Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1939 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da con il patrocinio dell'Avv.to VERNOLA MASSIMO Parte_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del suo pro tempore- rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avv. SERAFINO FRANCESCO
RESISTENTE
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
Per quanto riguarda la c.d. carta docente:
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
L'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento e un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico pedagogica».
L'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e il successivo art. 64 del medesimo
CCNL che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né potrebbe essere altrimenti posto che le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepite dalla Direttiva 1999/70, vietano qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha sottolineato come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
La CGUE, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha infine statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi ...”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha riconosciuto che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124/1999, e che ai suddetti docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In conclusione e in sintesi, l'art. 1 della L. n. 107/2017 e l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, nella parte in cui attribuiscono la carta docente, rispettivamente, al solo personale assunto a tempo indeterminato o
(limitatamente all'a.s. 2023/24) con supplenza fino al 31 agosto, devono essere pertanto disapplicati, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare l'attribuzione della carta elettronica al personale a tempo determinato con supplenze inferiori al 31 agosto, essendo il beneficio economico dei 500 euro vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete anche al personale con contratti a termine di durata inferiore al 31 agosto, per cui la mancata attribuzione della carta ai docenti precari, con supplenze inferiori al 31 agosto, viola il divieto di discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato, posto che entrambi svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Ai fini del raggiungimento della soglia dei 180 gg., si deve procedere alla sommatoria dei singoli giorni. La
Carta Docenti va riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee consecutive, prestino servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche
(Tribunale di Verona, 10/11/2023, n. 591, Tribunale di Padova, 31/10/2023, n. 490).
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, la ricorrente è attualmente in servizio come da contratto in atti.
Sulla scorta dei principi desumibili dalla sentenza della Cassazione (Cass. Sez. lav., sez. lav., 27/10/2023, n.
29961) emerge che la Carta Elettronica deve essere attribuita anche ai docenti con supplenze brevi, qualora attestino l'iscrizione nelle GPS, posto che la Cassazione ha statuito che quello che conta non è la durata della supplenza e neppure l'attualità del servizio, bensì solo l'inserimento nel sistema scolastico, comprovato appunto dall'inserimento nelle graduatorie per le supplenze.
Di recente la CGUE, chiamata dal Tribunale di Ravenna a decidere se le prestazioni temporanee svolte dal docente a termine sotto la soglia minima dei 180 gg. o del part -time di un tempo indeterminato rilevino ai fini della violazione del divieto di discriminazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, anche al fine di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, ha chiarito che «84 … che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate» (sentenza del 30 novembre Con 2023, emessa nella causa C-270/22 promossa contro il ).
La parte ricorrente ha pertanto diritto di vedersi riconosciuta la carta elettronica nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi dall'anno scolastico 2018/19.
Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato la difesa del ha eccepito come la ricorrente CP_1 non abbia dato informazioni circa la sua partecipazione ad alcuno dei numerosi concorsi banditi in questi ultimi anni per la stabilizzazione del personale docente. Parte ricorrente ha in realtà documentato i tentativi di partecipazione a concorsi.
Le questioni oggetto del presente giudizio sono state affrontate dalla Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 22552/2016, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
La Suprema Corte con la predetta sentenza, dopo aver ricordato le pronunce intervenute in materia della
CGCE e della Corte Costituzionale (in particolare sentenza CGCE del 26 /11/2014, ed altri;
sentenza Per_1 della Corte Costituzionale n. 187/2016 ); ha individuato - nell'espletamento del suo ruolo di nomofilachia - i canoni interpretativi e applicativi delle norme in questione riassunti nei punti da 118 a 125 , che si riportano di seguito: “118. A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge
3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge
3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio
2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle
SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L.
124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su
"organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
La Corte Suprema, delineando i canoni interpretativi appena esposti, ha quindi osservato che un fenomeno di abuso di contratti di lavoro a termine può essere di per sé configurabile solo in caso di supplenze per organico di diritto e non invece in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee, salvo, in quest'ultimo caso, la prova dell'abuso.
Sul punto, la sentenza n. 22552 /2016 precisa e ricorda quanto disposto dall'art. 4 legge 124/1999: “Le supplenze annuali , cosiddette su organico di diritto , riguardano posti disponibili e vacanti , con scadenza al termine dell'anno scolastico ( 31 Agosto ) ; si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno , perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento , per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento , assegnazione provvisoria , utilizzazione di personale soprannumerario ed immissione in ruolo;
e verificato che sono rimasti privi di titolare , quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo , mediante l'assegnazione delle supplenze …Le supplenze temporanee cosiddette su “ organico di fatto ( c. 2 ) con scadenza al 30 giugno , cioè fino al termine dell'attività didattica , coprono posti che non sono tecnicamente vacanti , ma si rendono disponibili
, per varie ragioni , quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata , oppure per l'aumento del numero di classi , dovuto a motivi contingenti , ad esempio di carattere logistico …Le supplenze temporanee ( c. 3 ) sono coperture per ogni altra necessità , come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili , per qualsivoglia ragione , cui sono stati stipulati…”
La Corte ha altresì affermato: “Non può configurarsi , in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee , l'abuso , contrario alla Direttiva 199/70/Ce , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che , nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame , vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico , delegato dal legislatore al , e , quindi , prospettandosi non già la sola reiterazione ma CP_1 le condizioni concrete della medesima ( quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con CP_4 riguardo alla stessa cattedra)”.
Con recente pronuncia, Cassazione civile sez. lav., 29/04/2024, n.11341 ha affermato i seguenti principi: “In materia di reclutamento a termine del personale scolastico, ai fini dell'accertamento del carattere abusivo o meno di una successione di contratti a termine, l'avvenuta utilizzazione del lavoratore in supplenze presso istituti scolastici diversi non assume alcuna rilevanza per quanto concerne le supplenze conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), mentre è soltanto uno degli indici da apprezzare per la verifica dell'uso distorto di quelle conferite sino al termine delle attività didattiche (30 giugno)”.
Nel caso di specie, sussiste un'abusiva reiterazione dei contratti a termine. La parte ricorrente risulta, infatti, aver concluso dall'anno scolastico 2016/2017, sino all'anno scolastico corrente 2024/2025,
contratti con scadenza al 31/8, (v. contratti allegati al ricorso) tutti su posti vacanti.
Spetta, pertanto, al ricorrente il risarcimento del danno richiesto. L'art. 12 comma 1 del decreto legge n.
131/2024 ha novellato l'art. 36 comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che:
«Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione i intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Nel caso di specie, appare congruo quantificare l'indennità – tenuto conto del numero di contratti conclusi e della durata del precariato - nella misura richiesta di 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
disapplicato l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/1970 del Consiglio dell'Unione
Europea, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2024/25 e conseguentemente condanna il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 riconoscimento del beneficio stesso, mediante emissione della Carta Docente e accredito del beneficio economico di € 500 per ciascuno degli anni suddetti accerta e dichiara l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla ricorrente e per l'effetto condanna il resistente a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 03/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari