Art. 18. Societa' di gestione 1. Al fine di valorizzare i risultati della ricerca, l'ENEA e' autorizzata a costituire una societa' di diritto privato alla quale possono essere trasferite dagli aventi diritto la titolarita' e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attivita' di ricerca dell'ente.
2. Nel rispetto dei criteri di economicita' ed efficienza, la societa' di cui al comma 1 gestisce le partecipazioni detenute dall'ENEA nelle aziende industriali, che le sono trasferite in esecuzione di un programma di ristrutturazione organizzativa e produttiva, approvato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENEA.
3. La societa' di cui al comma 1 puo' assumere partecipazioni, anche di maggioranza, al capitale di altre societa' il cui oggetto sociale sia strumentale al perseguimento delle finalita' proprie dell'ENEA.
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 , che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 , come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221 , ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 ".
2. Nel rispetto dei criteri di economicita' ed efficienza, la societa' di cui al comma 1 gestisce le partecipazioni detenute dall'ENEA nelle aziende industriali, che le sono trasferite in esecuzione di un programma di ristrutturazione organizzativa e produttiva, approvato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENEA.
3. La societa' di cui al comma 1 puo' assumere partecipazioni, anche di maggioranza, al capitale di altre societa' il cui oggetto sociale sia strumentale al perseguimento delle finalita' proprie dell'ENEA.
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 , che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 , come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221 , ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 ".