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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 16/01/2026, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 609/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO EL, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19440/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino - Largo Palazzo Colonna N.1 00047 Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Piazza Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240188235250000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13337/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato: Come da atto di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.09720240188235250000, notificatagli in data 04 ottobre 2024, del Comune di Marino, con la quale si chiedeva di pagare la somma di € 1.694,88 per tassa rifiuti solidi urbani anno 2012.
Ha dedotto il tributo e precisamente la tassa rifiuti solidi urbani riferita all'anno 2012 e' prescritta, essendo decorsi oltre cinque anni da quando e' maturata.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, obiettando: la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate riscossione, rispetto alle contestazioni del ricorrente;
l'inammissibilità dell'eccezione per intervenuta decadenza, in quanto l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento ha cristallizzato la pretesa creditoria;
che il tributo è stato iscritto a ruolo in forza di avviso di accertamento n.2569 del 16/12/2019, notificato dall'Ente creditore il 25/1/2020, mai contestato dal sig. Ricorrente_1 ; l'infondatezza del ricorso, non essendo maturata alcuna prescrizione;
che è decorso meno di un quinquennio tra la notifica dell'atto prodromico (di competenza dell'Ente creditore) e la notifica della cartella impugnata.
Ha concluso per l'inammissibilità o infondatezza del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Il ricorrente ha eccepito l'avvenuta prescrizione facendo riferimento alla mera notifica tardiva della cartella rispetto all'annualità di riferimento del tributo.
Dal contenuto della medesima cartella, emergeva chiaramente che vi era stato un avviso di accertamento risalente al 2019, notificato nel gennaio 2020. Con riguardo a tale atto interruttivo della prescrizione, nulla ha eccepito la parte ricorrente e lo stesso non risulta essere stato impugnato. Deve dunque ritenersi che non risulta decorso l'ulteriore termine prescrizionale quinquennale in materia di Tari decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento.
In considerazione della peculiarità della vicenda e della disputabilità delle questioni, vanno compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate. Roma, 16 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Raffaele Gargiulo
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO EL, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19440/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marino - Largo Palazzo Colonna N.1 00047 Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Piazza Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240188235250000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13337/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato: Come da atto di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.09720240188235250000, notificatagli in data 04 ottobre 2024, del Comune di Marino, con la quale si chiedeva di pagare la somma di € 1.694,88 per tassa rifiuti solidi urbani anno 2012.
Ha dedotto il tributo e precisamente la tassa rifiuti solidi urbani riferita all'anno 2012 e' prescritta, essendo decorsi oltre cinque anni da quando e' maturata.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, obiettando: la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate riscossione, rispetto alle contestazioni del ricorrente;
l'inammissibilità dell'eccezione per intervenuta decadenza, in quanto l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento ha cristallizzato la pretesa creditoria;
che il tributo è stato iscritto a ruolo in forza di avviso di accertamento n.2569 del 16/12/2019, notificato dall'Ente creditore il 25/1/2020, mai contestato dal sig. Ricorrente_1 ; l'infondatezza del ricorso, non essendo maturata alcuna prescrizione;
che è decorso meno di un quinquennio tra la notifica dell'atto prodromico (di competenza dell'Ente creditore) e la notifica della cartella impugnata.
Ha concluso per l'inammissibilità o infondatezza del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Il ricorrente ha eccepito l'avvenuta prescrizione facendo riferimento alla mera notifica tardiva della cartella rispetto all'annualità di riferimento del tributo.
Dal contenuto della medesima cartella, emergeva chiaramente che vi era stato un avviso di accertamento risalente al 2019, notificato nel gennaio 2020. Con riguardo a tale atto interruttivo della prescrizione, nulla ha eccepito la parte ricorrente e lo stesso non risulta essere stato impugnato. Deve dunque ritenersi che non risulta decorso l'ulteriore termine prescrizionale quinquennale in materia di Tari decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento.
In considerazione della peculiarità della vicenda e della disputabilità delle questioni, vanno compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate. Roma, 16 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Raffaele Gargiulo