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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6313/2020 posta in deliberazione il giorno 12/03/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. BERTONI GIOVANNI;
E
Controparte_1
( )
[...] C.F._1
Avv. SASSONE ANTONELLA
E
) CP_1 C.F._1
Avv. SASSONE ANTONELLA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 3800/2020 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 OGGETTO
Appalto di opere pubbliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L' (già ) ha Parte_2 Parte_3 proposto appello avverso la sentenza n. 3800/2020 emessa in data 20/02/2020 dal Tribunale di
Roma.
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della cessata CP_1 [...]
si è costituito in giudizio per la reiezione dell'appello. Controparte_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza
Per quanto concerne la ricostruzione della vicenda si richiama per relationem la sentenza impugnata.
L'appello è infondato.
2. L' chiede all'odierno organo giudicante di dichiarare la risoluzione del Parte_1 contratto intercorso fra e in forza del grave inadempimento degli Parte_1 CP_1 obblighi contrattuali di con restituzione delle somme erogate pari ad € 95.400,00 e CP_1 risarcimento del danno patrimoniale subito.
In primo luogo, è bene chiarire come la richiesta di risolvere il contratto, quando preceduta da una richiesta di esatto adempimento formulata in primo grado, possa essere proposta per la prima volta anche in sede di gravame non costituendo, infatti, ipotesi di mutatio libelli né tantomeno violazione del divieto di proposizione di nova in appello. Una differente interpretazione, infatti, frustrerebbe sia il disposto dell'art. 1455 c.c. che subordina la domanda di risoluzione esclusivamente all'importanza dell'inadempimento lamentato sia la ratio dell'art.1453 c.c. comma 2 nel punto in cui consente la proposizione della domanda anche quando il giudizio sia stato promosso per ottenere l'adempimento. Il rispetto del principio di economia processuale inoltre impone a fortiori di ritenere pienamente ammissibile la domanda di risoluzione formulata per la prima volta in appello quando, come nell'odierna controversia, sia accompagnata da una precedente richiesta di esatto adempimento in primo grado. Sul punto
è possibile richiamare ex plurimis Cass. 32456/2023 che recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale evidenzia come “da tempo la giurisprudenza di questo Giudice ha riconosciuto che l'art. 1453, comma 2° c.c. “contiene un principio di ordine processuale in
2 base al quale nei contratti con prestazioni corrispettive è consentito alla parte, in deroga alle norme che vietano la 'mutatio libelli' nel corso del processo, sostituire alla domanda originaria di adempimento coattivo del contratto quella di risoluzione per inadempimento, non solo per tutto il corso del giudizio di primo grado, ma anche in appello e nel giudizio di rinvio” (Cass.
n. 2715/1996)” e ancora affermando “la possibilità, ex art. 1453, secondo comma, cod. civ., “di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, nonché in appello, e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione in deroga al divieto di 'mutatio libelli' sancito dagli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., sempreché si resti nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine (Cass.13003/2010)”.
Nel merito della questione, non può ritenersi sussistente alcuna grave violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'oramai estinta CP_1
La prestazione a cui era tenuta la società consisteva unicamente, come da contratto, CP_1 nella “realizzazione e manutenzione fino al 31 Dicembre 2011 del sito internet dedicato alle attività svolte dai Consultori familiari dell' ”, specificandosi, Parte_3 attraverso ulteriori accordi (Allegati A e B, la proposta di revisione del progetto e l'accordo integrativo) che i contenuti da pubblicare sul sito sarebbero dovuti provenire dalle varie realtà professionali operanti nel consultorio non essendo stato in alcun momento previsto in capo a l'obbligo contrattuale di contribuire alla redazione dei contenuti da pubblicare
CP_1 online. Esemplificativi sul punto sono i vari riferimenti, sia contrattuali che documentali, ad una mera facoltà di di collaborare alla ricerca del materiale informativo tra i quali è
CP_1 possibile ricordare l'aggiudicazione definitiva del 22.10.2010 della gara “per la realizzazione e per la successiva manutenzione e implementazione del sito Internet”, l'accordo del 30 marzo Part 2011 (“è necessario che la fornisca i relativi materiali documentativi anche se, come già accennato in precedenza, può fornire alcuni contributi eventualmente da validare a
CP_1 cura dell'Azienda” pag.7) nonché le varie sollecitazioni via mail del sig.
CP_1 preordinate all'ottenimento del materiale da pubblicare online.
L'interpretazione del contratto, prevista dall'art.1362 c.c. in combinato disposto con l'art. 1366 c.c., consente ragionevolmente di ritenere che la prestazione dedotta in sede contrattuale in capo ad fosse, anche e soprattutto sulla base delle competenze di questa, CP_1 esclusivamente quella di costruire l'architettura sia strutturale che grafica del sito web
“Consultori in rete” che, in un secondo momento, avrebbe trovato un completamento
3 contenutistico attraverso un lavoro di ricerca e controllo che solo ed esclusivamente delle professionalità sanitarie, operanti o meno all'interno consultorio, avrebbero potuto fornire.
Parte
Risulterebbe, infatti, perlomeno inverosimile se non paradossale la volontà dell' di delegare ad un soggetto, esperto in ambito tecnologico-informatico ma certamente incompetente in ambito medico-sanitario, la ricerca, lo studio, l'indagine scientifica e quindi la pubblicazione su un sito istituzionale di informazioni destinate alla cittadinanza volte a tutelare il fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.
La corretta determinazione e qualificazione degli obblighi contrattuali di consente CP_1 quindi ora di respingere la domanda di inadempimento sollevata dall'odierno appellante.
Il contratto stipulato tra e integrato dall'accordo del 30.03.2011, Parte_4 CP_1 prevedeva una doppia scadenza temporale consistente in un termine di 90 giorni, decorrenti dal
28.04.2011 data di stipulazione del contratto per “la messa in linea e consegna all'azienda per Part la gestione autonoma e affiancamento della e un termine finale per l'immissione dei contenuti fino al 31 dicembre 2011.
nel rispetto della prima scadenza temporale, il 25.07.2021 ha diligentemente CP_1 provveduto alla messa on-line su un proprio dominio provvisorio dello scheletro del sito da doversi, come è stato rilevato, completare attraverso un'opera di ricerca e redazione del
Consultorio.
Sul punto, la lamentata provvisorietà del dominio ove il sito veniva pubblicato nonché la conseguente temporanea inaccessibilità alla cittadinanza dev'essere ritenuta espressione di una condotta assolutamente fisiologica e corretta di la quale, in assenza di CP_1
Parte un'autorizzazione ovvero di un comportamento attivo dell' era pacificamente impossibilitata all'installazione del sito internet sul dominio privato della stessa
[...]
. Parte_2
La seconda scadenza temporale, quella del 31.12.2011, risulta anch'essa essere stata rispettata stante la consegna da parte di in data 30.12.2011, di un CD contenente la pagina web CP_1
“Consultori in rete” definitiva nella sua architettura strutturale da doversi installare su un pc Parte titolato ad accedere ai server della
Priva di pregio è dunque la censura mossa dall' la quale contestando a Parte_4 CP_1
e l'assenza di un sito già contenutisticamente completo e la mancata accessibilità allo stesso dimostra, al contrario, la violazione del proprio dovere di collaborare attivamente alla piena
4 realizzazione delle funzionalità del sito internet sia sotto un profilo contenutistico che di concreta pubblicazione.
L'omesso caricamento online della pagina “Consultori in rete” dev'essere, in definitiva, Parte imputato esclusivamente alla condotta dell' la quale, logicamente argomentando, non può lamentare che non abbia adempiuto all'obbligo di mettere in linea e a disposizione CP_1 dei fruitori della rete un sito web vuoto, un mero scheletro grafico mancante di ogni contenuto.
L'appello deve essere conseguentemente dichiarato infondato stante il provato e ineccepibile adempimento di delle obbligazioni nei modi e nei termini contrattualmente previsti. CP_1
3. Per quanto attiene alla responsabilità aggravata di per lite temeraria la Parte_1 domanda di dev'essere respinta perché non sussistenti i presupposti richiesti CP_1 dall'art.96 c.p.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n.3800/2020;
Condanna alla rifusione delle spese del grado in favore della controparte che Parte_1 liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma1 quater T.U.115/2002.
IL PRESIDENTE EST.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6313/2020 posta in deliberazione il giorno 12/03/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. BERTONI GIOVANNI;
E
Controparte_1
( )
[...] C.F._1
Avv. SASSONE ANTONELLA
E
) CP_1 C.F._1
Avv. SASSONE ANTONELLA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 3800/2020 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 OGGETTO
Appalto di opere pubbliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L' (già ) ha Parte_2 Parte_3 proposto appello avverso la sentenza n. 3800/2020 emessa in data 20/02/2020 dal Tribunale di
Roma.
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della cessata CP_1 [...]
si è costituito in giudizio per la reiezione dell'appello. Controparte_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza
Per quanto concerne la ricostruzione della vicenda si richiama per relationem la sentenza impugnata.
L'appello è infondato.
2. L' chiede all'odierno organo giudicante di dichiarare la risoluzione del Parte_1 contratto intercorso fra e in forza del grave inadempimento degli Parte_1 CP_1 obblighi contrattuali di con restituzione delle somme erogate pari ad € 95.400,00 e CP_1 risarcimento del danno patrimoniale subito.
In primo luogo, è bene chiarire come la richiesta di risolvere il contratto, quando preceduta da una richiesta di esatto adempimento formulata in primo grado, possa essere proposta per la prima volta anche in sede di gravame non costituendo, infatti, ipotesi di mutatio libelli né tantomeno violazione del divieto di proposizione di nova in appello. Una differente interpretazione, infatti, frustrerebbe sia il disposto dell'art. 1455 c.c. che subordina la domanda di risoluzione esclusivamente all'importanza dell'inadempimento lamentato sia la ratio dell'art.1453 c.c. comma 2 nel punto in cui consente la proposizione della domanda anche quando il giudizio sia stato promosso per ottenere l'adempimento. Il rispetto del principio di economia processuale inoltre impone a fortiori di ritenere pienamente ammissibile la domanda di risoluzione formulata per la prima volta in appello quando, come nell'odierna controversia, sia accompagnata da una precedente richiesta di esatto adempimento in primo grado. Sul punto
è possibile richiamare ex plurimis Cass. 32456/2023 che recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale evidenzia come “da tempo la giurisprudenza di questo Giudice ha riconosciuto che l'art. 1453, comma 2° c.c. “contiene un principio di ordine processuale in
2 base al quale nei contratti con prestazioni corrispettive è consentito alla parte, in deroga alle norme che vietano la 'mutatio libelli' nel corso del processo, sostituire alla domanda originaria di adempimento coattivo del contratto quella di risoluzione per inadempimento, non solo per tutto il corso del giudizio di primo grado, ma anche in appello e nel giudizio di rinvio” (Cass.
n. 2715/1996)” e ancora affermando “la possibilità, ex art. 1453, secondo comma, cod. civ., “di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, nonché in appello, e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione in deroga al divieto di 'mutatio libelli' sancito dagli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., sempreché si resti nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine (Cass.13003/2010)”.
Nel merito della questione, non può ritenersi sussistente alcuna grave violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'oramai estinta CP_1
La prestazione a cui era tenuta la società consisteva unicamente, come da contratto, CP_1 nella “realizzazione e manutenzione fino al 31 Dicembre 2011 del sito internet dedicato alle attività svolte dai Consultori familiari dell' ”, specificandosi, Parte_3 attraverso ulteriori accordi (Allegati A e B, la proposta di revisione del progetto e l'accordo integrativo) che i contenuti da pubblicare sul sito sarebbero dovuti provenire dalle varie realtà professionali operanti nel consultorio non essendo stato in alcun momento previsto in capo a l'obbligo contrattuale di contribuire alla redazione dei contenuti da pubblicare
CP_1 online. Esemplificativi sul punto sono i vari riferimenti, sia contrattuali che documentali, ad una mera facoltà di di collaborare alla ricerca del materiale informativo tra i quali è
CP_1 possibile ricordare l'aggiudicazione definitiva del 22.10.2010 della gara “per la realizzazione e per la successiva manutenzione e implementazione del sito Internet”, l'accordo del 30 marzo Part 2011 (“è necessario che la fornisca i relativi materiali documentativi anche se, come già accennato in precedenza, può fornire alcuni contributi eventualmente da validare a
CP_1 cura dell'Azienda” pag.7) nonché le varie sollecitazioni via mail del sig.
CP_1 preordinate all'ottenimento del materiale da pubblicare online.
L'interpretazione del contratto, prevista dall'art.1362 c.c. in combinato disposto con l'art. 1366 c.c., consente ragionevolmente di ritenere che la prestazione dedotta in sede contrattuale in capo ad fosse, anche e soprattutto sulla base delle competenze di questa, CP_1 esclusivamente quella di costruire l'architettura sia strutturale che grafica del sito web
“Consultori in rete” che, in un secondo momento, avrebbe trovato un completamento
3 contenutistico attraverso un lavoro di ricerca e controllo che solo ed esclusivamente delle professionalità sanitarie, operanti o meno all'interno consultorio, avrebbero potuto fornire.
Parte
Risulterebbe, infatti, perlomeno inverosimile se non paradossale la volontà dell' di delegare ad un soggetto, esperto in ambito tecnologico-informatico ma certamente incompetente in ambito medico-sanitario, la ricerca, lo studio, l'indagine scientifica e quindi la pubblicazione su un sito istituzionale di informazioni destinate alla cittadinanza volte a tutelare il fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.
La corretta determinazione e qualificazione degli obblighi contrattuali di consente CP_1 quindi ora di respingere la domanda di inadempimento sollevata dall'odierno appellante.
Il contratto stipulato tra e integrato dall'accordo del 30.03.2011, Parte_4 CP_1 prevedeva una doppia scadenza temporale consistente in un termine di 90 giorni, decorrenti dal
28.04.2011 data di stipulazione del contratto per “la messa in linea e consegna all'azienda per Part la gestione autonoma e affiancamento della e un termine finale per l'immissione dei contenuti fino al 31 dicembre 2011.
nel rispetto della prima scadenza temporale, il 25.07.2021 ha diligentemente CP_1 provveduto alla messa on-line su un proprio dominio provvisorio dello scheletro del sito da doversi, come è stato rilevato, completare attraverso un'opera di ricerca e redazione del
Consultorio.
Sul punto, la lamentata provvisorietà del dominio ove il sito veniva pubblicato nonché la conseguente temporanea inaccessibilità alla cittadinanza dev'essere ritenuta espressione di una condotta assolutamente fisiologica e corretta di la quale, in assenza di CP_1
Parte un'autorizzazione ovvero di un comportamento attivo dell' era pacificamente impossibilitata all'installazione del sito internet sul dominio privato della stessa
[...]
. Parte_2
La seconda scadenza temporale, quella del 31.12.2011, risulta anch'essa essere stata rispettata stante la consegna da parte di in data 30.12.2011, di un CD contenente la pagina web CP_1
“Consultori in rete” definitiva nella sua architettura strutturale da doversi installare su un pc Parte titolato ad accedere ai server della
Priva di pregio è dunque la censura mossa dall' la quale contestando a Parte_4 CP_1
e l'assenza di un sito già contenutisticamente completo e la mancata accessibilità allo stesso dimostra, al contrario, la violazione del proprio dovere di collaborare attivamente alla piena
4 realizzazione delle funzionalità del sito internet sia sotto un profilo contenutistico che di concreta pubblicazione.
L'omesso caricamento online della pagina “Consultori in rete” dev'essere, in definitiva, Parte imputato esclusivamente alla condotta dell' la quale, logicamente argomentando, non può lamentare che non abbia adempiuto all'obbligo di mettere in linea e a disposizione CP_1 dei fruitori della rete un sito web vuoto, un mero scheletro grafico mancante di ogni contenuto.
L'appello deve essere conseguentemente dichiarato infondato stante il provato e ineccepibile adempimento di delle obbligazioni nei modi e nei termini contrattualmente previsti. CP_1
3. Per quanto attiene alla responsabilità aggravata di per lite temeraria la Parte_1 domanda di dev'essere respinta perché non sussistenti i presupposti richiesti CP_1 dall'art.96 c.p.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n.3800/2020;
Condanna alla rifusione delle spese del grado in favore della controparte che Parte_1 liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma1 quater T.U.115/2002.
IL PRESIDENTE EST.
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