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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/10/2025, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.° 5962 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2016
promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Bruno Parte_1
attore contro
rappresentato e difeso dall'avv. Piero De Controparte_1
NO
convenuto nonchè
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Fimiani Controparte_2
chiamato in causa rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
IO GR
chiamata in causa Controparte_4
chiamata in causa contumace
Avente ad
OGGETTO: Risarcimento da danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23.01.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019). Venendo al caso in esame, con atto di citazione notificato in data 06.10.2016, Parte_1
conveniva in giudizio il al fine di ottenere
[...] Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. dichiarare lo stesso responsabile dei danni subiti dall'attore e per l'effetto, condannarlo all'esecuzione di tutti i lavori necessari ad eliminare le cause di infiltrazione e di umidità;
2. condannare il predetto al risarcimento dei danni derivati alla proprietà CP_1
dell'attore in conseguenza delle lamentate infiltrazioni;
3. condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa.
Assumeva l'attore di essere proprietario di un locale garage in piano seminterrato, facente parte del Condominio, distinto con il numero civico interno 35, sito in
MO (Sa) alla Via San Giovanni Battista n. 13, riportato nel catasto dei fabbricati dello stesso comune al foglio 3, particella n. 394 sub 99, interno 35, piano
1S, categoria C6, cl. 5, metri quadri 13.
Avendo riscontrato un'anomala presenza di umidità e di infiltrazioni all'interno dello stesso locale ed avendo invano denunciato le problematiche al di CP_1
appartenenza e sollecitatone l'intervento mai prestato, incaricava l'ing. CP_5
di prendere visione delle problematiche e di procedere ad una descrizione
[...]
dello stato dei luoghi, indicando la necessità di opportuni interventi correttivi.
Deduceva, pertanto, la palese responsabilità del convenuto , posto che i CP_1
danni lamentati sarebbero derivati dalla carente opera di isolamento della struttura.
Si costituiva in giudizio il il quale, nel concludere per Controparte_1
il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta , esecutrice di alcuni lavori CP_4
su mandato del predetto Condominio nonché dell'ing. , direttore dei Controparte_2
medesimi. La ditta , sebbene tempestivamente e ritualmente evocata, rimaneva CP_4
contumace; viceversa, si costituiva in giudizio l'ing. , il quale, nel Controparte_2
concludere per il rigetto delle domande, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Reale Mutua Assicurazioni S.p.a., compagnia garante per la
[...]
. Parte_2
Si costituiva in giudizio la Reale Mutua S.p.a., concludendo per il rigetto della domanda principale e di quella di manleva.
Ammessa CTU, depositata sia la relazione peritale che i successivi chiarimenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii nello stato, assegnata in decisione con la concessione dei termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Al riguardo, il CTU ing. , nel corso degli accertamenti condotti, ha Persona_1
potuto constatare la presenza di infiltrazioni all'interno del box auto di proprietà
Dette infiltrazioni sono maggiormente concentrate sul succielo e Parte_1
lungo la parete condominiale posta a sud-est e ricadente all'interno del box di proprietà attrice.
Il predetto CTU, a seguito degli accertamenti condotti e dalle analisi a vista effettuate, ha verificato che la pavimentazione del solaio di copertura al box presenta elementi in vetrocemento in corrispondenza dei garage interrati. Detti elementi in data di sopralluogo si presentavano in più punti danneggiati ed ammalorati.
Detta problematica è evidentemente la causa delle lamentate infiltrazioni unitamente alla non adeguata impermeabilizzazione della parete posta sul lato sud- CP_6
est, la quale, da quanto emerso in fase di sopralluogo e dalla documentazione versata agli atti sembra essere direttamente a contatto con il retrostante terreno e pertanto non adeguatamente protetta. Altri evidenti segni di ammaloramenti (crepe e lesioni) sono stati riscontati in superficie sul solaio di copertura (oggetto di manutenzione straordinaria nel 2010) o, meglio, al sovrastante piazzale a “quadroni” , ed in particolare quindi per quanto concerne le aree prossime alla parete sud est e al lucernaio dal quale evidenti sono i segni di infiltrazioni.
Pertanto, anche alla luce della documentazione versata agli atti dalle parti e dalle analisi a vista effettuate, può dirsi che l'estradosso del solaio piano di copertura nel cortile sovrastante le autorimesse ad oggi presenta delle criticità, e che le CP_6
infiltrazioni riscontrabili sono dovute ad una insufficiente disciplina delle acque meteoriche ed ad un quadro fessurativo diffuso.
In conclusione, in risposta al quesito del giudice riguardante l'esistenza delle infiltrazioni e le cause, il CTU ha precisato che “le cause delle lamentate infiltrazioni sono da ricercarsi nella inadeguata impermeabilizzazione della parete CP_6
posta sul lato sud-est e nella non adeguata pavimentazione del solaio di copertura al box”. (cfr. pagine 6 e 7 della relazione di ufficio), cause entrambe imputabili al
. CP_1
Il CTU ha indicato e quantificato i danni patiti da parte attrice che Parte_1
possono essere quantificati quale importo dei lavori necessari al ripristino della proprietà attrice.
Il consulente di ufficio, al fine di determinare i danni patiti dall'immobile, ha calcolato i costi necessari per il ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni, quantificandoli in euro 2.027,49 alla data del deposito della perizia, 2/05/2021. (cfr. pagine 8 e 9 della relazione di ufficio).
Alle successive pagine 10 e 11 della relazione, il CTU ha indicato i lavori che devono essere eseguiti dal per eliminare la causa delle infiltrazioni. CP_1
La domanda di manleva del Condominio nei riguardi della e Controparte_4
dell'ing. è, invece, infondata e va, pertanto, rigettata. Controparte_2 Al riguardo, nella nota di chiarimenti del 20 febbraio 2022 il CTU, Ing. , Per_1
concludeva per l'assenza di legame causale tra lavori ed infiltrazioni. Il CTU concludeva come segue: “Le infiltrazioni sono presenti nelle zone prossime alla parete sud-est a contatto col terreno e probabilmente dovute al diretto contatto col terreno o alla non idonea protezione esterna della parete a contatto col terreno, da come si è potuto osservare mediante i rilievi termografici. Altri danni rilevati in corrispondenza dei punti luce in vetro-mattone sono probabilmente invece imputabili alla mancata manutenzione della parte superficiale esterna della copertura del box oltre che al probabile passaggio veicolare degli autoveicoli. Le infiltrazioni sono quindi imputabili alle due concause su esposte non oggetto dei lavori eseguiti”.
Nel periodo sopra riportato si evince anche che il ctu, nei chiarimenti, ha dato conto dell'inadeguatezza del piazzale condominiale a sostenere i carichi del transito dei veicoli.
A ciò si aggiunga che i lavori de quibus sono stati collaudati il 13/12/2010 (in quanto eseguiti a regola d'arte) e solo nel novembre del 2016, a seguito della citazione in giudizio di ne è stata contestata la regolare esecuzione. Parte_1
Il rigetto della domanda nei riguardi dell'ing. esime dallo scrutinio Controparte_2
della domanda di manleva nei confronti della Controparte_3
Le spese seguono la soccombenza fra attore e e fra quest'ultimo e CP_1
e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 1101,00 Controparte_2
ed euro 5200,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra e la Controparte_2 [...]
stante l'opportunità della chiamata in causa vista l'operatività della Controparte_3
polizza.
Nulla per le spese relativamente al chiamato in causa contumace.
Le spese di CTU devono essere poste a carico del . CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto: condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 2.027,49, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 2/05/2021 al soddisfo calcolati secondo i criteri previsti dalla sentenza 1712/95 della Cass. S.U.; condanna il convenuto all'esecuzione dei lavori indicati dal CTU alle pagine 10 e 11 della relazione.
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio, che liquida in euro 2552,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
4) Condanna il convenuto al pagamento in favore di delle spese Controparte_2
del giudizio, che liquida in euro 2552,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
5) Compensa le spese fra e la Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Nocera Inferiore, 3.10.2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.° 5962 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2016
promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Bruno Parte_1
attore contro
rappresentato e difeso dall'avv. Piero De Controparte_1
NO
convenuto nonchè
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Fimiani Controparte_2
chiamato in causa rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
IO GR
chiamata in causa Controparte_4
chiamata in causa contumace
Avente ad
OGGETTO: Risarcimento da danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23.01.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019). Venendo al caso in esame, con atto di citazione notificato in data 06.10.2016, Parte_1
conveniva in giudizio il al fine di ottenere
[...] Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. dichiarare lo stesso responsabile dei danni subiti dall'attore e per l'effetto, condannarlo all'esecuzione di tutti i lavori necessari ad eliminare le cause di infiltrazione e di umidità;
2. condannare il predetto al risarcimento dei danni derivati alla proprietà CP_1
dell'attore in conseguenza delle lamentate infiltrazioni;
3. condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa.
Assumeva l'attore di essere proprietario di un locale garage in piano seminterrato, facente parte del Condominio, distinto con il numero civico interno 35, sito in
MO (Sa) alla Via San Giovanni Battista n. 13, riportato nel catasto dei fabbricati dello stesso comune al foglio 3, particella n. 394 sub 99, interno 35, piano
1S, categoria C6, cl. 5, metri quadri 13.
Avendo riscontrato un'anomala presenza di umidità e di infiltrazioni all'interno dello stesso locale ed avendo invano denunciato le problematiche al di CP_1
appartenenza e sollecitatone l'intervento mai prestato, incaricava l'ing. CP_5
di prendere visione delle problematiche e di procedere ad una descrizione
[...]
dello stato dei luoghi, indicando la necessità di opportuni interventi correttivi.
Deduceva, pertanto, la palese responsabilità del convenuto , posto che i CP_1
danni lamentati sarebbero derivati dalla carente opera di isolamento della struttura.
Si costituiva in giudizio il il quale, nel concludere per Controparte_1
il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta , esecutrice di alcuni lavori CP_4
su mandato del predetto Condominio nonché dell'ing. , direttore dei Controparte_2
medesimi. La ditta , sebbene tempestivamente e ritualmente evocata, rimaneva CP_4
contumace; viceversa, si costituiva in giudizio l'ing. , il quale, nel Controparte_2
concludere per il rigetto delle domande, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Reale Mutua Assicurazioni S.p.a., compagnia garante per la
[...]
. Parte_2
Si costituiva in giudizio la Reale Mutua S.p.a., concludendo per il rigetto della domanda principale e di quella di manleva.
Ammessa CTU, depositata sia la relazione peritale che i successivi chiarimenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii nello stato, assegnata in decisione con la concessione dei termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Al riguardo, il CTU ing. , nel corso degli accertamenti condotti, ha Persona_1
potuto constatare la presenza di infiltrazioni all'interno del box auto di proprietà
Dette infiltrazioni sono maggiormente concentrate sul succielo e Parte_1
lungo la parete condominiale posta a sud-est e ricadente all'interno del box di proprietà attrice.
Il predetto CTU, a seguito degli accertamenti condotti e dalle analisi a vista effettuate, ha verificato che la pavimentazione del solaio di copertura al box presenta elementi in vetrocemento in corrispondenza dei garage interrati. Detti elementi in data di sopralluogo si presentavano in più punti danneggiati ed ammalorati.
Detta problematica è evidentemente la causa delle lamentate infiltrazioni unitamente alla non adeguata impermeabilizzazione della parete posta sul lato sud- CP_6
est, la quale, da quanto emerso in fase di sopralluogo e dalla documentazione versata agli atti sembra essere direttamente a contatto con il retrostante terreno e pertanto non adeguatamente protetta. Altri evidenti segni di ammaloramenti (crepe e lesioni) sono stati riscontati in superficie sul solaio di copertura (oggetto di manutenzione straordinaria nel 2010) o, meglio, al sovrastante piazzale a “quadroni” , ed in particolare quindi per quanto concerne le aree prossime alla parete sud est e al lucernaio dal quale evidenti sono i segni di infiltrazioni.
Pertanto, anche alla luce della documentazione versata agli atti dalle parti e dalle analisi a vista effettuate, può dirsi che l'estradosso del solaio piano di copertura nel cortile sovrastante le autorimesse ad oggi presenta delle criticità, e che le CP_6
infiltrazioni riscontrabili sono dovute ad una insufficiente disciplina delle acque meteoriche ed ad un quadro fessurativo diffuso.
In conclusione, in risposta al quesito del giudice riguardante l'esistenza delle infiltrazioni e le cause, il CTU ha precisato che “le cause delle lamentate infiltrazioni sono da ricercarsi nella inadeguata impermeabilizzazione della parete CP_6
posta sul lato sud-est e nella non adeguata pavimentazione del solaio di copertura al box”. (cfr. pagine 6 e 7 della relazione di ufficio), cause entrambe imputabili al
. CP_1
Il CTU ha indicato e quantificato i danni patiti da parte attrice che Parte_1
possono essere quantificati quale importo dei lavori necessari al ripristino della proprietà attrice.
Il consulente di ufficio, al fine di determinare i danni patiti dall'immobile, ha calcolato i costi necessari per il ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni, quantificandoli in euro 2.027,49 alla data del deposito della perizia, 2/05/2021. (cfr. pagine 8 e 9 della relazione di ufficio).
Alle successive pagine 10 e 11 della relazione, il CTU ha indicato i lavori che devono essere eseguiti dal per eliminare la causa delle infiltrazioni. CP_1
La domanda di manleva del Condominio nei riguardi della e Controparte_4
dell'ing. è, invece, infondata e va, pertanto, rigettata. Controparte_2 Al riguardo, nella nota di chiarimenti del 20 febbraio 2022 il CTU, Ing. , Per_1
concludeva per l'assenza di legame causale tra lavori ed infiltrazioni. Il CTU concludeva come segue: “Le infiltrazioni sono presenti nelle zone prossime alla parete sud-est a contatto col terreno e probabilmente dovute al diretto contatto col terreno o alla non idonea protezione esterna della parete a contatto col terreno, da come si è potuto osservare mediante i rilievi termografici. Altri danni rilevati in corrispondenza dei punti luce in vetro-mattone sono probabilmente invece imputabili alla mancata manutenzione della parte superficiale esterna della copertura del box oltre che al probabile passaggio veicolare degli autoveicoli. Le infiltrazioni sono quindi imputabili alle due concause su esposte non oggetto dei lavori eseguiti”.
Nel periodo sopra riportato si evince anche che il ctu, nei chiarimenti, ha dato conto dell'inadeguatezza del piazzale condominiale a sostenere i carichi del transito dei veicoli.
A ciò si aggiunga che i lavori de quibus sono stati collaudati il 13/12/2010 (in quanto eseguiti a regola d'arte) e solo nel novembre del 2016, a seguito della citazione in giudizio di ne è stata contestata la regolare esecuzione. Parte_1
Il rigetto della domanda nei riguardi dell'ing. esime dallo scrutinio Controparte_2
della domanda di manleva nei confronti della Controparte_3
Le spese seguono la soccombenza fra attore e e fra quest'ultimo e CP_1
e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 1101,00 Controparte_2
ed euro 5200,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra e la Controparte_2 [...]
stante l'opportunità della chiamata in causa vista l'operatività della Controparte_3
polizza.
Nulla per le spese relativamente al chiamato in causa contumace.
Le spese di CTU devono essere poste a carico del . CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto: condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 2.027,49, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 2/05/2021 al soddisfo calcolati secondo i criteri previsti dalla sentenza 1712/95 della Cass. S.U.; condanna il convenuto all'esecuzione dei lavori indicati dal CTU alle pagine 10 e 11 della relazione.
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio, che liquida in euro 2552,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
4) Condanna il convenuto al pagamento in favore di delle spese Controparte_2
del giudizio, che liquida in euro 2552,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
5) Compensa le spese fra e la Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Nocera Inferiore, 3.10.2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo