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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/11/2025, n. 4232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4232 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Ida
Ponticelli, all'udienza del 3 novembre 2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5561 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
nata il [...] ad [...] rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SC LO, presso il quale è elettivamente domiciliata, come in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso come in atti CP_1 dall'Avvocatura dell' CP_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2025, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento di disconoscimento notificato in data 27.12.2024, con il quale CP_ l contestava la sussistenza effettiva del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dall'istante con dell' negli anni 2021 dal 03 agosto al 31 Controparte_3
dicembre e 2022 dal 15 giugno al 31 ottobre per 102 giornate.
Ha contestato il disconoscimento del rapporto di lavoro, derivato da un accertamento ispettivo i cui esiti dovevano ritenersi superabili alla luce del fatto che l'effettiva sussistenza del rapporti di lavoro in questione sarebbe indiziata da plurimi elementi di
Pers natura documentale (unilav, buste paga e . Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità del provvedimento di disconoscimento impugnato e accertarsi la sussistenza dei rapporti di lavoro invalidati oggetto di contestazione, con conseguente ripristino del relativo periodo contributivo, e con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, all'odierna udienza lette le note di trattazione scritta ex art. 127ter cpc, la scrivente decideva mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, quanto ai dedotti motivi di opposizione, va osservato che, diversamente da quanto affermato nell'atto introduttivo, e per le ragioni che si andranno ad esplicitare, il provvedimento di disconoscimento di cui si discorre appare immune da qualunque censura di illegittimità.
Segnatamente, all'esito degli accertamenti condotti nei confronti dell'impresa agricola per il periodo oggetto di accertamento, emergeva che i periodi denunciati non hanno trovato integrale conferma e riscontro nelle libere dichiarazioni rilasciate dai lavoratori interessati, nonché dal loro incrocio, confrontate in uno con la documentazione fiscale esibita e con ulteriori elementi di valutazione. Sono emerse diverse irregolarità riguardanti, in alcuni casi, la sussistenza stessa del rapporto di lavoro denunciato, in altri la congruità delle giornate di lavoro bracciantile denunciate, in altri ancora il loro corretto inquadramento contrattuale in relazione alle mansioni effettivamente espletate.
Tali conclusioni - di cui si fa esplicita menzione nel corpo del verbale di accertamento - sono supportate, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dai presunti dipendenti dell'azienda agricola tra cui la stessa ricorrente.
Orbene, quanto alla posizione dell'istante si legge nel citato verbale che “Le dichiarazioni rilasciate dalla lavoratrice sig.ra risultano essere incongrue sotto una Parte_1
pluralità di aspetti.
In relazione al primo rapporto di lavoro (anno 2021) emerge una difformità tra il periodo di lavoro in cui la stessa sarebbe stata assicurata (da Agosto a Dicembre) ed il periodo di lavoro dalla stessa riconosciuta limitata invece, ai mesi di Ottobre - Dicembre. In ordine al tipo di attività svolta (…2021 mi sono occupata della raccolta di peperoni, melenzane, pomodori sia in campo aperto che sotto le serre) si osserva innanzitutto come il periodo di raccolta dei pomodori non coincide con il periodo di lavoro dichiarato (da Ottobre), perché sia dalla documentazione fiscale esibita sia dalle altre dichiarazioni acquisite emerge come tale raccolta è avvenuta nei soli mesi di Luglio- Agosto, periodo in cui la sig.ra
[...]
asserisce di non aver prestato attività lavorativa per (…Per l'azienda Pt_1 CP_3
agricola di ho lavorato negli anni 2021 e 2022. La prima volta ho lavorato dal CP_3
mese di Ottobre fino a Dicembre;
la seconda volta ho iniziato a lavorare a Giugno, mi sembra a fine mese, fino ad Ottobre).
Ancora, la sig.ra riferisce di aver raccolto pomodori a mano, esclusivamente Parte_1
sotto le serre a Villa Literno e Trentola Ducenta. Ebbene, come da dichiarazioni del titolare nonché dalla documentazione esaminata, si osserva che i pomodori prodotti dall'azienda agricola sono di tipo industriale, raccolti con macchinari e coltivati in campo CP_3
aperto, per ammissione dello stesso titolare, che, nel condurre gli ispettori Vigilanti sui terreni da lui gestiti ha precisato che i terreni coltivati a pomodoro erano tutti a campo aperto, privi di serre, in cui la raccolta avviene utilizzando un macchinario agricolo. Sotto le serre venivano coltivati altri tipi di ortaggi come melanzane, fagiolini, zucchine e dal 2022 fragole. (…)Ancora non risulta documentata l'attività di raccolta degli altri ortaggi
(melanzane, zucchine ecc) asserita dalla sig. . Dalla documentazione esaminata Pt_1
dai funzionari di Vigilanza vi è, infatti, una sola fattura di vendita di peperoncini risalente al mese di Giugno 2021, antecedente l'assunzione della dipendente in esame, e non risultano fatture di vendita di melanzane e nel periodo Ottobre – Dicembre 2021. Pt_2
Anzi, le uniche fatture relative a tale periodo hanno ad oggetto la vendita di prodotti diversi da quelli indicati, vale a dire fagiolini, tra l'altro venduti a blocco, con raccolta cioè a carico dell'acquirente. Anche le fatture emesse nei primi mesi del 2022 sono relative sempre alla vendita di fagiolini, sempre avvenuta a blocco.
In relazione al secondo rapporto di lavoro, instaurato nel periodo dal 25.06.2022 al
31.10.2022, valgono le considerazioni già svolte in merito all'attività di raccolta dei pomodori che la sig.ra asserisce aver effettuato a mano e sotto le serre, Parte_1
contrariamente alle affermazioni degli altri dipendenti e dello stesso titolare. Le uniche fatture di vendita di peperoncini, zucchine e prodotte nel 2022 sono tutte Parte_3
antecedenti la data di assunzione della lavoratrice in esame (fattura del 30.05.2022 e del
15.06.2022 recante anche la data di ritiro merce). Nel mese di Ottobre 2022 vi sono fatture di vendita di fagiolini, non indicati dalla dichiarante in esame contenenti la dicitura "a blocco" che sta ad indicare come la loro raccolta sia avvenuta con manodopera dello
CP_ stesso acquirente” (cfr. verbale in produzione ).
Tali affermazioni, in uno all'assenza - del pari rilevata dai verbalizzanti all'atto dell'accesso sui luoghi di causa - di riscontri rispetto all'effettivo espletamento di dette mansioni (ad es. eventuali testimonianze di terzi fornitori e/o clienti e/o addetti al servizio postale, oppure il reperimento di documentazione sottoscritta dalla stessa ), hanno indotto gli ispettori Pt_1
a formalizzare le conclusioni rassegnate nel verbale, ossia che il rapporto di lavoro denunciato dall' con la sig. avesse natura fittizia(cfr. Controparte_3 Parte_1
verbale di accertamento ispettivo in atti).
Queste essendo le risultanze dell'ispezione culminata nell'adozione del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro per cui è causa, va rammentato, innanzitutto, che i verbali ispettivi fanno fede fino a querela di falso relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. n.9251/2010, 11946/2005, 15702/2004).
Detto valore probatorio non può essere dunque smentito, in difetto di un rituale disconoscimento operato nelle forme della proposizione di un giudizio per querela di falso, attraverso la generica contestazione del loro contenuto operata in ricorso.
Anzi, a ben vedere, analizzando il materiale istruttorio prodotto in giudizio dalla stessa parte ricorrente, alcun elemento di supporto alla prospettazione di cui al ricorso è emerso, risultando, invero, un quadro probatorio convergente con la ricostruzione dei fatti operata CP_ dagli ispettori e dall' .
Segnatamente, assumono valore meramente indiziario, e comunque insufficiente ai fini della piena prova della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, le risultanze documentali indicate in ricorso e allegate in atti (unilav, buste paga e Cud), poiché provenienti da parte datoriale, anch'essa interessata dagli esiti dell'indagine ispettiva e dai provvedimenti conseguenti.
Per altro verso, in difetto di sottoscrizione per ricevuta e quietanza delle buste paga da parte del lavoratore, non vi è alcuna prova che gli importi – che l'istante assume in ricorso essere stati pagati con assegni che non sono stati versati in atti - indicati siano stati effettivamente erogati dal presunto datore di lavoro (cfr. buste paga in produzione parte ricorrente).
La ricorrente inoltre, a fronte delle risultanze del verbale ispettivo, non allega ulteriori elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un vincolo di subordinazione. La stessa indicazione delle mansioni svolte è effettuata, del resto, in maniera approssimativa e detta genericità non può che condurre al rigetto anche delle richieste istruttorie.
Segnatamente, sotto tale profilo, deve segnalarsi che parte ricorrente ha chiesto CP_ l'escussione come teste di soggetti che, per come ricostruito dall' in sede di memoria di costituzione, pure sono stati destinatari di un provvedimento di annullamento del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima azienda agricola.
Anche sotto tale profilo, si appalesano dunque prive di pregio le deduzioni compiute dal ricorrente in punto di insufficienza della prova delle circostanze accertate dall' . CP_1
Per tutte le considerazioni esposte si impone il rigetto integrale del ricorso.
Nulla per le spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. cpc.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese.
Aversa, 4.11.2025
Il giudice del lavoro
Dott. ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Ida
Ponticelli, all'udienza del 3 novembre 2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5561 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
nata il [...] ad [...] rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SC LO, presso il quale è elettivamente domiciliata, come in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso come in atti CP_1 dall'Avvocatura dell' CP_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2025, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento di disconoscimento notificato in data 27.12.2024, con il quale CP_ l contestava la sussistenza effettiva del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dall'istante con dell' negli anni 2021 dal 03 agosto al 31 Controparte_3
dicembre e 2022 dal 15 giugno al 31 ottobre per 102 giornate.
Ha contestato il disconoscimento del rapporto di lavoro, derivato da un accertamento ispettivo i cui esiti dovevano ritenersi superabili alla luce del fatto che l'effettiva sussistenza del rapporti di lavoro in questione sarebbe indiziata da plurimi elementi di
Pers natura documentale (unilav, buste paga e . Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità del provvedimento di disconoscimento impugnato e accertarsi la sussistenza dei rapporti di lavoro invalidati oggetto di contestazione, con conseguente ripristino del relativo periodo contributivo, e con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, all'odierna udienza lette le note di trattazione scritta ex art. 127ter cpc, la scrivente decideva mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, quanto ai dedotti motivi di opposizione, va osservato che, diversamente da quanto affermato nell'atto introduttivo, e per le ragioni che si andranno ad esplicitare, il provvedimento di disconoscimento di cui si discorre appare immune da qualunque censura di illegittimità.
Segnatamente, all'esito degli accertamenti condotti nei confronti dell'impresa agricola per il periodo oggetto di accertamento, emergeva che i periodi denunciati non hanno trovato integrale conferma e riscontro nelle libere dichiarazioni rilasciate dai lavoratori interessati, nonché dal loro incrocio, confrontate in uno con la documentazione fiscale esibita e con ulteriori elementi di valutazione. Sono emerse diverse irregolarità riguardanti, in alcuni casi, la sussistenza stessa del rapporto di lavoro denunciato, in altri la congruità delle giornate di lavoro bracciantile denunciate, in altri ancora il loro corretto inquadramento contrattuale in relazione alle mansioni effettivamente espletate.
Tali conclusioni - di cui si fa esplicita menzione nel corpo del verbale di accertamento - sono supportate, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dai presunti dipendenti dell'azienda agricola tra cui la stessa ricorrente.
Orbene, quanto alla posizione dell'istante si legge nel citato verbale che “Le dichiarazioni rilasciate dalla lavoratrice sig.ra risultano essere incongrue sotto una Parte_1
pluralità di aspetti.
In relazione al primo rapporto di lavoro (anno 2021) emerge una difformità tra il periodo di lavoro in cui la stessa sarebbe stata assicurata (da Agosto a Dicembre) ed il periodo di lavoro dalla stessa riconosciuta limitata invece, ai mesi di Ottobre - Dicembre. In ordine al tipo di attività svolta (…2021 mi sono occupata della raccolta di peperoni, melenzane, pomodori sia in campo aperto che sotto le serre) si osserva innanzitutto come il periodo di raccolta dei pomodori non coincide con il periodo di lavoro dichiarato (da Ottobre), perché sia dalla documentazione fiscale esibita sia dalle altre dichiarazioni acquisite emerge come tale raccolta è avvenuta nei soli mesi di Luglio- Agosto, periodo in cui la sig.ra
[...]
asserisce di non aver prestato attività lavorativa per (…Per l'azienda Pt_1 CP_3
agricola di ho lavorato negli anni 2021 e 2022. La prima volta ho lavorato dal CP_3
mese di Ottobre fino a Dicembre;
la seconda volta ho iniziato a lavorare a Giugno, mi sembra a fine mese, fino ad Ottobre).
Ancora, la sig.ra riferisce di aver raccolto pomodori a mano, esclusivamente Parte_1
sotto le serre a Villa Literno e Trentola Ducenta. Ebbene, come da dichiarazioni del titolare nonché dalla documentazione esaminata, si osserva che i pomodori prodotti dall'azienda agricola sono di tipo industriale, raccolti con macchinari e coltivati in campo CP_3
aperto, per ammissione dello stesso titolare, che, nel condurre gli ispettori Vigilanti sui terreni da lui gestiti ha precisato che i terreni coltivati a pomodoro erano tutti a campo aperto, privi di serre, in cui la raccolta avviene utilizzando un macchinario agricolo. Sotto le serre venivano coltivati altri tipi di ortaggi come melanzane, fagiolini, zucchine e dal 2022 fragole. (…)Ancora non risulta documentata l'attività di raccolta degli altri ortaggi
(melanzane, zucchine ecc) asserita dalla sig. . Dalla documentazione esaminata Pt_1
dai funzionari di Vigilanza vi è, infatti, una sola fattura di vendita di peperoncini risalente al mese di Giugno 2021, antecedente l'assunzione della dipendente in esame, e non risultano fatture di vendita di melanzane e nel periodo Ottobre – Dicembre 2021. Pt_2
Anzi, le uniche fatture relative a tale periodo hanno ad oggetto la vendita di prodotti diversi da quelli indicati, vale a dire fagiolini, tra l'altro venduti a blocco, con raccolta cioè a carico dell'acquirente. Anche le fatture emesse nei primi mesi del 2022 sono relative sempre alla vendita di fagiolini, sempre avvenuta a blocco.
In relazione al secondo rapporto di lavoro, instaurato nel periodo dal 25.06.2022 al
31.10.2022, valgono le considerazioni già svolte in merito all'attività di raccolta dei pomodori che la sig.ra asserisce aver effettuato a mano e sotto le serre, Parte_1
contrariamente alle affermazioni degli altri dipendenti e dello stesso titolare. Le uniche fatture di vendita di peperoncini, zucchine e prodotte nel 2022 sono tutte Parte_3
antecedenti la data di assunzione della lavoratrice in esame (fattura del 30.05.2022 e del
15.06.2022 recante anche la data di ritiro merce). Nel mese di Ottobre 2022 vi sono fatture di vendita di fagiolini, non indicati dalla dichiarante in esame contenenti la dicitura "a blocco" che sta ad indicare come la loro raccolta sia avvenuta con manodopera dello
CP_ stesso acquirente” (cfr. verbale in produzione ).
Tali affermazioni, in uno all'assenza - del pari rilevata dai verbalizzanti all'atto dell'accesso sui luoghi di causa - di riscontri rispetto all'effettivo espletamento di dette mansioni (ad es. eventuali testimonianze di terzi fornitori e/o clienti e/o addetti al servizio postale, oppure il reperimento di documentazione sottoscritta dalla stessa ), hanno indotto gli ispettori Pt_1
a formalizzare le conclusioni rassegnate nel verbale, ossia che il rapporto di lavoro denunciato dall' con la sig. avesse natura fittizia(cfr. Controparte_3 Parte_1
verbale di accertamento ispettivo in atti).
Queste essendo le risultanze dell'ispezione culminata nell'adozione del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro per cui è causa, va rammentato, innanzitutto, che i verbali ispettivi fanno fede fino a querela di falso relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. n.9251/2010, 11946/2005, 15702/2004).
Detto valore probatorio non può essere dunque smentito, in difetto di un rituale disconoscimento operato nelle forme della proposizione di un giudizio per querela di falso, attraverso la generica contestazione del loro contenuto operata in ricorso.
Anzi, a ben vedere, analizzando il materiale istruttorio prodotto in giudizio dalla stessa parte ricorrente, alcun elemento di supporto alla prospettazione di cui al ricorso è emerso, risultando, invero, un quadro probatorio convergente con la ricostruzione dei fatti operata CP_ dagli ispettori e dall' .
Segnatamente, assumono valore meramente indiziario, e comunque insufficiente ai fini della piena prova della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, le risultanze documentali indicate in ricorso e allegate in atti (unilav, buste paga e Cud), poiché provenienti da parte datoriale, anch'essa interessata dagli esiti dell'indagine ispettiva e dai provvedimenti conseguenti.
Per altro verso, in difetto di sottoscrizione per ricevuta e quietanza delle buste paga da parte del lavoratore, non vi è alcuna prova che gli importi – che l'istante assume in ricorso essere stati pagati con assegni che non sono stati versati in atti - indicati siano stati effettivamente erogati dal presunto datore di lavoro (cfr. buste paga in produzione parte ricorrente).
La ricorrente inoltre, a fronte delle risultanze del verbale ispettivo, non allega ulteriori elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un vincolo di subordinazione. La stessa indicazione delle mansioni svolte è effettuata, del resto, in maniera approssimativa e detta genericità non può che condurre al rigetto anche delle richieste istruttorie.
Segnatamente, sotto tale profilo, deve segnalarsi che parte ricorrente ha chiesto CP_ l'escussione come teste di soggetti che, per come ricostruito dall' in sede di memoria di costituzione, pure sono stati destinatari di un provvedimento di annullamento del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima azienda agricola.
Anche sotto tale profilo, si appalesano dunque prive di pregio le deduzioni compiute dal ricorrente in punto di insufficienza della prova delle circostanze accertate dall' . CP_1
Per tutte le considerazioni esposte si impone il rigetto integrale del ricorso.
Nulla per le spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. cpc.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese.
Aversa, 4.11.2025
Il giudice del lavoro
Dott. ssa Ida Ponticelli