Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00608/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01792/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1792 del 2025, proposto da
NA IE, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Aucelli, Francesco Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Rimini n. 321/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. GO Di ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 10/10/2025, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Con memoria depositata in data 20 febbraio 2026 il difensore ha dichiarato che, successivamente alla notificazione del ricorso e al suo deposito, la ricorrente ha visto soddisfatta la sua pretesa – riconosciuta giudizialmente – di vedersi riconosciuta la carta del docente per gli importi reclamati nel giudizio civile e, pertanto, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 35 comma 1 lett. c) CPA.
Preso atto della sopravvenienza, il Collegio dichiara la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese seguono la soccombenza virtuale tenuto conto che sarrebbe stata respinta la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “ interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a. e della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 600 (seicento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di ED, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di ED |
IL SEGRETARIO