Articolo 25 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
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2 febbraio 2013
Art. 25. L'ordine circondariale forense 1. Presso ciascun tribunale e' costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalita' stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.
3. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.
4. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il comitato pari opportunita' degli avvocati, eletto con le modalita' stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2013
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