TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI Sez. Civile - dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico nella causa civile iscritta al n. 14313 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto:
compensi professionali
TRA
AVV. , nata a Napoli in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
09.07.1977, quale procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli, alla via Francesco Cilea n. 183;
RICORRENTE
E
, C.F. residente in [...] C.F._2
n. 34;
RESISTENTE CONTUMACE
sciolta la riserva disposta con ordinanza del 21.11.2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
L'Avv. , rappresentata come in atti, proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli per sentire accertare e dichiarare il diritto al compenso per l'attività professionale svolta per conto e nell'interesse della sig.ra in Controparte_1 esecuzione del mandato da quest'ultima conferito. La ricorrente era stata incaricata dalla propria assistita di rappresentarla e difenderla nei confronti dell' , al fine di ottenere il CP_2 pagamento del T.F.S. non corrisposto sin dalla data di pensionamento della CP_1 risalente al 01.09.2017. L'attività professionale stragiudiziale svolta dalla ricorrente risulta documentata da istanza di liquidazione del TFS inoltrata dall'Avvocato all'Ufficio Parte_1 Inps, filiale metropolitana di Napoli, con pec del 11.02.2022, istando per il riconoscimento di 5 anni di preruolo svolti dalla stessa cliente, quale dipendente pubblico (docente) e del conseguente computo di tale periodo lavorativo nell'importo da liquidare. La ricorrente con pec del 22.03.2022 inoltrava al medesimo Ufficio successiva istanza di accesso agli atti per ricevere copia di tutta la documentazione riguardante la liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato dalla propria assistita in dipendenza dal contratto di lavoro svolto.
Si è dato atto, come sopravisto, delle fasi relative alla attività espletata dalla ricorrente in esecuzione del mandato: fase di studio della controversia, solleciti a mezzo pec Ufficio
INPS con richiesta di appuntamento presso la sede di competenza, istanza di accesso agli atti a mezzo pec., ed inoltre che la medesima ricorrente depositava copia informale di pagamento della prestazione richiesta all' relativo alla liquidazione dell'importo di CP_2
25.734,04 a titolo di TFS, effettuato in data 08.04.2022 a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra . CP_1
Essa, infine, chiedeva alla propria assistita, con raccomandata A/R del 06.05.2022, il pagamento delle spettanze professionali per l'importo di euro 1.890,00, oltre IVA e CPA senza ricevere alcun riscontro.
Proponeva allora ricorso ex art. 702 bis al Tribunale di Napoli per la condanna della sig.
al pagamento delle competenze professionali per l'importo di euro 1.890,00, oltre CP_1
IVA e CPA e rimborso forfettario di cui al D.M. 55/2014, interessi come per legge, nonché delle spese e delle competenze del presente giudizio.
La resistente non si costituiva in giudizio e con ordinanza del 21.11.2024 se ne dichiarava la contumacia.
La domanda merita accoglimento.
L'attività stragiudiziale svolta nell'interesse della resistente è documentalmente provata.
La somma richiesta appare congrua rispetto alla quantità e alla qualità dell'attività professionale svolta e conforme alle tabelle professionali previste nel D.M. n. 55/2014.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, XI Sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto dall'avv. nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1) In accoglimento del ricorso, condanna al pagamento della somma di Controparte_1 euro 1.890,00, per competenze professionali, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario di cui al
D.M. n. 55/2014, nonché al pagamento degli interessi legali della domanda al soddisfo;
3) Condanna al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in Controparte_1 euro 852 per compenso ed euro 48,50 per spese oltre Iva e Cpa, rimborso forfettario di cui al D.M. n.55/14.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Napoli, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Scotti