Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 238/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 238/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Umberto Majoli n. 34, C.F. (avv. Lia Biscottini) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_2
C.F. (avv. Gabriela Finetto) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
27/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Russi (RA) data 17.09.2005, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 15, Parte II, serie A, anno 2005;
preso atto che l'udienza del 03/04/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Russi (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già avviene avendo il signor su accordo Parte_2 delle parti già lasciato, l'abitazione coniugale e trasferito la propria abitazione e residenza in un immobile dallo stesso condotto in locazione.
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ai genitori con esercizio Per_1 Per_2
separato della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori che si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni relativa informazione senza ritardo. Attesa la vicinanza delle rispettive abitazioni il signor Parte_2
coadiuverà la signora nella gestione dei figli anche al fine della migliore organizzazione di Pt_1
vita e di lavoro della stessa.
3) La casa famigliare costituita da immobile sito in Ravenna, via Umberto Majoli n. 34 comprensiva delle pertinenze, identificata dai seguenti dati catastali: Catasto fabbricati Comune di Ravenna, sez.
Ra F.101 mapp. 782 sub 7 e sub 8, comprensiva delle pertinenze e dei beni ed arredi in essa contenuti, di proprietà anch'essi del signor che ha provveduto al loro acquisto, viene assegnata alla Parte_2
signora presso la quale saranno prevalentemente collocati i figli minori che ivi continueranno Pt_1
ad abitare unitamente al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_3
4) Il signor preleverà i propri beni ed effetti personali dalla casa famigliare entro e non Parte_2
oltre il 31.01.2025.
5) Il padre terrà i figli presso la propria abitazione a week end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, oltre a due giorni infrasettimanali con pernotto (indicativamente mercoledì e giovedì oppure giovedì e venerdì da individuarsi con sufficiente anticipo) nella settimana in cui non li avrà con sé nel week-end. In caso di impegni lavorativi di entrambi i genitori le suddette giornate potranno essere variate in accordo fra le parti e dietro congruo preavviso. Nel caso in cui i genitori trascorrano vacanze o week-end con i figli fuori città entrambi si impegnano a darsene reciproca e preventiva comunicazione. Esclusivamente in caso di previo accordo con la madre il diritto di visita potrà essere esercitato dal padre presso la casa famigliare. Il padre potrà in qualsiasi momento avere contatti telefonici e/o videotelefonici con i figli;
analoga facoltà spetterà alla madre durante la permanenza dei figli presso il padre.
6) I figli trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo di almeno due settimane nel corso delle vacanze estive da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato accordo la scelta del periodo verrà effettuata un anno dall'uno e l'anno successivo dall'altro dei genitori e rispettivamente comunicata entro e non oltre il mese di aprile di ciascun anno, fermi restando per i rimanenti periodi i tempi di visita ordinari, salvo diversi accordi fra le parti.
7) Le vacanze natalizie saranno trascorse paritariamente con ciascuno dei genitori così da alternare di anno in anno il primo periodo, ossia dall'inizio delle vacanze scolastiche al 31 dicembre compreso, al secondo dall'1 gennaio alla ripresa della scuola. Le vacanze pasquali saranno parimenti divise fra i genitori così da alternare di anno in anno il giorno di Pasqua al lunedì di Pasqua. Il genitore che non ha avuto i figli il giorno di Pasqua li avrà per la giornata della Pasqua successiva.
8) Nel 2025 il primo periodo delle vacanze natalizie i figli lo trascorreranno con il padre e la seconda parte con la madre
9) Il signor sarà tenuto a concorrere al mantenimento dei figli con la somma mensile di € Parte_2
1.100,00 ( millecento/00) , da imputarsi quanto ad euro 350,00 ciascuno a e ed € Per_1 Per_3
300,00 per , da corrispondersi alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di Per_2 Pt_1
ciascun mese a far data dal mese di gennaio 2025 compreso, da versarsi mediante bonifico a valuta fissa sul c/c intestato alla signor ai seguenti estremi bancari IBAN Pt_1
[...] e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT con prima rivalutazione gennaio 2026.
10) Il signor provvederà al pagamento del premio assicurativo della polizza sanitaria Parte_2
“Unisalute” di cui a contratto sottoscritta con il proprio datore di lavoro Sacmi S.p.A. che garantisce l'assistenza medico-sanitaria ai figli e al coniuge.
11) Le spese straordinarie necessarie per i figli così come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Ravenna, da intendersi integralmente trascritto e ben noto alle parti, saranno a carico della signora nella misura del 40 % e a carico del signor nella misura del 60%. Per quanto Pt_1 Parte_2
attiene alle spese straordinarie: la scelta ed il luogo della facoltà universitarie cui i figli intendessero iscriversi saranno definiti in accordo fra le parti, così come eventuali alloggi fuori Ravenna. Una volta concordati facoltà e logistica si impegna a corrispondere il 100% delle tasse Parte_2
universitarie, della relativa quota di iscrizione, mentre si impegna a corrispondere il 60% delle spese di locazione, trasporto e libri di testo. Nel caso in cui il nuovo conteggio ISEE consenta azzeramenti delle tasse di iscrizione universitaria dei figli, prenderà a carico il 100% delle restanti Parte_2
spese di locazione, trasporto e libri di testo.
12) Qualora frequenti, come ogni anno, il Centro estivo gestito dalla madre senza che ciò Per_2
comporti alcuna spesa in capo al padre, il signor si farà interamente carico delle spese Parte_2
per eventuali altri Centri Estivi che dovesse frequentare scelti su accordo delle parti. Per_2
13) In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori a mezzo mail o messaggio telefonico con prova della ricezione, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
14) Il rimborso di quanto anticipato da un genitore, sempre se dovuto in forza del vigente Protocollo, dovrà avvenire dietro esibizione della relativa corretta e leggibile documentazione entro e non oltre
10 (dieci) giorni dall'invio della documentazione. Potranno essere compensate esclusivamente le spese aventi carattere straordinario.
15) Le spese per i figli fiscalmente detraibili verranno portate in detrazione dai genitori ciascuno per la rispettiva quota di spettanza.
16) Le utenze domestiche relative alla casa familiare, riguardanti i consumi di luce, acqua e gas, saranno a carico di dal mese di gennaio 2025, dal momento della Parte_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento relativo al mese di gennaio 2025 con obbligo a carico di di richiedere la voltura di tutte le utenze a proprio nome in ogni caso da Parte_1
tale data sono poste a suo esclusivo carico tutte le spese per le utenze di casa, autorizzando
[...]
ad effettuare la voltura a suo nome in caso di inadempimento al suddetto obbligo. Per Parte_2
l'effetto alla signora competeranno in via esclusiva i rimborsi della GSE, legati alla Pt_1
produzione di energia a mezzo dei pannelli fotovoltaici installati nella casa famigliare.
17) Le spese relative alla casa coniugale saranno suddivise come per legge ossia spese straordinarie a carico del signor e spese ordinarie a carico della signora Parte_2 Pt_1
18) L'assegno Unico o altro eventuale assegno equipollente verrà percepito dalla signora Pt_1
Qualora la signora non avesse diritto alla percezione, il signor verserà Pt_1 Parte_2 mensilmente alla stessa quanto percepito a tale titolo. Entrambi i coniugi si impegnano a fornire la documentazione che dovesse essere richiesta ai fini del riconoscimento ed erogazione del suddetto assegno unico o eventuale assegno equipollente.
19) A titolo di arretrati di mantenimento corrisponderà a Parte_2 Parte_1
alla sottoscrizione del presente atto la somma di € 6.000,00 (seimila/00) a mezzo bonifico
[...]
bancario immediato sul conto corrente intestato a IBAN Pt_1 Parte_1
[...].
20) Le parti concorreranno nella misura del 50% alle spese di assicurazione degli animali domestici mentre le spese di mantenimento e veterinarie saranno ad esclusivo carico della signora Pt_1
21) A titolo di regolamentazione dei rapporti fra le parti ed al fine di giungere ad una definizione consensuale, la signora si impegna ed obbliga a trasferire a che si Pt_1 Parte_2 impegna ed obbliga ad acquistare, l'autovettura alla stessa intestata tipo Nissan Xtrail Diesel tg.
FB843MZ a fronte della corresponsione da parte di quest'ultimo della somma di € 4.000,0/00
(quattromila,00) contestualmente al passaggio di proprietà che dovrà essere perfezionato entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa, con spese eventuali a carico del signor Parte_2
22) I coniugi dichiarano di disporre di mezzi adeguati e di essere economicamente autosufficienti cosicché nessun assegno a titolo di concorso al mantenimento ex art. 156 c.c. sarà reciprocamente dovuto.
23) I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori e si impegnano a sottoscrivere qualsiasi documentazione dovesse rendersi necessaria.
24) Con l'integrale ed esatto adempimento degli impegni espressamente concordati tra le parti nel presente accordo separativo, i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
25) Le spese del presente procedimento sono da intendersi compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 09.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi