Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00683/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04732/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4732 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, piazza Sant'Agostino, n. 24;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano sulla domanda di nulla osta al lavoro subordinato, dal medesimo presentata in data 7.02.2025 per l’assunzione di un lavoratore straniero, con condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento pronunciandosi con un provvedimento espresso entro un termine non superiore a giorni 30.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa VA AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso il signor -OMISSIS-, premesso di essere cittadino italiano di anni 88 qualificato “grande anziano” ai sensi del D.Lgs. n. 29/2024, agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano sulla domanda di nulla osta al lavoro subordinato, dal medesimo presentata in data 7.02.2025 per l’assunzione di un lavoratore straniero in qualità di assistente familiare convivente con impiego a tempo parziale, con condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento pronunciandosi con un provvedimento espresso entro un termine non superiore a giorni 30.
2. A sostegno delle proprie domande deduce violazione del D.P.C.M. 27.09.2023, del D.L. n. 145/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 187/2024 e della circolare congiunta n. 9032/2024, nonché violazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998, invocando, in particolare, l’applicazione dell’art. 2, comma 2 del D.L. n. 145/2024 che consente, in via sperimentale, l’ingresso fuori quota di lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria.
Si è costituito il Ministero per resistere al ricorso, depositando documenti e una relazione informativa.
3. Alla camera di consiglio del 4.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e va respinto.
5. Le circostanze emerse dalla relazione informativa depositata dall’Amministrazione e corroborate dalla documentazione a corredo della stessa escludono, difatti, il lamentato silenzio inadempimento da parte della Prefettura di Milano.
6. Va premesso che il ricorrente agisce nella presente sede giudiziaria sul presupposto dell’applicabilità, all’istanza dal medesimo presentata, della speciale disciplina prevista dall’art. 2, comma 2 del D.L. n. 145/2024, che ha introdotto la possibilità per determinate categorie di soggetti – tra cui i “grandi anziani” – di ottenere il nulla osta al lavoro nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria al di fuori dei limiti di quota fissati dal c.d. Decreto Flussi. La norma stabilisce infatti, nella versione vigente al momento della presentazione della domanda, che “ in via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro il numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore (…) di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico ”.
7. Ciò premesso, risulta dalla relazione informativa depositata in atti dalla Prefettura di Milano che l’odierno ricorrente ha presentato istanza di nulla osta al lavoro subordinato nel settore “ assistenza familiare ” nell’ambito del c.d. Decreto Flussi 2025, acquisita e registrata sull’applicativo informatico con l’identificativo MI0110375400. L’amministrazione ha quindi precisato che “ gli utenti non hanno presentato domanda fuori quota ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 145/2024, ma hanno selezionato la quota ordinaria per assistenza familiare. Tale scelta, dunque, è vincolante ai fini istruttori ”, depositando, altresì, documentazione a dimostrazione della formulazione di detta istanza in via ordinaria e non in applicazione della speciale disciplina normativa sopra richiamata.
7.1 La Prefettura ha poi evidenziato che “ l’istanza presentata dal Sig. -OMISSIS- non risulta assegnataria della quota necessaria al rilascio del nulla osta ex art. 22, co. 5.1 TU ” e che, “ in mancanza della quota, questo Sportello Unico non può procedere all’istruttoria di propria competenza, né possono essere effettuati i controlli ex art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998 ”. Detta disposizione, difatti, stabilisce che “ le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto ” (cfr. art. 22, comma 5.1 del D.Lgs. n. 286/1998).
8. Pertanto, poiché l’istanza presentata nell’interesse del ricorrente non rientra tra quelle che hanno beneficiato della quota di ingresso nell’ambito del c.d. Decreto Flussi, la stessa non può allo stato essere esaminata dall’amministrazione, diversamente da quanto accade con le domande di assunzione presentate “fuori quota” per le quali non sussistono gli stessi vincoli posti dalla disciplina normativa ordinaria e collegati alla verifica della disponibilità della quota di ingresso per il lavoratore.
9. Da ciò consegue che, non rientrando la domanda del ricorrente tra quelle beneficiarie della quota di ingresso, manca nella fattispecie il presupposto normativo per procedere alla valutazione stessa e, dunque, non sorge in capo all’amministrazione il dovere giuridico di provvedere, che costituisce un elemento necessario per attribuire rilevanza all’inerzia dell’ente e per la formazione del silenzio inadempimento.
10. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida in euro 1.000,00 (mille//00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche nominate nella presente sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD US, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
VA AC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AC | RI AD US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.