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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6035 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 10/07/2024 e vertente
TRA
in p.l.r.p.t. (P. I.V.A. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Agostino Carducci (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1
il suo studio in Latina, Via Monti n° 13, giusta procura in atti;
Appellante
E
(P. I.V.A. ), in p. l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. rappresentata e difesa dell'Avv. Michela C.F._2 Tortorici (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3
suo studio in Latina, Viale Mazzini n.7 , giusta procura in atti;
Appellata
(C.F. ) (C.F. CP_3 C.F._4 Controparte_4
) (C.F. ) C.F._5 Controparte_5 C.F._6
rappresentati e difesi dell'Avv. Giuseppe Accapezzato (C.F. ) C.F._7
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina, Via E. Filiberto n° 9, giusta procura in atti;
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1273/2020 pronunciata dal Tribunale di Latina, pubblicata in data 02.07.2020.
Conclusioni
Per l'appellante “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: in riforma e/o annullamento della sentenza n. 1273/2020 del Tribunale di Latina, rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dagli appellati;
condannare altresì le parti appellate al pagamento delle spese di lite, compenso di avvocato rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”
Per gli appellati “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n.1273/2020 del Tribunale di Latina;
Parte_1
Con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti appellate, in primo grado hanno proposto opposizione ex art. 615 II c.p.c. al rilascio di beni immobili, notificato loro dall'attuale parte appellante, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità nullità ed infondatezza della procedura esecutiva per consegna e rilascio iniziata dalla adducendo la caducazione CP_6
del diritto a procedere all'esecuzione in forza della sentenza della Corte d'Appello n.
6115/2017, intervenuta in altro giudizio.
Il Tribunale di Latina ha sospeso inaudita altera parte la procedura di rilascio.
Si è costituita in primo grado nella fase sommaria la società, attuale appellante, che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Il tribunale di Latina, con ordinanza, ha confermato la statuizione pronunciata inaudita altera parte.
Avverso detta ordinanza la società ha proposto reclamo ex art 669 Parte_1
terdecies c.p.c. che è stato accolto, con revoca della sospensione dell'esecuzione.
Gli odierni appellati hanno introdotto il giudizio di merito.
Il Tribunale, nella sentenza oggetto del presente gravame, ha evidenziato che le parti coincidono con quelle che hanno stipulato le compravendite per le quali la Corte
d'Appello di Roma con sentenza n. 6115/2017 ne ha dichiarato la nullità che ha riguardato sia l'atto per Notaio n. 20803 del 3 Marzo 2001, sia l'atto per Per_1
Notaio del 7 Marzo 2001 n. 20850, relativo agli immobili per la quale la Per_1
società agisce per il rilascio.
Il giudice di primo grado, quindi, afferma che nel caso di specie si disquisisce dell'azionabilità o meno di un titolo esecutivo costituito dal verbale di udienza e conciliazione del 10.01.2017 e non di un giudicato costituito dalla sentenza della Corte
d'Appello.
Pertanto, il Tribunale di Latina ha così concluso …. accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara illegittimo il pignoramento promosso da
[...]
- compensa le spese.” Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si sono costituiti , e Controparte_1 CP_3 Controparte_4 [...]
che hanno contestato nel merito l'appello chiedendone il rigetto. CP_5
All'udienza del 10.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione. L'Appellante ha proposto tre motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante censurata la sentenza in quanto il giudice di primo grado avrebbe errato nel considerare opponibile al creditore procedente, il provvedimento emesso in altro giudizio promosso da un terzo soggetto contro le parti del presente giudizio, ritenendo che, nel caso di specie, la questione andasse ricondotta all'azionabilità o meno del titolo esecutivo anziché in quello della efficacia di giudicato in altro giudizio, e ciò diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale in sede di reclamo.
Il motivo è fondato.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 4371/95 e sentenza 13963/2005, richiamate anche dal collegio a cui è stato sottoposto il reclamo in primo grado, afferma che, nell'ambito del medesimo giudizio, è possibile che uno stesso negozio possa essere dichiarato nullo per simulazione assoluta rispetto ad un terzo e non esserlo nei confronti delle parti contrattuali. Ciò si verifica quando la nullità assoluta sia fatta valere dal terzo estraneo al rapporto contrattuale e non sussista tra le parti del contratto contrasto sulla validità e/o efficacia dello stesso. In questi casi, seppure convenuti dal terzo che intende far valere nei loro confronti la simulazione per il pregiudizio che ne deriva ai suoi diritti, i contraenti non possono dirsi parti processuali anche con riguardo al rapporto negoziale tra essi instauratosi poiché l'accertamento della domanda introdotta dal terzo non riguarda quel rapporto, tra loro incontroverso, ma la simulazione del diritto sostanziale che in relazione ad esso è venuta a determinarsi rispetto alla posizione giuridica vantata dal terzo. In tale contesto il giudicato sulla simulazione assoluta determinato con la sentenza della Corte d'appello di
Roma n.6115/2017 che ha dichiarato la simulazione assoluta e quindi la nullità dell'atto pubblico per Notaio di Latina del 3.3.2001 repertorio 20803 e Per_1
la simulazione assoluta e conseguentemente la nullità dell'atto pubblico per
Notaio del 7.3.2001 n. 20850, nullità di quest'ultimo atto di Per_1
compravendita confermato anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7480/2019, non è idoneo a spiegare effetti nel rapporto tra le parti
(acquirente-venditore), in quanto la questione della simulazione non è stata decisa nei rapporti interni.
A fondamento di tale orientamento si osserva, come evidenziato dalla
Suprema Corte con la sentenza, già richiamata, n. 13963/2005, che il giudicato presuppone non solo l'identità dell'oggetto e dei soggetti, ma anche lo stesso rapporto tra quest'ultimi, quali portatori di contrastanti pretese.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado è erronea nella parte in cui dichiara che sentenza della Corte d'Appello
n. 6115/2017 abbia disposto, tra l'altro, la restituzione dei beni oggetto delle compravendite dalla acquirente alla venditrice. Invero, la sentenza del giudice del gravame ha disposto la sola restituzione dei beni riguardanti la prima compravendita posta in essere tra le parti il 03.3.2001 e non anche la restituzione dei beni oggetto della seconda vendita del 07.3.2001.
Con il terzo motivo di appello l'appellante lamenta che la sentenza oggetto della presente impugnazione è stata sottoposta a correzione di errore materiale senza che sia stato istaurato regolarmente il contraddittorio.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe il terzo motivo.
L'appello va accolto e le spese del giudizio di entrambi i gradi, liquidate secondo il
DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1273/2020 pronunciata dal Tribunale di Latina, pubblicata in data 02.07.2020, così provvede:
1- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione all'esecuzione;
2- Condanna le parti appellate in solido fra loro alla rifusione delle spese legali in favore della società appellante del doppio grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali I.V.A. e CPA come per legge per il primo grado, e in € 4.500,00 oltre rimborso spese generali I.V.A. e CPA come per legge per il grado d'appello.
Roma, 9.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6035 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 10/07/2024 e vertente
TRA
in p.l.r.p.t. (P. I.V.A. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Agostino Carducci (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1
il suo studio in Latina, Via Monti n° 13, giusta procura in atti;
Appellante
E
(P. I.V.A. ), in p. l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. rappresentata e difesa dell'Avv. Michela C.F._2 Tortorici (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3
suo studio in Latina, Viale Mazzini n.7 , giusta procura in atti;
Appellata
(C.F. ) (C.F. CP_3 C.F._4 Controparte_4
) (C.F. ) C.F._5 Controparte_5 C.F._6
rappresentati e difesi dell'Avv. Giuseppe Accapezzato (C.F. ) C.F._7
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina, Via E. Filiberto n° 9, giusta procura in atti;
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1273/2020 pronunciata dal Tribunale di Latina, pubblicata in data 02.07.2020.
Conclusioni
Per l'appellante “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: in riforma e/o annullamento della sentenza n. 1273/2020 del Tribunale di Latina, rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dagli appellati;
condannare altresì le parti appellate al pagamento delle spese di lite, compenso di avvocato rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”
Per gli appellati “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n.1273/2020 del Tribunale di Latina;
Parte_1
Con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti appellate, in primo grado hanno proposto opposizione ex art. 615 II c.p.c. al rilascio di beni immobili, notificato loro dall'attuale parte appellante, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità nullità ed infondatezza della procedura esecutiva per consegna e rilascio iniziata dalla adducendo la caducazione CP_6
del diritto a procedere all'esecuzione in forza della sentenza della Corte d'Appello n.
6115/2017, intervenuta in altro giudizio.
Il Tribunale di Latina ha sospeso inaudita altera parte la procedura di rilascio.
Si è costituita in primo grado nella fase sommaria la società, attuale appellante, che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Il tribunale di Latina, con ordinanza, ha confermato la statuizione pronunciata inaudita altera parte.
Avverso detta ordinanza la società ha proposto reclamo ex art 669 Parte_1
terdecies c.p.c. che è stato accolto, con revoca della sospensione dell'esecuzione.
Gli odierni appellati hanno introdotto il giudizio di merito.
Il Tribunale, nella sentenza oggetto del presente gravame, ha evidenziato che le parti coincidono con quelle che hanno stipulato le compravendite per le quali la Corte
d'Appello di Roma con sentenza n. 6115/2017 ne ha dichiarato la nullità che ha riguardato sia l'atto per Notaio n. 20803 del 3 Marzo 2001, sia l'atto per Per_1
Notaio del 7 Marzo 2001 n. 20850, relativo agli immobili per la quale la Per_1
società agisce per il rilascio.
Il giudice di primo grado, quindi, afferma che nel caso di specie si disquisisce dell'azionabilità o meno di un titolo esecutivo costituito dal verbale di udienza e conciliazione del 10.01.2017 e non di un giudicato costituito dalla sentenza della Corte
d'Appello.
Pertanto, il Tribunale di Latina ha così concluso …. accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara illegittimo il pignoramento promosso da
[...]
- compensa le spese.” Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si sono costituiti , e Controparte_1 CP_3 Controparte_4 [...]
che hanno contestato nel merito l'appello chiedendone il rigetto. CP_5
All'udienza del 10.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione. L'Appellante ha proposto tre motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante censurata la sentenza in quanto il giudice di primo grado avrebbe errato nel considerare opponibile al creditore procedente, il provvedimento emesso in altro giudizio promosso da un terzo soggetto contro le parti del presente giudizio, ritenendo che, nel caso di specie, la questione andasse ricondotta all'azionabilità o meno del titolo esecutivo anziché in quello della efficacia di giudicato in altro giudizio, e ciò diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale in sede di reclamo.
Il motivo è fondato.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 4371/95 e sentenza 13963/2005, richiamate anche dal collegio a cui è stato sottoposto il reclamo in primo grado, afferma che, nell'ambito del medesimo giudizio, è possibile che uno stesso negozio possa essere dichiarato nullo per simulazione assoluta rispetto ad un terzo e non esserlo nei confronti delle parti contrattuali. Ciò si verifica quando la nullità assoluta sia fatta valere dal terzo estraneo al rapporto contrattuale e non sussista tra le parti del contratto contrasto sulla validità e/o efficacia dello stesso. In questi casi, seppure convenuti dal terzo che intende far valere nei loro confronti la simulazione per il pregiudizio che ne deriva ai suoi diritti, i contraenti non possono dirsi parti processuali anche con riguardo al rapporto negoziale tra essi instauratosi poiché l'accertamento della domanda introdotta dal terzo non riguarda quel rapporto, tra loro incontroverso, ma la simulazione del diritto sostanziale che in relazione ad esso è venuta a determinarsi rispetto alla posizione giuridica vantata dal terzo. In tale contesto il giudicato sulla simulazione assoluta determinato con la sentenza della Corte d'appello di
Roma n.6115/2017 che ha dichiarato la simulazione assoluta e quindi la nullità dell'atto pubblico per Notaio di Latina del 3.3.2001 repertorio 20803 e Per_1
la simulazione assoluta e conseguentemente la nullità dell'atto pubblico per
Notaio del 7.3.2001 n. 20850, nullità di quest'ultimo atto di Per_1
compravendita confermato anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7480/2019, non è idoneo a spiegare effetti nel rapporto tra le parti
(acquirente-venditore), in quanto la questione della simulazione non è stata decisa nei rapporti interni.
A fondamento di tale orientamento si osserva, come evidenziato dalla
Suprema Corte con la sentenza, già richiamata, n. 13963/2005, che il giudicato presuppone non solo l'identità dell'oggetto e dei soggetti, ma anche lo stesso rapporto tra quest'ultimi, quali portatori di contrastanti pretese.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado è erronea nella parte in cui dichiara che sentenza della Corte d'Appello
n. 6115/2017 abbia disposto, tra l'altro, la restituzione dei beni oggetto delle compravendite dalla acquirente alla venditrice. Invero, la sentenza del giudice del gravame ha disposto la sola restituzione dei beni riguardanti la prima compravendita posta in essere tra le parti il 03.3.2001 e non anche la restituzione dei beni oggetto della seconda vendita del 07.3.2001.
Con il terzo motivo di appello l'appellante lamenta che la sentenza oggetto della presente impugnazione è stata sottoposta a correzione di errore materiale senza che sia stato istaurato regolarmente il contraddittorio.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe il terzo motivo.
L'appello va accolto e le spese del giudizio di entrambi i gradi, liquidate secondo il
DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1273/2020 pronunciata dal Tribunale di Latina, pubblicata in data 02.07.2020, così provvede:
1- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione all'esecuzione;
2- Condanna le parti appellate in solido fra loro alla rifusione delle spese legali in favore della società appellante del doppio grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali I.V.A. e CPA come per legge per il primo grado, e in € 4.500,00 oltre rimborso spese generali I.V.A. e CPA come per legge per il grado d'appello.
Roma, 9.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati