto Testimone_1 Testimone_2 suo luoghi) hanno confermato che nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro avevano già notato la presenza di cani randagi e di altri animali che transitavano sulla strada o che sostavano sul ciglio della stessa (cfr verbale udienza del 2 maggio 2023).
Sulla base di quanto sopra osservato, dunque, può ritenersi provato che il danno riportato dalla autovettura di proprietà della parte attrice sia stato causato dall'attraversamento repentino della strada da parte di un cane randagio.
Con riferimento invece al danno subito va detto che, a parere dello scrivente, il compendio probatorio conduce a ritenere ottemperato da parte del danneggiato l'onere della prova.
Sia il verbale redatto dai carabinieri giunti sul luogo, sia la deposizione del teste Tes_1 depongono in tal senso;
quest'ultimo in particolare afferma “posso dire che l'autovettura della signora ha riportato notevoli danni e segnatamente risultava danneggiato il paraurti anteriore e il fendi nebbia.” Pt_1
(cfr verbale del 7 novembre 2023).
Il tutto risulta confermato anche dai rilievi fotografici prodotti dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado.
Per quanto riguarda il quantum parte appellante si affida unicamente al preventivo di spesa n.
21000015 del 10.06.2021, dell'importo di € 693,28 più IV, versato in atti e redatto dall'Autocarrozzeria Biondo.
Sul punto appare opportuno precisare che il preventivo è un atto di parte, un documento non formatosi nel contraddittorio processuale;
tuttavia, la Suprema Corte, in una recente pronuncia, ha sostenuto che, in assenza di un'esplicita contestazione, da parte del presunto responsabile, dell'entità del danno subito dalla vittima di un incidente stradale, il preventivo può assumere valore di prova (cfr Cass. Civ. n. 27624/2020).
L'avversario ha quindi l'onere di contestare specificamente il preventivo prodotto in giudizio, diversamente lo stesso può essere assunto come principio di prova dei danni.
Nel caso in specie l'Ente convenuto ha mosso solo una generica contestazione, in più il contenuto dello stesso è stato confermato in sede di prova testimoniale (udienza del 10 aprile
2024) dal teste , che l'ha redatto, il quale ha confermato altresì che l'autovettura Testimone_3
è stata effettivamente riparata presso la sua autofficina. Sulla base delle superiori premesse, valutate anche alla luce delle prove fotografiche agli atti, questo giudicante ritiene che l'importo indicato nel preventivo in questione, € 845,81 comprensivo di IVA, sia congruo rispetto al danno subito dall'autovettura di proprietà della signora Parte_1
Per quanto esposto l'appello proposto da Magistri Mariannina va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il va condannato al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_1 in favore di quest'ultima, nella misura di € 845,81oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto fino al soddisfo.
3.- Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria per il presente grado, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 262/2025 vertente Magistri
e in persona del sindaco pro tempore, disattesa e respinta ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In riforma della sentenza n. 36/2024, emessa e depositata il 6.08.2024 dal Giudice di Pace di Mistretta, condanna il al pagamento della somma pari a € 845,81 Controparte_1 iva inclusa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto fono al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di Magistri Mariannina.
2. Condanna il al pagamento delle spese processuali, in favore del Controparte_1
procuratore antistatario Avv. Giusy Pascale, di entrambi i gradi di giudizio che liquida come di seguito:
- € 43,00 per spese vive ed € 346,00, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per il primo grado di giudizio;
- € 91,50 per spese vive ed € 462,00, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per il secondo grado di giudizio;
Così deciso in Patti, 15.7.2025
Il Giudice
Pietro Paolo Arena