Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 04/06/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 189 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. RUSTIA ROBERTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste alla via Coroneo n. 32, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. MARTINIS ILARIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine in vicolo Porta n. 5, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.4.2025 parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale sullo status e la fissazione di un'udienza per la precisazione delle conclusioni.
1
Parte resistente non si è opposta alla declaratoria della suddetta pronuncia, chiedendo il rinvio per l'escussione dell'ultimo teste.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2023 parte ricorrente ha chiesto a questo
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 18.11.1995. Controparte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto che fra i coniugi è intervenuta separazione con sentenza adottata dal Tribunale di Gorizia in data
5.11.2018, poi confermata in sede di appello, e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Parte resistente non si è opposta alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha avanzato ulteriori domande accessorie.
In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente, quest'ultimo, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha confermato le condizioni stabilite in sede di separazione. Quindi il Presidente ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore.
A seguito di apposita istanza, parte ricorrente ha concluso sulla richiesta di emissione della sentenza parziale sullo status e parte resistente non si è opposta.
Pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Gorizia con sentenza del
5.11.2018 e confermata in sede di appello con sentenza passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Dovendo la
2 3
causa proseguire per le pronunce accessorie va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di VA (UD) il
18.11.1995 (atto n. 10, parte 2, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1995);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VA (UD) per la trascrizione e le annotazione di legge;
3. dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
5. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
3