Sentenza 10 febbraio 2021
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00497/2025REG.PROV.COLL.
N. 04475/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4475 del 2021, proposto da
NN CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Palazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione terza, 17 novembre 2020, n. 5280, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza pubblica straordinaria del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Domenico Visone e Antonio Palazzi in collegamento da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello il sig. NN CE chiede la riforma della sentenza del T.a.r. Campania, sezione terza, 17 novembre 2020, n. 5280, (in prosieguo: la sentenza) con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del provvedimento del 9 marzo 2016, n. 9187, del responsabile del Servizio urbanistica ed edilizia del Comune di San Giuseppe Vesuviano (in prosieguo: il provvedimento impugnato), di diniego dell'istanza di condono edilizio presentata dall’odierno appellante per le opere edilizie realizzate, in difetto di titolo abilitativo, alla via Muscettoli del predetto comune (un capannone avente superficie pari a mq. 560 e un casotto di mq. 20 e volumetria di mc 54).
2. Il diniego è motivato sulla base di due ordini di ragioni concorrenti: con riguardo all’assenza dell’autorizzazione paesaggistica, essendo il territorio comunale sottoposto a vincolo paesaggistico; e in relazione al fatto che le opere ricadono nella cosiddetta zona rossa di inedificabilità assoluta ai sensi della legge Regione Campania n. 21 del 2003 e n. 10 del 2004. Nel caso di specie, secondo l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sarebbe quindi preclusa la sanatoria delle opere abusivamente realizzate.
3. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso in applicazione delle norme da ultimo richiamate, come interpretate dalla consolidata giurisprudenza dello stesso Tribunale e del Consiglio di Stato.
4. Il sig. CE, rimasto soccombente, ha proposto appello reiterando i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
5. Nella resistenza del Comune di San Giuseppe Vesuviano, all’udienza pubblica straordinaria del 6 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo, l’appellante deduce l’ingiustizia della sentenza per avere disatteso le censure di violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d) , del citato decreto-legge n. 269 del 2003, ribadendo che la norma si applicherebbe nelle zone sottoposte a vincoli che non comportano la inedificabilità assoluta, ossia nelle ipotesi in cui sarebbe possibile ottenere il parere della soprintendenza nell’ambito del procedimento di condono, se l’opera è conforme alla disciplina urbanistica. Nel caso di specie, il territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano sarebbe sottoposto a un vincolo paesaggistico generico che non comporterebbe l’inedificabilità assoluta. In altri termini, il territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano non è sottoposto a un vincolo di inedificabilità di tipo paesistico, ma solo a un vincolo paesaggistico generico, che non comporta l’inedificabilità (come confermerebbe anche il Piano Paesistico Territoriale approvato con D.M. 4.7.2002) e risulterebbe superabile ai fini del condono, sempre che non vi sia la contrarietà edilizia-urbanistica, che nel caso di specie non sussisterebbe. La sentenza impugnata sarebbe da riformare poiché assume la dichiarazione di area di notevole interesse pubblico quale limite paesistico preclusivo a priori della sanabilità dell’opera oggetto dell’istanza di condono.
7. Con riferimento al secondo motivo di diniego (vincolo di cui alla legge regionale campana n. 21 del 2003, per la cosiddetta zona rossa ai piedi del Vesuvio), sottolinea che anche detto vincolo non sarebbe di inedificabilità assoluta dato che riguarderebbe le sole costruzioni con destinazione residenziale, elemento rilevante nel caso di specie considerato che le opere realizzate dall’appellante hanno destinazione commerciale e artigianale (trattandosi di un «capannone avente superficie di mq. 20 ed una volumetria di mc. 54, insistenti su un terreno di proprietà distinto nel N.C.T. al foglio 12, mappali n. 174 e 192» ).
8. Con il terzo motivo, riprende la censura di violazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, nonché dell’art. 32, comma 27, lett. d) , del citato decreto-legge n. 269 del 2003, ribadendo che il divieto di condono in aree paesaggisticamente vincolate consente comunque la sanatoria delle opere in due ipotesi:
1) opere abusive realizzate prima dell’imposizione dei vincoli previsti dall’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto-legge n. 269 del 2003;
2) opere, sia pure non autorizzate o difformi dal “titolo abilitativo edilizio”, che siano comunque “conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Il vincolo paesistico insistente sul Comune di San Giuseppe Vesuviano, secondo la lettura proposta, pur essendo precedente alla realizzazione delle opere contestate all’appellante, nel caso di valutazione positiva di conformità urbanistica non precluderebbe la condonabilità dei manufatti in questione.
9. Con il quarto motivo, lamenta la irragionevolezza della condanna alle spese e la sproporzionata quantificazione delle stesse, in considerazione della complessità della vicenda processuale e della scarna attività processuale svolta dall’amministrazione resistente.
10. I motivi, che si prestano a un esame congiunto data la stretta connessione tra di essi, sono infondati.
10.1. Secondo una costante giurisprudenza, puntualmente richiamata anche dal primo giudice, il combinato disposto dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell'art. 32, comma 27, lettera d) , del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 (secondo cui « […] le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» ), comporta che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente, le seguenti condizioni: a) il vincolo di inedificabilità sia stato apposto prima della esecuzione delle opere; b) la realizzazione delle stesse sia stata effettuata in assenza o difformità dal titolo edilizio; c) le opere siano in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici (in termini si veda Consiglio di Stato, sezione sesta, 17 gennaio 2020, n. 425, oltre a Consiglio di Stato, sezione sesta, 28 ottobre 2019, n. 7341; Id., 17 settembre 2019 n. 6182; Id., sezione quarta, 29 marzo 2017 n. 1434; Id., 21 febbraio 2017, n. 813).
10.2. Nel caso di specie, come ammesso peraltro dallo stesso appellante, il territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano è sottoposto a vincolo paesaggistico entrato in vigore (segnatamente con D.M. 28 marzo 1985, come ricostruito nella sentenza) prima della esecuzione delle opere oggetto dell’istanza di condono; in secondo luogo, dette opere sono state realizzate in difetto di titolo abilitativo.
Non rileva, come veduto, che si tratti di vincolo di inedificabilità relativa né che sussista la conformità urbanistica, difettando il conseguimento di un permesso di costruire prima della edificazione.
10.3. Quanto fin qui accertato è sufficiente per la reiezione dell’appello, posto che l’accertata infondatezza delle censure sollevate avverso una delle ragioni del diniego del condono conduce al consolidamento del provvedimento impugnato, con il conseguente assorbimento dei motivi ulteriori. Il provvedimento impugnato si regge, infatti, su diverse ragioni da sole sufficienti a giustificare il diniego del condono (come riferito in fatto, oltre che con riferimento al vincolo paesaggistico, il diniego è stato rifiutato anche perché il territorio comunale è soggetto al vincolo per le zone intorno al Vesuvio di cui alla legge della Regione Campania n. 21 del 2003). Si tratta pertanto di provvedimento plurimotivato, ossia fondato su autonome ragioni ciascuna idonea a sorreggere la decisione adottata dall'amministrazione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze (per tutte si veda da ultimo: Consiglio di Stato, sezione quinta, 2 ottobre 2024, n.7911, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme).
11. Rimane da esaminare il motivo con cui l’appellante censura il capo di sentenza relativo alla condanna alle spese.
Rilevato, in linea di fatto, che il giudice di prime cure ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, liquidate in euro 2.500,00 (oltre accessori di legge), non si può condividere l’assunto dell’appellante secondo cui tale importo sarebbe eccessivo e sproporzionato rispetto alle difese svolte dall’amministrazione resistente in primo grado.
Come si può evincere dal fascicolo di primo grado, la difesa del Comune ha svolto una adeguata attività difensiva, con produzione di memoria di costituzione (non di merso stile) e di documenti.
In ogni caso, è noto che secondo consolidati principi, nel processo amministrativo, il giudice di primo grado dispone di ampi poteri discrezionali per decidere sulle spese processuali, sia per condannare una parte a pagarle che per compensarle, con il solo vincolo dell'eventuale abnormità o manifesta ingiustizia. In sede di appello, la revisione delle spese stabilite in primo grado è limitata a casi in cui la decisione sia riformata o annullata con rinvio, fata salva l'ipotesi in cui la sentenza di primo grado abbia deciso sulle spese in maniera abnorme, come nel caso di condanna alle spese della parte vittoriosa o di eccessiva o sproporzionata condanna; ipotesi che, come veduto, non ricorrono nel caso di specie.
12. In conclusione, l’appello va rigettato e, per l’effetto, la sentenza va confermata.
13. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali in favore dell’appellato Comune di San Giuseppe Vesuviano, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre contributi previdenziali, IVA e 15 per cento per spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giorgio Manca | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO