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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 01/09/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 67 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato a Caltagirone (CT), Piazza Falcone e Borsellino n. C.F._1
6, presso lo studio professionale degli avv.ti Daniele Guzzetta e Tommaso Vespo
, che lo rappresentano e difendono, giusta Email_1 procura in atti;
-ATTORE –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata ad Acireale (CT), via Saru Spina n. 1, presso lo studio professionale dell'avv. Rosario Giuseppe Grasso ( dal quale Email_2
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-CONVENUTA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.09.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da note da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione depositato il 17.01.2014, ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: i) accertare l'illegittimità del rifiuto della a rinegoziare i mutui contratti dall'attore per violazione Controparte_1 dell'art. 33 L.R. Sicilia n. 10/1999; ii) dichiarare che il rifiuto della banca convenuta ha impedito all'attore di beneficiare dei contributi di cui alla citata normativa regionale;
iii) condannare la al rimborso delle somme percepite in eccesso per effetto della mancata Controparte_1 rinegoziazione mediante il pagamento della somma di € 25.565,24, o di quella maggiore o minore che si riterrà di Giustizia, oltre interessi al tasso legale nonché quelli compensativi della intervenuta svalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
iv) in subordine, dichiarare non dovuto ex art. 2033
c.c. il pagamento della somma di € 25.565,24 effettuato dall'attore in favore della banca convenuta e, per l'effetto, condannarla alla restituzione;
v) in via gradata, dichiarare ai sensi dell'art. 2041 c.c.
l'ingiusto arricchimento dell'istituto bancario pari alla somma di € 25.565,24.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto che: i) con rogiti notarili dell'11.11.1982 (reg. al n. 4226) era stata costituita la “ Controparte_2 Controparte_3 avente ad oggetto la costruzione, l'acquisto e l'assegnazione ai propri soci di unità abitative relative al complesso edilizio da edificare sul terreno concessole, con diritto di superficie, dal Comune di
EL BA, in località Paradiso, ricadente nell'ambito della zona P.E.E.P., esteso mq 4.300
e censito al catasto terreni al foglio n.4, particelle nn. 282, 283, 169, 286, 288, 290, 294; ii) in data
26.07.1989, era stata stipulata, tra la cooperativa ed il predetto la convenzione prevista CP_4 dall'art. 35 della l. 865/1971, registrata al n. 881 in data 25.06.1991; iii) per realizzare il predetto progetto edificatorio, la cooperativa aveva contratto, con Banco di Sicilia S.p.A., un mutuo principale di lire 1.403.000.000, ed un mutuo integrativo di lire 416.000.000, ottenuti con il contributo regionale di cui alla legge regionale n. 79/1975, concesso con D.A. n. 558 del 30.05.1990 e D.A. n. 3276 del
22.12.1994; iv) con atto di assegnazione e accollo di mutuo individuale del 27.05.1997, veniva attribuita all'attore l'unità abitativa del complesso edilizio facente parte dell'edificio denominato “B”, individuato con interno B/3, iscritto al foglio 4, particella 409 sub. 10, piano T-1-1S; v) l'attore, mediante accollo delle frazioni di mutuo, avrebbe dovuto restituire, relativamente alla parte del mutuo principale, lire 87.687.500, e, relativamente alla parte del mutuo integrativo, la somma di lire
26.000.000; vi) con missive del 23.02.2000 e del 03.07.2012, l'attore aveva inoltrato all'istituto di credito, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, L.R. n. 10 del 30.04.1999, una richiesta di rinegoziazione del credito e di riduzione del tasso di interesse applicato all'1,50% con decorrenza dall' 01.05.1999, invitando l'istituto di credito a comunicare all'Assessorato regionale l'entità del relativo contributo al fine di consentire allo stesso di emettere il decreto di finanziamento per la riduzione degli interessi e delle spese accessorie;
vii) la si era rifiutata di procedere alla rinegoziazione del mutui. CP_5 L'attore – precisando che il tasso d'interesse applicato era pari al 4% e che il beneficio regionale, per il mutuo principale era cessato il 01.07.2012, mentre per quello integrativo, sarebbe cessato il 01.01.2015 – ha dunque allegato di aver patito, a seguito di tale illegittima condotta dell'istituto di credito, danni patrimoniali quantificati in € 25.565,24, determinati dal maggiore esborso di interessi corrisposti fino a quel momento: segnatamente, con riferimento al mutuo principale, alla data di estinzione del mutuo, avrebbe corrisposto, a titolo di interessi, la somma di €
28.389,28, a fronte della minor somma asseritamente dovuta, pari a € 6.994,32; mentre per il mutuo integrativo, avrebbe corrisposto, a titolo di interessi, la somma di € 6.975,07, a fronte della minor somma asseritamente dovuta, pari a € 1.863,57.
Con comparsa depositata il 16.04.2014, si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 contestato la ricostruzione fornita dall'attore e la fondatezza della domanda attorea.
In particolare, parte convenuta ha rilevato: che la normativa citata dall'attore non configurava alcun diritto soggettivo in capo agli utenti dei mutui agevolati erogati dalla Regione Siciliana;
che invero l'unico soggetto autorizzato a concordare con le Banche mutuanti la rinegoziazione dei mutui agevolati era l'Assessore Regionale per il Bilancio e le Finanze;
che l'accordo tra Banco e Regione
– di natura negoziale e non autoritativa, e di cui erano parte esclusivamente la Regione e gli Istituti di credito mutuanti – è stato concluso nel 2005, alle condizioni previste nell'avviso pubblico dell'8 aprile 2005 pubblicato nella GURS 22 aprile 2005 n. 17 (così perfezionando l'accordo convenzionale previsto dall' art. 37 legge regionale 16 aprile 2003 n. 4); che, soltanto a partire dalla data di stipula di tale ultimo accordo – e non invece dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/1999
(come preteso da controparte) – si sarebbe potuto configurare, in capo all'odierno attore, il diritto all'applicazione, alla sua posizione, dei patti negoziali concordati.
La Banca convenuta ha altresì dedotto che, a seguito della stipulazione di tale ultimo accordo del 2005, la medesima ha operato autonomamente le riduzioni e le restituzioni dovute e che, cessata l'erogazione del contributo regionale, la stessa, unilateralmente e a titolo di liberalità, ha applicato ai mutui il tasso sostitutivo dell'8%, piuttosto che il tasso contrattuale.
In seno alle memorie ex art. 183, sesto comma, primo termine, c.p.c. depositate il 10.11.2014, parte attrice ha precisato che la misura corretta del tasso applicabile non era quella dell'1,50 %, come erroneamente indicato nell'atto di citazione, ma quella dell'1,25%.
La causa è stata istruita mediante la sola allegazione documentale e – assegnata nelle more all'odierna decidente – è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************** La domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata per le seguenti motivazioni. ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la restituzione di quanto Parte_1 illegittimamente percepito dall'istituto di credito mutuante per l'omessa rinegoziazione del mutuo agevolato, ottenuto con il contributo regionale di cui alla legge regionale n. 79/1975, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 33 della legge regionale n. 10/1999.
Orbene, tale disposizione normativa così recita: “Art. 33. Rimborso e rinegoziazione mutui.
1. Le cooperative a proprietà indivisa di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale
20 dicembre 1975, n. 79, al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
95, nonché le cooperative a proprietà individuale, di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977,
n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, devono rimborsare il capitale mutuato investito nell'immobile con l'interesse pari, rispettivamente, al 15 per cento ed al 25 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito a medio e lungo termine stabilito dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dal decreto di attuazione del 21 dicembre 1994, fermo restando che tale interesse non può, comunque, essere superiore all'1 per cento nel caso di cooperative a proprietà indivisa ed al 4 per cento nel caso di cooperative a proprietà individuale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle cooperative edilizie già incluse nei programmi di intervento regionale, formati ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n.
79, e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora stipulato l'atto pubblico di erogazione finale e quietanza dei mutui contratti con gli istituti di credito per la realizzazione di programmi costruttivi.
3. Al fine di favorire la rinegoziazione dei mutui già concessi alle cooperative edilizie assistiti da contributi a carico della Regione, in armonia a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai mutuatari che procedono alla predetta rinegoziazione un ulteriore contributo in misura tale da porre
a carico degli stessi, per interessi e spese accessorie, tassi non superiori a quelli stabiliti al comma
1. Il contributo è comunque concesso a condizione che l'onere complessivo a carico della Regione non risulti superiore a quello scaturente dai piani di ammortamento già in essere”.
Al primo comma della disposizione citata, sono previsti i limiti entro cui le cooperative a proprietà indivisa e a proprietà individuale, che rientrino nella disciplina del mutuo agevolato mediante contributo regionale, debbano rimborsare il capitale mutuato investito nell'immobile.
Nel secondo comma, si estende tale disciplina anche alle cooperative edilizie già incluse nei programmi di intervento regionale, che, alla data di pubblicazione della legge, “non abbiano ancora stipulato l'atto pubblico di erogazione finale e quietanza dei mutui contratti con gli istituti di credito per la realizzazione di programmi costruttivi”.
Ne consegue che tale normativa, in vigore dall' 01.05.1999, non può essere applicata al caso di specie, atteso che la cooperativa edilizia di cui si tratta non rientra tra quelle previste al primo comma (che per la prima volta abbiano ottenuto le agevolazioni regionali), né tra quelle indicate al secondo comma, atteso che l'atto pubblico di erogazione finale e quietanza con l'istituto di credito mutuante, alla data di pubblicazione della legge de qua, era stato già stipulato (cfr. atto di erogazione finale e quietanza del 26.09.1996, in atti).
In ordine a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 10/1999, non
è dato evincersi, contrariamente a quanto rilevato da parte attrice, il riconoscimento di alcun diritto del mutuatario alla rinegoziazione del mutuo.
Dalla disamina dell'articolo di legge richiamato, che si pone all'interno della legge finanziaria della Regione Siciliana, emerge che si tratta di disposizione rivolta all'Amministrazione regionale, la quale viene autorizzata a concedere un ulteriore contributo erariale per i mutui agevolati, a condizione che il tasso rientri nei limiti stabiliti al primo comma e che l'onere complessivo a carico della Regione non sia superiore a quello scaturente dai piani di ammortamento già in essere.
Manifesta è l'assenza di immediata cogenza della norma, non ponendo la stessa alcun obbligo di rinegoziazione dei mutui agevolati concessi secondo la peculiare disciplina regionale, né in capo alla Regione né in capo agli istituti di credito. Tale disposizione non riconosce dunque alcun diritto in capo ai soggetti mutuatari.
Ciò in quanto la normativa de qua rientra nel piano di programmazione finanziaria della
Regione; ed è volta ad autorizzare quest'ultima, previo vaglio dei presupposti amministrativi ed economici, a concedere ulteriori contributi, entro i limiti e secondo i parametri ivi indicati.
Inoltre, tale disposizione normativa va raccordata con la disciplina negoziale, tenuto conto che la modifica delle condizioni contrattuali, quali quelle afferenti agli interessi e ai relativi tassi, può perfezionarsi soltanto attraverso operazioni concordate tra le parti contrattuali, sussistendone la reciproca volontà negoziale.
Per tali ragioni, la rinegoziazione del mutuo de quo non poteva essere concessa sulla base della mera richiesta del singolo mutuatario, essendo necessari sia la concorde volontà dell'istituto di credito mutuante, sia gli ulteriori adempimenti amministrativi (quali le delibere assessoriali), elementi di cui parte attrice non ha fornito dimostrazione alcuna, essendosi la stessa limitata a citare la ricordata normativa senza null'altro dedurre e allegare, ed affidando le proprie difese ad una richiesta di c.t.u., inammissibile poiché di carattere esplorativo. Va oltretutto rilevato che parte attrice non ha contestato quanto allegato da parte convenuta in ordine alla circostanza per cui l'allora Banco di Sicilia S.p.A. ha provveduto autonomamente ad operare riduzioni e restituzioni in favore di parte attrice, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale n. 3/2003 e al successivo accordo dell'08.04.2005 (pubblicato in GURS n. 17 del
22.04.2005).
La domanda è dunque infondata, oltre che formulata in termini generici, e va pertanto rigettata.
Ciò posto, le domande di ripetizione d'indebito e di ingiustificato arricchimento, formulate dall'attore in via subordinata e gradata, risultano assorbite dalla superiore statuizione, difettando per la seconda, anche il requisito della sussidiarietà previsto dall'art. 2042 c.c.
***************
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione del canone della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va condannato alla refusione delle spese Parte_1 processuali sostenute dall' liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, Controparte_1 così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate, tenuto conto del valore della causa, nonché dell'attività svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA le domande formulate da;
Parte_1
-CONDANNA a rifondere, in favore della in persona del Parte_1 Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Caltagirone, 1.9.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore