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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/07/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. al 14.7.2025, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 5306/2023 R.G. promossa da:
nato a [...], il [...], e residente in [...]Parte_1
(CE), in Contrada Mastrati, n. 64, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale BIONDI, presso cui elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO con sede legale in Napoli, al Corso Controparte_1
Garibaldi, n. 387, in persona del legale rappresentante p.t., Presidente del C.d.A.,
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale ALLOCCA e Controparte_2
Imperia TAGLIAFIERRO, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Garibaldi, n. 387, come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo depositato il 29.8.2023 il ricorrente ha premesso di essere stato già dipendente della di essere transitato alle dipendenze Controparte_3 della a seguito della fusione del 27 dicembre Controparte_4
2012, presso cui è inquadrato dal 1° gennaio 2013 come specialista tecnico amministrativo con parametro retributivo 193, secondo il CCNL e di Controparte_5 prestare servizio a Controparte_6
Ha esposto di aver, in ragione del rapporto intercorrente con la società convenuta, maturato e goduto, per ciascun anno di attività, di giorni di ferie, ma ha lamentato che la retribuzione corrisposta per le giornate di fruizione delle ferie era stata, però, inferiore al dovuto, in quanto l'azienda aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo di detta retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, analiticamente indicati in ricorso e, segnatamente, l'indennità perequativa e compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011 e i ticket mensa, previsti dagli Accordi Aziendali di secondo livello sottoscritti con le OO.SS. di categoria del 25/07/2012 e del 15/03/2019. Ritenendo che l'esclusione di tali voci retributive dalla base di calcolo delle spettanze erogate per le giornate di ferie godute violasse le prescrizioni del diritto dell'Unione Europea e invocando giurisprudenza a supporto, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto a percepire per le giornate di ferie maturate e godute un'indennità equiparata alla retribuzione percepita durante i periodi di servizio, comprensiva di tutte le spettanze indicate in ricorso, con condanna della società resistente al pagamento, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato, dell'importo di € 1.938,44, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge. Il tutto con il favore delle spese di giudizio ed attribuzione per anticipo fattone.
In data 1.3.2024 si è ritualmente costituito l' che ha Controparte_1 contestato integralmente il ricorso. Ha eccepito, in premessa, di dover considerare come ferie soltanto i 26 giorni previsti dal CCNL, senza computare nello stesso novero i 4 giorni relativi alle festività soppresse. Quanto alle due indennità in questione, ha obiettato che esse rientrerebbero nell'ambito della retribuzione variabile, che dipende dall'effettiva attività lavorativa, sicché la pretesa di includerle nella retribuzione erogata nei periodi di ferie sarebbe infondata;
esse racchiudono e sostituiscono le eterogenee voci retributive contenute nell'allegato 4 degli accordi del 16.12.2011, del 25.7.2012 e del 19.02.2013, la volontà dei cui sottoscrittori sarebbe stata quella di legarle alle particolari condizioni di espletamento della prestazione. Ha replicato che la giurisprudenza euro-unitaria invocata non si attaglierebbe alla fattispecie in esame, riguardando ipotesi dissimili, e posto in luce che le invocate pronunce sarebbero tese a tutelare che il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore non venga alterato da una minore retribuzione tale da spingere il lavoratore medesimo a rinunciare, seppur parzialmente, al godimento delle ferie stesse, postulando un compenso “paragonabile ai periodi di lavoro” e, dunque, non “identico”; ragione per la quale, l'esiguità degli importi di cui si discorre renderebbe irrilevante il riferimento del ricorrente all'effettuo dissuasivo dal godimento delle ferie. Ha evidenziato, poi, la natura assistenziale e non retributiva del ticket mensa. Ha fatto rilevare, altresì, che alcuna pretesa potrebbe essere avanzata dal lavoratore a decorrere dal 1° luglio 2022 in virtù dell'Accordo del 10/05/2022, che assicura un trattamento di miglior favore rispetto a quanto chiesto. Ha eccepito, infine, la maturata prescrizione quinquennale e ha contestato i conteggi per come elaborati. Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Ritenendo possibile decidere la causa sulla scorta di circostanze sufficientemente provate in via documentale, nonché di quelle emerse in corso di causa e di quelle ammesse e/o non contestate, acquisita agli atti la documentazione prodotta, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in accordo all'orientamento espresso da ultimo dalla giurisprudenza della Corte di Appello di Napoli e della Suprema Corte – e, in particolare, Cassazione civile sez. lav., 27/09/2024, n. 25850, che ha richiamato le sentenze n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 -, alle cui motivazioni si fa riferimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 disp. att. e 132 c.p.c., stante la pressoché totale sovrapponibilità e identità delle questioni da esaminare e l'assenza di dati confutativi delle tesi ivi ampiamente approfondite sia in punto di fatto che di diritto.
IN DIRITTO
Il ricorrente lamenta la mancata inclusione dell'indennità perequativa e compensativa, oltre che dei tickets mensa, nel calcolo della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie per il periodo dal gennaio 2012 al gennaio 2023.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta, nei limiti segnati dalle seguenti ragioni, giustappunto muovendo le mosse dalla corretta interpretazione di quanto affermato sia dalla giurisprudenza nazionale sia da quella comunitaria.
In premessa, il tema d'indagine verte sul controverso riconoscimento del trattamento retributivo previsto dagli Accordi collettivi del 2011 e del 2012 per le giornate di lavoro effettivo, anche alle giornate in cui il lavoratore ha fruito delle ferie: nello specifico, infatti, la resistente non ha riconosciuto taluni elementi retributivi (cd. indennità perequative/compensative), alla retribuzione erogata durante il congedo feriale. Il ricorrente ritiene che ogni tipo di emolumento, tra cui rientrano le indennità perequative/compensative, in quanto corrisposte in maniera costante e legate alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, sono da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto, e devono essere riconosciute ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale. Ad avviso della Difesa istante tale diritto deriverebbe dai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia da quella della Corte di Giustizia.
Giova preliminarmente delineare i tratti salienti della normativa applicabile, anche alla luce delle consolidate coordinate ermeneutiche date dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea circa la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie.
La nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea n. 88/2003 (riprodotto nell'art. 10 D.lgs. 66/2003) il quale stabilisce che “[…] Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali […] precisando che […] Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro… riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”. Da tale previsione può trarsi il principio che è illegittima ogni prassi aziendale finalizzata a limitare e/o scoraggiare il ricorso dei dipendenti alle ferie, mediante l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore. Difatti, in ordine al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza Robinson Steel 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva 88/2003” comporta che per tutta la durata delle ferie annuali deve essere “mantenuta” la retribuzione ordinariamente erogata: in altre parole, il lavoratore deve percepire la stessa retribuzione anche per tale periodo di riposo (cfr. conf. sentenza CGUE del 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e Persona_1 altri, punto 58). L'obbligo di retribuire le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello economico, sia paragonabile ai periodi di lavoro (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C- 257/04, punto 58, nonché, 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06 punto 60). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione “equiparabile” a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e Per_2 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C- 385/17). Può quindi convenirsi sul principio che “la struttura della retribuzione ordinaria, in definitiva, [...] non può incidere sul diritto del lavoratore […] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro
[…] (sicché […] qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore […] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (cfr. C-155/10, punto 23). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Tanto premesso in relazione alla domanda proposta va rilevato che in materia di disciplina delle ferie annuali e della retribuzione dovuta, alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni euro unitarie, sono di particolare interesse la sentenza della Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425 e le successive conformi Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401; 37589/2021, le quali hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003”, direttiva che deve uniformare l'interpretazione della normativa interna, ove manchi una specifica nozione di retribuzione. Si è ritenuto che:
“4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e D.lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_3 Per_4
229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". 7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, , C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_7 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_1
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-
[...] Per_2
155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_8 retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_9
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_8 Persona_9
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_2 collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza Williams e a, cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He, C- 385/17)”. La Suprema Corte ha, quindi, continuato evidenziando: “16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la Per_2 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE” (cfr. Cass., 17 maggio 2019, n. 13425).
Ebbene, dalla ricostruzione sopra riportata, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, emergono le seguenti linee direttrici:
- la retribuzione delle ferie annuali non deve necessariamente coincidere con quella ordinaria, ma deve essere "paragonabile" a quella ordinaria (o comunque deve essere presa in considerazione per tale computo);
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va, quindi, precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. E si deve anche rilevare come - in ogni caso -, nel nostro ordinamento, contrariamente a quanto teorizzato dalla Difesa, neppure sussiste un generale principio di
“onnicomprensività della retribuzione feriale”; alcuni elementi della retribuzione, infatti, possono anche non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti, se il loro computo non è espressamente contemplato dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva. Sul punto la S.C. ha da ultimo chiarito che “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di onnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche
o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio” (cfr. ex multis, Cass., 23 ottobre 2020, n. 23366; Cass. nn. 28937/2018; 25760/2017; 25761/2016; 9764/2000).
Tanto premesso, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: “il nesso intrinseco”, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26), che intercorre tra i vari elementi che Per_2 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, vanno interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, al fine di verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Avuto riguardo al caso in esame, per la soluzione della controversia, è quindi indispensabile procedere alla corretta qualificazione delle indennità cd. indennità perequative/compensative, esaminandone la genesi e le finalità.
Al riguardo, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. Come poi dedotto in ricorso, e non contestato in memoria difensiva, l'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Nuova struttura della retribuzione normale in conformità di quanto previsto dall'art 2 dell'intesa regionale del 16/12/2011”, nel disciplinare la nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'Art 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011, espressamente dispone che “A partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo […] sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo della “indennità compensativa”. L' “indennità perequativa/compensativa”:
- sarà determinata in cifra fissa;
- non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r. In caso di attribuzione di nuova figura professionale, il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire. Sono fatte salve, rispetto a quanto previsto in precedenza, le seguenti eccezioni: a) nell'ambito delle sottoindicate aree professionali, all'atto di variazione di figura professionale/parametro, sarà corrisposta la indennità perequativa della nuova figura professionale/parametro mantenendo la indennità compensativa se la progressione di carriera avviene nella stessa area di appartenenza”.
Occorre esaminare quindi se dette indennità siano da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Rileva il giudicante come tali indennità siano state poste in correlazione con la presenza fisica ed effettiva del lavoratore in servizio (per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata). L'accordo regionale 16.12.2011, quindi, nel fare riferimento ad “ogni giornata di effettiva prestazione lavorata”, sembra escludere dalla retribuzione normale le due voci salariali denominate “indennità perequativa” e “indennità compensativa”. Secondo il C.C.N.L. di categoria, per contro, rientrano nella retribuzione “normale” le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio. Inoltre, va sottolineato che, dalla lettura delle disposizioni disciplinanti tali emolumenti, emerge chiaramente: è stata determinata sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/o alla presenza (art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011);
- è stata determinata facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale (v. Allegato 2 all'ipotesi di accordo del 25 Luglio 2012);
- ha avuto, quanto all'indennità perequativa, un valore monetario collegato alla figura professionale rivestita (cfr. allegato 4 all'ipotesi di accordo del 15 luglio 2012 laddove per ogni figura professionale c'è una differente indennità perequativa); le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore ha costituito, poi, l'importo della indennità compensativa (alleg. 2 ipotesi di accordo del 25.7.2012);
- ha assolto alla funzione di eliminare le differenze economiche rispetto a quanto in precedenza percepito;
è stato, infatti, individuato un costo del lavoro omogeneo, garantendo ai lavoratori in servizio condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle già in godimento;
- ha assorbito alcune voci retributive precedentemente attribuite dalla contrattazione di II livello.
Ebbene, condividendo le argomentazioni di cui al precedente della sezione lavoro di Napoli prodotto da parte resistente (cfr. Giudice dott.ssa R. Manzon, sent. n. 904/2025), il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità - pensionabile, calcolabile ai fini del TFR - non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei
“valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. Deve pertanto ritenersi che dette indennità siano senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Si tratta, quindi, di indennità collegate all'espletamento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in forza del contratto di lavoro e, quindi, di retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie: non trattandosi di voci dirette a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, ed essendo erogate in misura fissa (prescindendo cioè dal computo dei giorni di effettiva presenza), deve ritenersi che le indennità in esame facciano parte del trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica e del suo status professionale. D'altra parte, tali indennità vengono corrisposte a prescindere da qualsivoglia particolare circostanza;
dunque, per la sola effettuazione della prestazione lavorativa, ed in misura fissa con una variazione dipendente esclusivamente sulla base dell'inquadramento del lavoratore.
Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che con la sentenza Z.J.R. Lock (C-539/12) ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, della indennità percepita per le ore di volo nel periodo in cui il lavoratore (pilota di aereo) non era in ferie.
Né rileva la circostanza che tali indennità siano composte da voci eterogenee e quindi anche da voci che certamente non sono collegate alle mansioni svolte, ma rappresentano mera occasionalità (ad es. lavoro domenicale). Esse, infatti, nascono con la esplicita e precisa finalità di permettere ai lavoratori di godere di un trattamento economico complessivamente equiparabile a quello in godimento prima dell'approvazione dell'accordo regionale 2011 e dell'accordo aziendale 2012 che hanno previsto una rimodulazione del trattamento retributivo.
Il fatto che le indennità perequativa e compensativa siano determinate in cifra fissa e correlata ai valori “teorici” rende evidente ancor di più l'esplicita finalità di tali indennità, e segnatamente quella di compensare il mutamento retributivo disposto, con la conseguenza che le singole voci che compongono tali indennità perdono le loro originarie caratteristiche per assumere una nuova e diversa caratterizzazione unitaria derivante dalla loro fusione in un'unica, nuova indennità. E proprio perché le singole voci hanno perso la loro originaria funzione, non potrebbe scomputarsi dalla nuova indennità una parte di questa;
né potrebbe affermarsi che la presenza anche di una sola voce legata (in origine) all'occasionalità della prestazione lavorativa, e quindi non intrinsecamente alle mansioni svolte, possa determinare il mancato computo dell'intera, nuova indennità per il calcolo della retribuzione feriale annuale.
Deve, quindi, concludersi che le indennità in esame rientrano nella retribuzione ordinaria di cui costituiscono voci fisse e continuative che non sono legate a specifiche prestazioni di servizio, ma allo status professionale. Siffatte conclusioni già raggiunte in numerosi precedenti della Corte di appello di Napoli, cui il Tribunale ritiene di dover aderire, condividendone le ragioni, sono state recentemente ribadite dalla Suprema Corte (Cass. ordin. n. 25840/24 e n. 25850/2024).
Quanto poi alla potenzialità dissuasiva, dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie, al godimento delle stesse, rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse. La funzione dissuasiva può essere, cioè, garantita solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione feriale paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo. Si ridimensiona così l'argomento secondo cui solo una diminuzione della retribuzione quantitativamente apprezzabile avrebbe efficacia dissuasiva e che l'effettiva fruizione delle ferie sarebbe di per sé significativa della assenza della dissuasività dal godimento delle stesse. La Suprema Corte ha in ultimo chiarito “che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e, quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita […] Deve essere ribadito che la retribuzione dovuta […], comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlata allo status personale e professionale del lavoratore”. Ed inoltre (Cass. n. 19991 del 2024) “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”.
Alle medesime conclusioni in ordine alla retribuzione normale da corrispondere durante il periodo di ferie vale anche per il ticket mensa, in conformità ai principi affermati dalla Corte di Giustizia che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve percepire la stessa retribuzione che percepisce quando svolge effettivamente la sua prestazione di lavoro, ad eccezione delle sole indennità corrisposte per l'espletamento di servizi specifici, occasionali o saltuari. L' ha sostenuto che la corresponsione del ticket mensa ha natura di fringe benefit ed è legata all'orario di lavoro effettivamente prestato dal lavoratore e che tale bonus, salvo diversa disposizione contrattuale, non è un elemento della retribuzione «normale»; tuttavia, gli accordi istitutivi del suddetto ticket (accordi dell'8.8.1997, del 28.10.2004 e del 25.7.2012) hanno espressamente previsto che il riconoscimento dello stesso è strettamente legato alle modalità di svolgimento delle mansioni assegnate al dipendente, poiché riconosciuto in virtù della riprogrammazione dei turni di servizio che ha consentito un aumento di produttività. È evidente, allora, che il suddetto ticket è stato riconosciuto non semplicemente in base all'effettiva presenza del lavoratore, ma per compensare la penosità derivante dallo svolgimento delle mansioni lavorative con un'articolazione differente dei turni che ha consentito di ridurre il ricorso al lavoro straordinario ed essendo corrisposti in maniera fissa e continuativa per ogni giorno di effettiva presenza a lavoro, deve tenersene conto nel calcolo della retribuzione da corrispondere per le giornate di ferie. Ancora una volta la effettiva presenza, quale requisito per il riconoscimento del ticket buoni pasto, in realtà, come nel caso della indennità perequativa e compensativa, rappresenta solo un criterio che serve a collegare la corresponsione di tale indennità “alla retribuzione diretta a compensare la prestazione” – rectius, mansioni - resa dai lavoratori durante i giorni di lavoro (cfr. Tribunale di Napoli, sentenze n. 6316/2023, n. 1714/2025 del 05/03/2025, n. 6937 del 23/10/2024 e n.7302/2024 del 05/11/2024; Corte di Appello di Napoli, sentenze n. 1783/2023 del 27.04.2023 e n. 3780/2023 del 25/10/2023).
Appurata la sussistenza del diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione dovuta nei giorni di ferie anche delle indennità perequativa e compensativa, oltre che del ticket mensa, in primo luogo deve rilevarsi che è solo parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione.
Al riguardo si osserva che, in tema di prescrizione dei crediti del lavoratore dipendente privato successivamente all'entrata in vigore della L. n. 92/2012, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione, alla cui tesi questo giudice intende aderire, mutando il precedente orientamento, in ragione della funzione nomofilattica che le è propria. In particolare, nella sentenza 26246/2022 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Conseguentemente, pacifico che il rapporto di lavoro tra le parti è ancora in essere, e considerato che il credito vantato dal ricorrente è relativo al periodo gennaio 2012- gennaio 2023, è prescritto solo il diritto maturato sino al 18.7.2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012), perché per il periodo successivo la prescrizione non è iniziata a decorrere.
Priva di pregio, inoltre, è l'eccezione sollevata da in relazione all'inclusione nel credito vantato anche dei quattro giorni di permesso riconosciuti dal contratto in luogo delle cd. festività soppresse (da ultimo, Cass., ordin. n. 8160/2025 del 27/03/2025). Ed invero, l'articolo 29 del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità - TPL 28/11/2015, dopo aver previsto al comma 1 che “ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal C.C.N.L. […]”, al successivo comma 2 dispone che in caso di mancata fruizione degli stessi nell'anno di riferimento “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la “retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1976 e s.m.i.). Ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per i quattro giorni di permesso.
Al contrario il computo deve tener conto della nuova disposizione contenuta nell'art. 4 del CCNL Autoferrotranvieri del 10 maggio 2022 - che ha disposto che a far data dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” - del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del 27 novembre 2000 nonché dall'art. predetto -, che CP_7 sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. Essa è interamente satisfattiva delle pretese del ricorrente a far data dal 1° luglio 2022, che pertanto limita le richieste al 30 giugno 2022. Ed invero, consistendo la finalità dell'accordo nazionale di rinnovo appena richiamato nella garanzia di “un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022”, esso esclude che a decorrere da detta data il ricorrente possa lamentare la violazione del proprio diritto a percepire, nel periodo di ferie, una retribuzione corrispondente in via tendenziale alla retribuzione ordinaria, sia tenuto conto della portata vincolante di tale accordo sindacale, sia della avvenuta esecuzione dell'accordo medesima come dedotto dalla convenuta e non contestato dal lavoratore.
Ebbene, dall'esame dei cedolini in atti (circostanza comunque non contestata dal lavoratore) risulta che a far data dal mese di luglio 2022 (busta paga di agosto Pt_1
2022), ha ricevuto la predetta indennità, per un importo addirittura superiore, pari ad 9,60 euro giornalieri per ciascun giorno di ferie godute, come confermato dalla Difesa stessa con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 14.7.2025.
Per la liquidazione delle somme dovute, ritiene il Giudice di poter utilizzare i conteggi analitici prodotti da parte ricorrente, i cui parametri di calcolo erano già contenuti in ricorso e che appaiono congrui rispetto alla normativa applicabile e rispettosi degli elementi in fatto documentati e provati in giudizio, ovvero delle buste paga del ricorrente e della normativa di riferimento, come riformulati poi nelle note del 14.7.2025 depositate dalla Difesa, tenendo conto anche delle osservazioni di parte datoriale. Dall'analisi delle buste paga non trova riscontro che le ferie per le quali sarebbero previste le indennità perequativa e compensativa per il 2012 sarebbero 8, come sostenuto dal resistente, anziché 3, come invece sostenuto dal ricorrente (cfr. buste paga 2012 e gennaio 2013); fino ad aprile 2019 (cfr. busta paga di maggio 2019), i giorni di ferie sono 5 e non 3 e il valore del ticket mensa nei primi 4 mesi del 2019 era pari ad euro 5,00 giornalieri e non ad euro 7,00 (con necessità di decurtare 10,00€ - 2,00€ di differenza per 5 giorni). I giorni di ferie computati dal lavoratore corrispondono a quelli indicati in busta paga;
invece, nel prospetto di parte resistente ci sono dei giorni mancanti, probabilmente perché non si è tenuto conto delle ferie “fruite” indicate nelle buste paga dei mesi di gennaio, che indicano nella seconda colonna i giorni di ferie maturati e goduti nel precedente mese di dicembre, come ha chiaramente spiegato la Difesa in ricorso. Essi sono stati altresì opportunamente epurati delle voci non riconosciute - la parziale prescrizione fino al 17.7.2012 non incide sugli importi, essendo state le ferie fruite tra settembre e dicembre 2012 - e dell'accoglimento dell'eccezione dell per il periodo successivo al 1.7.2022, per il quale nulla è dovuto;
invero, riguardo a tale lasso temporale, pur senza scorporare l'importo di 7 euro richiesto a titolo di ticket e considerando che il ricorrente ha percepito una indennità per ferie di 9,60 €, va osservato che quest'ultima, come riconosciuta dall'accordo del 10.05.2022, è superiore a quella che il lavoratore avrebbe ottenuto con l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente va, pertanto, condannata al pagamento della somma di 1.922,68 €, oltre alla maggiorazione per interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione annuale dei singoli crediti (e sugli importi indicati come nei citati conteggi) sino al saldo.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3, ai sensi dell'art.92, co. II, c.p.c. come risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, per il parziale accoglimento e il mutamento della giurisprudenza. Per la restante parte seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di
, tenuto conto del valore della controversia e della serialità del contenzioso.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della somma di 1.922,68 € nei confronti di Parte_1
per il periodo 18.7.2012-30.6.2022, oltre a interessi e rivalutazione come
[...] per legge;
2. rigetta, nel resto;
3. compensa le spese per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi 1.200,00 € per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. al 14.7.2025, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 5306/2023 R.G. promossa da:
nato a [...], il [...], e residente in [...]Parte_1
(CE), in Contrada Mastrati, n. 64, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale BIONDI, presso cui elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO con sede legale in Napoli, al Corso Controparte_1
Garibaldi, n. 387, in persona del legale rappresentante p.t., Presidente del C.d.A.,
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale ALLOCCA e Controparte_2
Imperia TAGLIAFIERRO, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Garibaldi, n. 387, come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo depositato il 29.8.2023 il ricorrente ha premesso di essere stato già dipendente della di essere transitato alle dipendenze Controparte_3 della a seguito della fusione del 27 dicembre Controparte_4
2012, presso cui è inquadrato dal 1° gennaio 2013 come specialista tecnico amministrativo con parametro retributivo 193, secondo il CCNL e di Controparte_5 prestare servizio a Controparte_6
Ha esposto di aver, in ragione del rapporto intercorrente con la società convenuta, maturato e goduto, per ciascun anno di attività, di giorni di ferie, ma ha lamentato che la retribuzione corrisposta per le giornate di fruizione delle ferie era stata, però, inferiore al dovuto, in quanto l'azienda aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo di detta retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, analiticamente indicati in ricorso e, segnatamente, l'indennità perequativa e compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011 e i ticket mensa, previsti dagli Accordi Aziendali di secondo livello sottoscritti con le OO.SS. di categoria del 25/07/2012 e del 15/03/2019. Ritenendo che l'esclusione di tali voci retributive dalla base di calcolo delle spettanze erogate per le giornate di ferie godute violasse le prescrizioni del diritto dell'Unione Europea e invocando giurisprudenza a supporto, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto a percepire per le giornate di ferie maturate e godute un'indennità equiparata alla retribuzione percepita durante i periodi di servizio, comprensiva di tutte le spettanze indicate in ricorso, con condanna della società resistente al pagamento, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato, dell'importo di € 1.938,44, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge. Il tutto con il favore delle spese di giudizio ed attribuzione per anticipo fattone.
In data 1.3.2024 si è ritualmente costituito l' che ha Controparte_1 contestato integralmente il ricorso. Ha eccepito, in premessa, di dover considerare come ferie soltanto i 26 giorni previsti dal CCNL, senza computare nello stesso novero i 4 giorni relativi alle festività soppresse. Quanto alle due indennità in questione, ha obiettato che esse rientrerebbero nell'ambito della retribuzione variabile, che dipende dall'effettiva attività lavorativa, sicché la pretesa di includerle nella retribuzione erogata nei periodi di ferie sarebbe infondata;
esse racchiudono e sostituiscono le eterogenee voci retributive contenute nell'allegato 4 degli accordi del 16.12.2011, del 25.7.2012 e del 19.02.2013, la volontà dei cui sottoscrittori sarebbe stata quella di legarle alle particolari condizioni di espletamento della prestazione. Ha replicato che la giurisprudenza euro-unitaria invocata non si attaglierebbe alla fattispecie in esame, riguardando ipotesi dissimili, e posto in luce che le invocate pronunce sarebbero tese a tutelare che il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore non venga alterato da una minore retribuzione tale da spingere il lavoratore medesimo a rinunciare, seppur parzialmente, al godimento delle ferie stesse, postulando un compenso “paragonabile ai periodi di lavoro” e, dunque, non “identico”; ragione per la quale, l'esiguità degli importi di cui si discorre renderebbe irrilevante il riferimento del ricorrente all'effettuo dissuasivo dal godimento delle ferie. Ha evidenziato, poi, la natura assistenziale e non retributiva del ticket mensa. Ha fatto rilevare, altresì, che alcuna pretesa potrebbe essere avanzata dal lavoratore a decorrere dal 1° luglio 2022 in virtù dell'Accordo del 10/05/2022, che assicura un trattamento di miglior favore rispetto a quanto chiesto. Ha eccepito, infine, la maturata prescrizione quinquennale e ha contestato i conteggi per come elaborati. Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Ritenendo possibile decidere la causa sulla scorta di circostanze sufficientemente provate in via documentale, nonché di quelle emerse in corso di causa e di quelle ammesse e/o non contestate, acquisita agli atti la documentazione prodotta, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in accordo all'orientamento espresso da ultimo dalla giurisprudenza della Corte di Appello di Napoli e della Suprema Corte – e, in particolare, Cassazione civile sez. lav., 27/09/2024, n. 25850, che ha richiamato le sentenze n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 -, alle cui motivazioni si fa riferimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 disp. att. e 132 c.p.c., stante la pressoché totale sovrapponibilità e identità delle questioni da esaminare e l'assenza di dati confutativi delle tesi ivi ampiamente approfondite sia in punto di fatto che di diritto.
IN DIRITTO
Il ricorrente lamenta la mancata inclusione dell'indennità perequativa e compensativa, oltre che dei tickets mensa, nel calcolo della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie per il periodo dal gennaio 2012 al gennaio 2023.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta, nei limiti segnati dalle seguenti ragioni, giustappunto muovendo le mosse dalla corretta interpretazione di quanto affermato sia dalla giurisprudenza nazionale sia da quella comunitaria.
In premessa, il tema d'indagine verte sul controverso riconoscimento del trattamento retributivo previsto dagli Accordi collettivi del 2011 e del 2012 per le giornate di lavoro effettivo, anche alle giornate in cui il lavoratore ha fruito delle ferie: nello specifico, infatti, la resistente non ha riconosciuto taluni elementi retributivi (cd. indennità perequative/compensative), alla retribuzione erogata durante il congedo feriale. Il ricorrente ritiene che ogni tipo di emolumento, tra cui rientrano le indennità perequative/compensative, in quanto corrisposte in maniera costante e legate alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, sono da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto, e devono essere riconosciute ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale. Ad avviso della Difesa istante tale diritto deriverebbe dai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia da quella della Corte di Giustizia.
Giova preliminarmente delineare i tratti salienti della normativa applicabile, anche alla luce delle consolidate coordinate ermeneutiche date dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea circa la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie.
La nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea n. 88/2003 (riprodotto nell'art. 10 D.lgs. 66/2003) il quale stabilisce che “[…] Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali […] precisando che […] Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro… riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”. Da tale previsione può trarsi il principio che è illegittima ogni prassi aziendale finalizzata a limitare e/o scoraggiare il ricorso dei dipendenti alle ferie, mediante l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore. Difatti, in ordine al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza Robinson Steel 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva 88/2003” comporta che per tutta la durata delle ferie annuali deve essere “mantenuta” la retribuzione ordinariamente erogata: in altre parole, il lavoratore deve percepire la stessa retribuzione anche per tale periodo di riposo (cfr. conf. sentenza CGUE del 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e Persona_1 altri, punto 58). L'obbligo di retribuire le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello economico, sia paragonabile ai periodi di lavoro (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C- 257/04, punto 58, nonché, 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06 punto 60). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione “equiparabile” a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e Per_2 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C- 385/17). Può quindi convenirsi sul principio che “la struttura della retribuzione ordinaria, in definitiva, [...] non può incidere sul diritto del lavoratore […] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro
[…] (sicché […] qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore […] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (cfr. C-155/10, punto 23). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Tanto premesso in relazione alla domanda proposta va rilevato che in materia di disciplina delle ferie annuali e della retribuzione dovuta, alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni euro unitarie, sono di particolare interesse la sentenza della Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425 e le successive conformi Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401; 37589/2021, le quali hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003”, direttiva che deve uniformare l'interpretazione della normativa interna, ove manchi una specifica nozione di retribuzione. Si è ritenuto che:
“4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e D.lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_3 Per_4
229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". 7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, , C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_7 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_1
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-
[...] Per_2
155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_8 retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_9
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_8 Persona_9
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_2 collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza Williams e a, cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He, C- 385/17)”. La Suprema Corte ha, quindi, continuato evidenziando: “16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la Per_2 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE” (cfr. Cass., 17 maggio 2019, n. 13425).
Ebbene, dalla ricostruzione sopra riportata, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, emergono le seguenti linee direttrici:
- la retribuzione delle ferie annuali non deve necessariamente coincidere con quella ordinaria, ma deve essere "paragonabile" a quella ordinaria (o comunque deve essere presa in considerazione per tale computo);
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va, quindi, precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. E si deve anche rilevare come - in ogni caso -, nel nostro ordinamento, contrariamente a quanto teorizzato dalla Difesa, neppure sussiste un generale principio di
“onnicomprensività della retribuzione feriale”; alcuni elementi della retribuzione, infatti, possono anche non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti, se il loro computo non è espressamente contemplato dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva. Sul punto la S.C. ha da ultimo chiarito che “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di onnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche
o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio” (cfr. ex multis, Cass., 23 ottobre 2020, n. 23366; Cass. nn. 28937/2018; 25760/2017; 25761/2016; 9764/2000).
Tanto premesso, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: “il nesso intrinseco”, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26), che intercorre tra i vari elementi che Per_2 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, vanno interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, al fine di verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Avuto riguardo al caso in esame, per la soluzione della controversia, è quindi indispensabile procedere alla corretta qualificazione delle indennità cd. indennità perequative/compensative, esaminandone la genesi e le finalità.
Al riguardo, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. Come poi dedotto in ricorso, e non contestato in memoria difensiva, l'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Nuova struttura della retribuzione normale in conformità di quanto previsto dall'art 2 dell'intesa regionale del 16/12/2011”, nel disciplinare la nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'Art 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011, espressamente dispone che “A partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo […] sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo della “indennità compensativa”. L' “indennità perequativa/compensativa”:
- sarà determinata in cifra fissa;
- non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r. In caso di attribuzione di nuova figura professionale, il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire. Sono fatte salve, rispetto a quanto previsto in precedenza, le seguenti eccezioni: a) nell'ambito delle sottoindicate aree professionali, all'atto di variazione di figura professionale/parametro, sarà corrisposta la indennità perequativa della nuova figura professionale/parametro mantenendo la indennità compensativa se la progressione di carriera avviene nella stessa area di appartenenza”.
Occorre esaminare quindi se dette indennità siano da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. Rileva il giudicante come tali indennità siano state poste in correlazione con la presenza fisica ed effettiva del lavoratore in servizio (per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata). L'accordo regionale 16.12.2011, quindi, nel fare riferimento ad “ogni giornata di effettiva prestazione lavorata”, sembra escludere dalla retribuzione normale le due voci salariali denominate “indennità perequativa” e “indennità compensativa”. Secondo il C.C.N.L. di categoria, per contro, rientrano nella retribuzione “normale” le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio. Inoltre, va sottolineato che, dalla lettura delle disposizioni disciplinanti tali emolumenti, emerge chiaramente: è stata determinata sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/o alla presenza (art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011);
- è stata determinata facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale (v. Allegato 2 all'ipotesi di accordo del 25 Luglio 2012);
- ha avuto, quanto all'indennità perequativa, un valore monetario collegato alla figura professionale rivestita (cfr. allegato 4 all'ipotesi di accordo del 15 luglio 2012 laddove per ogni figura professionale c'è una differente indennità perequativa); le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore ha costituito, poi, l'importo della indennità compensativa (alleg. 2 ipotesi di accordo del 25.7.2012);
- ha assolto alla funzione di eliminare le differenze economiche rispetto a quanto in precedenza percepito;
è stato, infatti, individuato un costo del lavoro omogeneo, garantendo ai lavoratori in servizio condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle già in godimento;
- ha assorbito alcune voci retributive precedentemente attribuite dalla contrattazione di II livello.
Ebbene, condividendo le argomentazioni di cui al precedente della sezione lavoro di Napoli prodotto da parte resistente (cfr. Giudice dott.ssa R. Manzon, sent. n. 904/2025), il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità - pensionabile, calcolabile ai fini del TFR - non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei
“valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. Deve pertanto ritenersi che dette indennità siano senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Si tratta, quindi, di indennità collegate all'espletamento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in forza del contratto di lavoro e, quindi, di retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie: non trattandosi di voci dirette a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, ed essendo erogate in misura fissa (prescindendo cioè dal computo dei giorni di effettiva presenza), deve ritenersi che le indennità in esame facciano parte del trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica e del suo status professionale. D'altra parte, tali indennità vengono corrisposte a prescindere da qualsivoglia particolare circostanza;
dunque, per la sola effettuazione della prestazione lavorativa, ed in misura fissa con una variazione dipendente esclusivamente sulla base dell'inquadramento del lavoratore.
Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che con la sentenza Z.J.R. Lock (C-539/12) ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, della indennità percepita per le ore di volo nel periodo in cui il lavoratore (pilota di aereo) non era in ferie.
Né rileva la circostanza che tali indennità siano composte da voci eterogenee e quindi anche da voci che certamente non sono collegate alle mansioni svolte, ma rappresentano mera occasionalità (ad es. lavoro domenicale). Esse, infatti, nascono con la esplicita e precisa finalità di permettere ai lavoratori di godere di un trattamento economico complessivamente equiparabile a quello in godimento prima dell'approvazione dell'accordo regionale 2011 e dell'accordo aziendale 2012 che hanno previsto una rimodulazione del trattamento retributivo.
Il fatto che le indennità perequativa e compensativa siano determinate in cifra fissa e correlata ai valori “teorici” rende evidente ancor di più l'esplicita finalità di tali indennità, e segnatamente quella di compensare il mutamento retributivo disposto, con la conseguenza che le singole voci che compongono tali indennità perdono le loro originarie caratteristiche per assumere una nuova e diversa caratterizzazione unitaria derivante dalla loro fusione in un'unica, nuova indennità. E proprio perché le singole voci hanno perso la loro originaria funzione, non potrebbe scomputarsi dalla nuova indennità una parte di questa;
né potrebbe affermarsi che la presenza anche di una sola voce legata (in origine) all'occasionalità della prestazione lavorativa, e quindi non intrinsecamente alle mansioni svolte, possa determinare il mancato computo dell'intera, nuova indennità per il calcolo della retribuzione feriale annuale.
Deve, quindi, concludersi che le indennità in esame rientrano nella retribuzione ordinaria di cui costituiscono voci fisse e continuative che non sono legate a specifiche prestazioni di servizio, ma allo status professionale. Siffatte conclusioni già raggiunte in numerosi precedenti della Corte di appello di Napoli, cui il Tribunale ritiene di dover aderire, condividendone le ragioni, sono state recentemente ribadite dalla Suprema Corte (Cass. ordin. n. 25840/24 e n. 25850/2024).
Quanto poi alla potenzialità dissuasiva, dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie, al godimento delle stesse, rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse. La funzione dissuasiva può essere, cioè, garantita solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione feriale paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo. Si ridimensiona così l'argomento secondo cui solo una diminuzione della retribuzione quantitativamente apprezzabile avrebbe efficacia dissuasiva e che l'effettiva fruizione delle ferie sarebbe di per sé significativa della assenza della dissuasività dal godimento delle stesse. La Suprema Corte ha in ultimo chiarito “che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e, quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita […] Deve essere ribadito che la retribuzione dovuta […], comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlata allo status personale e professionale del lavoratore”. Ed inoltre (Cass. n. 19991 del 2024) “nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”.
Alle medesime conclusioni in ordine alla retribuzione normale da corrispondere durante il periodo di ferie vale anche per il ticket mensa, in conformità ai principi affermati dalla Corte di Giustizia che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve percepire la stessa retribuzione che percepisce quando svolge effettivamente la sua prestazione di lavoro, ad eccezione delle sole indennità corrisposte per l'espletamento di servizi specifici, occasionali o saltuari. L' ha sostenuto che la corresponsione del ticket mensa ha natura di fringe benefit ed è legata all'orario di lavoro effettivamente prestato dal lavoratore e che tale bonus, salvo diversa disposizione contrattuale, non è un elemento della retribuzione «normale»; tuttavia, gli accordi istitutivi del suddetto ticket (accordi dell'8.8.1997, del 28.10.2004 e del 25.7.2012) hanno espressamente previsto che il riconoscimento dello stesso è strettamente legato alle modalità di svolgimento delle mansioni assegnate al dipendente, poiché riconosciuto in virtù della riprogrammazione dei turni di servizio che ha consentito un aumento di produttività. È evidente, allora, che il suddetto ticket è stato riconosciuto non semplicemente in base all'effettiva presenza del lavoratore, ma per compensare la penosità derivante dallo svolgimento delle mansioni lavorative con un'articolazione differente dei turni che ha consentito di ridurre il ricorso al lavoro straordinario ed essendo corrisposti in maniera fissa e continuativa per ogni giorno di effettiva presenza a lavoro, deve tenersene conto nel calcolo della retribuzione da corrispondere per le giornate di ferie. Ancora una volta la effettiva presenza, quale requisito per il riconoscimento del ticket buoni pasto, in realtà, come nel caso della indennità perequativa e compensativa, rappresenta solo un criterio che serve a collegare la corresponsione di tale indennità “alla retribuzione diretta a compensare la prestazione” – rectius, mansioni - resa dai lavoratori durante i giorni di lavoro (cfr. Tribunale di Napoli, sentenze n. 6316/2023, n. 1714/2025 del 05/03/2025, n. 6937 del 23/10/2024 e n.7302/2024 del 05/11/2024; Corte di Appello di Napoli, sentenze n. 1783/2023 del 27.04.2023 e n. 3780/2023 del 25/10/2023).
Appurata la sussistenza del diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione dovuta nei giorni di ferie anche delle indennità perequativa e compensativa, oltre che del ticket mensa, in primo luogo deve rilevarsi che è solo parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione.
Al riguardo si osserva che, in tema di prescrizione dei crediti del lavoratore dipendente privato successivamente all'entrata in vigore della L. n. 92/2012, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione, alla cui tesi questo giudice intende aderire, mutando il precedente orientamento, in ragione della funzione nomofilattica che le è propria. In particolare, nella sentenza 26246/2022 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Conseguentemente, pacifico che il rapporto di lavoro tra le parti è ancora in essere, e considerato che il credito vantato dal ricorrente è relativo al periodo gennaio 2012- gennaio 2023, è prescritto solo il diritto maturato sino al 18.7.2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012), perché per il periodo successivo la prescrizione non è iniziata a decorrere.
Priva di pregio, inoltre, è l'eccezione sollevata da in relazione all'inclusione nel credito vantato anche dei quattro giorni di permesso riconosciuti dal contratto in luogo delle cd. festività soppresse (da ultimo, Cass., ordin. n. 8160/2025 del 27/03/2025). Ed invero, l'articolo 29 del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità - TPL 28/11/2015, dopo aver previsto al comma 1 che “ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal C.C.N.L. […]”, al successivo comma 2 dispone che in caso di mancata fruizione degli stessi nell'anno di riferimento “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la “retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1976 e s.m.i.). Ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per i quattro giorni di permesso.
Al contrario il computo deve tener conto della nuova disposizione contenuta nell'art. 4 del CCNL Autoferrotranvieri del 10 maggio 2022 - che ha disposto che a far data dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” - del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del 27 novembre 2000 nonché dall'art. predetto -, che CP_7 sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. Essa è interamente satisfattiva delle pretese del ricorrente a far data dal 1° luglio 2022, che pertanto limita le richieste al 30 giugno 2022. Ed invero, consistendo la finalità dell'accordo nazionale di rinnovo appena richiamato nella garanzia di “un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022”, esso esclude che a decorrere da detta data il ricorrente possa lamentare la violazione del proprio diritto a percepire, nel periodo di ferie, una retribuzione corrispondente in via tendenziale alla retribuzione ordinaria, sia tenuto conto della portata vincolante di tale accordo sindacale, sia della avvenuta esecuzione dell'accordo medesima come dedotto dalla convenuta e non contestato dal lavoratore.
Ebbene, dall'esame dei cedolini in atti (circostanza comunque non contestata dal lavoratore) risulta che a far data dal mese di luglio 2022 (busta paga di agosto Pt_1
2022), ha ricevuto la predetta indennità, per un importo addirittura superiore, pari ad 9,60 euro giornalieri per ciascun giorno di ferie godute, come confermato dalla Difesa stessa con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 14.7.2025.
Per la liquidazione delle somme dovute, ritiene il Giudice di poter utilizzare i conteggi analitici prodotti da parte ricorrente, i cui parametri di calcolo erano già contenuti in ricorso e che appaiono congrui rispetto alla normativa applicabile e rispettosi degli elementi in fatto documentati e provati in giudizio, ovvero delle buste paga del ricorrente e della normativa di riferimento, come riformulati poi nelle note del 14.7.2025 depositate dalla Difesa, tenendo conto anche delle osservazioni di parte datoriale. Dall'analisi delle buste paga non trova riscontro che le ferie per le quali sarebbero previste le indennità perequativa e compensativa per il 2012 sarebbero 8, come sostenuto dal resistente, anziché 3, come invece sostenuto dal ricorrente (cfr. buste paga 2012 e gennaio 2013); fino ad aprile 2019 (cfr. busta paga di maggio 2019), i giorni di ferie sono 5 e non 3 e il valore del ticket mensa nei primi 4 mesi del 2019 era pari ad euro 5,00 giornalieri e non ad euro 7,00 (con necessità di decurtare 10,00€ - 2,00€ di differenza per 5 giorni). I giorni di ferie computati dal lavoratore corrispondono a quelli indicati in busta paga;
invece, nel prospetto di parte resistente ci sono dei giorni mancanti, probabilmente perché non si è tenuto conto delle ferie “fruite” indicate nelle buste paga dei mesi di gennaio, che indicano nella seconda colonna i giorni di ferie maturati e goduti nel precedente mese di dicembre, come ha chiaramente spiegato la Difesa in ricorso. Essi sono stati altresì opportunamente epurati delle voci non riconosciute - la parziale prescrizione fino al 17.7.2012 non incide sugli importi, essendo state le ferie fruite tra settembre e dicembre 2012 - e dell'accoglimento dell'eccezione dell per il periodo successivo al 1.7.2022, per il quale nulla è dovuto;
invero, riguardo a tale lasso temporale, pur senza scorporare l'importo di 7 euro richiesto a titolo di ticket e considerando che il ricorrente ha percepito una indennità per ferie di 9,60 €, va osservato che quest'ultima, come riconosciuta dall'accordo del 10.05.2022, è superiore a quella che il lavoratore avrebbe ottenuto con l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente va, pertanto, condannata al pagamento della somma di 1.922,68 €, oltre alla maggiorazione per interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione annuale dei singoli crediti (e sugli importi indicati come nei citati conteggi) sino al saldo.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3, ai sensi dell'art.92, co. II, c.p.c. come risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, per il parziale accoglimento e il mutamento della giurisprudenza. Per la restante parte seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di
, tenuto conto del valore della controversia e della serialità del contenzioso.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della somma di 1.922,68 € nei confronti di Parte_1
per il periodo 18.7.2012-30.6.2022, oltre a interessi e rivalutazione come
[...] per legge;
2. rigetta, nel resto;
3. compensa le spese per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi 1.200,00 € per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Federica Ronsini