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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato, ex art.127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1843/2020 R. G., promossa da:
, nato a [...], il [...] c. f: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv. ti MICHELA FOTI, ANTONELLO MONORITI, MARIA
CAMMAROTO e OLIVIERO ATZENI elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in
Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/06/2020, adiva codesto Giudice del Parte_1
Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo e di aver svolto attività lavorativa, nel 2016 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta Darifoglio società cooperativa agricola.
Lamentava che l' aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne CP_1
era venuta a conoscenza nel gennaio 2020. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per CP_1
l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, oltre risarcimento dei danni, anche morali subiti a causa della ingiusta cancellazione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestando nel merito CP_1
la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, a seguito del deposito di note ex art.127 ter, veniva decisa con la presente sentenza. Parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per le suindicate giornate alle dipendenze della ditta
Darifoglio.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Passando al merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in CP_1 un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la Ditta il Darifoglio al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 28.3.2019, prodotto in atti dall' , e a firma dagli ispettori e . CP_1 Persona_1 Persona_2
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della Ditta il Darifoglio per l'anno 2016.
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
Su richiesta istruttoria della ricorrente, è stato sentito nel corso di causa un testimone,
, che ha confermato gli assunti di parte ricorrente, confermando l'esistenza di un Testimone_1
rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Ditta il Darifoglio nell'anno 2016 per 102 giornate lavorative, specificando l'esistenza di un potere tipico datoriale da parte del titolare della ditta o da parte del delegato, individuando con precisione il luogo di lavoro (i terreni siti in Tortorici
e Montalbano Elicona), le mansioni svolte l'orario di lavoro e la paga corrisposta.
La sua deposizione si ritiene possa ritenersi attendibile, poiché il teste, pur avendo un contenzioso in corso con l , lo stesso riguardava annualità differenti, e verosimilmente inerente CP_1
attività lavorativa prestata con altra ditta.
Dalla dimostrazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta Darifoglio per l'anno
2016 ne deriva che la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la reiscrizione della stessa negli
CP_ elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli è fondata e va accolta, con condanna dell' a provvedere alla reiscrizione della stessa nel relativo elenco per 102 giornate. CP_ Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell Le stesse si liquidano in dispositivo, ex DM n. 55/2014, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e della semplicità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., con ricorso depositato il 08/06/2020 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che ha lavorato, quale bracciante agricolo, alle Parte_1
dipendenze della ditta Darifoglio per 102 giornate annue nel 2016;
- Condanna l' a provvedere alla reiscrizione del ricorrente presso gli elenchi anagrafici CP_1
dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate di cui al punto che precede;
- Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida CP_1
in euro 1.900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 15.05.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena