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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/09/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3085/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3085/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PAPINI ORNELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato e in Indirizzo telematico presso il difensore, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 sia in proprio, sia quale società incorporante a seguito della fusione per incorporazione di con il patrocinio dell'Avv. TASSI Controparte_2
MATTEO, presso il cui studio ha eletto domicilio, come da procura in atti;
CONVENUTO OPPOSTO
(C.F. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28.02.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato atto di citazione in riassunzione, facendo seguito Parte_1 all'ordinanza n. 14542/2022, pubblicata il 09.05.2022, con cui la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 955/2019 emessa da questo Tribunale, pubblicata il
14.06.2019 (causa R.G. n. 5890/2018), che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. nei confronti di e di Controparte_4 Controparte_2 avverso il decreto di trasferimento e il provvedimento di aggiudicazione, nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 186/2013 di questo Tribunale.
In particolare, il Tribunale, nella sentenza cassata dalla Suprema Corte, aveva fondato la decisione circa l'inammissibilità dell'impugnazione sull'impossibilità di far valere il motivo di ricorso avente ad oggetto la ritualità dell'offerta presentata dalla società aggiudicataria, precluso in quanto “profilo anteriore al decreto di aggiudicazione, che doveva pertanto essere speso e coltivato, ex. art. 591 ter c.p.c., avverso tale decreto”, nonché, relativamente ai motivi concernenti l'asserito mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione e, comunque, la violazione delle modalità di pagamento indicate nell'offerta e stabilite nell'avviso di vendita, per difetto di interesse all'annullamento del decreto di trasferimento e dell'aggiudicazione, in quanto a tale effetto sarebbe conseguita la messa in vendita dell'immobile ad un prezzo inferiore a quello realizzato.
Con l'ordinanza sopra citata, in accoglimento del ricorso, la Suprema Corte ha statuito che
“non possono in alcun modo ritenersi precluse, né in caso di mancata proposizione del reclamo di cui agli artt. 591 ter e 660 terdecies c.p.c., né in caso di eventuale proposizione del reclamo e di rigetto dello stesso, le questioni relative alle eventuali nullità degli atti del professionista delegato alla vendita”, non essendo suscettibile di passare in giudicato l'ordinanza pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c. e che, pertanto,
“l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore, per quanto attiene al motivo in esame ... avrebbe dovuto essere presa in esame, tanto in relazione ad eventuali profili relativi alla sua ammissibilità (diversi da quello indicato) quanto in relazione al merito”.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha precisato che “di regola, sussiste sempre l'interesse del debitore ad ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato in caso di mancato regolare pagamento del relativo prezzo da
pagina 2 di 14 parte dell'aggiudicatario nei termini stabiliti in sede di vendita: e ciò non solo perché è manifestamente erronea, in diritto, l'affermazione del tribunale per cui, in tal caso,
l'immobile dovrebbe essere messo in vendita ad un prezzo inferiore, ma anche perché, al contrario, in realtà una nuova vendita potrebbe comunque sempre eventualmente consentire di ricavare un prezzo superiore (anche a seguito di eventuali offerte di acquisto
a prezzo più alto o a seguito di gara tra gli offerenti).
In ogni caso, è decisiva l'osservazione per cui l'annullamento dell'aggiudicazione consente certamente al debitore di evitare l'immediata perdita della proprietà dell'immobile pignorato e, quindi, eventualmente di conservare la possibilità di pervenire alla definizione della propria situazione debitoria e/o della procedura esecutiva con modalità alternative alla liquidazione dei suoi beni, il che è sufficiente a fondare il suo interesse a denunciare mediante l'opposizione agli atti esecutivi gli eventuali vizi del procedimento che possano determinare annullamento”.
Pertanto, nel presente giudizio di rinvio parte attrice ha ribadito le seguenti doglianze: a) la mancata prova del pagamento del prezzo di vendita da parte dell'aggiudicatario, non transitato dal conto della procedura ma effettuato con versamento diretto ex art. 41 TUB con bonifico on line;
b) in ogni caso, il mancato rispetto, nell'offerta, delle modalità di pagamento previste nell'ordinanza di vendita, la quale è precedente all'entrata in vigore della normativa che consente i pagamenti telematici e che, unitamente all'avviso di vendita, prevedeva che in caso di finanziamento derivante da mutuo fondiario dovesse applicarsi l'art. 41, comma 4, TUB, con versamento diretto del prezzo al creditore fondiario;
c) la tardività del pagamento, anche laddove fosse effettivamente avvenuto, effettuato oltre il termine di 90 giorni dall'aggiudicazione stabilito nell'ordinanza di vendita;
d) la violazione del principio di intangibilità dell'offerta, in cui era stata formulata istanza di accollo ex art. 508 c.p.c – peraltro mai autorizzata dal delegato alla vendita - a fronte del successivo mutamento delle modalità di pagamento ex art. 41, comma 4, TUB, a seguito di dichiarazione di rinuncia al pagamento mediante accollo, mai depositata nel fascicolo telematico e parimenti non autorizzata;
e) l'inammissibilità dell'offerta in quanto presentata a mezzo mandatario munito di procura speciale, vietato dall'art. 571 c.p.c. in caso di pagina 3 di 14 vendita senza incanto, in cui l'offerta deve essere effettuata personalmente o a mezzo di procuratore legale.
Ha concluso chiedendo, in tesi, di dichiarare la nullità assoluta del decreto di trasferimento del 20 marzo 2018 in ragione del mancato pagamento del saldo prezzo, nonché la decadenza ex art. 587 c.p.c. con ogni conseguente provvedimento di legge;
in ipotesi, di accertare che l'esecuzione si è svolta in violazione delle prescrizioni stabilite nell'ordinanza di vendita e, per l'effetto, dichiarare la nullità/inefficacia, e/o disporre l'annullamento dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato e del relativo decreto di trasferimento;
in ulteriore subordine, accertare la mancata ultrattività oltre la data del 27 giugno 2017 della procura speciale del 21 giugno 2017, ai rogiti Notaio di Bologna, iscritta al Persona_1
N. di Repertorio 13.030, e conseguentemente dichiarare l'Ing. sfornito di poteri Pt_2 rappresentativi e dunque incapace di operare per conto di il tutto con Controparte_2 ogni conseguente provvedimento di legge e con restituzione in pristino stato in capo all'attore quanto alla titolarità del diritto di proprietà dei beni oggetto della procedura espropriativa;
in ogni caso, all'esito della dichiarazione delle nullità di cui sopra, anziché disporre il rinvio al G.E. per la fissazione di una nuova vendita dell'immobile oggetto della procedura esecutiva, dichiarare la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio esecutivo n.
186/2013 R.G.E. per essere la relativa questione demandata ad altro giudice (R.G. n.
3742/2020 Tribunale di Lucca), con consequenziale adozione di tutti i necessari provvedimenti di legge e con condanna di e di per Controparte_1 Controparte_2 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per aver resistito in mala fede nei vari giudizi instaurati ed aver artatamente formato una quietanza il cui contenuto non risponde a verità storica, attestando pagamenti non effettuati, con stralcio degli atti e trasmissione alla competente Procura della Repubblica.
anche quale incorporante si è costituita in giudizio Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla base dei seguenti argomenti: la decisione della
Suprema Corte non ha gli effetti che parte opponente vorrebbe attribuirgli, essendo stato disposto il rinvio al Tribunale sia per l'esame di eventuali profili di inammissibilità diversi dal difetto di interesse ad agire, sia per la disamina del merito dell'opposizione; l'offerta di pagina 4 di 14 acquisto presentata da nell'ambito del procedimento di vendita indetto con CP_2
l'avviso del 02/05/2017, contenente l'istanza di autorizzazione ex art. 508 c.p.c. all'assunzione del debito relativo al mutuo è pienamente valida ed efficace;
CP_4 infatti, la modalità di corresponsione del prezzo di cui all'art. 508 c.p.c. non solo è ammessa dalla legge ma, nel caso di specie, era stata espressamente prevista dal professionista delegato nell'ordinanza di vendita del 23.02.2015, al punto 9) di pagina 5;
l'offerta di acquisto dalla stessa presentata non viola l'art. 571 c.p.c., che prevede espressamente, quali condizioni di efficacia delle offerte nella vendita senza incanto, la tempestività con riguardo al termine fissato dal G.E. nell'ordinanza di vendita,
l'indicazione di un prezzo non inferiore a quello di valutazione e il deposito di cauzione in ossequio alle modalità indicate nell'ordinanza di vendita, pari al decimo del prezzo offerto, tutte ipotesi verificatesi nel caso di specie;
ad ogni modo, all'esito dell'asta del 27/06/2017, dietro espressa adesione della banca procedente, ha rinunciato al Controparte_2 pagamento del saldo prezzo mediante accollo liberatorio ex art. 508 e 585 c.p.c. dei debiti della parte esecutata, dichiarando di versare il saldo prezzo mediante pagamento diretto ex art. 41 T.U.B.; parimenti infondata è l'eccezione di tardività del pagamento, perché eseguito decorso il termine di 90 giorni dalla data di aggiudicazione fissato nell'ordinanza di vendita, avendo la stessa presentato l'offerta di acquisto sulla base dell'avviso di vendita del 02.05.2017 (unico documento conoscibile da soggetto terzo rispetto alla procedura), che prevedeva il termine di 100 giorni dall'aggiudicazione per eseguire il saldo prezzo;
in ogni caso, il pagamento andrebbe comunque considerato tempestivo anche rispetto all'ordinanza, in considerazione dell'applicabilità al termine in questione della sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969, quantomeno con riferimento all'interpretazione invalsa sino alla data in cui si colloca la vicenda processuale, anteriore alla pronuncia della
Suprema Corte sul carattere non processuale del termine in questione (Cass. n.
18421/2022); quanto all'effettivo pagamento del saldo prezzo, tale circostanza è stata documentalmente provata, avuto riguardo al dettaglio delle rendicontazioni di conto corrente, all'estratto conto delle operazioni registrate il 03.10.2017 e all'atto di quietanza emesso da inoltre, la quietanza di versamento del saldo prezzo emessa Controparte_4 da costituisce a tutti gli effetti “quietanza tipica” ex art. 1199 c.c., avente la CP_4
pagina 5 di 14 stessa valenza della confessione stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., in quanto recante i requisiti imprescindibili dell'indicazione delle parti coinvolte (creditore e debitore) e dell'importo pagato, oltre alla firma del quietanzante-creditore; del pari, è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'offerta presentata da per carenza Controparte_2 del potere rappresentativo in capo all'Ing. il quale è stato abilitato a Parte_3 presentare l'offerta di acquisto per conto di in forza della procura Controparte_2
speciale rilasciata dal DO. del 21.06.2017 autenticata dal Notaio Persona_2
DO. di Bologna rep. n. 13.030 prodotta in allegato all'offerta di acquisto;
Persona_1 quanto ai fatti successivi al procedimento n. 5980/2018 R.G., essi sono irrilevanti per il presente giudizio, in quanto eventuali irregolarità relative alla compilazione del libro giornale di – allo stato non oggetto di alcuna contestazione da parte Controparte_2
degli organi preposti e che comunque si escludono - non inciderebbero in alcun modo né sul versamento del bonifico telematico per il versamento del saldo prezzo dell'immobile esecutato oggetto della procedura R.G.E. n. 186/2013, né sulla prova dell'avvenuta esecuzione del bonifico in questione, tenuto conto che le movimentazioni attestate dalla distinta di bonifico e dall'estratto conto di non possono essere Controparte_2 superate né sconfessate dalle registrazioni sul libro giornale, prevalendo sulle stesse.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. volta a verificare l'effettivo pagamento del saldo prezzo dell'immobile da parte dell'aggiudicatario e all'udienza cartolare del 28.02.2025 sono state precisate le conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Prendendo atto della pronuncia di rinvio della Suprema Corte, occorre preliminarmente esaminare la domanda avanzata da parte opponente in tesi, avente ad oggetto la dichiarazione di nullità assoluta del decreto di trasferimento del 20 marzo 2018 in ragione del mancato pagamento del saldo prezzo dell'immobile pignorato da parte dell'aggiudicatario Controparte_2
In particolare, l'opponente ha argomentato la ritenuta insussistenza della prova dell'avvenuto pagamento sulla base: dell'assenza del numero di CRO nella ricevuta di bonifico bancario del 03.10.2017; della discrasia tra i numeri di riferimento dell'operazione pagina 6 di 14 di pagamento a seconda del documento contabile preso in considerazione;
dell'esame incrociato dei bilanci di e di tale da far nutrire Controparte_4 Controparte_2 dubbi circa l'avvenuto versamento, da parte di in favore della , CP_4 CP_2 della somma necessaria a fornire la liquidità al pagamento degli immobili acquistati all'asta; del mancato valore probatorio del documento impropriamente denominato quietanza a firma del DO. del 01.03.2018; dei dati successivamente rilevati Pt_4 dall'esame incrociato dell'estratto conto e del libro giornale fornito in occasione dell'ispezione svolta dalla Guardia di Finanza presso la sede legale di Controparte_2 il 07.10.2019.
Ebbene, la c.t.u. espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare l'avvenuto pagamento del saldo prezzo da parte dell'opposta, rispondendo ad ogni contestazione sollevata dall'opponente.
In particolare, quanto al rilievo basato sull'assenza del CRO nella contabile del bonifico
(doc. 4 allegato all'atto di citazione), obbligatoriamente presente sulla ricevuta di pagamento e unica circostanza idonea, secondo quanto affermato dall'opponente, a poter dare la certezza dell'avvenuta transazione, il c.t.u. ha chiarito che “Concludendo non esiste una normativa specifica dell'Unione Europea che obblighi le banche a indicare il Codice di Riferimento Operazione (CRO) per bonifici interni. L'assenza del CRO in tali trasferimenti è una pratica operativa interna delle banche, basata sulla loro autonomia nella gestione dei sistemi di pagamento interni. Le banche, infatti, devono seguire le linee guida e i regolamenti SEPA per i pagamenti transfrontalieri e interbancari, ma hanno discrezionalità nella gestione dei trasferimenti interni dove il tracciamento tramite CRO può non essere necessario”. Difatti, “- in alcuni [istituti di credito] la contabile del bonifico riporta un codice operazione che però non è qualificabile come CRO;
- in altri, invece, la contabile di pagamento non riporta alcun codice. È il caso ad esempio della che CP_5 ha acquisito la , dove tutt'oggi nelle contabili di bonifici effettuati fra conti CP_4 correnti all'interno dello stesso Istituto non viene riportato il codice CRO. Insomma, ogni banca si muove in autonomia. La spiegazione è data dal fatto che il CRO è un Codice di
Riferimento Interbancario e pertanto obbligatorio solo laddove il bonifico sia effettuato fra diversi Istituti bancari. Si può quindi affermare che nella contabile di un bonifico effettuato
pagina 7 di 14 fra conti correnti aperti presso lo stesso Istituto di credito il codice CRO può non essere presente”. Ciò detto, il c.t.u. ha chiarito che “In ogni caso, la ricevuta con il numero di
CRO (codice di riferimento dell'operazione) non attesta l'effettivo trasferimento di denaro poiché il bonifico può essere revocato o annullato anche una volta disposto secondo quanto previsto dalla normativa SEPA. Il documento “principe” che comprova che un bonifico sia stato effettuato è l'estratto conto bancario. Se il movimento di denaro si trova addebitato sull'Estratto Conto allora si è sicuri che tale operazione sia stata effettuata. Tornando al pagamento oggetto di quesito, nell'Estratto conto di (All 12) si può CP_2 osservare che il bonifico effettuato a favore di per il pagamento del saldo CP_4 prezzo risale al 03.10.2017 e riporta il N.DIST 000000006806031/000. […] Alla luce delle considerazioni sopra esposte il sottoscritto CTU conferma l'effettiva esecuzione del bonifico dell'importo di 484.987,50 avvenuto il 03.10.2017 a favore di CP_4
.
[...]
Per quanto concerne, invece, il rilievo di parte opponente secondo cui “le annotazioni del libro giornale divergono dai corrispondenti movimenti annotati nell'estratto conto, che talvolta sposta le date, e in altri casi addirittura mostra movimenti contabili che non trovano riscontro nel libro giornale”, il c.t.u. ha chiarito che “le scritture contabili evidenziano la corrispondenza dell'importo pagato ma l'errata registrazione della data di disposizione del bonifico 13/10/2017, che invece è stato disposto il 03/10/2017. È palese che si tratti di un'inversione nelle date di registrazione delle due operazioni [quella del versamento del prezzo dell'immobile di Castel Gandolfo, avvenuto il 13.10.2019 ma erroneamente registrato al 03.10.2019 e quella relativa all'immobile di Capannori, avvenuto il 03.10.2019 ma registrato al 13.10.2019] sul libro giornale. Infatti se compariamo quelle registrate sul libro contabile con quelle riportate sull'estratto conto bancario tale inversione risulta ancora più evidente. (All. 14)”, dando comunque atto del fatto che la scrittura contabile relativa al bonifico per il pagamento del saldo prezzo dell'immobile per cui è causa è stata comunque effettuata nei termini di legge, ovvero entro
60 giorni dalla data della sua effettuazione, come previsto dall'art. 22 del d.P.R. 600/73.
pagina 8 di 14 Relativamente al fatto che nel verbale del bilancio 2017 di è riportato il
CP_2 versamento di € 1.000.000,000 in conto futuro aumento di capitale “per fornire alla società la liquidità necessaria al pagamento dei prezzi delle unità immobiliari di cui si è resa aggiudicataria nelle aste giudiziarie” (vedi doc 6, pag. 13 allegato alla citazione), mentre nel bilancio di e nel bilancio consolidato tale dato non risulta, il c.t.u., pur CP_4 ammettendo la veridicità della circostanza (“da un punto di vista prettamente tecnico non so spiegare il perché, ossia se si tratti di omissione, errore non voluto o un qualche illecito”, cfr. verbale di udienza del 21.10.2024), ne ha tuttavia chiarito l'irrilevanza ai fini dell'accertamento dell'avvenuto pagamento del prezzo dell'immobile: “tutte le eccezioni poste da parte attrice in merito alle risorse economiche di e ai rilievi mossi sui
CP_2 bilanci di e sono del tutto irrilevanti per provare il
CP_2 CP_4 pagamento del saldo prezzo per l'acquisto dell'immobile dell'Esecuzione in esame…Nel bilancio di il versamento in conto futuro aumento di capitale risulta
CP_2 correttamente annotato nelle pagine 6 e 13 del Bilancio al 31/12/17 (All 16); - Comunque sul conto corrente di alla data del 1° ottobre 2017, mese in cui è stato
CP_2 effettuato il pagamento del saldo prezzo, risultavano somme sufficienti per poter effettuare
l'operazione” (cfr. elaborato peritale depositato il 23.02.2024).
Per quanto concerne la tesi avanzata dall'opponente nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. circa la sussistenza di un contratto di gestione accentrata delle tesoreria
(c.d. cash pooling) non dichiarato nel bilancio, il c.t.u. ne ha escluso la verosimiglianza, basandosi sull'esame del conto corrente di agli atti, nonché sull'assenza di CP_2 rilievi in tal senso nella relazione al bilancio redatta dal Collegio sindacale di CP_4
e sulla mancanza degli “estratti conto mensili intestati a , che potrebbero CP_2 evidenziare un addebito costante di tale importo (riconducibile quindi a commissioni e non
a contratto di Cash Pooling), o copie dei verbali del consiglio di amministrazione sul quale risulterebbe annotata la stipula di un tale contratto”.
Peraltro, chiamato a chiarimenti all'udienza del 21.10.2024, il c.t.u. ha ulteriormente ribadito che “Al 1/10/2017 sul conto corrente di risulta un saldo attivo di € CP_2
1.382.549,47, quindi una provvista sufficiente ad effettuare il pagamento per l'acquisto
pagina 9 di 14 dell'immobile… Il libro giornale è tenuto regolarmente e non si rinvengono indizi di cash pooling, che comunque non può emergere dal libro giornale…L'acquisizione del file di log
è superflua, avendo già scritto nella c.t.u. che sul conto corrente risulta addebitato
l'importo… Relativamente alla problematica della possibile revoca del bonifico, posso escluderla, considerato che secondo la normativa bancaria la revoca può avvenire al massimo entro il giorno stesso, quindi nell'estratto conto avremmo dovuto trovare prima in addebito e poi in accredito la cifra revocata, cosa che non risulta dall'estratto conto in atti, come già scritto nell'elaborato depositato. La possibilità di deroga per le grandi imprese, imprese e professionisti trova comunque il limite temporale indicato dal d.lgs. 11/2010, artt. 15 e 17, citato nella c.t.u.”.
Le considerazioni sopra riportate rendono condivisibili le conclusioni del c.t.u., il quale ha accertato l'avvenuto versamento del prezzo dell'immobile da parte dell'aggiudicatario all'esito di una consulenza esaustiva e comprendente puntuali risposte alle osservazioni dei consulenti di parte. L'eccezione di nullità della consulenza tecnica in quanto asseritamente non fondata su dati obiettivi e la conseguente istanza di rinnovazione formulata da parte opponente deve pertanto essere rigettata.
Altresì, tale accertamento priva di rilievo l'eccezione sollevata relativamente al valore probatorio della quietanza del 01.03.2018 a firma del DO. (doc. 5 allegato alla Pt_4 comparsa di costituzione) - che pure deve ritenersi valida ed efficace, recando tutti i requisiti fondamentali quali il titolo, ossia il riferimento alla procedura di esecuzione (N.
186/2013 R.G.E. di questo Tribunale), l'ammontare della somma pagata e i riferimenti al bonifico effettuato, l'indicazione delle parti e la sottoscrizione del creditore - così come quella relativa alla sua simulazione.
Occorre adesso passare all'esame della domanda avanzata in via subordinata, concernente la violazione, nella procedura esecutiva, delle prescrizioni stabilite nell'ordinanza di vendita, ed in particolare: il mancato rispetto, nell'offerta, delle modalità di pagamento previste nell'ordinanza di vendita, la quale è precedente all'entrata in vigore della normativa che consente i pagamenti telematici e che, unitamente all'avviso di vendita, prevedeva che in caso di finanziamento derivante da mutuo fondiario dovesse applicarsi pagina 10 di 14 l'art. 41, comma 4, TUB, con versamento diretto del prezzo al creditore fondiario;
la tardività del pagamento, anche laddove fosse effettivamente avvenuto, in quanto effettuato oltre il termine di 90 giorni dall'aggiudicazione stabilito nell'ordinanza di vendita;
la violazione del principio di intangibilità dell'offerta, in cui era stata formulata istanza di accollo ex art. 508 c.p.c., mai autorizzata dal delegato alla vendita, a fronte del successivo mutamento delle modalità di pagamento ex art. 41, comma 4, TUB, a seguito di dichiarazione di rinuncia al pagamento mediante accollo mai depositata nel fascicolo telematico e parimenti non autorizzata.
Ebbene, con riferimento all'offerta di acquisto, le uniche condizioni di efficacia della stessa sono quelle di cui all'art. 571 c.p.c., a mente del quale “Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. L'offerta non
è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'art. 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito dall'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto…L'offerta deve essere depositata in busta chiusa...”.
Dunque, l'art. 571 c.p.c. stabilisce espressamente le ipotesi di inefficacia dell'offerta, indicandone le relative fattispecie, la cui elencazione deve essere ritenuta tassativa, alla luce dell'espressa previsione della correlata sanzione.
E nel caso di specie tutte le condizioni sopra previste sono state rispettate.
Quanto alla richiesta di autorizzazione al pagamento mediante assunzione del debito ex art. 508 c.p.c., deve osservarsi che non vi è, nell'ordinamento, alcuna norma che vieti all'offerta di acquisto di assumere tale contenuto, qualificabile quale “modo del pagamento” che l'offerente deve circostanziare al fine di consentire al G.E. la valutazione circa la convenienza dell'offerta; difatti, l'ordinanza di vendita – che non prevede l'obbligo di effettuare il pagamento diretto ex art. 41 TUB, non essendovi, peraltro, alcuna norma che imponga tale opzione all'offerente in presenza di mutuo fondiario - espressamente menziona la possibilità per il professionista delegato di “autorizzare l'assunzione dei debiti
pagina 11 di 14 da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ai sensi dell'art. 508 c.p.c.”. Dunque, rientrava nelle facoltà dell'offerente, in accordo con il creditore ipotecario, richiedere l'autorizzazione ad utilizzare tale modalità di pagamento, per la quale la volontà del debitore esecutato non rileva in alcun modo. Difatti, a norma dell'art. 508 c.p.c.
l'assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario richiede l'accordo con il creditore pignoratizio o ipotecario e l'autorizzazione del G.E. Nel caso di specie, il creditore fondiario ipotecario nell'aderire alla dichiarazione di rinuncia al Controparte_4 pagamento del saldo prezzo ai sensi dell'art. 508 c.p.c., ha contemporaneamente reiterato la richiesta di pagamento diretto ai sensi dell'art. 41, comma 4, TUB (cfr. dichiarazione di rinuncia allegata all'atto di citazione in riassunzione) e tale pagamento è avvenuto.
Da ciò deriva l'infondatezza dell'eccezione in esame, non essendosi verificata né alcuna ipotesi di inefficacia dell'offerta ai sensi dell'art. 571 c.p.c., né alcuna violazione di quanto previsto nell'ordinanza di vendita, lex specialis del procedimento.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla tardività del pagamento.
Difatti, il bonifico con il quale è stato pagato il saldo prezzo è stato eseguito il 03.10.2017
e, dunque, entro i 100 giorni dall'aggiudicazione del 27.06.2017, come disposto dall'avviso di vendita, unico documento conoscibile dall'aggiudicatario in quanto soggetto terzo rispetto alla procedura.
Quanto al termine di 90 giorni previsto nell'ordinanza di vendita, premesso che la giurisprudenza all'epoca invalsa lo assoggettava alla sospensione feriale, considerandolo di natura processuale (“il termine per il versamento del prezzo, di cui agli artt. 576 n. 7 e 585, primo comma, cod. proc. civ., si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento dell'immobile e, quindi. alla definitiva attribuzione del bene, essendo diretto a concludere una fase esecutiva;
ne consegue la soggezione alla sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art.
1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742”, Cass., sent. n. 12004 del 2012), si osserva che, anche diversamente opinando, ossia attribuendogli natura sostanziale, andrebbe comunque tutelato il legittimo ed incolpevole affidamento dell'aggiudicatario, il quale ha pagato il saldo prezzo entro il termine previsto dall'avviso di vendita, come detto unico documento pagina 12 di 14 della procedura conoscibile da parte di quest'ultimo, il quale lo ha legittimamente ritenuto conforme a quanto previsto nell'ordinanza di vendita.
Infine, parimenti infondata è l'eccezione posta a fondamento della domanda avanzata in via ulteriormente subordinata, concernente la presunta invalidità dell'offerta in quanto presentata da un mandatario munito di procura speciale, non sussistendo alcun dubbio sulla sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al DO. trattasi, infatti, non di un mero Pt_2
“terzo” munito di procura estraneo all'azienda, bensì di un Direttore Operativo, esercente funzioni dirigenziali, delegato con procura notarile del 21.06.2017 rilasciata dal rappresentante legale di DO. , alla sottoscrizione Controparte_2 Persona_2 dell'offerta di acquisto, con conferimento di “ogni più ampio mandato per l'acquisto- aggiudicazione del Lotto Unico […] il tutto con promessa di rato e valido del loro operato
e senza che agli stessi possa opporre carenza o difetto di legittimazione o poteri, con obbligo di rendiconto” (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione), e considerata altresì la non contestata allegazione, in uno all'offerta di acquisto, di tutti i documenti richiesti nell'avviso di vendita, ovvero del documento di identità del delegato DO. Pt_2
e della visura camerale.
Da quanto sopra deriva l'integrale rigetto dell'opposizione.
La pronuncia sulle spese processuali segue il principio della soccombenza in giudizio. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass., S.U.. ord. n. 32096 del 08/11/2022). E nella fattispecie l'opposizione è risultata totalmente infondata nel merito, il che giustifica la pagina 13 di 14 condanna della parte opponente al pagamento delle spese processuali anche del giudizio di legittimità.
Dette spese, avuto riguardo allo scaglione di riferimento in relazione al valore della causa, da parametrarsi all'importo del saldo prezzo (pari ad € 484.987,50), nonché tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, anche alla luce della ripetitività di talune delle difese articolate, si liquidano in € 14.170,00 per il giudizio di primo grado (considerati, all'interno dello scaglione di riferimento, i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale), € 10.773,00 per il giudizio di legittimità
(applicati i valori medi) ed € 6.023,00 per il presente giudizio di rinvio (considerati i valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre al 15% per spese generali, all'i.v.a. e al c.p.a. come per legge.
Sulla base del medesimo criterio, le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste a definitivo carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, liquidate in € 14.170,00 per il giudizio di primo grado, € 10.773,00 per il giudizio di legittimità ed € 6.023,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre al 15% per spese generali, all'i.v.a. e al c.p.a., come per legge;
- Pone le spese di c.t.u. a definitivo carico dell'opponente.
Lucca, 08/09/2025
Il Giudice DO.ssa Alice Croci
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3085/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PAPINI ORNELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato e in Indirizzo telematico presso il difensore, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 sia in proprio, sia quale società incorporante a seguito della fusione per incorporazione di con il patrocinio dell'Avv. TASSI Controparte_2
MATTEO, presso il cui studio ha eletto domicilio, come da procura in atti;
CONVENUTO OPPOSTO
(C.F. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28.02.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato atto di citazione in riassunzione, facendo seguito Parte_1 all'ordinanza n. 14542/2022, pubblicata il 09.05.2022, con cui la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 955/2019 emessa da questo Tribunale, pubblicata il
14.06.2019 (causa R.G. n. 5890/2018), che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. nei confronti di e di Controparte_4 Controparte_2 avverso il decreto di trasferimento e il provvedimento di aggiudicazione, nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 186/2013 di questo Tribunale.
In particolare, il Tribunale, nella sentenza cassata dalla Suprema Corte, aveva fondato la decisione circa l'inammissibilità dell'impugnazione sull'impossibilità di far valere il motivo di ricorso avente ad oggetto la ritualità dell'offerta presentata dalla società aggiudicataria, precluso in quanto “profilo anteriore al decreto di aggiudicazione, che doveva pertanto essere speso e coltivato, ex. art. 591 ter c.p.c., avverso tale decreto”, nonché, relativamente ai motivi concernenti l'asserito mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione e, comunque, la violazione delle modalità di pagamento indicate nell'offerta e stabilite nell'avviso di vendita, per difetto di interesse all'annullamento del decreto di trasferimento e dell'aggiudicazione, in quanto a tale effetto sarebbe conseguita la messa in vendita dell'immobile ad un prezzo inferiore a quello realizzato.
Con l'ordinanza sopra citata, in accoglimento del ricorso, la Suprema Corte ha statuito che
“non possono in alcun modo ritenersi precluse, né in caso di mancata proposizione del reclamo di cui agli artt. 591 ter e 660 terdecies c.p.c., né in caso di eventuale proposizione del reclamo e di rigetto dello stesso, le questioni relative alle eventuali nullità degli atti del professionista delegato alla vendita”, non essendo suscettibile di passare in giudicato l'ordinanza pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c. e che, pertanto,
“l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore, per quanto attiene al motivo in esame ... avrebbe dovuto essere presa in esame, tanto in relazione ad eventuali profili relativi alla sua ammissibilità (diversi da quello indicato) quanto in relazione al merito”.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha precisato che “di regola, sussiste sempre l'interesse del debitore ad ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato in caso di mancato regolare pagamento del relativo prezzo da
pagina 2 di 14 parte dell'aggiudicatario nei termini stabiliti in sede di vendita: e ciò non solo perché è manifestamente erronea, in diritto, l'affermazione del tribunale per cui, in tal caso,
l'immobile dovrebbe essere messo in vendita ad un prezzo inferiore, ma anche perché, al contrario, in realtà una nuova vendita potrebbe comunque sempre eventualmente consentire di ricavare un prezzo superiore (anche a seguito di eventuali offerte di acquisto
a prezzo più alto o a seguito di gara tra gli offerenti).
In ogni caso, è decisiva l'osservazione per cui l'annullamento dell'aggiudicazione consente certamente al debitore di evitare l'immediata perdita della proprietà dell'immobile pignorato e, quindi, eventualmente di conservare la possibilità di pervenire alla definizione della propria situazione debitoria e/o della procedura esecutiva con modalità alternative alla liquidazione dei suoi beni, il che è sufficiente a fondare il suo interesse a denunciare mediante l'opposizione agli atti esecutivi gli eventuali vizi del procedimento che possano determinare annullamento”.
Pertanto, nel presente giudizio di rinvio parte attrice ha ribadito le seguenti doglianze: a) la mancata prova del pagamento del prezzo di vendita da parte dell'aggiudicatario, non transitato dal conto della procedura ma effettuato con versamento diretto ex art. 41 TUB con bonifico on line;
b) in ogni caso, il mancato rispetto, nell'offerta, delle modalità di pagamento previste nell'ordinanza di vendita, la quale è precedente all'entrata in vigore della normativa che consente i pagamenti telematici e che, unitamente all'avviso di vendita, prevedeva che in caso di finanziamento derivante da mutuo fondiario dovesse applicarsi l'art. 41, comma 4, TUB, con versamento diretto del prezzo al creditore fondiario;
c) la tardività del pagamento, anche laddove fosse effettivamente avvenuto, effettuato oltre il termine di 90 giorni dall'aggiudicazione stabilito nell'ordinanza di vendita;
d) la violazione del principio di intangibilità dell'offerta, in cui era stata formulata istanza di accollo ex art. 508 c.p.c – peraltro mai autorizzata dal delegato alla vendita - a fronte del successivo mutamento delle modalità di pagamento ex art. 41, comma 4, TUB, a seguito di dichiarazione di rinuncia al pagamento mediante accollo, mai depositata nel fascicolo telematico e parimenti non autorizzata;
e) l'inammissibilità dell'offerta in quanto presentata a mezzo mandatario munito di procura speciale, vietato dall'art. 571 c.p.c. in caso di pagina 3 di 14 vendita senza incanto, in cui l'offerta deve essere effettuata personalmente o a mezzo di procuratore legale.
Ha concluso chiedendo, in tesi, di dichiarare la nullità assoluta del decreto di trasferimento del 20 marzo 2018 in ragione del mancato pagamento del saldo prezzo, nonché la decadenza ex art. 587 c.p.c. con ogni conseguente provvedimento di legge;
in ipotesi, di accertare che l'esecuzione si è svolta in violazione delle prescrizioni stabilite nell'ordinanza di vendita e, per l'effetto, dichiarare la nullità/inefficacia, e/o disporre l'annullamento dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato e del relativo decreto di trasferimento;
in ulteriore subordine, accertare la mancata ultrattività oltre la data del 27 giugno 2017 della procura speciale del 21 giugno 2017, ai rogiti Notaio di Bologna, iscritta al Persona_1
N. di Repertorio 13.030, e conseguentemente dichiarare l'Ing. sfornito di poteri Pt_2 rappresentativi e dunque incapace di operare per conto di il tutto con Controparte_2 ogni conseguente provvedimento di legge e con restituzione in pristino stato in capo all'attore quanto alla titolarità del diritto di proprietà dei beni oggetto della procedura espropriativa;
in ogni caso, all'esito della dichiarazione delle nullità di cui sopra, anziché disporre il rinvio al G.E. per la fissazione di una nuova vendita dell'immobile oggetto della procedura esecutiva, dichiarare la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio esecutivo n.
186/2013 R.G.E. per essere la relativa questione demandata ad altro giudice (R.G. n.
3742/2020 Tribunale di Lucca), con consequenziale adozione di tutti i necessari provvedimenti di legge e con condanna di e di per Controparte_1 Controparte_2 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per aver resistito in mala fede nei vari giudizi instaurati ed aver artatamente formato una quietanza il cui contenuto non risponde a verità storica, attestando pagamenti non effettuati, con stralcio degli atti e trasmissione alla competente Procura della Repubblica.
anche quale incorporante si è costituita in giudizio Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla base dei seguenti argomenti: la decisione della
Suprema Corte non ha gli effetti che parte opponente vorrebbe attribuirgli, essendo stato disposto il rinvio al Tribunale sia per l'esame di eventuali profili di inammissibilità diversi dal difetto di interesse ad agire, sia per la disamina del merito dell'opposizione; l'offerta di pagina 4 di 14 acquisto presentata da nell'ambito del procedimento di vendita indetto con CP_2
l'avviso del 02/05/2017, contenente l'istanza di autorizzazione ex art. 508 c.p.c. all'assunzione del debito relativo al mutuo è pienamente valida ed efficace;
CP_4 infatti, la modalità di corresponsione del prezzo di cui all'art. 508 c.p.c. non solo è ammessa dalla legge ma, nel caso di specie, era stata espressamente prevista dal professionista delegato nell'ordinanza di vendita del 23.02.2015, al punto 9) di pagina 5;
l'offerta di acquisto dalla stessa presentata non viola l'art. 571 c.p.c., che prevede espressamente, quali condizioni di efficacia delle offerte nella vendita senza incanto, la tempestività con riguardo al termine fissato dal G.E. nell'ordinanza di vendita,
l'indicazione di un prezzo non inferiore a quello di valutazione e il deposito di cauzione in ossequio alle modalità indicate nell'ordinanza di vendita, pari al decimo del prezzo offerto, tutte ipotesi verificatesi nel caso di specie;
ad ogni modo, all'esito dell'asta del 27/06/2017, dietro espressa adesione della banca procedente, ha rinunciato al Controparte_2 pagamento del saldo prezzo mediante accollo liberatorio ex art. 508 e 585 c.p.c. dei debiti della parte esecutata, dichiarando di versare il saldo prezzo mediante pagamento diretto ex art. 41 T.U.B.; parimenti infondata è l'eccezione di tardività del pagamento, perché eseguito decorso il termine di 90 giorni dalla data di aggiudicazione fissato nell'ordinanza di vendita, avendo la stessa presentato l'offerta di acquisto sulla base dell'avviso di vendita del 02.05.2017 (unico documento conoscibile da soggetto terzo rispetto alla procedura), che prevedeva il termine di 100 giorni dall'aggiudicazione per eseguire il saldo prezzo;
in ogni caso, il pagamento andrebbe comunque considerato tempestivo anche rispetto all'ordinanza, in considerazione dell'applicabilità al termine in questione della sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969, quantomeno con riferimento all'interpretazione invalsa sino alla data in cui si colloca la vicenda processuale, anteriore alla pronuncia della
Suprema Corte sul carattere non processuale del termine in questione (Cass. n.
18421/2022); quanto all'effettivo pagamento del saldo prezzo, tale circostanza è stata documentalmente provata, avuto riguardo al dettaglio delle rendicontazioni di conto corrente, all'estratto conto delle operazioni registrate il 03.10.2017 e all'atto di quietanza emesso da inoltre, la quietanza di versamento del saldo prezzo emessa Controparte_4 da costituisce a tutti gli effetti “quietanza tipica” ex art. 1199 c.c., avente la CP_4
pagina 5 di 14 stessa valenza della confessione stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., in quanto recante i requisiti imprescindibili dell'indicazione delle parti coinvolte (creditore e debitore) e dell'importo pagato, oltre alla firma del quietanzante-creditore; del pari, è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'offerta presentata da per carenza Controparte_2 del potere rappresentativo in capo all'Ing. il quale è stato abilitato a Parte_3 presentare l'offerta di acquisto per conto di in forza della procura Controparte_2
speciale rilasciata dal DO. del 21.06.2017 autenticata dal Notaio Persona_2
DO. di Bologna rep. n. 13.030 prodotta in allegato all'offerta di acquisto;
Persona_1 quanto ai fatti successivi al procedimento n. 5980/2018 R.G., essi sono irrilevanti per il presente giudizio, in quanto eventuali irregolarità relative alla compilazione del libro giornale di – allo stato non oggetto di alcuna contestazione da parte Controparte_2
degli organi preposti e che comunque si escludono - non inciderebbero in alcun modo né sul versamento del bonifico telematico per il versamento del saldo prezzo dell'immobile esecutato oggetto della procedura R.G.E. n. 186/2013, né sulla prova dell'avvenuta esecuzione del bonifico in questione, tenuto conto che le movimentazioni attestate dalla distinta di bonifico e dall'estratto conto di non possono essere Controparte_2 superate né sconfessate dalle registrazioni sul libro giornale, prevalendo sulle stesse.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. volta a verificare l'effettivo pagamento del saldo prezzo dell'immobile da parte dell'aggiudicatario e all'udienza cartolare del 28.02.2025 sono state precisate le conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Prendendo atto della pronuncia di rinvio della Suprema Corte, occorre preliminarmente esaminare la domanda avanzata da parte opponente in tesi, avente ad oggetto la dichiarazione di nullità assoluta del decreto di trasferimento del 20 marzo 2018 in ragione del mancato pagamento del saldo prezzo dell'immobile pignorato da parte dell'aggiudicatario Controparte_2
In particolare, l'opponente ha argomentato la ritenuta insussistenza della prova dell'avvenuto pagamento sulla base: dell'assenza del numero di CRO nella ricevuta di bonifico bancario del 03.10.2017; della discrasia tra i numeri di riferimento dell'operazione pagina 6 di 14 di pagamento a seconda del documento contabile preso in considerazione;
dell'esame incrociato dei bilanci di e di tale da far nutrire Controparte_4 Controparte_2 dubbi circa l'avvenuto versamento, da parte di in favore della , CP_4 CP_2 della somma necessaria a fornire la liquidità al pagamento degli immobili acquistati all'asta; del mancato valore probatorio del documento impropriamente denominato quietanza a firma del DO. del 01.03.2018; dei dati successivamente rilevati Pt_4 dall'esame incrociato dell'estratto conto e del libro giornale fornito in occasione dell'ispezione svolta dalla Guardia di Finanza presso la sede legale di Controparte_2 il 07.10.2019.
Ebbene, la c.t.u. espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare l'avvenuto pagamento del saldo prezzo da parte dell'opposta, rispondendo ad ogni contestazione sollevata dall'opponente.
In particolare, quanto al rilievo basato sull'assenza del CRO nella contabile del bonifico
(doc. 4 allegato all'atto di citazione), obbligatoriamente presente sulla ricevuta di pagamento e unica circostanza idonea, secondo quanto affermato dall'opponente, a poter dare la certezza dell'avvenuta transazione, il c.t.u. ha chiarito che “Concludendo non esiste una normativa specifica dell'Unione Europea che obblighi le banche a indicare il Codice di Riferimento Operazione (CRO) per bonifici interni. L'assenza del CRO in tali trasferimenti è una pratica operativa interna delle banche, basata sulla loro autonomia nella gestione dei sistemi di pagamento interni. Le banche, infatti, devono seguire le linee guida e i regolamenti SEPA per i pagamenti transfrontalieri e interbancari, ma hanno discrezionalità nella gestione dei trasferimenti interni dove il tracciamento tramite CRO può non essere necessario”. Difatti, “- in alcuni [istituti di credito] la contabile del bonifico riporta un codice operazione che però non è qualificabile come CRO;
- in altri, invece, la contabile di pagamento non riporta alcun codice. È il caso ad esempio della che CP_5 ha acquisito la , dove tutt'oggi nelle contabili di bonifici effettuati fra conti CP_4 correnti all'interno dello stesso Istituto non viene riportato il codice CRO. Insomma, ogni banca si muove in autonomia. La spiegazione è data dal fatto che il CRO è un Codice di
Riferimento Interbancario e pertanto obbligatorio solo laddove il bonifico sia effettuato fra diversi Istituti bancari. Si può quindi affermare che nella contabile di un bonifico effettuato
pagina 7 di 14 fra conti correnti aperti presso lo stesso Istituto di credito il codice CRO può non essere presente”. Ciò detto, il c.t.u. ha chiarito che “In ogni caso, la ricevuta con il numero di
CRO (codice di riferimento dell'operazione) non attesta l'effettivo trasferimento di denaro poiché il bonifico può essere revocato o annullato anche una volta disposto secondo quanto previsto dalla normativa SEPA. Il documento “principe” che comprova che un bonifico sia stato effettuato è l'estratto conto bancario. Se il movimento di denaro si trova addebitato sull'Estratto Conto allora si è sicuri che tale operazione sia stata effettuata. Tornando al pagamento oggetto di quesito, nell'Estratto conto di (All 12) si può CP_2 osservare che il bonifico effettuato a favore di per il pagamento del saldo CP_4 prezzo risale al 03.10.2017 e riporta il N.DIST 000000006806031/000. […] Alla luce delle considerazioni sopra esposte il sottoscritto CTU conferma l'effettiva esecuzione del bonifico dell'importo di 484.987,50 avvenuto il 03.10.2017 a favore di CP_4
.
[...]
Per quanto concerne, invece, il rilievo di parte opponente secondo cui “le annotazioni del libro giornale divergono dai corrispondenti movimenti annotati nell'estratto conto, che talvolta sposta le date, e in altri casi addirittura mostra movimenti contabili che non trovano riscontro nel libro giornale”, il c.t.u. ha chiarito che “le scritture contabili evidenziano la corrispondenza dell'importo pagato ma l'errata registrazione della data di disposizione del bonifico 13/10/2017, che invece è stato disposto il 03/10/2017. È palese che si tratti di un'inversione nelle date di registrazione delle due operazioni [quella del versamento del prezzo dell'immobile di Castel Gandolfo, avvenuto il 13.10.2019 ma erroneamente registrato al 03.10.2019 e quella relativa all'immobile di Capannori, avvenuto il 03.10.2019 ma registrato al 13.10.2019] sul libro giornale. Infatti se compariamo quelle registrate sul libro contabile con quelle riportate sull'estratto conto bancario tale inversione risulta ancora più evidente. (All. 14)”, dando comunque atto del fatto che la scrittura contabile relativa al bonifico per il pagamento del saldo prezzo dell'immobile per cui è causa è stata comunque effettuata nei termini di legge, ovvero entro
60 giorni dalla data della sua effettuazione, come previsto dall'art. 22 del d.P.R. 600/73.
pagina 8 di 14 Relativamente al fatto che nel verbale del bilancio 2017 di è riportato il
CP_2 versamento di € 1.000.000,000 in conto futuro aumento di capitale “per fornire alla società la liquidità necessaria al pagamento dei prezzi delle unità immobiliari di cui si è resa aggiudicataria nelle aste giudiziarie” (vedi doc 6, pag. 13 allegato alla citazione), mentre nel bilancio di e nel bilancio consolidato tale dato non risulta, il c.t.u., pur CP_4 ammettendo la veridicità della circostanza (“da un punto di vista prettamente tecnico non so spiegare il perché, ossia se si tratti di omissione, errore non voluto o un qualche illecito”, cfr. verbale di udienza del 21.10.2024), ne ha tuttavia chiarito l'irrilevanza ai fini dell'accertamento dell'avvenuto pagamento del prezzo dell'immobile: “tutte le eccezioni poste da parte attrice in merito alle risorse economiche di e ai rilievi mossi sui
CP_2 bilanci di e sono del tutto irrilevanti per provare il
CP_2 CP_4 pagamento del saldo prezzo per l'acquisto dell'immobile dell'Esecuzione in esame…Nel bilancio di il versamento in conto futuro aumento di capitale risulta
CP_2 correttamente annotato nelle pagine 6 e 13 del Bilancio al 31/12/17 (All 16); - Comunque sul conto corrente di alla data del 1° ottobre 2017, mese in cui è stato
CP_2 effettuato il pagamento del saldo prezzo, risultavano somme sufficienti per poter effettuare
l'operazione” (cfr. elaborato peritale depositato il 23.02.2024).
Per quanto concerne la tesi avanzata dall'opponente nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. circa la sussistenza di un contratto di gestione accentrata delle tesoreria
(c.d. cash pooling) non dichiarato nel bilancio, il c.t.u. ne ha escluso la verosimiglianza, basandosi sull'esame del conto corrente di agli atti, nonché sull'assenza di CP_2 rilievi in tal senso nella relazione al bilancio redatta dal Collegio sindacale di CP_4
e sulla mancanza degli “estratti conto mensili intestati a , che potrebbero CP_2 evidenziare un addebito costante di tale importo (riconducibile quindi a commissioni e non
a contratto di Cash Pooling), o copie dei verbali del consiglio di amministrazione sul quale risulterebbe annotata la stipula di un tale contratto”.
Peraltro, chiamato a chiarimenti all'udienza del 21.10.2024, il c.t.u. ha ulteriormente ribadito che “Al 1/10/2017 sul conto corrente di risulta un saldo attivo di € CP_2
1.382.549,47, quindi una provvista sufficiente ad effettuare il pagamento per l'acquisto
pagina 9 di 14 dell'immobile… Il libro giornale è tenuto regolarmente e non si rinvengono indizi di cash pooling, che comunque non può emergere dal libro giornale…L'acquisizione del file di log
è superflua, avendo già scritto nella c.t.u. che sul conto corrente risulta addebitato
l'importo… Relativamente alla problematica della possibile revoca del bonifico, posso escluderla, considerato che secondo la normativa bancaria la revoca può avvenire al massimo entro il giorno stesso, quindi nell'estratto conto avremmo dovuto trovare prima in addebito e poi in accredito la cifra revocata, cosa che non risulta dall'estratto conto in atti, come già scritto nell'elaborato depositato. La possibilità di deroga per le grandi imprese, imprese e professionisti trova comunque il limite temporale indicato dal d.lgs. 11/2010, artt. 15 e 17, citato nella c.t.u.”.
Le considerazioni sopra riportate rendono condivisibili le conclusioni del c.t.u., il quale ha accertato l'avvenuto versamento del prezzo dell'immobile da parte dell'aggiudicatario all'esito di una consulenza esaustiva e comprendente puntuali risposte alle osservazioni dei consulenti di parte. L'eccezione di nullità della consulenza tecnica in quanto asseritamente non fondata su dati obiettivi e la conseguente istanza di rinnovazione formulata da parte opponente deve pertanto essere rigettata.
Altresì, tale accertamento priva di rilievo l'eccezione sollevata relativamente al valore probatorio della quietanza del 01.03.2018 a firma del DO. (doc. 5 allegato alla Pt_4 comparsa di costituzione) - che pure deve ritenersi valida ed efficace, recando tutti i requisiti fondamentali quali il titolo, ossia il riferimento alla procedura di esecuzione (N.
186/2013 R.G.E. di questo Tribunale), l'ammontare della somma pagata e i riferimenti al bonifico effettuato, l'indicazione delle parti e la sottoscrizione del creditore - così come quella relativa alla sua simulazione.
Occorre adesso passare all'esame della domanda avanzata in via subordinata, concernente la violazione, nella procedura esecutiva, delle prescrizioni stabilite nell'ordinanza di vendita, ed in particolare: il mancato rispetto, nell'offerta, delle modalità di pagamento previste nell'ordinanza di vendita, la quale è precedente all'entrata in vigore della normativa che consente i pagamenti telematici e che, unitamente all'avviso di vendita, prevedeva che in caso di finanziamento derivante da mutuo fondiario dovesse applicarsi pagina 10 di 14 l'art. 41, comma 4, TUB, con versamento diretto del prezzo al creditore fondiario;
la tardività del pagamento, anche laddove fosse effettivamente avvenuto, in quanto effettuato oltre il termine di 90 giorni dall'aggiudicazione stabilito nell'ordinanza di vendita;
la violazione del principio di intangibilità dell'offerta, in cui era stata formulata istanza di accollo ex art. 508 c.p.c., mai autorizzata dal delegato alla vendita, a fronte del successivo mutamento delle modalità di pagamento ex art. 41, comma 4, TUB, a seguito di dichiarazione di rinuncia al pagamento mediante accollo mai depositata nel fascicolo telematico e parimenti non autorizzata.
Ebbene, con riferimento all'offerta di acquisto, le uniche condizioni di efficacia della stessa sono quelle di cui all'art. 571 c.p.c., a mente del quale “Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. L'offerta non
è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'art. 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito dall'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto…L'offerta deve essere depositata in busta chiusa...”.
Dunque, l'art. 571 c.p.c. stabilisce espressamente le ipotesi di inefficacia dell'offerta, indicandone le relative fattispecie, la cui elencazione deve essere ritenuta tassativa, alla luce dell'espressa previsione della correlata sanzione.
E nel caso di specie tutte le condizioni sopra previste sono state rispettate.
Quanto alla richiesta di autorizzazione al pagamento mediante assunzione del debito ex art. 508 c.p.c., deve osservarsi che non vi è, nell'ordinamento, alcuna norma che vieti all'offerta di acquisto di assumere tale contenuto, qualificabile quale “modo del pagamento” che l'offerente deve circostanziare al fine di consentire al G.E. la valutazione circa la convenienza dell'offerta; difatti, l'ordinanza di vendita – che non prevede l'obbligo di effettuare il pagamento diretto ex art. 41 TUB, non essendovi, peraltro, alcuna norma che imponga tale opzione all'offerente in presenza di mutuo fondiario - espressamente menziona la possibilità per il professionista delegato di “autorizzare l'assunzione dei debiti
pagina 11 di 14 da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ai sensi dell'art. 508 c.p.c.”. Dunque, rientrava nelle facoltà dell'offerente, in accordo con il creditore ipotecario, richiedere l'autorizzazione ad utilizzare tale modalità di pagamento, per la quale la volontà del debitore esecutato non rileva in alcun modo. Difatti, a norma dell'art. 508 c.p.c.
l'assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario richiede l'accordo con il creditore pignoratizio o ipotecario e l'autorizzazione del G.E. Nel caso di specie, il creditore fondiario ipotecario nell'aderire alla dichiarazione di rinuncia al Controparte_4 pagamento del saldo prezzo ai sensi dell'art. 508 c.p.c., ha contemporaneamente reiterato la richiesta di pagamento diretto ai sensi dell'art. 41, comma 4, TUB (cfr. dichiarazione di rinuncia allegata all'atto di citazione in riassunzione) e tale pagamento è avvenuto.
Da ciò deriva l'infondatezza dell'eccezione in esame, non essendosi verificata né alcuna ipotesi di inefficacia dell'offerta ai sensi dell'art. 571 c.p.c., né alcuna violazione di quanto previsto nell'ordinanza di vendita, lex specialis del procedimento.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla tardività del pagamento.
Difatti, il bonifico con il quale è stato pagato il saldo prezzo è stato eseguito il 03.10.2017
e, dunque, entro i 100 giorni dall'aggiudicazione del 27.06.2017, come disposto dall'avviso di vendita, unico documento conoscibile dall'aggiudicatario in quanto soggetto terzo rispetto alla procedura.
Quanto al termine di 90 giorni previsto nell'ordinanza di vendita, premesso che la giurisprudenza all'epoca invalsa lo assoggettava alla sospensione feriale, considerandolo di natura processuale (“il termine per il versamento del prezzo, di cui agli artt. 576 n. 7 e 585, primo comma, cod. proc. civ., si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento dell'immobile e, quindi. alla definitiva attribuzione del bene, essendo diretto a concludere una fase esecutiva;
ne consegue la soggezione alla sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art.
1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742”, Cass., sent. n. 12004 del 2012), si osserva che, anche diversamente opinando, ossia attribuendogli natura sostanziale, andrebbe comunque tutelato il legittimo ed incolpevole affidamento dell'aggiudicatario, il quale ha pagato il saldo prezzo entro il termine previsto dall'avviso di vendita, come detto unico documento pagina 12 di 14 della procedura conoscibile da parte di quest'ultimo, il quale lo ha legittimamente ritenuto conforme a quanto previsto nell'ordinanza di vendita.
Infine, parimenti infondata è l'eccezione posta a fondamento della domanda avanzata in via ulteriormente subordinata, concernente la presunta invalidità dell'offerta in quanto presentata da un mandatario munito di procura speciale, non sussistendo alcun dubbio sulla sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al DO. trattasi, infatti, non di un mero Pt_2
“terzo” munito di procura estraneo all'azienda, bensì di un Direttore Operativo, esercente funzioni dirigenziali, delegato con procura notarile del 21.06.2017 rilasciata dal rappresentante legale di DO. , alla sottoscrizione Controparte_2 Persona_2 dell'offerta di acquisto, con conferimento di “ogni più ampio mandato per l'acquisto- aggiudicazione del Lotto Unico […] il tutto con promessa di rato e valido del loro operato
e senza che agli stessi possa opporre carenza o difetto di legittimazione o poteri, con obbligo di rendiconto” (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione), e considerata altresì la non contestata allegazione, in uno all'offerta di acquisto, di tutti i documenti richiesti nell'avviso di vendita, ovvero del documento di identità del delegato DO. Pt_2
e della visura camerale.
Da quanto sopra deriva l'integrale rigetto dell'opposizione.
La pronuncia sulle spese processuali segue il principio della soccombenza in giudizio. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass., S.U.. ord. n. 32096 del 08/11/2022). E nella fattispecie l'opposizione è risultata totalmente infondata nel merito, il che giustifica la pagina 13 di 14 condanna della parte opponente al pagamento delle spese processuali anche del giudizio di legittimità.
Dette spese, avuto riguardo allo scaglione di riferimento in relazione al valore della causa, da parametrarsi all'importo del saldo prezzo (pari ad € 484.987,50), nonché tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, anche alla luce della ripetitività di talune delle difese articolate, si liquidano in € 14.170,00 per il giudizio di primo grado (considerati, all'interno dello scaglione di riferimento, i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale), € 10.773,00 per il giudizio di legittimità
(applicati i valori medi) ed € 6.023,00 per il presente giudizio di rinvio (considerati i valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre al 15% per spese generali, all'i.v.a. e al c.p.a. come per legge.
Sulla base del medesimo criterio, le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste a definitivo carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, liquidate in € 14.170,00 per il giudizio di primo grado, € 10.773,00 per il giudizio di legittimità ed € 6.023,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre al 15% per spese generali, all'i.v.a. e al c.p.a., come per legge;
- Pone le spese di c.t.u. a definitivo carico dell'opponente.
Lucca, 08/09/2025
Il Giudice DO.ssa Alice Croci
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