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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/12/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. 90-1/2024 Ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Il Collegio, composto dai magistrati
Dott. Claudia Frosini Presidente rel.
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 90-1/2024 promosso da
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società ; Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza all'indirizzo pec come da attestazione di cancelleria in atti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI, non ricorrendo in particolare presupposti per l'esenzione dalla fallibilità; rilevato infatti che la società , non Controparte_1 costituendosi in giudizio, non ha dedotto alcunché in ordine all'eventuale sussistenza dei presupposti per tale esenzione, come invece sarebbe stato suo onere;
ed infatti nel procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, mentre grava sull'istante l'onere di provare gli elementi integranti del fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore del soggetto debitore e lo stato di insolvenza, grava invece sullo stesso debitore la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi quali, appunto, la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale
(cfr., tra le altre, Cass. 6835/2014); rilevato in ogni caso che risultano nella specie ampiamente superati i limiti previsti dall'art. 2, lett.
D), n. 1 e n. 2 CCI, considerato che dai bilanci relativi al triennio di riferimento 2021-2023
(essendo stato il ricorso depositato nel 2024) emergono un attivo superiore ad euro 300.000,00 e ricavi superiori ad euro 200.000,00 (cfr. bilanci 2021 e 2022 in atti, non essendo invece stato depositato il bilancio relativo all'anno 2023); premesso che il creditore istante vanta un credito di lavoro derivante da D.I. n. 298/2024 del
Tribunale di Grosseto dell'importo di euro 5.587,53 in linea capitale, seguita da precetto e pignoramento mobiliare negativo (docc.ti 1, 2 e 3); rilevato che la disposizione di cui all'articolo 49 comma 5 c.c.i prevede che non può farsi luogo alla liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore ad euro trentamila;
ritenuto che il tenore della norma sia chiaro nel riferire l'esclusione della liquidazione giudiziale all'ipotesi in cui l'entità complessiva dei debiti scaduti e non pagati- e non il solo debito verso il creditore istante- sia inferiore al suindicato limite;
ritenuto dunque che il creditore sia legittimato a proporre istanza di liquidazione giudiziale anche per un credito inferiore alla predetta soglia purché, appunto, dall'istruttoria emerga il superamento complessivo del predetto limite;
rilevato che nella specie, dalla documentazione acquisita dall'Ufficio, emergono a carico della società numerose ed ulteriori posizioni debitorie oltre a quella nei confronti dell'istante e, precisamente: un ingente debito nei confronti dell'erario pari ad euro 122.990,90 alla data del
15.7.2025; plurimi debiti nei confronti di altri creditori che hanno azionato coattivamente i loro crediti nelle procedure esecutive mobiliari pendenti presso l'intestato Tribunale e tutte di recente iscrizione (cfr. attestazione della cancelleria in atti aggiornata al 2.12.2025); nonché numerosissimi protesti su cambiali e assegni tutti emessi tra il 2024 e il 2025 per un importo complessivo di circa euro 70.000,00;
ritenuto che la società versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile, oltre che dall'ingente debito complessivo emerso in corso di istruttoria anche dall'esito infruttuoso della procedura esecutiva promossa dal ricorrente e dalla natura stessa del credito vantato dal lavoratore, peraltro di non elevato importo;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto di liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza ex D.M. 55/2014 e s.m.i.;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
, C.F. con sede in Grosseto, Centro Controparte_1 P.IVA_1 residenziale Il Borgo n. 143;
nomina
Giudice delegato la dott.ssa Claudia Frosini
nomina
curatore il dott. in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con Persona_1 invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è
a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno del 21.4.2026 ore 9:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. liquida le spese del presente procedimento in favore del ricorrente nella somma di € 903,00 oltre rimborso spese vive documentate, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e cap come per legge.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Frosini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Il Collegio, composto dai magistrati
Dott. Claudia Frosini Presidente rel.
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 90-1/2024 promosso da
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società ; Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza all'indirizzo pec come da attestazione di cancelleria in atti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI, non ricorrendo in particolare presupposti per l'esenzione dalla fallibilità; rilevato infatti che la società , non Controparte_1 costituendosi in giudizio, non ha dedotto alcunché in ordine all'eventuale sussistenza dei presupposti per tale esenzione, come invece sarebbe stato suo onere;
ed infatti nel procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, mentre grava sull'istante l'onere di provare gli elementi integranti del fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore del soggetto debitore e lo stato di insolvenza, grava invece sullo stesso debitore la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi quali, appunto, la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale
(cfr., tra le altre, Cass. 6835/2014); rilevato in ogni caso che risultano nella specie ampiamente superati i limiti previsti dall'art. 2, lett.
D), n. 1 e n. 2 CCI, considerato che dai bilanci relativi al triennio di riferimento 2021-2023
(essendo stato il ricorso depositato nel 2024) emergono un attivo superiore ad euro 300.000,00 e ricavi superiori ad euro 200.000,00 (cfr. bilanci 2021 e 2022 in atti, non essendo invece stato depositato il bilancio relativo all'anno 2023); premesso che il creditore istante vanta un credito di lavoro derivante da D.I. n. 298/2024 del
Tribunale di Grosseto dell'importo di euro 5.587,53 in linea capitale, seguita da precetto e pignoramento mobiliare negativo (docc.ti 1, 2 e 3); rilevato che la disposizione di cui all'articolo 49 comma 5 c.c.i prevede che non può farsi luogo alla liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore ad euro trentamila;
ritenuto che il tenore della norma sia chiaro nel riferire l'esclusione della liquidazione giudiziale all'ipotesi in cui l'entità complessiva dei debiti scaduti e non pagati- e non il solo debito verso il creditore istante- sia inferiore al suindicato limite;
ritenuto dunque che il creditore sia legittimato a proporre istanza di liquidazione giudiziale anche per un credito inferiore alla predetta soglia purché, appunto, dall'istruttoria emerga il superamento complessivo del predetto limite;
rilevato che nella specie, dalla documentazione acquisita dall'Ufficio, emergono a carico della società numerose ed ulteriori posizioni debitorie oltre a quella nei confronti dell'istante e, precisamente: un ingente debito nei confronti dell'erario pari ad euro 122.990,90 alla data del
15.7.2025; plurimi debiti nei confronti di altri creditori che hanno azionato coattivamente i loro crediti nelle procedure esecutive mobiliari pendenti presso l'intestato Tribunale e tutte di recente iscrizione (cfr. attestazione della cancelleria in atti aggiornata al 2.12.2025); nonché numerosissimi protesti su cambiali e assegni tutti emessi tra il 2024 e il 2025 per un importo complessivo di circa euro 70.000,00;
ritenuto che la società versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile, oltre che dall'ingente debito complessivo emerso in corso di istruttoria anche dall'esito infruttuoso della procedura esecutiva promossa dal ricorrente e dalla natura stessa del credito vantato dal lavoratore, peraltro di non elevato importo;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto di liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza ex D.M. 55/2014 e s.m.i.;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
, C.F. con sede in Grosseto, Centro Controparte_1 P.IVA_1 residenziale Il Borgo n. 143;
nomina
Giudice delegato la dott.ssa Claudia Frosini
nomina
curatore il dott. in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con Persona_1 invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è
a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno del 21.4.2026 ore 9:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. liquida le spese del presente procedimento in favore del ricorrente nella somma di € 903,00 oltre rimborso spese vive documentate, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e cap come per legge.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Frosini