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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1954/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: BA DR, nata a [...] il [...] (C.F.
C.F._1
e VE LU, nato a [...] l'[...] (C.F.
) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall' Avv. Stefania BERTI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Zola Predosa, via Risorgimento, n. 151/L
RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025.
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 10 febbraio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 27 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Este il 16 luglio 2001. Dall'unione è nata CE, il 23 giugno 2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. pagina 1 di 3 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 4 febbraio 2016 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 26 febbraio 2016. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che CE è maggiorenne. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra DR BA, nata a [...] il [...] e LU VE, nato a [...] l'[...], unitisi in matrimonio il 16 luglio 2001 a Este (PD), atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 12 P. 1 anno 2001; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) con decorso dal deposito del ricorso dispone che ciascun genitore provveda al 50% ciascuno al mantenimento diretto della figlia sino al raggiungimento della sua autonomia economica;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della ragazza (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
pagina 2 di 3 2) con decorso dalla domanda dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse di LI siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
3) prende atto che le parti hanno concordato che gli assegni familiari e/o l'assegno unico e/o bonus e per la figlia saranno riscossi integralmente dalla madre;
4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autonome e autosufficienti, di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile tenuta il 2 aprile 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: BA DR, nata a [...] il [...] (C.F.
C.F._1
e VE LU, nato a [...] l'[...] (C.F.
) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall' Avv. Stefania BERTI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Zola Predosa, via Risorgimento, n. 151/L
RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025.
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 10 febbraio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 27 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Este il 16 luglio 2001. Dall'unione è nata CE, il 23 giugno 2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. pagina 1 di 3 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 4 febbraio 2016 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 26 febbraio 2016. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che CE è maggiorenne. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra DR BA, nata a [...] il [...] e LU VE, nato a [...] l'[...], unitisi in matrimonio il 16 luglio 2001 a Este (PD), atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 12 P. 1 anno 2001; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) con decorso dal deposito del ricorso dispone che ciascun genitore provveda al 50% ciascuno al mantenimento diretto della figlia sino al raggiungimento della sua autonomia economica;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della ragazza (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
pagina 2 di 3 2) con decorso dalla domanda dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse di LI siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
3) prende atto che le parti hanno concordato che gli assegni familiari e/o l'assegno unico e/o bonus e per la figlia saranno riscossi integralmente dalla madre;
4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autonome e autosufficienti, di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile tenuta il 2 aprile 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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