Articolo 5 della Legge 12 agosto 1982, n. 569
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 agosto 1982
Art. 5.
L' articolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' modificato come segue:
la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
"i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale";
dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente lettera:
"l) direzione centrale per i servizi di ragioneria".
Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno".
Entrata in vigore il 20 agosto 1982