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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9514 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10130/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 3738/2025
del 26.02.2025, e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via G. Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Naccarato (c.f. ) C.F._1
del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via San Tommaso d'Aquino 36;
appellante CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Giuseppe Versaci (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Alife (CE) alla Via Anfiteatro 100
appellata
Conclusioni per l'appellante :“Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, acquisito il Fascicolo di Primo Grado, in riforma
dell'impugnata sentenza n, così provvedere:
1. Accogliere il presente Appello e, in riforma
della sentenza n. 3738/2025, resa dal Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Maria Cristina
D'Uva, pubblicata in data 26.02.2025 e non notificata, all'esito del giudizio recante R.G. n.
57866/2022, dichiarare la legittimità della Cartella di Pagamento n. 071 2021 00849476 72
000, notificata il 22.06.2022, e della pretesa creditoria oggetto della stessa;
2. In ogni caso,
condannare l'appellata, al pagamento di spese, diritti ed onorari del Controparte_1
doppio grado di giudizio e alla restituzione degli onorari pagati nel primo grado.”
Conclusioni per l'appellata “Rigettare l'appello proposto Controparte_1
dall' confermando integralmente la sentenza n. Parte_2
3738/2025 emessa dal Giudice di Pace di Napoli.
2. Condannare l'appellante al pagamento
delle spese legali del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citò l' Controparte_1 [...]
innanzi al Giudice di Pace di Napoli, proponendo Parte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
07120210084947672000 dell'importo di euro 871,48, notificata a mezzo pec dal concessionario in data 22.06.2022 e relativa a violazioni al codice della Strada,
asseritamente commesse il 19.03.2029 ed accertate dalla Controparte_2
Eccependo l'irregolarità della procedura di riscossione, attesa la mancata notifica del verbale di accertamento sotteso all'impugnato atto impositivo e deducendo,
altresì, la sopravvenuta prescrizione del credito ivi contenuto, chiese dichiararsi l'annullamento della cartella in parola con conseguente inesistenza del diritto del concessionario di procedere ad esecuzione forzata, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituì l' la quale, sul rilievo che la domanda Parte_1
proposta dalla contribuente fosse un'opposizione ex art. 7 della legge 150/2011,
ancorchè tardiva, e non già un'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., lamentò il difetto di integrità del contraddittorio per non avere la citato in giudizio CP_1
anche l'ente impositore. Nel merito, deducendo la legittimità del credito azionato con la cartella de qua e il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale,
attesa la regolarità del procedimento notificatorio a mezzo pec, chiese il rigetto della domanda spiegata dalla opponente.
Con la sentenza n. 3738/2025 il Giudice di pace di Napoli accolse l'opposizione,
dichiarando l'estinzione della pretesa creditoria incorporata nella cartella impugnata e condannando l' al pagamento delle spese di Controparte_3
lite in favore di parte attrice.
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure – dopo aver fornito un inquadramento sistematico dell'azione proposta – ha dichiarato infondata la pretesa creditoria, rilevando che “la cartella esattoriale n. 071 2021 00849476 72, per
l'importo di Euro 871,48, impugnata dall'istante risulta intestata alla “sig.ra CP_1
, dunque ad una semplice persona fisica, come emerge dall'esame dei documenti
[...]
versati in atti dall'istante, per cui del tutto illegittima deve ritenersi la notifica a mezzo pec
della cartella in oggetto, non avendo la convenuta provato di essere stata autorizzata CP_4
dall'istante a tale tipo di notifica”.
Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello l' Parte_2
. Il concessionario si duole della radicale nullità del pronunciamento
[...]
impugnato, attesa l'abnormità dello stesso in quanto il Giudice di prime cure ha operato una ricostruzione fattuale e processuale totalmente avulsa dal thema
decidendum così da incorrere, in violazione dell'art. 112 c.p.c., nel vizio extra ed ultrapetizione. L'odierno appellante evidenzia, in particolare, la totale omissione dell'esame dei motivi di impugnazione e delle contrarie eccezioni, avendo il provvedimento pronunciato in ordine ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c. per omessa notifica della cartella, laddove era stata proposta, invece, un'opposizione a cartella per invalidità del titolo presupposto, perché mai notificato alla contribuente. Dunque, la pronuncia ha concluso nel merito per l'accoglimento della domanda stante il difetto di prova della regolare notifica della cartella in contestazione, fattispecie per l'appunto pienamente estranea alla causa petendi ed al
petitum dell'azione promossa. L'appellante ha, pertanto, chiesto l'integrale riforma della sentenza gravata reiterando le eccezioni formulate in primo grado e insistendo per il relativo accoglimento, con conseguente declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della domanda proposta originariamente dalla
CP_1
Si è costituita in giudizio , la quale ha sostenuto la fondatezza Controparte_1
dell'azione promossa deducendo la mancanza di pregio giuridico-fattuale dei motivi di appello, non venendo in rilievo la necessità di proporre l'opposizione cosiddetta recuperatoria per omessa e/o invalida notifica del verbale presupposto.
In ogni caso,
ha contestato la fondatezza del proposto gravame e deducendo la correttezza della sentenza impugnata, ne ha chiesto la conferma con vittoria di spese di giudizio.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.10.2025, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche.
Orbene, va rilevata, in via assolutamente preliminare, la lesione del principio di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
È indubbio che la sentenza gravata risulti affetta dal denunciato vizio di ultrapetizione. Invero, il giudice di prime cure ha operato una ricostruzione fattuale e processuale della vicenda totalmente avulsa dal thema decidendum, violando in tal modo la regola di cui all'art. 112 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. 408/2018, Cass.
7220/2013, Cass. 17610/2004). Nè vale ad escludere il vizio il fatto che, nell'annullare la cartella impugnata, sia pervenuto ad attribuire il bene della vita richiesto. Il
giudice di pace di Napoli ha motivato e deciso, all'evidenza, in ordine ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c. accolta sul rilievo dell'insussistenza di prova adeguata della regolare notifica della cartella esattoriale, questione, al contrario,
pacificamente ammessa e presupposto di una domanda totalmente diversa di opposizione a cartella per caducazione del titolo presupposto, motivi del tutto pretermessi.
Di norma al giudice dell'appello che riscontri il denunziato vizio a carico della sentenza di primo grado, si impone di trattenere la causa senza rimessione al primo giudice e decidere sul merito nei limiti dell'oggetto effettivamente delineato dalle parti. Questo il principio più volte affermato dai Giudici di legittimità, secondo cui
“il giudice di appello, che accerti un vizio di extrapetizione – ed è pacifico che ultrapetizione
ed extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio, sono identici sotto il profilo del
trattamento – a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul
merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo
un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.” (così Cass.
13892/2005), principio ribadito anche dalla Sent., Sez. II, n. 12570 del 10.05.2019.
Tuttavia, nel caso di specie, relativo all'impugnazione di una cartella esattoriale emessa per il recupero di sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada la giurisprudenza ravvisa, in generale, un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n.
15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20
novembre 2007, n. 24154). Questo Giudice, che condivide tale approdo, lo ritiene ancor più pregnante nel caso di specie considerando che l'azione di accertamento negativo, proposta in primo grado sul rilievo che sia occorso un fatto estintivo della pretesa creditoria attesa l'omessa notifica del verbale prodromico, richiede necessariamente l'evocazione in giudizio dell'ente creditore sostanziale, perché un siffatto accertamento non può avvenire nei soli confronti dell'Agente della riscossione ex art. 39 del d.lgs. 112/1999.
Dunque, avendo il giudice di pace di Napoli omesso di rilevare il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso,
( ), e di disporre la rinnovazione della citazione, in questo grado Controparte_2
di appello, non resta che prendere atto della lesione di detto principio con conseguente rimessione della causa, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al primo giudice,
innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto ai sensi dell'art. 353, secondo comma, c.p.c. nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Il carattere assorbente di tale rilievo esonera dall'esame delle ulteriori questioni.
Quanto al governo delle spese di lite, va fatta applicazione del principio di diritto costantemente enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “il giudice d'appello,
qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il
contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle
spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta
soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio” (Cassazione
civile, sez. VI , 09/06/2017, n. 14495) e “non anche su quelle del giudizio di primo grado,
che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale
non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata” (Cassazione civile , sez.
III , 12/06/2006 , n. 13550).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dello stesso, così
provvede:
a) dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità
del contraddittorio;
b) rimette, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa al primo giudice,
innanzi al quale andrà riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 353 c.p.c.;
c) condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio in favore di Parte_2
liquidate in euro 232,00 per compensi professionali, per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Napoli, 22.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10130/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 3738/2025
del 26.02.2025, e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via G. Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Naccarato (c.f. ) C.F._1
del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via San Tommaso d'Aquino 36;
appellante CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Giuseppe Versaci (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Alife (CE) alla Via Anfiteatro 100
appellata
Conclusioni per l'appellante :“Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, acquisito il Fascicolo di Primo Grado, in riforma
dell'impugnata sentenza n, così provvedere:
1. Accogliere il presente Appello e, in riforma
della sentenza n. 3738/2025, resa dal Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Maria Cristina
D'Uva, pubblicata in data 26.02.2025 e non notificata, all'esito del giudizio recante R.G. n.
57866/2022, dichiarare la legittimità della Cartella di Pagamento n. 071 2021 00849476 72
000, notificata il 22.06.2022, e della pretesa creditoria oggetto della stessa;
2. In ogni caso,
condannare l'appellata, al pagamento di spese, diritti ed onorari del Controparte_1
doppio grado di giudizio e alla restituzione degli onorari pagati nel primo grado.”
Conclusioni per l'appellata “Rigettare l'appello proposto Controparte_1
dall' confermando integralmente la sentenza n. Parte_2
3738/2025 emessa dal Giudice di Pace di Napoli.
2. Condannare l'appellante al pagamento
delle spese legali del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citò l' Controparte_1 [...]
innanzi al Giudice di Pace di Napoli, proponendo Parte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
07120210084947672000 dell'importo di euro 871,48, notificata a mezzo pec dal concessionario in data 22.06.2022 e relativa a violazioni al codice della Strada,
asseritamente commesse il 19.03.2029 ed accertate dalla Controparte_2
Eccependo l'irregolarità della procedura di riscossione, attesa la mancata notifica del verbale di accertamento sotteso all'impugnato atto impositivo e deducendo,
altresì, la sopravvenuta prescrizione del credito ivi contenuto, chiese dichiararsi l'annullamento della cartella in parola con conseguente inesistenza del diritto del concessionario di procedere ad esecuzione forzata, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituì l' la quale, sul rilievo che la domanda Parte_1
proposta dalla contribuente fosse un'opposizione ex art. 7 della legge 150/2011,
ancorchè tardiva, e non già un'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., lamentò il difetto di integrità del contraddittorio per non avere la citato in giudizio CP_1
anche l'ente impositore. Nel merito, deducendo la legittimità del credito azionato con la cartella de qua e il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale,
attesa la regolarità del procedimento notificatorio a mezzo pec, chiese il rigetto della domanda spiegata dalla opponente.
Con la sentenza n. 3738/2025 il Giudice di pace di Napoli accolse l'opposizione,
dichiarando l'estinzione della pretesa creditoria incorporata nella cartella impugnata e condannando l' al pagamento delle spese di Controparte_3
lite in favore di parte attrice.
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure – dopo aver fornito un inquadramento sistematico dell'azione proposta – ha dichiarato infondata la pretesa creditoria, rilevando che “la cartella esattoriale n. 071 2021 00849476 72, per
l'importo di Euro 871,48, impugnata dall'istante risulta intestata alla “sig.ra CP_1
, dunque ad una semplice persona fisica, come emerge dall'esame dei documenti
[...]
versati in atti dall'istante, per cui del tutto illegittima deve ritenersi la notifica a mezzo pec
della cartella in oggetto, non avendo la convenuta provato di essere stata autorizzata CP_4
dall'istante a tale tipo di notifica”.
Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello l' Parte_2
. Il concessionario si duole della radicale nullità del pronunciamento
[...]
impugnato, attesa l'abnormità dello stesso in quanto il Giudice di prime cure ha operato una ricostruzione fattuale e processuale totalmente avulsa dal thema
decidendum così da incorrere, in violazione dell'art. 112 c.p.c., nel vizio extra ed ultrapetizione. L'odierno appellante evidenzia, in particolare, la totale omissione dell'esame dei motivi di impugnazione e delle contrarie eccezioni, avendo il provvedimento pronunciato in ordine ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c. per omessa notifica della cartella, laddove era stata proposta, invece, un'opposizione a cartella per invalidità del titolo presupposto, perché mai notificato alla contribuente. Dunque, la pronuncia ha concluso nel merito per l'accoglimento della domanda stante il difetto di prova della regolare notifica della cartella in contestazione, fattispecie per l'appunto pienamente estranea alla causa petendi ed al
petitum dell'azione promossa. L'appellante ha, pertanto, chiesto l'integrale riforma della sentenza gravata reiterando le eccezioni formulate in primo grado e insistendo per il relativo accoglimento, con conseguente declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della domanda proposta originariamente dalla
CP_1
Si è costituita in giudizio , la quale ha sostenuto la fondatezza Controparte_1
dell'azione promossa deducendo la mancanza di pregio giuridico-fattuale dei motivi di appello, non venendo in rilievo la necessità di proporre l'opposizione cosiddetta recuperatoria per omessa e/o invalida notifica del verbale presupposto.
In ogni caso,
ha contestato la fondatezza del proposto gravame e deducendo la correttezza della sentenza impugnata, ne ha chiesto la conferma con vittoria di spese di giudizio.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.10.2025, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche.
Orbene, va rilevata, in via assolutamente preliminare, la lesione del principio di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
È indubbio che la sentenza gravata risulti affetta dal denunciato vizio di ultrapetizione. Invero, il giudice di prime cure ha operato una ricostruzione fattuale e processuale della vicenda totalmente avulsa dal thema decidendum, violando in tal modo la regola di cui all'art. 112 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. 408/2018, Cass.
7220/2013, Cass. 17610/2004). Nè vale ad escludere il vizio il fatto che, nell'annullare la cartella impugnata, sia pervenuto ad attribuire il bene della vita richiesto. Il
giudice di pace di Napoli ha motivato e deciso, all'evidenza, in ordine ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c. accolta sul rilievo dell'insussistenza di prova adeguata della regolare notifica della cartella esattoriale, questione, al contrario,
pacificamente ammessa e presupposto di una domanda totalmente diversa di opposizione a cartella per caducazione del titolo presupposto, motivi del tutto pretermessi.
Di norma al giudice dell'appello che riscontri il denunziato vizio a carico della sentenza di primo grado, si impone di trattenere la causa senza rimessione al primo giudice e decidere sul merito nei limiti dell'oggetto effettivamente delineato dalle parti. Questo il principio più volte affermato dai Giudici di legittimità, secondo cui
“il giudice di appello, che accerti un vizio di extrapetizione – ed è pacifico che ultrapetizione
ed extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio, sono identici sotto il profilo del
trattamento – a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul
merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo
un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.” (così Cass.
13892/2005), principio ribadito anche dalla Sent., Sez. II, n. 12570 del 10.05.2019.
Tuttavia, nel caso di specie, relativo all'impugnazione di una cartella esattoriale emessa per il recupero di sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada la giurisprudenza ravvisa, in generale, un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n.
15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20
novembre 2007, n. 24154). Questo Giudice, che condivide tale approdo, lo ritiene ancor più pregnante nel caso di specie considerando che l'azione di accertamento negativo, proposta in primo grado sul rilievo che sia occorso un fatto estintivo della pretesa creditoria attesa l'omessa notifica del verbale prodromico, richiede necessariamente l'evocazione in giudizio dell'ente creditore sostanziale, perché un siffatto accertamento non può avvenire nei soli confronti dell'Agente della riscossione ex art. 39 del d.lgs. 112/1999.
Dunque, avendo il giudice di pace di Napoli omesso di rilevare il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso,
( ), e di disporre la rinnovazione della citazione, in questo grado Controparte_2
di appello, non resta che prendere atto della lesione di detto principio con conseguente rimessione della causa, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al primo giudice,
innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto ai sensi dell'art. 353, secondo comma, c.p.c. nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Il carattere assorbente di tale rilievo esonera dall'esame delle ulteriori questioni.
Quanto al governo delle spese di lite, va fatta applicazione del principio di diritto costantemente enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “il giudice d'appello,
qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il
contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle
spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta
soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio” (Cassazione
civile, sez. VI , 09/06/2017, n. 14495) e “non anche su quelle del giudizio di primo grado,
che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale
non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata” (Cassazione civile , sez.
III , 12/06/2006 , n. 13550).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dello stesso, così
provvede:
a) dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità
del contraddittorio;
b) rimette, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa al primo giudice,
innanzi al quale andrà riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 353 c.p.c.;
c) condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio in favore di Parte_2
liquidate in euro 232,00 per compensi professionali, per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Napoli, 22.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone