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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1641/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Luigi Nannipieri Consigliere
- Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1641/2019, promossa
DA
elettivamente domiciliato in Firenze, presso Parte_1
e nello studio dell'avv. Serena Martelli, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO
, corrente in Roma, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Sandro Barcali, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti per atto autenticato dal Notaio di Per_1
Roma il 19/10/2007 – rep. 151260.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n. 87/2019 del Tribunale di Prato pubblicata il 05/02/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.- Va ricordato, anzitutto, che con sentenza non definitiva n.547/2024 del 15-
3-2024, questa Corte d'Appello, in diversa composizione, ha deciso l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
(infra, Banca), avente ad oggetto la sentenza del tribunale di Prato sopra indicata.
Detta sentenza deve intendersi qui richiamata per relationem quanto all'indivi- duazione dell'oggetto del giudizio di primo grado e di quello d'appello.
In particolare, con tale sentenza non definitiva, la CdA:
(i) ha respinto in via preliminare la richiesta di remissione in termini avanzata dalla al fine di proporre eccezione di prescrizione in relazione ai rapporti bancari CP_1 intercorsi tra le parti;
(ii) ha respinto il motivo d'appello relativo ai due contratti di mutuo meglio in- dividuati nella sentenza;
(iii) quanto ai due rapporti di conto corrente individuati dai n.45937 e 45938:
(a) ha dato atto, anzitutto, che il capo della decisione di primo grado che aveva condannato la a restituire al correntista la CMS non era stato CP_1 appellato da alcuna delle parti, con conseguente giudicato;
(b) ha accolto il secondo motivo d'appello, riformando la decisione di primo grado che aveva ritenuto che l'incompletezza della documentazione in atti non consentisse la ricostruzione dei rapporti bancari e, quindi, di accogliere le azioni restitutorie;
(c) quanto al rapporto di conto corrente n.45937, ha deciso che vi era stato illegittimo esercizio dello ius variandi, con questa motivazione: “La fonte contrattuale risulta documentata (per produzione fattane dalla uni- CP_1 camente quanto al conto n. 45937, costituito il 12.1.1994 e chiuso il
30.9.2003. Può pertanto affermarsi che vi sia stato illegittimo esercizio dello ius variandi, nulla essendo stato sul punto documentato quanto a rituali co- municazioni a loro tempo inviate dalla unicamente riguardo a detto CP_1 conto, per il quale risulta essere stato pattuito tasso creditore (4%) e tasso debitore (10,25%) che possono essere quindi ritenuti criterio di riferimen- to”;
(d) ha osservato ancora: “Per entrambi i conti (anche quindi per il conto n.
45938, aperto l'11.1.1994 e chiuso il 20.8.1999, per il quale non è compro- vata alcuna fonte contrattuale ma della quale non viene assunta la radicale inesistenza, con la conseguenza dell'inapplicabilità dei tassi sostitutivi di cui
2 all'art.117, comma 7, D.Lgs. 385/1993, già all'epoca in vigore), tuttavia può esaminarsi la questione della formulata richiesta restitutoria dell'applicato anatocismo”, e ha ritenuto che vi era stata l'applicazione di anatocismo ille- cito anche per il periodo successivo al 9.2.2000 in difetto di nuova pattuizio- ne tra le parti, essendo insufficiente allo scopo il mero adeguamento unilate- rale di clausola nulla;
(e) che, sempre per entrambi i conti correnti, ha deciso che andava accerta- ta a mezzo di CTU la possibile usura sopravvenuta, per il periodo post entra- ta in vigore della L.108/1996;
(f) che nei termini così definiti la Corte ha dato incarico con separata ordi- nanza al CTU di provvedere alla verifica dei rapporti e alla determinazione dell'eventuale indebito da restituire al correntista;
questo il quesito conferito al CTU: “ritenuta la necessità, impregiudicata ogni finale decisione, di di- sporre c.t.u. che depuri il conto corrente n. 45937 dagli addebiti da interessi debitori superiori a quelli originariamente pattuiti e comunque da interessi superiori ai tassi soglia e anatocistici e depuri il conto corrente n. 45938 da- gli addebiti da interessi superiori ai tassi soglia e anatocistici e ridetermini di conseguenza il saldo finale alle rispettive date di chiusura”;
(iv) ha respinto il terzo motivo d'appello, relativo al capo della sentenza di primo grado che aveva respinto l'azione di risarcimento danni per illecita segnalazione della posizione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia.
Questo il dispositivo della sentenza non definitiva: “
1. rigetta il proposto appello con riguardo alla restituzione degli importi ritenuti non dovuti in relazione agli stipulati contratti di mutuo di cui al primo motivo di appello e con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni per l'avvenuta segnalazione alla Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia o ad altra consimile banca dati di cui al terzo motivo di appello;
2. rimette la causa in istruttoria con riguardo ai contratti di conto corrente n. 45937 e 45938 come da separata ordinanza. Spese al definitivo”.
2.- Espletata la CTU in appello, nei limiti di cui alla sentenza non definitiva e alla contestuale ordinanza del 18-3-2024, la causa è stata trattenuta di nuovo in decisione con ordinanza del 14-2-2025 per definire le questioni rimaste in sospeso.
3.- Ciò premesso, va osservato, anzitutto, che le parti argomentano negli scritti conclusionali come se non vi fosse stata la sentenza non definitiva sopra richiamata.
3 Ogni critica alla soluzione adottata con la sentenza non definitiva, avendo le parti proposto entrambe riserva di impugnazione, andrà svolta nella deputata sede (ri- corso per cassazione), non potendo certo il collegio ritornare sulla decisione già presa.
In questa sede si tratta semplicemente e unicamente di verificare i risultati della
CTU alla luce dei criteri stabiliti nella sentenza non definitiva.
Quanto al conto corrente n.45937, il CTU doveva applicare per tutta la durata del rapporto i tassi iniziali in difetto di valido esercizio dello ius variandi, escludere l'anatocismo per tutta la durata del rapporto, verificare se fosse stato superato il tasso soglia usura.
In applicazione di tali criteri, il CTU ha rielaborato i rapporti di dare-avere (se- conda ipotesi dell'elaborato peritale), verificando l'assenza di usura sopravvenuta e ri- determinando sulla base dei tassi iniziali e previa esclusione dell'anatocismo il saldo del rapporto alla data di chiusura che da negativo diventa positivo per euro 59.298,18, con conseguente diritto dell'attore alla restituzione di tale importo.
Quanto al conto corrente n. 45938, il CTU doveva escludere l'anatocismo per tutta la durata del rapporto e verificare il superamento del tasso soglia usura (c.d. usu- ra sopravvenuta). Il CTU ha osservato che il conto sarebbe usurario in tutti i trimestri in cui sono presenti i dati relativi ai numeri debitori, più precisamente nei trimestri 2°,
3° e 4° del 1997, 2° del 1998 e 1° e 2° del 1999, quantificando, per i trimestri sopra indicati, in lire 490.475 (pari ad euro 253,31) i maggiori oneri pagati per effetto dell'usura. Per effetto del ricalcolo, alla data di chiusura, il saldo del conto corrente da debitore diviene creditore per euro 4.747,01.
In conclusione, in base alla seconda ipotesi di conteggio elaborata dal CTU, quella rispondente ai criteri fissati nella sentenza non definitiva, i saldi debitori dei due rapporti di conto corrente sopra indicati, alla data della chiusura dei rapporti, per effet- to del ricalcolo operato, da debitori divengono creditori per il complessivo importo di euro 64.045,19 (euro 59.298,18, per il conto n.45937, + euro 4.747,01, per il conto n.45938).
Le conclusioni del CTU sono state criticate da entrambe le parti.
Parte appellante, quanto al conto n. 45937, assume:
- che il CTU abbia considerato tale conto come un conto corrente ordinario, mentre negli estratti conto in atti sono presenti riferimenti a concessioni di credito rotativo ordinario e di credito per anticipi e gestione servizi/liquidità, con conseguente necessità di considerare il rapporto quale “misto/promi-
4 scuo” e, di conseguenza, operare le rilevazioni del TEG sulla base di tali pre- supposti;
- che la verifica del superamento del TSU deve essere operata utilizzando quale base di calcolo il saldo rettificato (epurato da interessi, spese e commissioni rivelatesi illegittime) e non il saldo banca, tenuto conto altresì della rilevanza dell'effetto anatocistico indiretto “come ribadito anche da recente pronuncia di Cassazione n. 5373/2024 + e/o nota Banca D'Italia del 2016 + e/o princi- pi ribaditi nella Delibera CICR del 2016”.
In ordine a tali rilievi, può osservarsi che in base alla documentazione in atti
(copia del contratto di conto corrente n.45397) e come correttamente rilevato dal CTU in replica alle osservazioni del CTP (v. pag. 13 e ss. della CTU e, in particolare, pag.15, qui da intendersi richiamata per relationem), il conto de quo è un conto ordinario e non un conto misto.
In ordine alla seconda questione posta dall'appellante il richiamo alla giurispru- denza della Corte di Cassazione non è pertinente perché quella postula la validità della clausola anatocistica mentre nel caso di specie il conto, essendo stata ritenuta illecita la pratica anatocistica anche per il periodo post delibera CICR del 2000, è stato pre- viamente depurato degli effetti anatocistici oltre che della CMS.
Parte appellata assume, invece, che le gravi carenze documentali non consen- tono una ricostruzione corretta dei rapporti di dare e avere tra le parti. Si riporta, in particolare, alle osservazioni del proprio CTP, il quale ha rimarcato come il CTU, per colmare “i salti temporali nei movimenti degli estratti conto” ha dichiarato di avere provveduto a degli aggiustamenti.
Sul punto può osservarsi che il CTU, in ordine alla procedura adottata in caso di salti temporali nei movimenti degli estratti conto, ha precisato che “in assenza di mo- vimenti relativi ad un periodo (trimestre o parte di esso) si è proceduto inserendo un saldo con data operazione successiva a quella dell'ultimo movimento disponibile, in modo da azzerare il conto corrente, ed un saldo di apertura con data operazione ed importo pari a quelle indicate nel saldo di apertura del primo trimestre disponibile. A ti- tolo di esempio, con riferimento al conto corrente n. 45937, nell'anno 1996 manca
l'estratto conto del I trimestre, pertanto è stato inserito, in data 1 gennaio 1996, un saldo avere di Lire 5.545.801 che azzerasse il conto corrente, ed un saldo di apertura in dare di Lire 22.039.165 con data operazione (1/04/1996) e valuta (1/07/1996) co- me da estratto conto del 2° trimestre 1996”.
5 Simile modo di procedere è in linea con quanto statuito nella sentenza non defi- nitiva, sopra richiamata, e con la stessa giurisprudenza di legittimità sul c.d. saldo zero
(v., fra le altre, Cass.1763-2024, che si è occupata anche dell'azzeramento dei saldi in- termedi, questione qui rilevante), in quanto consente comunque, per i periodi docu- mentati, di pervenire al ricalcolo degli interessi anatocistici non dovuti.
In conclusione, in relazione ai contratti di conto corrente sopra indicati, l'azione restitutoria è fondata e, per l'effetto, la banca è condannata a restituire all'attore la somma di euro 64.045,19.
In merito agli accessori, è tardiva la domanda, proposta soltanto nella nota di trattazione scritta per udienza del 4-2-2025, avente ad oggetto la richiesta della rivalu- tazione monetaria secondo indice ISTAT FOI. Peraltro, trattandosi di debito di valuta, essa potrebbe essere riconosciuta soltanto a titolo di maggior danno ex art.1224, co.2
c.c, e nessuna prova è offerta.
Quanto agli interessi, l'attore ha chiesto il pagamento degli interessi legali dalla domanda al saldo. Nella predetta nota del 4-2-2025 ha precisato che sono richiesti gli interessi ex art.1284, co.4 c.c. (cioè gli interessi legali moratori).
Parte appellata ha denunciato la novità della domanda, assumendo, in ogni ca- so, che non sono dovuti nella fattispecie in esame i c.d. superinteressi, sia perché, per effetto della rideterminazione del saldo dei conti correnti (da negativo a positivo) sa- rebbero spettati al correntista gli interessi a credito contrattualmente concordati (4% annuo), ricorrendo quindi la diversa previsione della prima parte dell'art.1284, co.4,
c.c., sia perché quest'ultimo non è applicabile alle azioni restitutorie dipendenti da nul- lità contrattuali.
L'art.1224 c.c. (danni nelle obbligazioni pecuniarie) stabilisce che nelle obbliga- zioni pecuniarie, quali quelle qui rilevanti, sono dovuti dal giorno della mora gli interes- si legali (1284 c.c.), anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il credito- re non prova di avere sofferto di alcun danno. Se prima della mora erano dovuti inte- ressi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
L'art.1284 c.c. (saggio degli interessi) stabilisce il saggio degli interessi legali
(comma primo) e prevede: (i) che a tale saggio si calcolino (nelle obbligazioni pecunia- rie) gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura (comma secondo); (ii) che gli interessi superiori al saggio legale devono essere pattuiti per iscritto, altrimenti sono dovuti al tasso legale (comma terzo); (iii) che, per quanto qui
6 rileva, dal momento della proposizione della domanda giudiziale (comma quarto) o ar- bitrale (comma quinto), se le parti non hanno determinato la diversa misura, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione relativa ai ritardi di pa- gamento nelle transazioni commerciali.
Gli ultimi due commi dell'art.1284 c.c. sono stati introdotti dall'art.17, co.1 del
D.L. 132/14, convertito con L.162/2014, pubblicata nella G.U. 10.11.2024, e trovano applicazione per i giudizi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Quest'ultima è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. e, quindi, in data 11.11.2014, sicché le disposizioni de quibus trovano applicazione ai giudizi instaurati a partire dal
11.12.2014 e, pertanto, anche al giudizio de quo, che è iniziato in primo grado nell'anno 2015.
Ciò premesso, la richiesta degli interessi legali nella misura ex art.1284, co.4
c.c. non può dirsi nuova. La formula sintattica “oltre interessi legali dalla domanda al saldo” ha già in sé implicito il riferimento agli interessi ex art.1284, co.4 cc, che altro non sono, come sopra evidenziato riportando il testo sia dell'art.1224 c.c. che dell'art.1284 c.c, che interessi legali, cioè interessi dovuti per legge (e non sulla base di un accordo delle parti) in presenza delle condizioni previste dalla stessa disposizione.
L'espressione “oltre interessi legali dalla domanda al saldo” è quindi idonea ad investire il giudice della cognizione dell'esame dei presupposti specifici ex art.1284, co.4, in modo che questi possa (anzi debba) specificare in sentenza, secondo quanto richiesto dalle S.U.12449/24, se sono riconosciuti gli interessi legali del comma primo o del comma quarto dell'art.1284 c.c.
Ora, come già deciso da Corte di Cassazione (sent. 61-23) e recepito da questa
Corte d'Appello anche in recenti decisioni, l'art.1284, co.4 c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni restitutorie che trovano fondamento in azioni di nullità contrattuale. E all'ampia motivazione della decisione della Corte di legittimità si può rinviare ex art.118 disp. att. cpc.
L'assunto dell'appellata, secondo cui l'art.1284, co.4 sarebbe inapplicabile per- ché, rideterminato il saldo dei conti correnti da negativo a positivo, sarebbero dovuti gli interessi previsti dai contratti di conto corrente, è privo di pregio giuridico.
L'art.1284, co.4, fa eccezione per il solo casi in cui le parti avessero concordato loro di- rettamente il saggio degli interessi (moratori) da applicare dal momento della proposi- zione della domanda giudiziale. In atti non è rinvenibile un siffatto accordo, tale non
7 potendo evidentemente essere inteso l'accordo sull'interesse creditore da applicare nel corso del rapporto, concordato al momento dell'apertura dei rapporti di conto corrente per cui è causa.
4.- La soccombenza reciproca (l'attore è soccombente in relazione alle domande aventi ad oggetto i mutui – v. sentenza non definitiva –; vince in relazione ai contratti di conto corrente, sia pure in linea capitale per importi inferiori rispetto a quelli richie- sti) giustifica la compensazione delle spese di lite in entrambi i gradi del giudizio. Le spese di CTU, sia di primo che di secondo grado, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura paritaria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, relativamente alle doman- de restitutorie, condanna la a restituire Controparte_1 all'attore la complessiva somma di euro 64.045,19, oltre interessi legali ex art.1284, co.4 c.c. dalla domanda giudiziale (notificazione dell'atto di cita- zione introduttivo del giudizio di primo grado) sino al saldo effettivo;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponen- do in via definitiva le spese di CTU, di entrambi i gradi, a carico delle parti in misura paritaria.
Così deciso nella camera di consiglio del 11-4-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Luigi Nannipieri Consigliere
- Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1641/2019, promossa
DA
elettivamente domiciliato in Firenze, presso Parte_1
e nello studio dell'avv. Serena Martelli, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO
, corrente in Roma, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Sandro Barcali, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti per atto autenticato dal Notaio di Per_1
Roma il 19/10/2007 – rep. 151260.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n. 87/2019 del Tribunale di Prato pubblicata il 05/02/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.- Va ricordato, anzitutto, che con sentenza non definitiva n.547/2024 del 15-
3-2024, questa Corte d'Appello, in diversa composizione, ha deciso l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
(infra, Banca), avente ad oggetto la sentenza del tribunale di Prato sopra indicata.
Detta sentenza deve intendersi qui richiamata per relationem quanto all'indivi- duazione dell'oggetto del giudizio di primo grado e di quello d'appello.
In particolare, con tale sentenza non definitiva, la CdA:
(i) ha respinto in via preliminare la richiesta di remissione in termini avanzata dalla al fine di proporre eccezione di prescrizione in relazione ai rapporti bancari CP_1 intercorsi tra le parti;
(ii) ha respinto il motivo d'appello relativo ai due contratti di mutuo meglio in- dividuati nella sentenza;
(iii) quanto ai due rapporti di conto corrente individuati dai n.45937 e 45938:
(a) ha dato atto, anzitutto, che il capo della decisione di primo grado che aveva condannato la a restituire al correntista la CMS non era stato CP_1 appellato da alcuna delle parti, con conseguente giudicato;
(b) ha accolto il secondo motivo d'appello, riformando la decisione di primo grado che aveva ritenuto che l'incompletezza della documentazione in atti non consentisse la ricostruzione dei rapporti bancari e, quindi, di accogliere le azioni restitutorie;
(c) quanto al rapporto di conto corrente n.45937, ha deciso che vi era stato illegittimo esercizio dello ius variandi, con questa motivazione: “La fonte contrattuale risulta documentata (per produzione fattane dalla uni- CP_1 camente quanto al conto n. 45937, costituito il 12.1.1994 e chiuso il
30.9.2003. Può pertanto affermarsi che vi sia stato illegittimo esercizio dello ius variandi, nulla essendo stato sul punto documentato quanto a rituali co- municazioni a loro tempo inviate dalla unicamente riguardo a detto CP_1 conto, per il quale risulta essere stato pattuito tasso creditore (4%) e tasso debitore (10,25%) che possono essere quindi ritenuti criterio di riferimen- to”;
(d) ha osservato ancora: “Per entrambi i conti (anche quindi per il conto n.
45938, aperto l'11.1.1994 e chiuso il 20.8.1999, per il quale non è compro- vata alcuna fonte contrattuale ma della quale non viene assunta la radicale inesistenza, con la conseguenza dell'inapplicabilità dei tassi sostitutivi di cui
2 all'art.117, comma 7, D.Lgs. 385/1993, già all'epoca in vigore), tuttavia può esaminarsi la questione della formulata richiesta restitutoria dell'applicato anatocismo”, e ha ritenuto che vi era stata l'applicazione di anatocismo ille- cito anche per il periodo successivo al 9.2.2000 in difetto di nuova pattuizio- ne tra le parti, essendo insufficiente allo scopo il mero adeguamento unilate- rale di clausola nulla;
(e) che, sempre per entrambi i conti correnti, ha deciso che andava accerta- ta a mezzo di CTU la possibile usura sopravvenuta, per il periodo post entra- ta in vigore della L.108/1996;
(f) che nei termini così definiti la Corte ha dato incarico con separata ordi- nanza al CTU di provvedere alla verifica dei rapporti e alla determinazione dell'eventuale indebito da restituire al correntista;
questo il quesito conferito al CTU: “ritenuta la necessità, impregiudicata ogni finale decisione, di di- sporre c.t.u. che depuri il conto corrente n. 45937 dagli addebiti da interessi debitori superiori a quelli originariamente pattuiti e comunque da interessi superiori ai tassi soglia e anatocistici e depuri il conto corrente n. 45938 da- gli addebiti da interessi superiori ai tassi soglia e anatocistici e ridetermini di conseguenza il saldo finale alle rispettive date di chiusura”;
(iv) ha respinto il terzo motivo d'appello, relativo al capo della sentenza di primo grado che aveva respinto l'azione di risarcimento danni per illecita segnalazione della posizione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia.
Questo il dispositivo della sentenza non definitiva: “
1. rigetta il proposto appello con riguardo alla restituzione degli importi ritenuti non dovuti in relazione agli stipulati contratti di mutuo di cui al primo motivo di appello e con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni per l'avvenuta segnalazione alla Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia o ad altra consimile banca dati di cui al terzo motivo di appello;
2. rimette la causa in istruttoria con riguardo ai contratti di conto corrente n. 45937 e 45938 come da separata ordinanza. Spese al definitivo”.
2.- Espletata la CTU in appello, nei limiti di cui alla sentenza non definitiva e alla contestuale ordinanza del 18-3-2024, la causa è stata trattenuta di nuovo in decisione con ordinanza del 14-2-2025 per definire le questioni rimaste in sospeso.
3.- Ciò premesso, va osservato, anzitutto, che le parti argomentano negli scritti conclusionali come se non vi fosse stata la sentenza non definitiva sopra richiamata.
3 Ogni critica alla soluzione adottata con la sentenza non definitiva, avendo le parti proposto entrambe riserva di impugnazione, andrà svolta nella deputata sede (ri- corso per cassazione), non potendo certo il collegio ritornare sulla decisione già presa.
In questa sede si tratta semplicemente e unicamente di verificare i risultati della
CTU alla luce dei criteri stabiliti nella sentenza non definitiva.
Quanto al conto corrente n.45937, il CTU doveva applicare per tutta la durata del rapporto i tassi iniziali in difetto di valido esercizio dello ius variandi, escludere l'anatocismo per tutta la durata del rapporto, verificare se fosse stato superato il tasso soglia usura.
In applicazione di tali criteri, il CTU ha rielaborato i rapporti di dare-avere (se- conda ipotesi dell'elaborato peritale), verificando l'assenza di usura sopravvenuta e ri- determinando sulla base dei tassi iniziali e previa esclusione dell'anatocismo il saldo del rapporto alla data di chiusura che da negativo diventa positivo per euro 59.298,18, con conseguente diritto dell'attore alla restituzione di tale importo.
Quanto al conto corrente n. 45938, il CTU doveva escludere l'anatocismo per tutta la durata del rapporto e verificare il superamento del tasso soglia usura (c.d. usu- ra sopravvenuta). Il CTU ha osservato che il conto sarebbe usurario in tutti i trimestri in cui sono presenti i dati relativi ai numeri debitori, più precisamente nei trimestri 2°,
3° e 4° del 1997, 2° del 1998 e 1° e 2° del 1999, quantificando, per i trimestri sopra indicati, in lire 490.475 (pari ad euro 253,31) i maggiori oneri pagati per effetto dell'usura. Per effetto del ricalcolo, alla data di chiusura, il saldo del conto corrente da debitore diviene creditore per euro 4.747,01.
In conclusione, in base alla seconda ipotesi di conteggio elaborata dal CTU, quella rispondente ai criteri fissati nella sentenza non definitiva, i saldi debitori dei due rapporti di conto corrente sopra indicati, alla data della chiusura dei rapporti, per effet- to del ricalcolo operato, da debitori divengono creditori per il complessivo importo di euro 64.045,19 (euro 59.298,18, per il conto n.45937, + euro 4.747,01, per il conto n.45938).
Le conclusioni del CTU sono state criticate da entrambe le parti.
Parte appellante, quanto al conto n. 45937, assume:
- che il CTU abbia considerato tale conto come un conto corrente ordinario, mentre negli estratti conto in atti sono presenti riferimenti a concessioni di credito rotativo ordinario e di credito per anticipi e gestione servizi/liquidità, con conseguente necessità di considerare il rapporto quale “misto/promi-
4 scuo” e, di conseguenza, operare le rilevazioni del TEG sulla base di tali pre- supposti;
- che la verifica del superamento del TSU deve essere operata utilizzando quale base di calcolo il saldo rettificato (epurato da interessi, spese e commissioni rivelatesi illegittime) e non il saldo banca, tenuto conto altresì della rilevanza dell'effetto anatocistico indiretto “come ribadito anche da recente pronuncia di Cassazione n. 5373/2024 + e/o nota Banca D'Italia del 2016 + e/o princi- pi ribaditi nella Delibera CICR del 2016”.
In ordine a tali rilievi, può osservarsi che in base alla documentazione in atti
(copia del contratto di conto corrente n.45397) e come correttamente rilevato dal CTU in replica alle osservazioni del CTP (v. pag. 13 e ss. della CTU e, in particolare, pag.15, qui da intendersi richiamata per relationem), il conto de quo è un conto ordinario e non un conto misto.
In ordine alla seconda questione posta dall'appellante il richiamo alla giurispru- denza della Corte di Cassazione non è pertinente perché quella postula la validità della clausola anatocistica mentre nel caso di specie il conto, essendo stata ritenuta illecita la pratica anatocistica anche per il periodo post delibera CICR del 2000, è stato pre- viamente depurato degli effetti anatocistici oltre che della CMS.
Parte appellata assume, invece, che le gravi carenze documentali non consen- tono una ricostruzione corretta dei rapporti di dare e avere tra le parti. Si riporta, in particolare, alle osservazioni del proprio CTP, il quale ha rimarcato come il CTU, per colmare “i salti temporali nei movimenti degli estratti conto” ha dichiarato di avere provveduto a degli aggiustamenti.
Sul punto può osservarsi che il CTU, in ordine alla procedura adottata in caso di salti temporali nei movimenti degli estratti conto, ha precisato che “in assenza di mo- vimenti relativi ad un periodo (trimestre o parte di esso) si è proceduto inserendo un saldo con data operazione successiva a quella dell'ultimo movimento disponibile, in modo da azzerare il conto corrente, ed un saldo di apertura con data operazione ed importo pari a quelle indicate nel saldo di apertura del primo trimestre disponibile. A ti- tolo di esempio, con riferimento al conto corrente n. 45937, nell'anno 1996 manca
l'estratto conto del I trimestre, pertanto è stato inserito, in data 1 gennaio 1996, un saldo avere di Lire 5.545.801 che azzerasse il conto corrente, ed un saldo di apertura in dare di Lire 22.039.165 con data operazione (1/04/1996) e valuta (1/07/1996) co- me da estratto conto del 2° trimestre 1996”.
5 Simile modo di procedere è in linea con quanto statuito nella sentenza non defi- nitiva, sopra richiamata, e con la stessa giurisprudenza di legittimità sul c.d. saldo zero
(v., fra le altre, Cass.1763-2024, che si è occupata anche dell'azzeramento dei saldi in- termedi, questione qui rilevante), in quanto consente comunque, per i periodi docu- mentati, di pervenire al ricalcolo degli interessi anatocistici non dovuti.
In conclusione, in relazione ai contratti di conto corrente sopra indicati, l'azione restitutoria è fondata e, per l'effetto, la banca è condannata a restituire all'attore la somma di euro 64.045,19.
In merito agli accessori, è tardiva la domanda, proposta soltanto nella nota di trattazione scritta per udienza del 4-2-2025, avente ad oggetto la richiesta della rivalu- tazione monetaria secondo indice ISTAT FOI. Peraltro, trattandosi di debito di valuta, essa potrebbe essere riconosciuta soltanto a titolo di maggior danno ex art.1224, co.2
c.c, e nessuna prova è offerta.
Quanto agli interessi, l'attore ha chiesto il pagamento degli interessi legali dalla domanda al saldo. Nella predetta nota del 4-2-2025 ha precisato che sono richiesti gli interessi ex art.1284, co.4 c.c. (cioè gli interessi legali moratori).
Parte appellata ha denunciato la novità della domanda, assumendo, in ogni ca- so, che non sono dovuti nella fattispecie in esame i c.d. superinteressi, sia perché, per effetto della rideterminazione del saldo dei conti correnti (da negativo a positivo) sa- rebbero spettati al correntista gli interessi a credito contrattualmente concordati (4% annuo), ricorrendo quindi la diversa previsione della prima parte dell'art.1284, co.4,
c.c., sia perché quest'ultimo non è applicabile alle azioni restitutorie dipendenti da nul- lità contrattuali.
L'art.1224 c.c. (danni nelle obbligazioni pecuniarie) stabilisce che nelle obbliga- zioni pecuniarie, quali quelle qui rilevanti, sono dovuti dal giorno della mora gli interes- si legali (1284 c.c.), anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il credito- re non prova di avere sofferto di alcun danno. Se prima della mora erano dovuti inte- ressi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
L'art.1284 c.c. (saggio degli interessi) stabilisce il saggio degli interessi legali
(comma primo) e prevede: (i) che a tale saggio si calcolino (nelle obbligazioni pecunia- rie) gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura (comma secondo); (ii) che gli interessi superiori al saggio legale devono essere pattuiti per iscritto, altrimenti sono dovuti al tasso legale (comma terzo); (iii) che, per quanto qui
6 rileva, dal momento della proposizione della domanda giudiziale (comma quarto) o ar- bitrale (comma quinto), se le parti non hanno determinato la diversa misura, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione relativa ai ritardi di pa- gamento nelle transazioni commerciali.
Gli ultimi due commi dell'art.1284 c.c. sono stati introdotti dall'art.17, co.1 del
D.L. 132/14, convertito con L.162/2014, pubblicata nella G.U. 10.11.2024, e trovano applicazione per i giudizi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Quest'ultima è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. e, quindi, in data 11.11.2014, sicché le disposizioni de quibus trovano applicazione ai giudizi instaurati a partire dal
11.12.2014 e, pertanto, anche al giudizio de quo, che è iniziato in primo grado nell'anno 2015.
Ciò premesso, la richiesta degli interessi legali nella misura ex art.1284, co.4
c.c. non può dirsi nuova. La formula sintattica “oltre interessi legali dalla domanda al saldo” ha già in sé implicito il riferimento agli interessi ex art.1284, co.4 cc, che altro non sono, come sopra evidenziato riportando il testo sia dell'art.1224 c.c. che dell'art.1284 c.c, che interessi legali, cioè interessi dovuti per legge (e non sulla base di un accordo delle parti) in presenza delle condizioni previste dalla stessa disposizione.
L'espressione “oltre interessi legali dalla domanda al saldo” è quindi idonea ad investire il giudice della cognizione dell'esame dei presupposti specifici ex art.1284, co.4, in modo che questi possa (anzi debba) specificare in sentenza, secondo quanto richiesto dalle S.U.12449/24, se sono riconosciuti gli interessi legali del comma primo o del comma quarto dell'art.1284 c.c.
Ora, come già deciso da Corte di Cassazione (sent. 61-23) e recepito da questa
Corte d'Appello anche in recenti decisioni, l'art.1284, co.4 c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni restitutorie che trovano fondamento in azioni di nullità contrattuale. E all'ampia motivazione della decisione della Corte di legittimità si può rinviare ex art.118 disp. att. cpc.
L'assunto dell'appellata, secondo cui l'art.1284, co.4 sarebbe inapplicabile per- ché, rideterminato il saldo dei conti correnti da negativo a positivo, sarebbero dovuti gli interessi previsti dai contratti di conto corrente, è privo di pregio giuridico.
L'art.1284, co.4, fa eccezione per il solo casi in cui le parti avessero concordato loro di- rettamente il saggio degli interessi (moratori) da applicare dal momento della proposi- zione della domanda giudiziale. In atti non è rinvenibile un siffatto accordo, tale non
7 potendo evidentemente essere inteso l'accordo sull'interesse creditore da applicare nel corso del rapporto, concordato al momento dell'apertura dei rapporti di conto corrente per cui è causa.
4.- La soccombenza reciproca (l'attore è soccombente in relazione alle domande aventi ad oggetto i mutui – v. sentenza non definitiva –; vince in relazione ai contratti di conto corrente, sia pure in linea capitale per importi inferiori rispetto a quelli richie- sti) giustifica la compensazione delle spese di lite in entrambi i gradi del giudizio. Le spese di CTU, sia di primo che di secondo grado, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura paritaria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, relativamente alle doman- de restitutorie, condanna la a restituire Controparte_1 all'attore la complessiva somma di euro 64.045,19, oltre interessi legali ex art.1284, co.4 c.c. dalla domanda giudiziale (notificazione dell'atto di cita- zione introduttivo del giudizio di primo grado) sino al saldo effettivo;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponen- do in via definitiva le spese di CTU, di entrambi i gradi, a carico delle parti in misura paritaria.
Così deciso nella camera di consiglio del 11-4-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
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