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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 204 del R.G.A.C. dell'anno
2012, vertente
TRA
(c.f. , con l'avvocato Francesco Parte_1 C.F._1
Pullano
-appellante-
E
(c.f. , con l'avvocato Luciana Controparte_1 C.F._2
Scrivo
-appellato-
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Catanzaro; responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
5.12.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
Pag. 1 a 13 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. propone appello avverso la sentenza n. Parte_1
875/2011, resa dal Giudice di Pace di Catanzaro, con la quale è stata condannata a pagare, nei confronti di a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno extracontrattuale, la somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché oltre a spese e competenze di lite.
1.1. In particolare, l'odierno appellato, dirigente scolastico dell'Istituto “Einaudi” di Catanzaro aveva convenuto in giudizio l'appellante
(docente di quel medesimo Istituto), esponendo di essere stato sottoposto a procedimento penale n. 1605/2006 RGNR – n. 202/2007 RG GIP, per due ipotesi di abuso d'ufficio; che il suddetto procedimento era scaturito dalle dichiarazioni rese dalla alla Procura della Repubblica presso il Pt_1
Tribunale di Catanzaro;
che, tuttavia, il GUP, all'esito dell'udienza preliminare, proscioglieva lo con sentenza n. 66/2009, CP_1 dichiarando il non luogo a procedere nei suoi confronti in ordine ai delitti allo stesso ascritti, quanto al capo a) perché il fatto non sussiste e, quanto al capo b), perché il fatto non costituisce reato (in relazione all'assegnazione alla di un team di supervisori) e perché il fatto non costituisce reato Pt_1 in relazione alle altre condotte contestate;
che, dunque, le accuse mosse dalla si erano rivelate destituite di qualsivoglia fondamento;
che, Pt_1 pertanto, dal momento che, senza le dichiarazioni accusatorie dell'odierna appellante, l'appellato non sarebbe stato sottoposto a procedimento penale, egli aveva diritto a chiedere il risarcimento dei danni subiti, ex art. 2043
c.c., consistenti nel disagio provocato dall'assunzione della qualità di imputato e nella conseguente lesione della dignità umana e professionale.
1.2. Nel contraddittorio con la parte convenuta, che argomentava per l'infondatezza dell'avversa domanda, il Giudice di prime cure accoglieva la pretesa attorea, ritenendo integrati i presupposti dell'illecito aquiliano in
Pag. 2 a 13 capo alla sia sotto il profilo della condotta (l'aver rivolto delle accuse, Pt_1 nei confronti dello accuse rivelatesi infondate), sia sotto il profilo CP_1 del danno ingiusto, che liquidava in via equitativa, ex art. 1226 c.c., in €
2.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
1.3. Con l'atto di citazione introduttivo dell'odierna fase processuale, censura il provvedimento gravato, Parte_1 eccependone l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto sussistente sia l'an debeatur, sia il quantum del credito risarcitorio azionato dall'attore, e ne chiede l'integrale riforma.
1.4. Parte appellata, dal canto suo, eccepisce l'infondatezza dell'avversa impugnazione e ne chiede il rigetto, con contestuale conferma del provvedimento di primo grado.
2. L'appello è fondato.
2.1. Deve premettersi che, per principio di diritto, «la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia» (Cass. n.
30988/2018; Cass. n. 11898/2016).
Ed invero, in conformità con il costante orientamento della giurisprudenza in materia, si deve rilevare che «la proposizione della querela
(ovvero la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio) non è fonte di responsabilità per danni a carico del querelante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del querelato, se non quando essa sia deliberatamente presentata a fini strumentali. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, che non è idonea in sé ad instaurare il processo o ad investire direttamente il pubblico ministero, cui in
Pag. 3 a 13 via esclusiva compete l'iniziativa e lo svolgimento dell'azione penale, con conseguente interruzione del nesso causale tra iniziativa privata ed eventuali danni subiti dal querelato» (Cass. 23 gennaio 2002, n. 750; Cass. 24 marzo
2000, n. 3536); con la precisazione che «spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato», non potendosi prescindere dal rilievo che «per la sussistenza del delitto di calunnia, occorre il dolo, ossia la volontà cosciente di attribuire un fatto costituente illecito penale a una determinata persona e nella consapevolezza dell'innocenza di colui al quale il fatto stesso viene attribuito»
(Cass. 25 maggio 2004, n. 10033; Cass. 11 febbraio 2005, n. 2837).
È vero, infatti, che senza la querela il processo penale non può aver luogo ma, presentata la querela, il processo nasce pur sempre in seguito all'esercizio dell'azione penale che è frutto dell'autonomo vaglio della notitia criminis da parte degli organi inquirenti. Quindi, tra la presentazione della querela e l'obbligo del Giudice di emettere un provvedimento sulla notitia criminis che ne è oggetto, non corre alcun nesso causale in quanto, in tal caso, proprio come accade nel caso di reato procedibile di ufficio, l'attività pubblicistica si sovrappone all'iniziativa del querelante. Ne consegue che, in presenza di una querela infondata, solo il dolo del suo autore è in grado di ristabilire il legame altrimenti interrotto dall'azione del pubblico ministero.
La deroga al principio generale della responsabilità extracontrattuale, configurabile anche per sola colpa, si motiva in virtù della funzione socialmente utile dell'iniziativa del privato: l'ipotesi di una responsabilità per colpa di una denuncia infondata scoraggerebbe l'iniziativa del cittadino.
Di conseguenza, è necessario al fine di ottenere il risarcimento del danno, che nella condotta del denunciante siano presenti gli estremi del delitto di calunnia (Cass. Sez. 3 Sent. n. 11898 del 10.6.2016), configurabile unicamente con dolo.
Pag. 4 a 13 Orbene, la valutazione della calunniosità o meno della querela, quale presupposto per l'accoglimento o meno della domanda risarcitoria, non può essere desunta sic et simpliciter dall'assoluzione piena degli imputati, ma dev'essere verificata in base ai fatti accertati nella sentenza penale.
Nel caso di specie, pur se il proscioglimento dello è stato CP_1 disposto «perché il fatto non sussiste» in relazione all'imputazione di cui al capo a) della rubrica accusatoria e «perché il fatto non costituisce reato» in relazione al capo b), dalla lettura della sentenza n. 66/2009 del GUP di
Catanzaro si evince che, in relazione alla vicenda dell'istituzione nel
Comune di Caraffa di una sede distaccata dell' Controparte_2 di Catanzaro, la configurabilità del reato ascritto all'odierno
[...] appellato (ossia, l'abuso d'ufficio, ex art. 323 c.p.) doveva escludersi per la dirimente considerazione per la quale difettava la dimostrazione della sussistenza dell'elemento costitutivo dell'ingiusto vantaggio patrimoniale per l'imputato e per altri soggetti, e ciò «prescindendo dalla questione, strettamente giuridico-amministrativa, se l'istituzione di un corso serale a
Caraffa costituisca o meno vera e propria creazione di una sede distaccata della scuola (per la quale sarebbe stata necessaria una diversa procedura amministrativa)» (cfr. pag. 6 della sentenza). Peraltro, dalla disamina della denuncia-querela sporta dalla in data 19.5.2006, dell'atto di Pt_1 integrazione del 25.5.2006 e del verbale di sommarie informazioni rese dalla stessa in data 23.2.2006, emerge che l'appellante non rese alcuna specifica dichiarazione inerente le modalità di costituzione della sede distaccata di
Caraffa, né sulla intenzione dello di avvantaggiare, in tal modo, la CP_1 sua consorte, , docente nel medesimo Istituto “Einaudi”. Persona_1
Sicché, manca qualsivoglia nesso di causalità tra le propalazioni della Pt_1
e la sottoposizione dell'appellato a procedimento penale in relazione all'ipotesi delittuosa di cui al capo a), in relazione alla quale, in ogni caso, in nessun passo della sentenza di non luogo a procedere viene affermata la falsità oggettiva dei fatti contestati, ritenuti privi di rilevanza penale in
Pag. 5 a 13 ragione dell'assenza dell'ingiusto vantaggio patrimoniale in favore di chicchessia.
Analogamente, con riferimento alla vicenda di cui al capo b) dell'editto imputativo (sempre un'ipotesi di abuso d'ufficio, ex art. 323 c.p., questa svolta estrinsecatosi, nella prospettiva accusatoria, in una serie di condotte vessatorie poste in essere dallo a danno della al fine di CP_1 Pt_1 indure quest'ultima a presentare di propria iniziativa domanda di trasferimento presso altri istituti scolastici. Sinteticamente: uso di frasi scortesi e sconvenienti all'indirizzo della umiliazione della stessa Pt_1 davanti agli altri professori, ordinandole di riscrivere i registri di classe;
contestazione dell'addebito di portare con sé i figli a scuola, mentre nessuna iniziativa veniva intrapresa nei confronti della prof.ssa , moglie Per_1 dell'imputato, per analogo comportamento;
ulteriori ed arbitrarie contestazioni di addebiti;
imposizione dell'insegnamento presso la scuola di
Caraffa, senza riconoscimento dell'indennità di missione;
assegnazione alla di un team di docenti supervisori del suo operato di insegnante), il Pt_1
GUP di Catanzaro, lungi dall'accertare la falsità dei fatti posti a fondamento dell'accusa (basata, in questo caso, sulle dichiarazioni rese all'AG dall'odierna appellante), è pervenuto al proscioglimento ritenendo che gli episodi ascritti all'imputato non fossero sufficientemente provati e non facessero, in ogni caso, emergere alcuno specifico intento persecutorio o gratuitamente vessatorio da parte del Dirigente scolastico nei confronti della docente, trattandosi, al più, di circostanze indicative di «inopportune cadute di stile o, al più, di maleducazione» (cfr. pag. 8 della sentenza), certamente non configuranti il reato di abuso d'ufficio.
Sono state, inoltre, ritenute sussistenti, nella loro storicità: a) la vicenda della riscrittura dei registri di classe, configurata, tuttavia, non come un ordine impartito dallo ma come un invito rivolto alla CP_1 docente dall'intero consiglio di classe (con conseguente esclusione di una condotta ingiusta e vessatoria ascrivibile all'imputato); b) la vicenda della
Pag. 6 a 13 istituzione di un gruppo di docenti, facenti capo alla docente CP_3
incaricati di supportare la collega nelle sue attività e, in
[...] Pt_1 sostanza, di vigilare sul suo operato, fatto ritenuto provato e valutato come
«atto di una certa eccentricità e, di fatto, lesivo della reputazione e della dignità stessa della indicata come soggetto che, nello svolgimento Pt_1 delle sue funzioni di insegnante, necessitava di tutela» (cfr. pag. 10 della sentenza) e, cionondimeno, privo di rilevanza penale, dovendosi escludere ogni intento dello di arrecare un danno ingiusto nei confronti della CP_1
Tanto che, per questa specifica condotta, la formula di Pt_1 proscioglimento è stata «perché il fatto non costituisce reato», la quale, come noto, implica la materiale sussistenza dell'addebito ascritto allo (e CP_1 denunciato dalla , mancante, tuttavia, degli elementi tali da integrare Pt_1 la fattispecie delittuosa delineata dal Pubblico Ministero.
Le suddette circostanze inducono ad escludere la consapevolezza da parte della denunciante dell'innocenza della persona accusata, ma fanno presumere che la stessa abbia agito nella convinzione, seppure poi rivelatasi fallace, di aver subito dei torti.
Più volte si è specificato che il denunciante non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si renda colpevole di calunnia (Cass. civ. 7 aprile 1978 n. 12237), dovendosi ritenere irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza, irriflessione, avventatezza, confusione o comunque da errore, così come la denuncia soltanto imprudente (Cass. civ. 8 marzo 1972 n. 4375), essendo richiesto per l'imputabilità del reato di calunnia il dolo: dolo che deve essere necessariamente dimostrato (Cass. civ. Sez. 3, 31 gennaio 1967 n. 163).
Ovvia conseguenza è che il reato di calunnia non sussiste in tutti i casi di sola assoluzione dell'imputato, ma solo laddove sia provato che la denuncia/querela è infondata e il denunciante/querelante aveva la certezza dell'innocenza dell'imputato, richiedendosi, oltre la volontà
Pag. 7 a 13 dell'incolpazione, anche (e qui sta il problema) la consapevolezza che l'incolpato è innocente: requisito quest'ultimo non certo agilmente dimostrabile (attenendo alla sfera psicologica e quindi interna della persona)
e rimasto indimostrato nel caso di specie.
L'odierno appellato, parte attrice in primo grado, non ha, infatti, fornito dimostrazione che la abbia sporto la querela con la Pt_1 consapevolezza della falsità dei fatti affermati e della innocenza dello
CP_1
Manca, quindi, la prova del dolo dell'appellante, quale elemento psicologico necessario per la configurazione del reato di calunnia e la conseguente insorgenza del diritto risarcitorio.
2.2. Fondato è, altresì, il motivo di appello con cui si censura la sentenza resa dal Giudice di Pace di Catanzaro, nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di danni risarcibili.
I pregiudizi lamentati in primo grado dall'attore, invero, sono sforniti del benché minimo supporto probatorio.
Né nell'atto introduttivo del giudizio, né nel corso dello svolgimento del processo, sono stati concretamente allegati e provati i concreti danni dei quali l'odierno appellato ha chiesto il ristoro, essendosi quest'ultimo limitato a chiedere il risarcimento dei danni «consistenti nell'intuibile disagio connesso al ruolo di imputato di un procedimento penale ed alla lesione della dignità umana e professionale» (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione), quasi a voler configurare una sorta di danno in re ipsa, che consegua al semplice coinvolgimento dell'imputato nel processo penale, diverso ed ulteriore dalle spese sostenute per difendersi (non richieste in questa sede – cfr. Tribunale
Torino sez. VI, 20/09/2019, n. 3362).
Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa, perché l'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che sia dimostrata l'esistenza di
Pag. 8 a 13 danni risarcibili ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché resta fermo l'onere della parte di dimostrare l'an debeatur del risarcimento (Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2020, n. 24146).
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 127 del 2016), "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056
c.c., presuppone che sia provate l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso”.
Nel caso in esame, alcun elemento utile è stato offerto dall'appellato in ordine alla individuazione specifica dei danni sofferti, né in merito alla loro esatta quantificazione, sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo non patrimoniale (essendo stato soltanto dedotto, ma non ulteriormente e circostanziatamente esplicitato, lo stato di disagio in capo all'appellato).
E, del resto, neppure nella sentenza appellata si ricavano gli indici ed i parametri, dai quali è stata ricavata la sussistenza di pregiudizi risarcibili e la loro quantificazione.
2.3. Alla luce di quanto sin qui esposto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata dall'appellato in primo grado deve essere respinta.
Pag. 9 a 13 3. Dalla riforma della decisione impugnata discende l'obbligo, per l'appellato, integralmente vittorioso in primo grado, di restituire alla odierna parte appellante quanto da quest'ultima versato in suo favore in esecuzione della pronuncia medesima, essendo venuto meno il titolo dell'avvenuto pagamento. Quanto all'entità della restituzione essa deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di
“restitutio in integrum” e di ripristino della situazione precedente (v. Cass. n.
11491/2012). Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (vedi, tra le altre,
Cass. n. 5391/2013; cfr. anche Cass. n.21699/2011: «Ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento»).
Al riguardo, deve essere, esclusa l'inammissibilità della suddetta domanda: l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata;
ne consegue che il presupposto di tale domanda di restituzione è dato dall'avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione anteatta. Ciò comporta che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di
Pag. 10 a 13 restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass. ord.
5.2.2024 n. 3187; Cass.
3.8.2004 n.
14816; Cass.
8.8.2002 n. 12011).
Orbene, nel caso di specie, la domanda di restituzione azionata dalla parte appellante è stata proposta all'udienza del 16.2.2017, sulla base della dedotta esecuzione della sentenza nelle more del giudizio (circostanza affermata dal procuratore di parte appellante e non contestata dal procuratore di parte appellata), sicché, alla luce della giurisprudenza appena ricordata, la stessa è tempestiva.
4. Dall'accoglimento dell'appello, discende, inoltre, come logico corollario, la caducazione del capo della sentenza impugnata attinente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, a norma dell'art. 336
c.p.c. secondo cui “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata”.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono, dunque, la soccombenza. Sul punto, si osserva che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Corte di cassazione, Sez. 6-3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022).
Ciò posto, le spese di lite vengono liquidate come segue:
Pag. 11 a 13 a) per il primo grado di giudizio, vengono calcolate secondo le tariffe forensi di cui al D.M. n. 127/2004, trattandosi di attività professionale esauritasi prima dell'entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012. n. 140
(Cassazione civile, Sez. Un., 12/10/2012, n.17405; vedi Cassazione civile sez. VI, 11/02/2016, n.2748 con riguardo alla conclusione dell'attività per ciascun grado di giudizio). Le stesse, pertanto, tenendo conto del valore della controversia (€ 2.000,00), dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice (art. 5), sono così liquidate ai valori minimi, in ragione del valore della controversia: € 375,00 per onorari (€ 75,00 per lo studio della controversia, € 40,00 per la consultazione con il cliente, € 60,00 per la redazione della comparsa di risposta, € 100,00 per assistenza a n. 4 udienze, € 100,00 per redazione n. 2 memorie) ed € 463,00 per diritti (€ 45,00 per posizione e archivio, €
11,00 per disamina, € 45,00 per redazione comparsa di risposta, € 11,00 per autentica di firma, € 11,00 per costituzione in giudizio, € 23,00 per esame scritti di controparte, € 23,00 per esame documentazione prodotta da controparte, € 90,00 per redazione di n. 2 memorie, € 11,00 per formazione fascicolo, € 92,00 per partecipazione a n. 4 udienze, € 11,00 per deposito documenti in cancelleria, € 45,00 per precisazione delle conclusioni, € 45,00 per esame conclusioni di controparte), oltre rimborso forfettario sull'importo degli onorari e dei diritti al 12,5% ex art. 14 del
D.M. 127/2004;
b) per il presente grado di giudizio, vengono liquidate € 852,00 per onorari, oltre accessori di legge, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del presente giudizio (da € 1.101,00 ad € 5.200,00), diminuiti fino al minimo per le fasi di studio (€ 213,00), introduttiva (€ 213,00) e decisionale
(€ 426,00), in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria (così come definita
Pag. 12 a 13 dall'art. 6 DM n. 55/2014) che non ha avuto autonomo svolgimento
(essendovi stati soltanto, dopo la prima udienza, plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni); oltre ad € 142,34 per esborsi (€ 127,50 per contributo unificato + € 8,00 per marche da bollo + € 6,84 per spese notifica atto introduttivo).
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
875/2011 del Giudice di Pace di Catanzaro, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da
[...]
CP_1
2. condanna l'appellato alla restituzione, in favore della parte appellante, di quanto eventualmente versato da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
3. condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate complessivamente in € 838,00, di cui €
463,00 per diritti ed € 375,00 per onorari, oltre accessori di legge;
4. condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite del giudizio d'appello, liquidate complessivamente in € 994,34, di cui € 142,34 per esborsi ed € 852,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 24/01/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo
Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 13 a 13