Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01433/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2025, proposto da RO Rubino, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Parnese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Marruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
della determina di liquidazione recante il n. 30582, resa in data 11 giugno 2025 dal Dirigente Responsabile della struttura proponente Area Emergenza Urgenza e Continuità Assistenziale, avente ad oggetto la liquidazione delle prestazioni aggiuntive presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno;
Visto l’art. 35, co. 1, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa NA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente con il ricorso all'esame chiede il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla determina specificata in epigrafe con la quale il Dirigente Responsabile dell’Area Emergenza Urgenza e Continuità Assistenziale ha disposto di liquidare alla ricorrente le spettanze dovutele a titolo di prestazioni aggiuntive presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona.
2. Il Collegio deve preliminarmente verificare l'ammissibilità del ricorso dato che, ai sensi dell'art. 112 del c.p.a, l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione, oltre che delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato anche " delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione " (art.112, co. 2, lett. c) c.p.a.).
In sostanza, si tratta di verificare l’equiparabilità del provvedimento in questione alle sentenze passate in giudicato.
3. In primo luogo va evidenziato che con la determina in questione l’Azienda ospedaliera resistente ha disposto la liquidazione di spettanze dovute a titolo di prestazioni aggiuntive senza peraltro specificare modalità e limiti temporali.
In secondo luogo osserva il Collegio che il giudizio di ottemperanza non può trasformarsi in un ordinario giudizio di cognizione volto all’accertamento del credito, presupponendo tale rimedio un titolo esecutivo certo.
Ciò posto, il ricorso è inammissibile dovendosi escludere che la determina de qua possa equipararsi a sentenza passata in giudicato, nonostante la dicitura di immediata esecutività apposta a margine della stessa.
Risulta, inoltre, condivisibile la motivazione resa dall’Amministrazione resistente con la memoria del 06.02.2026 avendo la stessa dimostrato ex actis che il difensore della ricorrente - indicato nella determina di liquidazione come mandatario all’incasso - risultava munito di sola procura alle liti, contrariamente a quanto previsto dall’artt. 69 e 70 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dall’art. 9, comma 3, L. 20 marzo 1865, n. 2248, secondo cui “ il pagamento a favore di terzi di crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, presuppone il rilascio di un’apposita procura par atto di notaio ”.
4. Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Asl resistente che vengono liquidate in euro 600 (seicento), oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI SO, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
NA RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RA | PI SO |
IL SEGRETARIO