Art. 816.
(( (Imbarco di armi, munizioni e gas tossici).)) ((L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici e' sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.))
(( (Imbarco di armi, munizioni e gas tossici).)) ((L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici e' sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.))