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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 11475/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 11,18 innanzi al dott. Diletta Maria Grisanti, sono comparsi: per l'avv. TASSO TORQUATO, oggi sostituito dall'avv. Enrica Silvestri;
Parte_1 per l'avv. BELTRAMI Parte_2
MAURO;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti, riportandosi alle rispettive note e contestando quanto ex adverso dedotto. Parte opponente precisa che l'importo dovuto in restituzione quale differenza è quello di cui alla pag. 11 delle proprie note conclusive;
precisa come i pagamenti intermedi non possano corrispondere ad accettazione dell'opera, essendo rimesso tutto in sede di collaudo finale e come i vizi siano comunque stati denunciati volta per volta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 18,39
Il Giudice
dott.ssa Diletta Maria Grisanti
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti, all'udienza del 20.03.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 18,39 del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella controversia iscritta al n. 11475 degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa con atto di citazione notificato in data 22.12.2022 e iscritto a ruolo il 23.12.2022 da
(c.f. ), elettVAmente domiciliato in Mirano (Ve), via Parte_1 C.F._1
Castellantico n. 18, presso lo studio dell'avv. prof. Torquato Tasso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opponente- contro
(p. VA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettVAmente domiciliata in Brescia (BS), via XX Settembre n. 48, presso lo studio dell'avv. Mauro Beltrami che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- opposta - in punto: opposizione a decreto ingiuntivo (inadempimento contrattuale-appalto);
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione fissata per il 20.03.2025, le parti concludevano come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenVA in giudizio la Parte_1 [...] al fine di ottenere: 1) previo rigetto dell'eventuale richiesta di Controparte_2 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2231/22 (n. 8202/2022 r.g.) emesso dal presente Tribunale, la revoca del medesimo e il rigetto di qualsivoglia domanda avanzata dall'ingiungente pagina 2 di 9 nei propri confronti;
2) in via riconvenzionale, l'accertamento che l'importo complessVAmente dovuto per le prestazioni di cui alla fattura n. 20 del 21.02.2021 ammonta ad euro 9.032,75, da compensare con i propri crediti nei confronti dell'ingiungente; 3) sempre in via riconvenzionale, previo accertamento della riconducibilità dell'accordo intervenuto tra le parti al contratto d'appalto e del valore dei lavori già eseguiti pari ad euro 72.193,66 (o alla diversa cifra risultante all'esito dell'istruttoria ovvero a quella ritenuta di giustizia) nonché della corresponsione della maggior somma di euro 92.070,00 (o della diversa cifra risultante all'esito dell'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia), la condanna, nei confronti dell'ingiungente, alla restituzione della somma di euro 19.876,34 ovvero della diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rVAlutazione con conseguente compensazione con eventuali ragioni di credito riconosciute in capo a parte opposta;
4) ancora in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento dell'appaltatrice non avendo quest'ultima portato a termine le opere richieste ed essendo stati riscontrati vizi e difetti su quelle eseguite, la condanna della suddetta alla corresponsione della somma di euro 15.264,70 ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o di quella ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rVAlutazione dal di del dovuto al saldo con conseguente compensazione con le eventuali reciproche ragioni di credito.
A sostegno delle proprie richieste, parte opponente deduceva, in particolare:
- di aver ricevuto dalla ingiunzione di Controparte_2 pagamento per la somma di euro 13.109,68 a titolo di corrispettivo per le forniture asseritamente eseguite dalla suddetta presso la propria abitazione;
- che, in realtà, era stato stipulato un contratto d'appalto avente ad oggetto l'effettuazione di talune lavorazioni edili come da preventivo sottoscritto e allegato all'accordo quale parte integrante di quest'ultimo;
- che i lavori avrebbero dovuto essere terminati entro la fine del 2018;
- che era stato espressamente pattuito che i costi di eventuali lavorazioni non preventVAte, laddove non previamente concordati per iscritto, avrebbero dovuto allinearsi a quelli stabiliti nel prezzario aggiornato della CIA di Venezia;
- che era stata altresì concordata l'irrilevanza, nel conteggio dei compensi dovuti, di qualsiasi possibile variazione delle quantità indicate nel relativo computo metrico;
- che, sebbene fossero stati concordati interventi per complessivi euro 105.535,60 oltre VA,
l'appaltatrice non aveva effettuato lavori per euro 39.905,00 circa;
- di aver, infatti, dovuto affidare a terzi, la fornitura e posa di mattoni in vetrocemento energysaving, lo spostamento dei cardini scuri, l'installazione di un portone, la fornitura e posa di davanzali metallici
, alcune opere relative alla piscina e il cappotto esterno;
CP_3
pagina 3 di 9 - che l'ingiungente aveva omesso/non completato l'innalzamento del camino in muratura, la realizzazione di un pavimento in WPC legno composito per solarium piscina, la fornitura e posa di pavimentazione esterna in gres porcellanato e talune opere edili relative alla piscina;
- che, dunque, il credito in capo alla suddetta dev'essere rideterminato in euro 65.630,60 oltre VA per un totale di euro 72.193,66;
- di aver, tuttavia, già versato la maggior somma di euro 92.070,00;
- che il maggior esborso di euro 19.876,34 risulta quindi privo di titolo;
- di aver invitato parte opposta a terminare i lavori e di aver denunciato più volte, anche al direttore dei lavori, alcuni vizi tra cui il mancato completamento dell'innalzamento del camino, della rasatura del cappotto, del ripristino del vano soggiorno nonché la mancata correzione dell'asse sulla struttura in cartongesso, la mancata fornitura e posa dell'isolamento termico nel soffitto del garage;
- che la fattura monitoriamente azionata deve ritenersi riferirsi, laddove effettVAmente eseguite, a prestazioni extra-preventivo i cui corrispettivi avrebbero dovuto coincidere con quelli stabiliti nel prezzario della CIA veneziana non essendovi stata alcuna pattuizione al riguardo;
- che, rispetto al suddetto prezzario, l'ingiungente aveva richiesto un importo maggiorato di euro
4.076,93;
- di aver incaricato un professionista il quale aveva riscontrato la presenza di umidità al piede della parete perimetrale interna lato Ovest, nei locali garage e ripostiglio, con ammaloramento dell'intonaco rigonfiamento/distacco della dipintura, numerosi difetti nella muretta perimetrale in calcestruzzo (sia nella facciata interna, sia nella facciata esterna), la mancata stesura dell'intonaco e la mancata finitura di due zone delle pareti della porzione sud del garage, la mancanza della finitura nel locale soggiorno (“in corrispondenza del tratto di parete Sud in vetrocemento”), l'omessa ridipintura di un tratto di tavolato del soffitto (sostitutivo di quello precedente, sfondato durante i lavori),
“danneggiamenti del tavolato a vista, travi e alla sottostante parete Est per infiltrazioni” e ammaccamento di una grondaia, danni tutti quantificati in euro 15.264,70 VA inclusa;
- che, non solo era stato fatturato un importo superiore al valore delle opere realizzate, ma era stato altresì monitoriamente azionato un credito privo di titolo giustificativo;
- che la fattura di cui al monitorio risulta prVA, infatti, di allegazione contabile o contrattuale.
Si costituVA nel presente giudizio la chiedendo: 1) il Controparte_2 rigetto delle eccezioni di rito e di merito sollevate da parte opponente in quanto infondate;
2) la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto quanto meno per la minor somma di euro 8.997,29 oltre a interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
3) il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del provvedimento monitorio;
4) previo accertamento della malafede o colpa grave in capo all'opponente, la condanna di quest'ultima al pagamento di una somma da determinarsi in via pagina 4 di 9 equitatVA ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 5) in ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento che l'ingiunta le è debitrice per la somma di euro 13.109,68, oltre a interessi moratori e a quelli ulteriori, da conteggiarsi sulla somma capitale, decorrenti dal 01.06.2021 al saldo o della diversa somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi di mora dalla data di scadenza dei singoli pagamenti al saldo e, per l'effetto, la condanna di parte opponente al pagamento della suddetta somma.
A sostegno delle proprie richieste, parte opposta deduceva in particolare: 1) che le parti avevano espressamente concordato che alcune opere fossero realizzate a corpo, mentre altre commisurate ai lavori effettVAmente svolti e ai materiali impiegati;
2) che i prezzi praticati e le somme fatturate avevano, dunque, tenuto conto della variazione quantitatVA dei materiali;
3) che i singoli SAL pagati (quindi accettati) riportano, infatti, un riepilogo delle quantità effettVAmente utilizzate;
4) la non contestazione da parte dell'opponente in merito alle quantità dei materiali e il prezzo praticato;
5) che i SAL erano stati determinati sulla base del preventivo e accettati dall'ingiunto; 6) che il committente aveva dunque, sulla base di quanto concordato dalle parti, approvato ogni singola voce di spesa e preventVAmente verificato la correttezza dell'esecuzione delle opere stesse;
7) che la consegna dell'opera e la sua accettazione hanno un effetto liberatorio rispetto alla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili come quelli indicati nella perizia di parte depositata in atti;
8) che nessuna delle opere contestate è oggetto della fattura monitoriamente azionata;
9) che nessuna delle opere indicate nella fattura è mai stata oggetto di contestazione, non avendo l'ingiunto negato la loro effettVA realizzazione;
10) la formazione unilaterale della perizia depositata nonché la relatVA erroneità per quanto riguarda il prezzario utilizzato come riferimento;
11) di aver, comunque, depositato, in sede monitoria, il file nativo digitale della fattura;
12) che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
13) il riconoscimento da parte dell'opponente della debenza quantomeno della minor cifra di euro 8.997,29.
Assegnati i termini ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, istruita anche tramite assunzione della prova orale, venVA rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione alle parti di note conclusive. All'udienza di discussione, le parti si riportavano alle note rispettVAmente depositate;
parte opponente precisava come i pagamenti intermedi non possano ritenersi comportare l'accettazione dell'opera, essendo rimessa quest'ultima alla sede del collaudo finale, e come i vizi fossero stati, comunque, denunciati volta per volta.
L'opposizione è fondata e, dunque, deve essere accolta nei termini che seguono.
Come detto in punto di fatto, parte opponente ha adito il presente Tribunale al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della relatVA provvisoria esecutorietà, e/o il rigetto di qualsivoglia altra domanda avanzata dall'opposta nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento che l'importo complessVAmente dovuto per le prestazioni di cui alla fattura azionata in sede monitoria ammonta ad euro 9.032,75, da compensare con i propri crediti nei pagina 5 di 9 confronti dell'ingiungente, e la condanna dell'opposta, alla restituzione della somma di euro 19.876,34, quale differenza tra il corrisposto e l'eseguito, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rVAlutazione con conseguente eventuale compensazione, oltre alla condanna della suddetta alla corresponsione della somma di euro 15.264,70 ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o di quella ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rVAlutazione dal di del dovuto al saldo e eventuale conseguente compensazione, a fronte del suo inadempimento a quanto concordato tra le parti.
Ebbene, con riferimento ai lavori di cui alla fattura azionata in sede monitoria, parte opponente risulta cogliere nel segno circa la mancata dimostrazione da parte della creditrice opposta dell'intervenuto accordo tra le parti per la realizzazione quanto meno di alcune delle lavorazioni ivi indicate.
E invero, da un raffronto tra le voci contenute nel documento de quo e quelle specificate nel preventivo allegato al contratto d'appalto, emerge come solamente l'attività di scavo piscina, di scavo per locale tecnico, di fornitura lamiere per contenimento terra e relatVA manodopera trovino corrispondenza, seppur per la minor somma di complessivi euro 3.500,00, in quelle indicate nel preventivo, mentre le rimanenti, non risultando, per l'appunto, oggetto di contrattazione espressa e non trovando, comunque giustificazione in un diverso e ulteriore titolo, la cui esistenza sarebbe stato onere dell'opposta dimostrare (sul punto, cfr la clausola inserita dalle stesse parti nel doc. n. 2 di parte opponente in base alla quale “qualunque lavoro, a corpo
o in economia, non contemplato o non economicamente specificato nel presente contratto venga eseguito dall'appaltatore solo se in accordo con la committenza e la DL”), non possono ritenersi oggetto di alcuna legittima pretesa creditoria.
Non risulta, invece, fondata l'eccezione sollevata da parte opponente in merito all'asserita mancata esecuzione di alcune delle opere concordate da parte della Parte_2
considerato che lo stesso teste indicato da quest'ultima, escusso anche in relazione ai
[...] lavori di cui alla fattura oggetto di opposizione, ha dichiarato che: “leggo e confermo che sono state eseguite le lavorazioni, non mi ricordo però del prolungamento parete di sostegno pompeiana, dello spostamento dei cardini degli scuri, il cappotto non lo abbiamo fatto noi, dei davanzali non mi ricordo, parete in polistirolo della piscina non mi sembra che
l'abbiamo fatta noi, fornitura e posa di gress porcellanato non mi ricordo, abbiamo fatto il foro della nuova porta ma non mi ricordo altro, non mi ricordo lo spostamento della grondaia, le altre confermo tutte e sono state conclusi e per quanto ne so a regola d'arte ADR ero sempre presente forse l'unico sempre presente;
quanto a foro su soffitto è stata tagliata la perlina e fatto quanto richiesto, non mi ricordo altro” (cfr. dichiarazioni di di cui al verbale d'udienza del Testimone_1
27.06.24), confermando in tal modo che i suddetti interventi, tenuto conto comunque della necessità di provare l'accordo relativo a quelli extra preventivo, sono stati effettVAmente effettuati.
Tanto precisato, parte opposta deve ritenersi, dunque, creditrice nei confronti dell'opponente della somma di euro 3.500,00 (e non del diverso importo di euro 4.500,00 che risulterebbe dalla sommatoria dei costi delle lavorazioni effettVAmente pattuite di cui alla fattura n. 20, considerato che il pagamento di tali opere è pagina 6 di 9 stato concordato a corpo e, dunque, non suscettibile di revisione in base alle quantità, essendo tale variazione pattuita dalle parti solo con riferimento all'“esecuzione delle opere non previste”) dal quale tuttavia dev'essere detratto lo sconto di euro 400,00 effettuato in fattura sulla voce “scavo piscina”, con la conseguenza che il quantum dovuto deve essere rideterminato nella minor somma di euro 3.100,00.
Passando, dunque, alla richiesta di restituzione della somma di euro 19.876,34 già versata da Parte_1 di cui la si sarebbe indebitamente arricchita, non Controparte_2 avendo quest'ultima fornito prova, secondo la tesi dell'opponente, delle lavorazioni effettuate a giustificazione di tale maggior esborso rispetto all'eseguito, essa non risulta meritevole di accoglimento.
A tal proposito, infatti, assume portata dirimente quanto stabilito dalle stesse parti nel contratto d'appalto in base al quale “tutte le trance di pagamento verranno effettuate dal committente previa verifica dell'esecuzione a regola
d'arte delle opere” (cfr. doc. n. 2 di parte opponente): alla luce di tale clausola (nonché di quanto previsto dall'art. 1666, secondo comma, c.c. disciplinante l'ipotesi, qual è, appunto, quella di specie, della verifica e pagamento di singole partite in base al quale se “si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita. Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata;
non produce questo effetto il versamento di semplici acconti” che implica l'accettazione dell'opera eseguita, con conseguente impossibilità per il committente di avanzare pretese restitutorie), l'avvenuto pagamento degli importi di cui al doc. n. 3 di parte opposta, presupponendo la verifica e comportando l'accettazione dell'opera in relazione alla parte eseguita, non può essere ripetuto, a nulla rilevando l'effettVA conoscenza, comunque da dimostrare, in capo all'opponente, della corrispondenza tra quanto pagato e l'eseguito (sull'appalto con opere da verificare per partite, Cass. civ. sez. II, 9 settembre 2003, n. 13132, in base alla quale: “in tema di appalto, la norma di cui all'art. 1666, comma 2, c.c. si riferisce specificamente ai contratti relativi ad opere da eseguire per partite, nei quali sia la verifica, sia il pagamento, sia, infine, l'accettazione della (parte di) opera - che può anche avere una sua autonomia funzionale
e che, comunque, forma oggetto di autonoma consegna, sebbene rientrante nell'oggetto generale del contratto - riguardano le singole partite, delle quali, una volta eseguito il pagamento da parte del committente, si presume l'accettazione senza riserve da parte di costui, e non si applica, per converso, agli appalti che (come nella specie) non risultano essere stati convenuti ed eseguiti per partite”).
Infine, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno da inadempimento avanzata da parte opponente, occorre evidenziare come, con riferimento al mancato innalzamento del camino, ai vizi presenti nel garage e nel soggiorno dell'immobile, sebbene il teste escusso su indicazione della stessa parte opponente abbia riferito rispettVAmente che “si è vero si vede ad occhio nudo”, “si è vero, sono il vicino e siamo in buoni rapporti e questa è la situazione dell'immobile, riconosco le foto che mi si mostrano;
preciso che ho realizzato io la casa, quindi l'immobile lo conosco bene” e ancora che “certamente sì sono ben evidenti, è anche brutto da vedere. Io vado dal mio vicino anche un caffè lo frequento”(cfr. verbale d'udienza del 27.06.2024) e, dunque, vi sia prova pagina 7 di 9 dell'incompletezza dei lavori e dell'effettVA sussistenza dei vizi, la suddetta, sulla quale grava il relativo onere della prova, non risulta aver, comunque, dimostrato, a prescindere dall'epoca della denuncia, che tali vizi si riferiscono a lavorazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle già saldate (e, dunque, per le ragioni anzi dette, accettate), con la conseguenza che non può essere accolta la domanda riconvenzionale spiegata al fine di ottenere la restituzione delle somme quantificate dal perito di parte come necessarie al completamento a regola d'arte di tali interventi.
E ancora, sempre sotto il profilo dell'asserito inadempimento dell'appaltatrice, non può ritenersi ascrivibile Contr all'opposta né la mancata realizzazione di “un pavimento in legno composito per solarium piscina” né la mancata apposizione della “guaina bituminosa contorno casa h.50 cm su parete per partenza cappotto” atteso che tali opere, per stessa ammissione di , o sono state appaltate a ditte terze (pag. 3 dell'atto di Parte_1 citazione in opposizione) o, ad ogni modo, non risultano rientrare tra le voci di danno espressamente elencate e rispetto alle quali è stata avanzata domanda di risarcimento (si veda sul punto la perizia di parte depositata quale doc. 11 da parte opponente), da cui l'impossibilità di procedere all'accoglimento della richiesta di restituzione/rimborso dei relativi importi.
Viceversa, risulta invece che parte opponente abbia adeguatamente dimostrato il verificarsi dello sfondamento del tetto dell'abitazione e del sottostante tavolato e dell'ammaccamento della grondaia (sul punto assumono centrale rilevanza le dichiarazioni rese dal teste il qual ha puntualmente Testimone_2 confermato “sì è vero. L'impresa svolgeva i lavori e l'attore mi ha chiamato per vedere il foro, si vedeva benissimo […] sì è vero. Stavano lavorando per fare la piscina e con il braccio hanno sfondato la grondaia che prima era integra”(cfr. il già citato verbale di testimonianza), da cui l'obbligo, in capo alla Controparte_5 di corrispondere, a titolo risarcitorio in quanto alla medesima imputabile, la
[...] complessVA somma di euro 2.205,00 secondo le quantificazioni operate, e non oggetto di contestazione se non in maniera del tutto generica, dal perito di parte per i suddetti danni, comprensVA di euro 850,00 per
“allestimento di trabattello di lavoro e ridipintura del tavolato e travi a vista del soffitto zona soggiorno lato parete Est previo trattamento antifungino delle aree interessate dalle infiltrazioni;
ridipintura del tratto di parete Est interessato”, euro 150,00
“per movimentazione della mobilia ed arredi e ricollocazione a lavori ultimati, protezione del pavimento con cartoni e teli di nylon e pulizia del locale a lavori ultimati” e, infine, euro 1.205,00 per “sostituzione della grondaia in lamiera preverniciata di colore bianco” e costi di smaltimento di quella ammaccata (doc. n. 11 di parte opponente).
Infine, non risulta meritevole di accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta considerata la fondatezza, seppur in parte qua, dell'odierna opposizione.
Alla luce di tutto quanto sopra, deve ritenersi comprovato il minor credito in favore dell'opposta per la somma pari a euro 3.100,00 oltre VA a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle opere di cui alla fattura n. 20 azionata in sede monitoria, mentre la medesima appaltatrice deve ritenersi a sua volta debitrice, nei confronti dell'opponente, della somma di euro 2.205,00 a titolo di risarcimento dei danni causati pagina 8 di 9 all'immobile nel corso dell'esecuzione del contratto, con conseguente condanna dell'opponente, previa compensazione tra le rispettive posizioni di debito e credito, al pagamento in favore dell'opposta della somma pari a euro 895,00 oltre VA.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitVAmente pronunciando nella causa n. 11475/2022 come in epigrafe promossa, ritenuta assorbita ogni altra diversa questione,
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2231/22 (r.g. 8202/2022) emesso dal presente Tribunale;
- condanna a corrispondere alla Parte_1 Controparte_2 la somma di euro 895,00 oltre VA, previa compensazione delle reciproche posizioni di dare avere;
- compensa le spese di lite.
Venezia, 20.03.2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti esonerate dalla presenza ed allegazione al verbale.
Venezia, 20.03.2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
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