TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/12/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 1171 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, all'odierna udienza del 10 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1171/2024 R.G., promossa da
e rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Lancia, come da Parte_1 Parte_2 procura in atti;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1
IU NZ e EL NI, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 novembre 2024, e premettevano: - Parte_1 Parte_2 di avere ricevuto da parte dell' in data 4 marzo 2024, il primo, la notifica dell'ordinanza CP_1 ingiunzione numero OI-001698645 (intimante il pagamento della somma di € 9.917,50) e, la CP_ seconda, ordinanza ingiunzione dell' numero OI – 001696483 per € 16.302,12; - che
[...] proponeva opposizione che veniva iscritta al numero 424/2024 RGL del Tribunale di Pt_1
Terni; - che, nelle more del giudizio, l' “Unità Operativa Gestione del Credito e Vigilanza CP_ Documentale” dell' individuava un errore in sede di calcolo della sanzione irrogata;
CP_ pertanto, il Direttore della sede di Terni emanava la disposizione numero 800000-24-0168 del 22 luglio 2024 recante: “provvedimento di rettifica in autotutela” con il quale disponeva la modifica dell'ordinanza ingiunzione e mandava all'ufficio per quanto di competenza;
- che, a tale provvedimento, seguiva nuova notifica a di comunicazione del tutto analoga Parte_1
1 a quella già impugnata nel giudizio pendente, avente oggetto la stessa ordinanza ingiunzione CP_ numero OI - 001698645 ma con un diverso numero di protocollo ( CP_ 8000.24/09/2024.0179940 invece di 8000.04/03/2024.0038401), con richiesta di pagamento di diverso importo, ovvero euro 7.934,00 anziché euro 9.917,50; - che, nei confronti di veniva rinnovata la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 001696483, Parte_2 rimettendola quindi in termini per l'impugnazione. Eccepivano che la potestà sanzionatoria dell'amministrazione si era estinta per intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo 14 della legge
689/1981 e, in aggiunta, reiteravano tutte le eccezioni già formulate nel giudizio iscritto al numero 424/2024 e in particolare: - omessa notifica del prodromico atto di accertamento del 11 aprile 2019; - intervenuta prescrizione della sanzione;
- inammissibilità della richiesta per l'intervenuto fallimento della società obbligata in solido - difetto di motivazione Parte_3 dell'ordinanza ingiunzione. Concludevano quindi chiedendo al tribunale di annullare le ordinanze ingiunzioni opposte ovvero, in subordine, di determinare l'importo nel minimo di legge o nella diversa misura detenuta di giustizia, comunque inferiore a quella stabilita dall'ente convenuto. CP_ Con memoria depositata in data 2025 l' si costituiva in giudizio ed eccepiva: - inammissibilità del ricorso per essere stata l'azione giudiziaria proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione; - inammissibilità del ricorso proposto da poiché sull' impugnativa dell'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti è Parte_1 nelle more intervenuta la sentenza del tribunale di Terni, numero 191/2025 pronunciata a definizione del giudizio iscritto al numero 424/2024; - Inapplicabilità della decadenza di cui all' articolo 14 della legge 689/1981 e, in ogni caso, rispetto del termine previsto da tale norma;
- infondatezza delle censure in punto di omessa notifica dell'atto prodromico, in quanto smentite per tabulas;
- completezza della motivazione e corretto esercizio del potere sanzionatorio.
La domanda è fondata limitatamente alla posizione di mentre non può essere Parte_1 accolta quella formulata da per le ragioni di seguito esposte. Parte_2
Deve essere in via preliminare respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione da parte del ricorrente ai sensi dell'art. 6 c. 6 della L. Parte_1
689/1981 secondo cui: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”; invero, contrariamente a quanto dedotto dall'Istituto, dalla ricerca condotta sul sito delle in merito CP_2 all'esito della comunicazione a mezzo raccomandata dell'ordinanza - ingiunzione numero OI-
001698645 indirizzata a la spedizione (con codice n. 398255771359) risulta Parte_1
2 consegnata presso la sede di in piazza Solferino in Terni, in data 11 ottobre 2024; CP_2 pertanto il ricorso, in quanto depositato in data 8 novembre 2024, deve ritenersi tempestivo, essendo il trentesimo giorno scaduto in data 11 novembre 2024.
E' invece tardiva l'opposizione proposta da avverso l' ordinanza ingiunzione Parte_2
CP_ dell' numero OI – 001696483; infatti, inserendo sul sito delle il codice della CP_2 spedizione della raccomandata numero 398255771348 (cfr altresì esito della spedizione CP_ depositato in atti dall' nell'allegato denominato “doc. ), il plico recante la Pt_2 spedizione dell'ordinanza ingiunzione risulta consegnato in Terni in data 7 ottobre 2024, né parte ricorrente ha prodotto altra documentazione idonea a superare l'esito di tale interrogazione telematica, pur essendo parte ricorrente gravata dall'onere di provare la tempestività dell'opposizione. Pertanto, dovendosi assumere quale dies a quo il giorno 7 ottobre 2024, il termine di 30 giorni è scaduto il 6 novembre 2024, per cui il deposito del ricorso in data 8 novembre 2024 è inevitabilmente tardivo.
Altra censura di inammissibilità è formulata dall' riguardo alla opposizione proposta da CP_3 avverso l'ordinanza ingiunzione numero OI-001698645, sulla base dell'assunto Parte_1 della sopravvenuta pronuncia della sentenza n. 191/2025 emessa a definizione del procedimento iscritto al numero 424/2024. Secondo la tesi dell' tale pronuncia, avente CP_3 formalmente ad oggetto la stessa ordinanza, precluderebbe qualsiasi altra pronuncia giurisdizionale. Ritiene al contrario questo giudice che sussistono i presupposti per l'esame delle censure mosse da parte ricorrente avverso il provvedimento impugnato. Infatti l'originale ordinanza, avente lo stesso numero identificativo OI-001698645 e notificata in data 6 aprile
2024, intimava a il pagamento della somma di euro 9.734,00; successivamente, Parte_1
CP_ come noto, l' interveniva in autotutela e, lasciando immutato il numero identificativo dell'ordinanza e reiterandone i presupposti (ovvero, l'atto di accertamento CP_1
8000.11/04/2019.0049084), irrogava l'inferiore sanzione di € 7.934,00 (applicando un diverso criterio di calcolo); così facendo, l'Istituto di fatto revocava il precedente provvedimento sanzionatorio, che veniva sostituito con altro, identico nei presupposti ma diverso nella determinazione quantitativa della sanzione. Correttamente quindi l'istituto rinnovava la notifica del provvedimento, con una nota di accompagnamento nella quale reiterava l'invito al destinatario a proporre opposizione nell'ordinario termine di 30 giorni. Era infatti inevitabile rimettere l'interessato in condizioni di potersi difendere a fronte di una ordinanza ingiunzione parzialmente novata. Parimenti, deve ritenersi corretta l'iniziativa assunta dal ricorrente che, in questa sede, ha impugnato un'ordinanza che, pur rimasta formalmente identica (stesso numero identificativo) è mutata nella sostanza.
3 Il procedimento ha preso l'avvio dall'atto di “accertamento della violazione prevista dall' art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638”.
Come noto, l'art. 2 c. 1 bis dispone: “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il comma 1 bis così dispone: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore
a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Secondo quanto emerge dalla lettura dell'atto di “Accertamento della violazione prevista dall' art. 2, comma 1-bis, del decreto - legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta
(art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)” con protocollo CP_1
8000.11/04/2019.0049084, viene contestato a l'omesso versamento delle Parte_1 ritenute previdenziali e assistenziali per il periodo da dicembre 2016 a giugno del 2017 durante il quale ricopriva la carica di legale rappresentante della società “ . Parte_3
Il ricorrente eccepisce invero di non avere mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento suddetto;
al fine di accertare la fondatezza dell'eccezione, con ordinanza del 25 novembre 2025
è stata rivolta all'Istituto specifica richiesta di produzione, entro il giorno 1 dicembre 2025, del
“fronte” e del “retro” della raccomandata numero 78603203387-4, recante la spedizione nei confronti di dell'atto di “accertamento della violazione prevista dall' art. 2, Parte_1 comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463” . CP_ In data 28 novembre 2025, l' ha reiterato il deposito del solo “fronte” dell'avviso di ricevimento suddetto, senza quindi fornire la prova dell'avvenuto recapito della spedizione
(peraltro non rimediabile neppure accedendo al sito di ”, ove le ricerca non dà CP_2 esito, in quanto sono decorsi più di 24 mesi).
4 Deve quindi accogliersi l'eccezione formulata dal ricorrente, di omessa notifica dell'avviso di accertamento e contestazione della violazione.
Ne consegue l'estinzione dell'obbligazione, in tal senso argomentando dalla previsione dell'art. 14, ultimo comma, della L. 689/1981, che deve ritenersi applicabile anche al procedimento sanzionatorio previsto dalla L. n. 8/2016; ciò in base al dato testuale di cui all'art. 6 della L. n.
8/2016, secondo cui: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I
e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”, tra cui rientra anche l'art. 14.
Prevede in particolare l'ultimo comma dell'art. 14 che: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (ovvero, nel termine di 90 giorni dall'accertamento); tale essendo il chiaro dato testuale, è ovvio che, se l'estinzione dell'obbligazione consegue al mancato rispetto del termine di giorni 90, a maggior ragione la potestà sanzionatoria non può essere esercitata in caso di totale omissione della notifica della contestazione.
Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei valori minimi previsti dalla scaglione compreso tra € 5201,00 ed € 26.000 con esclusione della fase istruttoria non essendo stata svolta attività di assunzione di prove orali.
PTM
Il Tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da nei Parte_1 Parte_2 confronti di così provvede: CP_1
- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, annulla l'ordinanza OI - Parte_1
CP_ 001698645 con protocollo 8000.24/09/2024.0179940 notificata il 11/10/2024;
- dichiara inammissibile il ricorso proposto da in quanto tardivo e, per l'effetto, Parte_2 conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna l' a rifondere in favore di le spese di lite, che si liquidano nella CP_1 Parte_1 somma di € 1800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cassa come per legge;
CP_
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che si liquidano nella Parte_2 somma di € 1800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cassa come per legge.
Si comunichi.
Terni, 10 dicembre 2025 il giudice
(dott.ssa Luciana Nicolì)
5