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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24620/2023
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena
Parte_1
Sassone ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Portanova 38 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell in Napoli alla CP_1 via Galileo Ferraris 4, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023 esponeva che in data 2 Parte_1
gennaio 2023 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 24620/2023) onde ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, ma il ctu non aveva riconosciuto il beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_1
prestazioni.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
Veniva disposto il rinnovo della ctu in sede di opposizione ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte il Giudice decideva la causa.
Il ricorso in opposizione non merita accoglimento.
Dalla ctu espletata in sede di opposizione è emerso che il ricorrente è affetto da
CARCINOMA PROSTATICO IN TRATTAMENTO CON ENANTONE, CARDIOPATIA IPERTENSIVA, POLIARTROSI, IPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE ED IPERTONO OCULARE CON ANGIOSCLEROSI RETINICA IN SOGGETTO CON CONSERVAZIONE DEGLI INDICI DI AUTONOMIA. Il ctu conclude nel senso che non sussistono le condizioni per l'indennità di accomapgnamento, in maniera del tutto conforme alle conclusioni della ctu espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Del resto le doglianze di parte ricorrente muovevano dal presupposto di una possibile ripresa della patologia oncologica a seguito di un esame Pet del marzo 2023 ma dal controllo specialistico oncologico, effettuato, in data 29/04/2024 presso l' Ambulatorio di Oncologia del P.O. Ospedale del Mare, è stata esclusa qualsiasi progressione della malattia, come evidenziata anche dal ctu
Da tali patologie deriva una invalidità del 90% dalla domanda amministrativa e
Per il reso lo stesso ctu in sede di opposizione condivide in gran parte le conclusioni della ctu espletata in sede di accertamento tecnico preventivo e non vi motivo per lo scrivente di discostarsi dalle predette consulenze, redatte da specialisti in medicina legale o del lavoro.
Non può che rigettarsi il ricorso in opposizione
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. c.p.c. nps.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24620/2023
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena
Parte_1
Sassone ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Portanova 38 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell in Napoli alla CP_1 via Galileo Ferraris 4, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023 esponeva che in data 2 Parte_1
gennaio 2023 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 24620/2023) onde ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, ma il ctu non aveva riconosciuto il beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_1
prestazioni.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
Veniva disposto il rinnovo della ctu in sede di opposizione ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte il Giudice decideva la causa.
Il ricorso in opposizione non merita accoglimento.
Dalla ctu espletata in sede di opposizione è emerso che il ricorrente è affetto da
CARCINOMA PROSTATICO IN TRATTAMENTO CON ENANTONE, CARDIOPATIA IPERTENSIVA, POLIARTROSI, IPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE ED IPERTONO OCULARE CON ANGIOSCLEROSI RETINICA IN SOGGETTO CON CONSERVAZIONE DEGLI INDICI DI AUTONOMIA. Il ctu conclude nel senso che non sussistono le condizioni per l'indennità di accomapgnamento, in maniera del tutto conforme alle conclusioni della ctu espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Del resto le doglianze di parte ricorrente muovevano dal presupposto di una possibile ripresa della patologia oncologica a seguito di un esame Pet del marzo 2023 ma dal controllo specialistico oncologico, effettuato, in data 29/04/2024 presso l' Ambulatorio di Oncologia del P.O. Ospedale del Mare, è stata esclusa qualsiasi progressione della malattia, come evidenziata anche dal ctu
Da tali patologie deriva una invalidità del 90% dalla domanda amministrativa e
Per il reso lo stesso ctu in sede di opposizione condivide in gran parte le conclusioni della ctu espletata in sede di accertamento tecnico preventivo e non vi motivo per lo scrivente di discostarsi dalle predette consulenze, redatte da specialisti in medicina legale o del lavoro.
Non può che rigettarsi il ricorso in opposizione
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. c.p.c. nps.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio