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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1950/2024
Il Giudice del lavoro, dott. PA LL, all'esito dell'udienza del 16.12.2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Parte_1 C.F._1
Vaccaro, presso il cui studio sito in Siena (SI), Via di Camollia n. 140, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa
Domenica Togo, ed elettivamente domiciliata presso l' , Controparte_2 CP_ sito in , alla Via G. Pascoli n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione carriera e retribuzione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.12.2024, ha chiesto di “- accertare e Parte_1 dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, con incidenza sulla maturazione degli scatti stipendiali successivi, ed ai fini pensionistici;
- condannare, conseguentemente, l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze stipendiali spettante in virtù del suddetto riconoscimento, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli crediti sino al soddisfo;
- dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione resistente a provvedere alla correlata regolarizzazione contributiva previdenziale in favore della parte ricorrente;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, oltre maggiorazione 30% per predisposizione pct, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Con memoria ritualmente depositata, si è costituito il resistente, domandando di “tenuto CP_1 conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
3. Con note scritte del 12.12.2025, parte ricorrente si riportava alle richieste e domandava in subordine di “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio compensate per metà, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”, e chiede trattenersi la causa in decisione”.
4. Deve anzitutto essere analizzata l'eccezione di prescrizione fatta valere dal convenuto. CP_1
Occorre, al riguardo, dare continuità all'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (così, Cass.
Civ., 2232/2020). Di conseguenza, la pretesa volta alla corretta ricostruzione di carriera non può ritenersi prescritta, al contrario di quella avanzata per il pagamento delle differenze retributive non corrisposte per l'omesso riconoscimento dell'anzianità dell'anno 2013, che è soggetta, invece, al termine di prescrizione quinquennale.
5. Entrando nel merito, la domanda di riconoscimento dell'anzianità dell'anno 2013 ai fini economici deve essere disattesa, mentre la domanda formulata in subordine ai soli fini giuridici è da accogliere.
Il giudice della nomofilachia si è espresso recentemente sul tema, con argomentazioni condivisibile e richiamate in tale sede ex art. 118 disp. att. c.p.c., affermando che “le disposizioni inerenti al
"blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l.
n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo
2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" – ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero” (così, Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 13618 del 21/05/2025).
Pertanto, deve essere riconosciuta l'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e, per l'effetto, il resistente deve provvedere a rettificare la ricostruzione della carriera di parte CP_1 ricorrente, includendo anche l'anno 2013 ai soli fini giuridici.
6. La complessità della questione giuridica e la presenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) dichiara il diritto di l riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno Parte_1
2013 ai soli fini giuridici;
2) condanna il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a provvedere a rettificare la ricostruzione della carriera di parte ricorrente, includendo anche l'anno 2013 ai soli fini giuridici;
3) rigetta le altre domande;
4) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
PA LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1950/2024
Il Giudice del lavoro, dott. PA LL, all'esito dell'udienza del 16.12.2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Parte_1 C.F._1
Vaccaro, presso il cui studio sito in Siena (SI), Via di Camollia n. 140, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa
Domenica Togo, ed elettivamente domiciliata presso l' , Controparte_2 CP_ sito in , alla Via G. Pascoli n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione carriera e retribuzione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.12.2024, ha chiesto di “- accertare e Parte_1 dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, con incidenza sulla maturazione degli scatti stipendiali successivi, ed ai fini pensionistici;
- condannare, conseguentemente, l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze stipendiali spettante in virtù del suddetto riconoscimento, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli crediti sino al soddisfo;
- dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione resistente a provvedere alla correlata regolarizzazione contributiva previdenziale in favore della parte ricorrente;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, oltre maggiorazione 30% per predisposizione pct, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Con memoria ritualmente depositata, si è costituito il resistente, domandando di “tenuto CP_1 conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
3. Con note scritte del 12.12.2025, parte ricorrente si riportava alle richieste e domandava in subordine di “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio compensate per metà, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”, e chiede trattenersi la causa in decisione”.
4. Deve anzitutto essere analizzata l'eccezione di prescrizione fatta valere dal convenuto. CP_1
Occorre, al riguardo, dare continuità all'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (così, Cass.
Civ., 2232/2020). Di conseguenza, la pretesa volta alla corretta ricostruzione di carriera non può ritenersi prescritta, al contrario di quella avanzata per il pagamento delle differenze retributive non corrisposte per l'omesso riconoscimento dell'anzianità dell'anno 2013, che è soggetta, invece, al termine di prescrizione quinquennale.
5. Entrando nel merito, la domanda di riconoscimento dell'anzianità dell'anno 2013 ai fini economici deve essere disattesa, mentre la domanda formulata in subordine ai soli fini giuridici è da accogliere.
Il giudice della nomofilachia si è espresso recentemente sul tema, con argomentazioni condivisibile e richiamate in tale sede ex art. 118 disp. att. c.p.c., affermando che “le disposizioni inerenti al
"blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l.
n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo
2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" – ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero” (così, Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 13618 del 21/05/2025).
Pertanto, deve essere riconosciuta l'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e, per l'effetto, il resistente deve provvedere a rettificare la ricostruzione della carriera di parte CP_1 ricorrente, includendo anche l'anno 2013 ai soli fini giuridici.
6. La complessità della questione giuridica e la presenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) dichiara il diritto di l riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno Parte_1
2013 ai soli fini giuridici;
2) condanna il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a provvedere a rettificare la ricostruzione della carriera di parte ricorrente, includendo anche l'anno 2013 ai soli fini giuridici;
3) rigetta le altre domande;
4) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
PA LL