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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 7123/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a BASSANO DEL Parte_1 C.F._1 GRAPPA (VI), il 6/12/1979 con l'avv. PATRIZIA CREMASCO
e
(c.f. ), nato/a a CASTELFRANCO Parte_2 C.F._2 VENETO (TV), il 15/06/1981 con l'avv. ANNA ADDA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 6/12/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale. Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della figlia minorenne ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in
2 presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a BASSANO DEL GRAPPA (VI), il 6/12/1979 Parte_1 e
, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il Parte_2
15/06/1981, uniti in matrimonio il 4/05/2002, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IA (TV) dell'anno 2002 n. 8, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) Affidarsi la figlia , minorenne, ad entrambi i genitori in via condivisa, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà a coabitare, con l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della stessa e tenendo comunque conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Pers 2) Il padre potrà vedere la figlia minore liberamente secondo gli accordi presi direttamente con la stessa, secondo le modalità attualmente in essere ed in ogni caso almeno un week end ogni quindici giorni dalla sera del venerdì alla sera della domenica, ed almeno una sera infrasettimanale, almeno quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali;
3) La casa familiare sita a OR (TV) di proprietà esclusiva del signor Pt_1 rimarrà in uso allo stesso dandosi atto che la signora ha già lasciato la stessa ed
è attualmente ospite della madre in attesa di reperire idonea abitazione. La signora potrà farvi accesso per prelevare i suoi effetti personali che dovranno essere asportati entro 30 gg dalla firma del presente ricorso;
4) Il signor verserà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 400,00 Per_1 mensili, somma che sarà versata alla signora anticipatamente entro il giorno 13 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, (prima rivalutazione dicembre 2025). Nulla Per_ verserà il padre per il figlio che continuerà a vivere con lo stesso essendo economicamente autosufficiente.
3 5) La signora percepirà altresì al 100% l'assegno unico per la figlia Pt_2 minorenne;
6) Le spese straordinarie per la figlia minore, come individuate dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno;
7) Nulla sarà dovuto l'uno l'altro dai coniugi a titolo di contributo al mantenimento ex art. 156 c.c. disponendo entrambi di adeguate risorse e rinunciando quindi reciprocamente ad ogni contributo economico.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) La signora preleverà e porterà con sé il mobilio presente nella Parte_2 Pers camera di il tavolino in salotto e il comò con specchiera in corridoio, beni compiutamente individuati e noti alle parti. Il restante arredamento della casa familiare rimarrà al signor;
Pt_1
9) Il signor corrisponderà alla moglie l'importo di € 15.000,00 a Parte_1 saldo e stralcio del prestito d'ammontare pari ad € 30,000,00 effettuato dalla signora in favore del coniuge nell'anno 2015. Detta somma verrà così corrisposta: quanto ad € 10.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso, quanto ad € 5.000,00 a seguito del deposito delle note congiunte in vista dell'udienza di separazione;
10) In considerazione di quanto sopra il signor si farà carico di Parte_1 tutte le posizioni debitorie attualmente in essere relative a debiti contratti in costanza di matrimonio dai coniugi (bollette non pagate, bolli non pagati, sanzioni, interessi, cartelle Equitalia ecc.), e si impegna a manlevare la moglie da qualunque richiesta economica dovesse esserle rivolta da parte dei creditori relativamente a debiti contratti in costanza di matrimonio, fermo restando il diritto di quest'ultima di agire in regresso nei confronti del signor ualora Parte_1 dovesse subire richieste di pagamento e/o azioni esecutive da parte dei creditori, che siano essi enti pubblici o soggetti privati;
11) Il signor ualora decida di non vendere l'auto Parte_1 Parte_3
- attualmente in uso allo stesso - con estinzione immediata del finanziamento, si impegna sin d'ora non appena ne avrà la disponibilità ed in ogni caso entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione, a subentrare nel finanziamento intestato alla signora contratto per l'acquisto Pt_2 dell'autovettura con accollo liberatorio della stessa che verrà Parte_3 rimossa dai nominativi dei contraenti (facendosi quindi altresì carico di ogni spesa di istruttoria e ogni rata e accessorio non ancora scaduti), manlevando sin d'ora e in ogni caso la stessa da ogni pagamento conseguente al finanziamento in essere per detta autovettura ed impegnandosi al pagamento di ogni rata mensile.
12) L'autovettura rimarrà in proprietà ed in uso esclusivo del Parte_3 signor mentre la Mercedes Classe A, previo pagamento da parte del Pt_1 signor del fermo amministrativo d'importo pari ad € 1.800,00 sulla stessa Pt_1 gravante, verrà rottamata e/o venduta con suddivisione dell'eventuale ricavato della vendita;
4 Per 13) Il cane rimarrà in proprietà esclusiva della signora che Pt_2 provvederà a prelevare la bestiola dalla casa familiare per prendersene cura appena avrà reperito idonea abitazione.
14) Con la sottoscrizione del presente ricorso e il puntuale adempimento di quanto convenuto, le parti danno atto di aver definito e risolto ogni loro questione economica e di non aver reciprocamente null'altro a pretendere”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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