Articolo 6 della Legge 21 giugno 1991, n. 192
Articolo 5
Versione
16 luglio 1991
Art. 6. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1991 e in lire 950 milioni a decorrere dall'anno 1992, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 5.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 luglio 1991