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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/07/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6010/2024 R.G. TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Giuseppe Cassano;
Parte_1
- ATTORE - E
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv.to Teresa Controparte_1 Battezzato;
- CONVENUTA– Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23.05.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con il 30.05.2009 in Gravina Controparte_1 in Puglia e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio era nata la figlia il 21.08.2009; Per_1
• il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4232/2017 del 25.07.2017 aveva pronunciato la loro separazione personale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Chiedeva, in particolare, disporsi l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la casa materna, la regolamentazione del diritto di visita paterno e porsi un assegno mensile pari ad € 170,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia, oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del vigente Protocollo del Tribunale di Bari. Fissata la comparizione personale delle parti, la convenuta si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, chiedendo disporsi l'affido condiviso della minore con collocamento presso la casa materna, incontri liberi nel rispetto delle esigenze della figlia e della madre, porsi a carico del il contributo paterno al mantenimento della figlia in € 300,00, Pt_1 oltre assegni familiari se percepiti e al 50% delle spese straordinarie, e un assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili. All'udienza di comparizione dei coniugi del 19.12.2024 il Giudice confermava le statuizioni separative e rigettava la richiesta dell'assegno di mantenimento in favore della convenuta, aumentava il contributo al mantenimento della figlia ad € 210,00 mensili a decorrere dal mese di dicembre 2024, oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie e disponeva il percepimento dell'intero Assegno Unico Universale in favore della madre collocataria. Infine, all'udienza figurata del 02.07.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 18.06.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 03.07.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di scioglimento del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gravina in Puglia, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gravina in Puglia (BA), in data 30.05.2009 da e trascritto al n. 8, P. I, anno Parte_1 Controparte_1 2009;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 18.06.2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 24.07.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6010/2024 R.G. TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Giuseppe Cassano;
Parte_1
- ATTORE - E
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv.to Teresa Controparte_1 Battezzato;
- CONVENUTA– Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23.05.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con il 30.05.2009 in Gravina Controparte_1 in Puglia e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio era nata la figlia il 21.08.2009; Per_1
• il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4232/2017 del 25.07.2017 aveva pronunciato la loro separazione personale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Chiedeva, in particolare, disporsi l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la casa materna, la regolamentazione del diritto di visita paterno e porsi un assegno mensile pari ad € 170,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia, oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del vigente Protocollo del Tribunale di Bari. Fissata la comparizione personale delle parti, la convenuta si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, chiedendo disporsi l'affido condiviso della minore con collocamento presso la casa materna, incontri liberi nel rispetto delle esigenze della figlia e della madre, porsi a carico del il contributo paterno al mantenimento della figlia in € 300,00, Pt_1 oltre assegni familiari se percepiti e al 50% delle spese straordinarie, e un assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili. All'udienza di comparizione dei coniugi del 19.12.2024 il Giudice confermava le statuizioni separative e rigettava la richiesta dell'assegno di mantenimento in favore della convenuta, aumentava il contributo al mantenimento della figlia ad € 210,00 mensili a decorrere dal mese di dicembre 2024, oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie e disponeva il percepimento dell'intero Assegno Unico Universale in favore della madre collocataria. Infine, all'udienza figurata del 02.07.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 18.06.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 03.07.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di scioglimento del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gravina in Puglia, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gravina in Puglia (BA), in data 30.05.2009 da e trascritto al n. 8, P. I, anno Parte_1 Controparte_1 2009;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 18.06.2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 24.07.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera