TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16966 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MA EN Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 22868/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. D' AFIERO CHIARA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] in data [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. BONCI DANIELE, giusta procura in atti
RESISTENTE nonché nei confronti di
( ), con il patrocinio dell'avv. BONCI DANIELE, Controparte_2 C.F._3 giusta procura in atti
RESISTENTE
e
( ), con il patrocinio dell'avv. BONCI DANIELE, CP_3 C.F._4 giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio CONCLUSIONI: come da accordo
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/05/2025 e ritualmente notificato, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di modificare le condizioni di divorzio, chiedendo in via principale la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, l'uno maggiorenne economicamente indipendente e l'altra maggiorenne ed allo stato né occupata nello studio né in cerca di attività lavorativa;
in via subordinata, chiedeva la riduzione dell'importo del suddetto assegno.
Si costituivano in giudizio , e , i Controparte_1 Controparte_2 CP_3 quali rappresentavano che, nelle more, tra le parti era intervenuto un accordo alle seguenti condizioni:
1) la Sig.ra per i figli e nonché questi ultimi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 per loro stessi, espressamente rinunciano all'assegno di mantenimento posto a carico del Sig.
[...]
Pt_1
2) la Sig.ra ed il Sig. dichiarano di farsi ancora carico, nella Controparte_1 Parte_1 misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie (secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale), previamente concordate ed autorizzate, occorrenti per i loro figli e Controparte_2
CP_3
3) il ricorrente ed i resistenti tutti si danno reciprocamente atto di non avere altro (eccetto quanto sopra) a pretendere l'uno dall'altro, avendo risolto ogni altra pendenza, anche di natura economica;
4) spese legali compensate.
Le condizioni così concordate appaiono conformi all'interesse delle parti e non contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale.
La natura del giudizio e delle conclusioni giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 22868/2024:
- Dispone in conformità a quanto concordato dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 03/10/2025
Il Presidente rel.
MA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MA EN Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 22868/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. D' AFIERO CHIARA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] in data [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. BONCI DANIELE, giusta procura in atti
RESISTENTE nonché nei confronti di
( ), con il patrocinio dell'avv. BONCI DANIELE, Controparte_2 C.F._3 giusta procura in atti
RESISTENTE
e
( ), con il patrocinio dell'avv. BONCI DANIELE, CP_3 C.F._4 giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio CONCLUSIONI: come da accordo
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/05/2025 e ritualmente notificato, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di modificare le condizioni di divorzio, chiedendo in via principale la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, l'uno maggiorenne economicamente indipendente e l'altra maggiorenne ed allo stato né occupata nello studio né in cerca di attività lavorativa;
in via subordinata, chiedeva la riduzione dell'importo del suddetto assegno.
Si costituivano in giudizio , e , i Controparte_1 Controparte_2 CP_3 quali rappresentavano che, nelle more, tra le parti era intervenuto un accordo alle seguenti condizioni:
1) la Sig.ra per i figli e nonché questi ultimi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 per loro stessi, espressamente rinunciano all'assegno di mantenimento posto a carico del Sig.
[...]
Pt_1
2) la Sig.ra ed il Sig. dichiarano di farsi ancora carico, nella Controparte_1 Parte_1 misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie (secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale), previamente concordate ed autorizzate, occorrenti per i loro figli e Controparte_2
CP_3
3) il ricorrente ed i resistenti tutti si danno reciprocamente atto di non avere altro (eccetto quanto sopra) a pretendere l'uno dall'altro, avendo risolto ogni altra pendenza, anche di natura economica;
4) spese legali compensate.
Le condizioni così concordate appaiono conformi all'interesse delle parti e non contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale.
La natura del giudizio e delle conclusioni giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 22868/2024:
- Dispone in conformità a quanto concordato dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 03/10/2025
Il Presidente rel.
MA EN