Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00696/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02028/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2025, proposto da
Guido Marone, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
delle sentenze, indicate in ricorso, rese dai Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Catania e Caltagirone.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa CR NS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, con atto giudiziale notificato in data 6 ottobre 2025, ha chiesto l’esecuzione delle seguenti sentenze passate in giudicato, con cui l’Amministrazione intimata è stata condannata a rifondere le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario: 1) Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 713 in data 15 luglio 2024 (ricorrente Borelli), notificata all’Amministrazione in data 9 ottobre 2024; 2) Tribunale di Catania n. 163 in data 15 gennaio 2025 (ricorrente Cannizzo), notificata in data 5 maggio 2025; 3) Tribunale di Catania n. 2705 in data 16 maggio 2024 (ricorrente Mannino), notificata in data 25 settembre 2025; 4) Tribunale di Caltagirone n. 595 in data 1 ottobre 2024 (ricorrente TI), notificata in data 15 ottobre 2024.
L’Amministrazione ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il giudicato risulta in parte eseguito e, per la parte residua, l’adempimento non è stato possibile per cause non imputabili all’Amministrazione; b) in particolare, per due sentenze (relative ai ricorrenti TI e Cannizzo) l’interessato non ha fornito i dati necessari alla liquidazione delle somme, nonostante le ripetute richieste dell’Amministrazione, come risulta dalla documentazione depositata; c) per altra posizione (Mannino) il ricorrente ha trasmesso i dati richiesti, ma ha omesso di inviare l’attestazione relativa al versamento del contributo unificato, sebbene sollecitato; d) per tale ragione è stato adottato il decreto di liquidazione decurtato dell’importo corrispondente al contributo unificato non documentato; e) va quindi dichiarata in parte la cessazione della materia del contendere, mentre per la parte residua il ricorso deve essere respinto, non potendosi imputare all’Amministrazione un inadempimento che consegue alla mancata collaborazione del creditore nella messa a disposizione dei dati indispensabili per l’esecuzione.
Tali deduzioni difensive non sono state specificamente contestate dal ricorrente, nemmeno con la memoria depositata in data 12 dicembre 2025.
Con ordinanza n. 3671 in data 22 dicembre 2025 il Collegio ha richiesto alle parti “ chiarimenti circa l’intervenuta esecuzione, o meno, della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 713 in data 15 luglio 2024 (ricorrente Borelli), rispetto alla quale non risultano in atti né un’offerta di prestazione da parte dell’Amministrazione né il relativo mandato di pagamento (il documento prot. n. 27304 in data 7 ottobre 2025, invero, riguarda la sentenza n. 1691/2024 in data 27 marzo 2024 del Tribunale di Catania nell’ambito del contenzioso promosso da Da Campo Liliana, la quale risulta estranea all’oggetto della presente causa) ”.
Il ricorrente, con memoria in data 29 dicembre 2025 ha precisato che “ anche la sentenza n. 713/24 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, risulta, ad oggi, pagata ” ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto precisato dalla parte ricorrente il Collegio deve dichiarare l’intervenuta integrale cessazione della materia del contendere.
Per la regolazione delle spese di lite il Tribunale osserva che, con riferimento ad alcuni dei titoli giudiziali portati ad esecuzione, risulta dagli atti (e non contestato specificamente) che l’Amministrazione ha provveduto all’offerta della prestazione, che non è stata (inizialmente) eseguita per causa imputabile al creditore (trovando, così, applicazione l’art. 1220 c.c., secondo cui “ Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo ”), mentre con riferimento agli ulteriori titoli l’adempimento è avvenuto, comunque, in data successiva alla notifica del ricorso.
Per quanto precede sussistono i presupposti per compensarsi tra le parti, nella misura di ½, le spese di lite. La restante parte delle spese processuali grava sull’Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara cessata la materia del contendere; 2) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite nella misura di ½, liquidate, per tale frazione, in complessivi € 500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario; 3) compensa la restante parte delle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL HE, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
CR NS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CR NS | EL HE |
IL SEGRETARIO