Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4816/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA PARTINICO N. 6 TERRASINI, presso lo studio dell'Avv. VITALE GLORIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato in [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA LUIGI MANFREDI N. 2/C 90127 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SABATINO PIERO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 26 ottobre 2024 e sottoscritto il 14 ottobre 2024. (matrimonio celebrato in Palermo, il
13/04/2019); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e, pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterrà opportuno. Gli stessi convengono, altresì, che, in caso di mutamento del domicilio e/o della residenza al di fuori del Comune in cui attualmente risultano fissati, l'evento dovrà essere concertato unitamente all'altro coniuge, avendo riguardo al superiore interesse dei figli minori. Ed ancora, in caso di mutamento del domicilio e/o della residenza nell'ambito del medesimo
Comune in cui attualmente risultano fissati, l'evento dovrà essere comunicato all'altro coniuge.
2) La casa coniugale è già stata rilasciata da entrambi i coniugi e, pertanto, nessuna determinazione dovrà essere adottata in merito. La Sig.ra si è trasferita in Palermo alla Via Albiri n. 3A con i due figli, Parte_1 mentre il Sig. , si è trasferito in Palermo al Corso Calatafimi n. 572 CP_1
3) I figli e vengono affidati, condivisamene, ad entrambi i Per_1 Per_2 coniugi che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni e con dimora prevalente presso il domicilio della madre, sito a Palermo alla Via Albiri n. 3A. Per quanto riguarda il regime di visita, al fine di salvaguardare al massimo il principio della bi-genitorialità e di continuare a mantenere un rapporto proficuo e costante con i figli, anche oggi che interviene la separazione legale tra i genitori, i coniugi convengono che:
Dal lunedì al venerdì, la madre lascerà i figli a scuola e il padre andrà a riprenderli dall'istituto scolastico al termine delle lezioni. Il Sig. avrà CP_1 il diritto di tenere con sé e nei giorni di lunedì, mercoledì e Per_1 Per_2 venerdì, dal termine delle lezioni scolastiche e fino alle ore 16:00 e con onere per la madre di andarli a riprendere al domicilio paterno. Il martedì ed il giovedì, il padre preleverà i figli dall'istituto scolastico al termine delle lezioni
2 e li accompagnerà presso la nonna materna. Il fine settimana, in alternanza con la madre, il padre potrà tenere con sé e dalle ore 10:30 del Per_1 Per_2 sabato e fino alle ore 17:00 della domenica, con onere di prelevarli dal domicilio materno ed ivi riaccompagnarli. I coniugi, inoltre, stabiliscono che trascorreranno con i figli, secondo il criterio dell'alternanza, tutte le festività civili e religiose, come da calendario, nonché i compleanni ed ogni particolare ricorrenza familiare, fatto salvo diverso accordo tra i genitori. Durante le vacanze estive, il padre avrà il diritto di tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 giugno, comprendenti, ad anni alterni con la madre, la settimana di ferragosto. Tali periodi potranno essere ampliati o modificati dai coniugi, di comune accordo, nel pieno rispetto della loro volontà e delle esigenze dei figli.
4) Per quanto riguarda le disposizioni di carattere economico, il Sig. CP_1 si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, quale contributo di mantenimento per i figli, mediante metodo di pagamento stabilito concordemente dai coniugi. Inoltre, i coniugi concordano che la Sig.ra percepirà il 100% dell'Assegno Unico in favore dei figli. Inoltre, i Parte_1 coniugi concordano la contribuzione, a carico di entrambi e nella misura del
50% ciascuno, alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse dei figli minori e, in particolare, concordano l'adozione e l'applicazione del “Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli”, emanato il 02.07.2019 dall'Osservatorio per la Giustizia Civile Distretto di Palermo – “Sottogruppo
Famiglia”, protocollato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo al n.
23059 del 04.07.2019, che si allega al presente ricorso e che si considera parte integrante del prefato atto.
5) Concordano le parti di essere autonomamente autosufficienti e di non avere pertanto nulla a pretendere, l'uno dall'altro, a titolo di assegno di mantenimento. Infine, dichiarano di avere già provveduto a regolamentare ogni altra loro questione patrimoniale ed economica e, pertanto, di non avere nulla a pretendere reciprocamente, a nessun titolo e per nessun'altra ragione o causale, in dipendenza di tale atto. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto.
3 6) L'efficacia delle superiori pattuizioni è fissata alla data di sottoscrizione del presente ricorso.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 48; P. I, Anno 2019) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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