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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/12/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2624/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 17/12/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. , nata a [...] il [...], (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), nata a [...] il [...], rappresentate e difese dall'avv. Anna D'Auria
[...] attrici
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Torino, in Corso Agnelli n. 200, rappresentata e difesa dagli avv.ti Italico Perlini e Gaetano Cappucci convenuta già (c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 tempore, con sede a Rivoli (TO), in Via Acqui n. 86, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Pacchiana
VI e RU NE convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. trasmesso in via telematica al Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro le attrici indicate in epigrafe hanno agito nei confronti della e della Controparte_1 CP_3 per ottenere il ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in prima persona e come eredi per effetto della morte del signor verificatasi il 19/2/2001 a causa di una Persona_1 neoplasia al pancreas associata ad altre complicazioni dell'apparato digerente. A sostegno della domanda le istanti hanno premesso di essere, del defunto, la moglie (la signora ) e le figlie (le Parte_1 signore e . Hanno riferito, nello stesso tempo, che il congiunto aveva contratto Pt_2 Parte_3 la malattia a seguito di una prolungata esposizione all'amianto presente negli stabilimenti Fiat di
IE AN AN (FR), presso i quali l'uomo aveva lavorato tra il 1973 e il 2001 come dipendente dapprima dell'attuale e, poi, della appartenenti allo stesso gruppo societario. Controparte_1 CP_3
***
Costituite con autonome comparse, la e la (nuova denominazione della Controparte_1 Controparte_2
in via pregiudiziale e preliminare hanno eccepito l'incompetenza funzionale del giudice adito CP_3
e la prescrizione dell'azione risarcitoria. Fatte salve tali censure, le convenute si sono dette estranee ai profili di responsabilità che le sono stati ascritti nell'atto introduttivo. Hanno dato conto, nella stessa prospettiva, dell'essenza di collegamenti causali certi tra la contaminazione da amianto lamentata dalle signore e l decesso del congiunto e dell'esorbitanza delle relative pretese di condanna. Pt_1 Pt_2 *** Con ordinanza del 12/7/2021 il giudice del lavoro ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per la riassegnazione alla Sezione Civile (poi disposta) delle questioni inerenti al danno da perdita parentale.
Le parti si sono costituite riproponendo sul punto le richieste e le eccezioni formulate nei rispettivi atti.
Le signore e hanno contestato le doglianze delle convenute in materia di prescrizione Pt_1 Pt_2 assumendo di aver maturato un'adeguata consapevolezza in ordine all'incidenza del contatto con il materiale cancerogeno sulla morte del congiunto soltanto nelle more di un procedimento civile promosso CP_ nel 2018 contro l' ai fini dell'attribuzione dei benefici economici previsti dalla legislazione di settore.
In tale ottica hanno sottolineato che al relativo termine dovrebbe essere riconosciuta durata decennale, e non già quinquennale, in virtù dell'integrazione di una fattispecie illecita avente carattere colposo.
Nelle fasi successive della lite sono state esperite prove orali sulle mansioni lavorative del signor Pt_2
Espletati tali incombenti, il dr. è stato nominato consulente tecnico d'ufficio al fine di Persona_2 verificare eventuali collegamenti tra l'esposizione all'amianto e la malattia contratta dal dipendente.
L'attività istruttoria si è conclusa con l'acquisizione della versione definitiva dell'elaborato peritale.
La e hanno prodotto la sentenza della Corte di Appello di Roma n. Controparte_1 Controparte_2
3569/2025, con la quale sono state confermate le statuizioni di rigetto per intervenuta prescrizione assunte dal Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del Lavoro, in relazione ai danni iure hereditatis.
Avendo gli interessati già depositato scritti conclusionali e repliche, all'udienza cartolare del 17/12/2025 la controversia è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che la domanda vada respinta.
Non sono in discussione la presenza e l'impiego dell'amianto all'interno dello stabilimento industriale di
IE AN AN, come peraltro confermato in sede testimoniale dai signori Testimone_1
, e , tutti dipendenti della ex Fiat al pari del signor Testimone_2 Per_3 Testimone_3 Pt_2
Non può dirsi provato con ragionevole grado di certezza, tuttavia, il nesso causale istituito nelle articolazioni difensive delle attrici tra l'azione della sostanza e il tumore al pancreas contratto dal de cuius.
Depongono in questo senso gli approfondimenti peritali condotti dal dr. adeguatamente motivati, Per_2 coerenti dal punto di vista dell'iter argomentativo e privi di vizi logici giuridici atti a inficiarne la validità.
Il consulente, in particolare, ha accertato che il signor deceduto per un carcinoma pancreatico. Pt_2
Sulla base dei risultato ottenuti da istituti medici e di ricerca, agenzie specializzate a livello internazionale e associazioni operanti nel campo del contrasto alle malattie oncologiche ha escluso, nondimeno, che esista un collegamento significativo e verificato, dal punto di vista statistico, tra la patologia di cui si discute e l'esposizione all'amianto, come invece avvenuto per l'asbestosi, il mesotelioma pleurico, il tumore alla laringe o, stando agli ultimi studi, per neoplasie della faringe, del colon o dello stomaco.
Se ne trae conferma nella tabella delle malattie professionali allegata al D.M. 9/4/2008 e nei successivi aggiornamenti approvati con D.M. 10/6/2014, in cui il nesso in esame è rilevato per complicanze diverse.
Le considerazioni del dr. si segnalano anche per un'adeguata considerazione dei molteplici fattori Per_2 di rischio del carcinoma pancreatico, rintracciabili in mutazioni genetiche, familiarità della malattia tra gli ascendenti, contatto con vernici, solventi o derivati del petrolio e stili di vita a rischio (ad esempio,
l'obesità, l'abuso di alcol o di caffè, il fumo, un'alimentazione poco salutare e abitudini sedentarie).
Nell'intento di superare le osservazioni critiche delle attrici il C.t.u. ha anche chiarito che nell'arresto della giurisprudenza di merito sottoposto alla sua attenzione (ci si riferisce alla sentenza della C.d.A. di Lecce
n. 1892/2016) l'affermazione circa la derivazione del tumore al pancreas dall'esposizione all'amianto era stata valorizzata senza considerare che si era al cospetto di una recidiva derivata da un carcinoma rettale dipeso dal prolungato contatto con la sostanza, e non già di un effetto diretto dell'esposizione stessa. A fronte di un simile quadro le istanze delle signore e on possono che essere disattese. Pt_1 Pt_2
Resta assorbita ogni considerazione sulle altre eccezioni sollevate nelle difese delle società convenute.
***
L'obiettiva incertezza in merito all'esistenza del nesso causale tra l'esposizione all'amianto e la patologia mortale del signor alimentata da elaborazioni teoriche non accolte dal Tribunale sulla scorta delle Pt_2 conclusioni del C.t.u., ma oggetto di pubblicazioni scientifiche, giustifica la compensazione delle spese di lite. Per le stesse ragioni va posto a carico solidale delle parti il pagamento dei compensi dovuti al perito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2624/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria proposta da , e nei Parte_1 Parte_3 Parte_2 confronti di e di per le ragioni indicate in motivazione;
Controparte_1 CP_3
➢ compensa le spese di lite;
➢ pone a carico solidale delle parti le spese di consulenza tecnica.
Cassino, 17/12/2025
il giudice Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2624/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 17/12/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. , nata a [...] il [...], (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), nata a [...] il [...], rappresentate e difese dall'avv. Anna D'Auria
[...] attrici
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Torino, in Corso Agnelli n. 200, rappresentata e difesa dagli avv.ti Italico Perlini e Gaetano Cappucci convenuta già (c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 tempore, con sede a Rivoli (TO), in Via Acqui n. 86, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Pacchiana
VI e RU NE convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. trasmesso in via telematica al Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro le attrici indicate in epigrafe hanno agito nei confronti della e della Controparte_1 CP_3 per ottenere il ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in prima persona e come eredi per effetto della morte del signor verificatasi il 19/2/2001 a causa di una Persona_1 neoplasia al pancreas associata ad altre complicazioni dell'apparato digerente. A sostegno della domanda le istanti hanno premesso di essere, del defunto, la moglie (la signora ) e le figlie (le Parte_1 signore e . Hanno riferito, nello stesso tempo, che il congiunto aveva contratto Pt_2 Parte_3 la malattia a seguito di una prolungata esposizione all'amianto presente negli stabilimenti Fiat di
IE AN AN (FR), presso i quali l'uomo aveva lavorato tra il 1973 e il 2001 come dipendente dapprima dell'attuale e, poi, della appartenenti allo stesso gruppo societario. Controparte_1 CP_3
***
Costituite con autonome comparse, la e la (nuova denominazione della Controparte_1 Controparte_2
in via pregiudiziale e preliminare hanno eccepito l'incompetenza funzionale del giudice adito CP_3
e la prescrizione dell'azione risarcitoria. Fatte salve tali censure, le convenute si sono dette estranee ai profili di responsabilità che le sono stati ascritti nell'atto introduttivo. Hanno dato conto, nella stessa prospettiva, dell'essenza di collegamenti causali certi tra la contaminazione da amianto lamentata dalle signore e l decesso del congiunto e dell'esorbitanza delle relative pretese di condanna. Pt_1 Pt_2 *** Con ordinanza del 12/7/2021 il giudice del lavoro ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per la riassegnazione alla Sezione Civile (poi disposta) delle questioni inerenti al danno da perdita parentale.
Le parti si sono costituite riproponendo sul punto le richieste e le eccezioni formulate nei rispettivi atti.
Le signore e hanno contestato le doglianze delle convenute in materia di prescrizione Pt_1 Pt_2 assumendo di aver maturato un'adeguata consapevolezza in ordine all'incidenza del contatto con il materiale cancerogeno sulla morte del congiunto soltanto nelle more di un procedimento civile promosso CP_ nel 2018 contro l' ai fini dell'attribuzione dei benefici economici previsti dalla legislazione di settore.
In tale ottica hanno sottolineato che al relativo termine dovrebbe essere riconosciuta durata decennale, e non già quinquennale, in virtù dell'integrazione di una fattispecie illecita avente carattere colposo.
Nelle fasi successive della lite sono state esperite prove orali sulle mansioni lavorative del signor Pt_2
Espletati tali incombenti, il dr. è stato nominato consulente tecnico d'ufficio al fine di Persona_2 verificare eventuali collegamenti tra l'esposizione all'amianto e la malattia contratta dal dipendente.
L'attività istruttoria si è conclusa con l'acquisizione della versione definitiva dell'elaborato peritale.
La e hanno prodotto la sentenza della Corte di Appello di Roma n. Controparte_1 Controparte_2
3569/2025, con la quale sono state confermate le statuizioni di rigetto per intervenuta prescrizione assunte dal Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del Lavoro, in relazione ai danni iure hereditatis.
Avendo gli interessati già depositato scritti conclusionali e repliche, all'udienza cartolare del 17/12/2025 la controversia è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che la domanda vada respinta.
Non sono in discussione la presenza e l'impiego dell'amianto all'interno dello stabilimento industriale di
IE AN AN, come peraltro confermato in sede testimoniale dai signori Testimone_1
, e , tutti dipendenti della ex Fiat al pari del signor Testimone_2 Per_3 Testimone_3 Pt_2
Non può dirsi provato con ragionevole grado di certezza, tuttavia, il nesso causale istituito nelle articolazioni difensive delle attrici tra l'azione della sostanza e il tumore al pancreas contratto dal de cuius.
Depongono in questo senso gli approfondimenti peritali condotti dal dr. adeguatamente motivati, Per_2 coerenti dal punto di vista dell'iter argomentativo e privi di vizi logici giuridici atti a inficiarne la validità.
Il consulente, in particolare, ha accertato che il signor deceduto per un carcinoma pancreatico. Pt_2
Sulla base dei risultato ottenuti da istituti medici e di ricerca, agenzie specializzate a livello internazionale e associazioni operanti nel campo del contrasto alle malattie oncologiche ha escluso, nondimeno, che esista un collegamento significativo e verificato, dal punto di vista statistico, tra la patologia di cui si discute e l'esposizione all'amianto, come invece avvenuto per l'asbestosi, il mesotelioma pleurico, il tumore alla laringe o, stando agli ultimi studi, per neoplasie della faringe, del colon o dello stomaco.
Se ne trae conferma nella tabella delle malattie professionali allegata al D.M. 9/4/2008 e nei successivi aggiornamenti approvati con D.M. 10/6/2014, in cui il nesso in esame è rilevato per complicanze diverse.
Le considerazioni del dr. si segnalano anche per un'adeguata considerazione dei molteplici fattori Per_2 di rischio del carcinoma pancreatico, rintracciabili in mutazioni genetiche, familiarità della malattia tra gli ascendenti, contatto con vernici, solventi o derivati del petrolio e stili di vita a rischio (ad esempio,
l'obesità, l'abuso di alcol o di caffè, il fumo, un'alimentazione poco salutare e abitudini sedentarie).
Nell'intento di superare le osservazioni critiche delle attrici il C.t.u. ha anche chiarito che nell'arresto della giurisprudenza di merito sottoposto alla sua attenzione (ci si riferisce alla sentenza della C.d.A. di Lecce
n. 1892/2016) l'affermazione circa la derivazione del tumore al pancreas dall'esposizione all'amianto era stata valorizzata senza considerare che si era al cospetto di una recidiva derivata da un carcinoma rettale dipeso dal prolungato contatto con la sostanza, e non già di un effetto diretto dell'esposizione stessa. A fronte di un simile quadro le istanze delle signore e on possono che essere disattese. Pt_1 Pt_2
Resta assorbita ogni considerazione sulle altre eccezioni sollevate nelle difese delle società convenute.
***
L'obiettiva incertezza in merito all'esistenza del nesso causale tra l'esposizione all'amianto e la patologia mortale del signor alimentata da elaborazioni teoriche non accolte dal Tribunale sulla scorta delle Pt_2 conclusioni del C.t.u., ma oggetto di pubblicazioni scientifiche, giustifica la compensazione delle spese di lite. Per le stesse ragioni va posto a carico solidale delle parti il pagamento dei compensi dovuti al perito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2624/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria proposta da , e nei Parte_1 Parte_3 Parte_2 confronti di e di per le ragioni indicate in motivazione;
Controparte_1 CP_3
➢ compensa le spese di lite;
➢ pone a carico solidale delle parti le spese di consulenza tecnica.
Cassino, 17/12/2025
il giudice Virgilio Notari