Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano
Sezione II Civile
RG 360/2025 riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori dott. Caterina Macchi Presidente dott. Luisa Vasile Giudice dott. Guendalina Pascale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata in data 10.3.25
DA
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FERRARIO ANDREA NEI CONFRONTI DI
Controparte_1 C.F._1
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 10.3.25 parte creditrice procedente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di;
Controparte_1
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica a mezzo pec alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione;
osserva quanto segue.
• sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa
(COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
• la società debitrice è un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore a € 30.000, sussistendo pendenze erariali per circa euro 695.000,00;
• si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 121CCII come risulta desumibile;
1) dal decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 cpc;
2) dal precetto vanamente intimato alla debitrice;
3) dal vano tentativo di pignoramento
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. pagina 1 di 3
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
, con sede in Milano via Papa Dario 14, quale procedura principale;
C.F._1
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Guendalina Pascale;
3) NOMINA Curatore il dott. professionista in possesso dei requisiti di cui Persona_1 all'art. 358 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 24.9.25 ad ore 10.20, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate pagina 2 di 3 inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Milano, il 24.4.25
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Macchi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Guendalina Pascale
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