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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. n. 792/2023 R.G., promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 21.4.2023, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 quali eredi di , rappresentati e difesi dagli avv.ti Giangiuseppe Baj e Persona_1
Andrea Ferrante, attori in riassunzione/attori in p.g. e appellati in s.g.
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti _1 C.F._4
Sergio Dal Prà e Diego Michieli, convenuto in riassunzione/convenuto in p.g. e appellante in s.g. avente ad oggetto: riassunzione del giudizio a seguito dell'ordinanza della S.C., seconda sezione civile, n. 2268/2023 del 25.1.2023, di cassazione della sentenza n.
118/2018 della Corte d'Appello di Venezia, seconda sezione civile, del 22.1.2018; causa trattenuta in decisione il 26.6.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni degli attori in riassunzione: , , Parte_1 Parte_2 [...]
: Parte_3
1 “
1. condannarsi alla demolizione del manufatto edilizio insistente _1 sull'area censita in C.T al foglio 4, mapp. 1761 del Comune di Selvazzano Dentro o, comunque, al suo arretramento fino alla distanza legale dal confine e dal fabbricato di cui in narrativa di proprietà degli attori.
2. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario e accessori di legge”;
➢ conclusioni del convenuto in riassunzione: : _1
“Piaccia a codesta Corte d'Appello, decidendo in sede di rinvio, in relazione al terzo motivo di appello accolto dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza n.
2268/2023, ed in applicazione dei principi di diritto ivi enunciati, contrariis reiectis: nel merito, rigettarsi tutte le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 [...]
in primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con Parte_3 vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, compreso quello avanti la Corte
Suprema di Cassazione”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 21.5.2010, conveniva in giudizio Persona_1 il confinante avanti al Tribunale di Padova, deducendo che sul fondo CP_2 di proprietà di quest'ultimo, sito in Selvazzano Dentro (PD), foglio 4, mapp. 1761, era in corso di realizzazione un intervento di ristrutturazione ed ampliamento assentito con permesso costruire n. 7/2008 (doc. 1 – fasc. di primo grado), ER relativo a un manufatto edilizio realizzato illecitamente e poi condonato con provvedimento n. 57 del 30.3.2006 (doc. 2 del fasc. di primo grado di parte ) ER
a seguito di istanza del 10.12.2004, nella quale si certificava che il fabbricato era stato ultimato in data 31.1.2003 (doc. 2a fasc. di primo grado). Lamentava, in ER particolare, il , che detto manufatto era posto a una distanza variabile tra 3,11 ER
e 3,50 metri dal confine con il lotto di sua proprietà, censito al foglio 4, mapp. 1993, nonché a una distanza tra 6,16 e 6,54 metri dalla parete finestrata del fabbricato di sua proprietà insistente sul lotto anzidetto e che detta edificazione violava le N.T.A. di P.R.G. del Comune di Selvazzano Dentro, le quali prevedevano una misura di distacco di 5 metri dal confine e di 10 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti.
Sulla base di tale premessa chiedeva la condanna del confinante convenuto alla demolizione del manufatto edilizio contestato, ovvero, comunque, al suo arretramento fino alla distanza legale dai confini e dal fabbricato attoreo.
2. si costituiva in causa sostenendo che il fabbricato di cui si CP_2 chiedeva la demolizione era in realtà costituito da una pertinenza, in atto adibita ad autorimessa, la quale esisteva in situ da epoca anteriore al 1988 ed era stata
2 condonata nel 2006; asseriva inoltre che negli anni immediatamente successivi al
1988, su tale corpo di fabbrica, originariamente destinato a deposito, ricovero attrezzi e voliera, era stato realizzato un ampliamento che gli aveva fatto assumere le dimensioni e le caratteristiche di sagoma e volumetria oggetto del condono del 2006.
Sulla base di tali premesse, chiedeva il rigetto delle domande attore, CP_2 nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuta usucapione, per possesso ultraventennale, della servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione contestata sul suo attuale sedime, a distanza inferiore a quella legale dai confini e dal fabbricato di proprietà attorea.
3. Nel corso del giudizio di primo grado veniva a mancare l'attore e Persona_1 gli eredi legittimi, , e (odierni attori), intervenivano in Pt_1 Pt_2 Parte_3 giudizio insistendo per l'accoglimento delle domande già formulate dal de cuius.
4. Assunta la prova testimoniale ed esperita c.t.u. volta ad accertare le distanze tra il manufatto esistente sul suolo del convenuto e il confine e il fabbricato di proprietà dell'attore, nonché l'eventuale porzione realizzata in violazione delle distanze legali e l'epoca della costruzione del manufatto del convenuto, la causa veniva decisa in primo grado dal Tribunale di Padova con sentenza n. 3521/2016, pubblicata il 30 dicembre 2016, che rigettava in quanto infondata la domanda riconvenzionale del convenuto tesa all'accertamento dell'usucapione _1 del diritto a mantenere il manufatto in contesa a una distanza inferiore a quella legale,
e, in accoglimento della domanda attorea accertava che il fabbricato ad uso autorimessa di era situato a una distanza inferiore a quella legale di _1
10 metri dal fabbricato di proprietà , munito di parete finestrata sul lato ad esso ER prospiciente, e condannava per l'effetto il convenuto all'arretramento della costruzione fino alla distanza legale, così, nello specifico, motivando la decisione: “Si osserva che la tradizionale disciplina codicistica in materia di distanze (art. 873 c.c.)
è integrata da disposizioni regolamentari che hanno natura di fonte normativa secondaria, dettate a tutela dell'interesse generale ad un prefigurato assetto urbanistico (ed infatti non tollerano deroghe convenzionali, cfr. Cass. 28 settembre
2004 n. 19449). Le norme degli strumenti urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni, ancorché inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l'assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile perché tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati, e pertanto la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino. L'art. 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, tuttora vigente in forza dell'art. 136 del testo
3 unico dell'edilizia, stabilisce le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee: per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta e inderogabile di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
(cfr. anche Consiglio di Stato, sentenza 2 novembre 2010 n. 7731). La inderogabilità della distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti impone la disapplicazione delle disposizioni dei piani regolatori che contrastino con quelle di cui all'art. 9 del d.m. 1444/1968 e la diretta applicazione di queste ultime, che devono ritenersi “parte integrante dello strumento urbanistico” in sostituzione delle norme illegittime. Le N.T.A. vigenti ratione temporis – così come tutti i successivi strumenti urbanistici locali – stabiliscono che la distanza minima dai confini è fissata in cinque metri e la distanza minima tra fabbricati con pareti finestrate in dieci metri (salvo diverso accordo tra le parti, nei limiti comunque di quanto previsto dal codice civile).
Le nuove costruzioni e gli ampliamenti devono pertanto rispettare una distanza minima – assoluta e inderogabile – di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, oltre che di cinque metri dal confine. Giova inoltre precisare che per valutare se vi sia una “nuova costruzione”, ovvero se si tratti di “edificazione esistente” (a prescindere dalla qualificazione urbanistica) occorre verificare se vi sia un aumento di volumetria e di superficie (ossia un “ampliamento”), ovvero se vi sia la modifica della sagoma della costruzione: in presenza, infatti, di una modifica anche solo della sagoma di ingombro, si verte nell'ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina sulle distanze vigente al momento della modifica (Cass. 3 gennaio 2011 n. 74). Si rientra, invece, nell'ambito della ristrutturazione edilizia (o
“mera ricostruzione”), nel caso in cui si sia proceduto alla demolizione del fabbricato esistente e al suo fedele ripristino, in piena conformità di sagoma, volume e superficie
(Cass. 11 febbraio 2009). In caso di demolizione della preesistente fabbrica seguita da ricostruzione deve peraltro distinguersi: se si realizza un manufatto diverso per sagoma e ingombro rispetto al precedente si dovrà applicare il regime di distanze vigente all'epoca della ricostruzione;
se invece si realizza un manufatto identico, esso potrà fruire della disciplina previgente (cfr. Cass. 27 ottobre 2009, n. 22688). Ciò premesso, alla luce dell'istruttoria espletata, deve rilevarsi che, rispetto al manufatto preesistente eretto prima del 1990, l'attuale costruzione presente sul fondo del convenuto costituisce senza alcun dubbio una nuova costruzione nel senso sopra indicato, e come tale deve rispettare la distanza di cinque metri dal confine e di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti. Lo stesso Permesso a sanatoria n.
57/06 rilasciato dal comune di Selvazzano Dentro si riferisce infatti a una “Nuova costruzione di un garage” (cfr. all.4 alla relazione c.t.u. depositata il 5.2.2013).
4 Inoltre, lo stato di fatto attuale, come rilevato dal c.t.u., consiste in una porzione di fabbricato realizzata “in ampliamento” con il Permesso di Costruire n. 24/2010. È solo il caso di richiamare il principio, pacifico, per cui l'esistenza di una autorizzazione da parte del alla edificazione è priva di rilevanza nei rapporti tra privati, i quali, CP_3 ove lesi dalla costruzione realizzata senza il rispetto delle disposizioni sulle distanze, conservano il diritto ad ottenere la riduzione in pristino (Cass. Sez. 2 civile, 25 settembre 2013, n.21947; Cass. Sez. Unite 19 ottobre 2011 n. 21578). Si osserva che, secondo la norma di cui al d.m. 1444/1968, la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati (e non alle sole parti che si fronteggiano) e a tutte le pareti finestrate (e non solo a quella principale), prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela, e avendo riguardo a tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 2 novembre 2010 n.7731). Come emerge dalla relazione depositata il 5.2.2013, il c.t.u., dopo avere eseguito il rilievo dello stato attuale dei luoghi, ha accertato che la proprietà attorea fronteggia sul suo lato nord la parete sud del garage del convenuto e che la parete sud del fabbricato del convenuto insistente sull'area censita al N.C.T. del comune di Selvazzano Dentro,
Foglio 4, mapp. 1761, è posta a una distanza variabile tra m. 3,11 e m. 6,89 dal confine, e a una distanza variabile da m.6,22 a m. 9,96 dal fabbricato di proprietà di parte attrice, censita al N.C.T. del medesimo comune al Foglio 4, mapp. 1993 (cfr. p.
6 della relazione dep.
5.2.2013 e planimetria di cui all'allegato n. 7). La parete nord del fabbricato attoreo è, senza dubbio, finestrata e tanto basta per imporre, in caso di nuova costruzione (o di ampliamento), la distanza minima di dieci metri (cfr. fotografia n.1, all. n. 8 alla relazione del c.t.u. dep.
5.2.2013 e fotografie sub docc.
7 e 11 ), non potendosi dare rilievo alla presenza sul fondo dell'attore di un ER manufatto abusivo non più presente alla data del sopralluogo del c.t.u. Accertata la violazione delle norme dettate in materia di distanze, deve essere disposto
l'arretramento della costruzione ad una distanza che rispetti il limite legale, senza che a tal fine sia necessaria la prova del danno in concreto subito (Cass. 17 aprile
1998, n. 3886). In particolare, si ritiene sufficiente l'arretramento dell'edificio quantomeno fino al punto A indicato nella planimetria di cui all'all.7 della relazione
c.t.u., in cui la distanza tra i fabbricati è pari a m 9,96, posto che la differenza di m.
0,04 non è significativa e rientra comunque nella tolleranza ammessa dal
Regolamento Edilizio del vigente P.R.G. (cfr. pagina 8 della relazione c.t.u. depositata il 5.2.2013” (cfr. sentenza, pag. 4-7).
5 5. Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2017, proponeva _1 appello, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda formulata dai signori , nonché l'accoglimento della domanda di usucapione ER formulata in primo grado in via riconvenzionale. In particolare, lamentava: i) con il primo motivo, che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle prove testimoniali, dei rilievi aerofotogrammetrici e degli elaborati allegati all'istanza di condono edilizio, ritenendo che il garage, condonato nel 2006 ed oggetto dell'intervento di ristrutturazione ed ampliamento del 2008 - 2010, fosse stato costruito successivamente al 1994 e fosse diverso, per conformazione e maggiore consistenza, rispetto al preesistente manufatto, costituito da un ricovero per attrezzi, voliera o “baracca”, che era stato edificato prima del 1990; ii) con il secondo motivo, che le conclusioni tratte dal Tribunale e censurate con il primo, conseguirebbero ad un'errata valutazione della c.t.u. esperita in primo grado;
iii) con il terzo motivo, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che i signori avevano ER edificato una costruzione accessoria – poi demolita – a ridosso della parete nord dell'immobile residenziale di loro proprietà, costruzione che aveva “oscurato” le finestre dell'edificio principale esistenti al pianterreno, con la conseguenza, in ragione di ciò, della inapplicabilità della misura di distacco di 10 metri tra pareti finestrate prevista dalla normativa nazionale e locale, dovendosi piuttosto applicare la distanza di 3 metri prevista dall'art. 9 delle N.T.A. di P.R.G., nonché l'art. 9, comma 8, in materia di costruzioni accessorie.
6. La Corte d'Appello rigettava l'appello con sentenza n. 118/2018, pubblicata il
22 gennaio 2018, e per l'effetto confermava la sentenza di primo grado, nello specifico così motivando: “Il convenuto-appellante sostiene che il manufatto in oggetto (originariamente una voliera-deposito) pur trovandosi ad una distanza inferiore (variabile tra 3,10 e 3,50 metri) a quella minima dal confine prevista dalle
N.T.A (art. 13) del Comune di Selvazzano Dentro (5 metri), essendo stato costruito prima del 1988 la predetta norma non è applicabile in quanto adottata dal Comune nel 1989. Su tale corpo di fabbrica, ha aggiunto lo stesso convenuto, sarebbe stato realizzato “negli anni immediatamente successivi” l'ampliamento che ne ha fatto assumere le dimensioni e le caratteristiche di sagoma e volumetriche oggetto del condono ottenuto nel 2006. Pertanto, essendo decorsi oltre 20 anni alla data di introduzione del giudizio (2010) e trattandosi di opere visibili e permanenti, sostiene
l'appellante, erroneamente il Tribunale non avrebbe dichiarato l'intervenuta usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore anche al limite di 10 metri tra fabbricati con pareti finestrate ed anche se prescritta, quest'ultima
6 distanza, dalle norme regolamentari. Precisa infine l'appellante: - anche se compare la dizione, nuova costruzione, nel permesso in sanatoria ottenuto nel 2006, non si tratta di nuova costruzione e la successiva domanda di permesso di costruire del
2007, pur riguardando il manufatto preesistente, non ne ha comportato un ampliamento, che invece ha riguardato altra parte del fabbricato situata ad oltre 10 metri dal confine di parte attrice;
- appena dopo l'introduzione della causa, l'attore avrebbe rimosso una costruzione accessoria priva di finestre fronteggiante la proprietà dell'attore, con conseguente inapplicabilità del limite di 10 metri. Il c.t.u. ha accertato che la proprietà attorea fronteggia sul lato nord la parete sud del garage del convenuto (sul mappale 1761), quest'ultima risulta ad una distanza variabile fra
m.
3.11 e m.
6.89 dal confine e ad una distanza variabile fra m. 6,22 e m. 9,96 dal fabbricato di proprietà di parte attrice (sul mappale 1996, cfr. pag. 6 della relazione depositata il 5/2/2013 e all. 7) e il limite di 10 metri (art. 9 del d. m. 1444/1968 - art. 136 del testo unico dell'edilizia) è previsto dalla normativa urbanistica locale quale distanza minima tra fabbricati con pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
7. Ciò premesso, i motivi di appello, esaminati congiuntamente essendo incentrati sull'esito dell'istruttoria, devono essere respinti alla stregua delle assorbenti considerazioni che seguono. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione è stata condivisibilmente rigettata in quanto non è stata fornita le prova necessaria circa l'anno di costruzione del manufatto, le esatte dimensioni e la posizione (rispetto a quanto rilevato dal c.t.u. al momento del sopralluogo). La giurisprudenza, sul punto, è pacifica nel ritenere che la prova dell'intervenuta usucapione deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio
a dubbi sulla veridicità ed attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto di servitù in oggetto.
7.1. Nella specie, invece, la presenza di un manufatto sul fondo del convenuto è documentata a partire dal 1987, come emerge dalla lettura dei rilievi aerofotogrammetrici e delle carte tecniche regionali
(cfr. pag. 7 della relazione del c.t.u. depositata il 5.2.2013) e nel 1997, ha aggiunto il c.t.u., si rileva all'interno del lotto del convenuto la presenza di un manufatto classificato come “Baracca”. Inoltre, la documentazione disponibile non consente di stabilire la posizione e le dimensioni esatte di tale manufatto e nemmeno è possibile indicare se esso corrisponda in tutto o in parte al manufatto attuale. In particolare, non è stata fornita la prova che l'ampliamento che ha portato alla realizzazione della autorimessa sarebbe stato realizzato entro il 1990. 7.2. Le dichiarazioni dei testi indicati, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, sulla preesistenza di un
7 manufatto asseritamente corrispondente per dimensioni e posizione all'attuale garage, senza riferimenti circostanziati non hanno fornito un adeguato riscontro probatorio. Ha invece dichiarato il teste di aver aiutato a costruire il manufatto Tes_1 tra il 1986 e il 1987. Il teste ricorda di aver frequentato assiduamente Tes_2
l'abitazione dell'attore fino al 1995, di aver visto verso la fine degli anni ottanta, una voliera come un recinto chiuso costituito da una rete con pali infissi nel terreno e di non aver “visto cambiamenti fino a quando ho frequentato assiduamente la casa di
”. Il teste di parte attrice ha dichiarato di avere iniziato a frequentare ER Tes_3
l'abitazione dei nel 1990 e di avere visto “un piccolo manufatto adibito a voliera ER
… l'attuale manufatto è molto più grande rispetto al precedente”.
7.3. Come linearmente dedotto dal giudice di primo grado, tali dichiarazioni complessivamente confermano che l'autorimessa è stata costruita quantomeno successivamente al 1994
e trovano riscontro nel Permesso a sanatoria n. 57/06 rilasciato dal Comune di
Selvazzano Dentro relativo ad una “Nuova costruzione di un garage” (cfr. all. 4, relazione depositata il 5/2/2013). Le stesse circostanze escludono che possa ritenersi acquistato a titolo di usucapione il diritto di mantenere la costruzione in questione ad una distanza inferiore a quella legale per difetto, innanzitutto, del requisito temporale.
8. Escluso il diritto a mantenere il manufatto ad una distanza inferiore a quella prescritta, legittimamente il giudice di primo grado ha disposto l'arretramento della costruzione ad una distanza che rispetti il limite legale, tenuto conto della parete nord finestrata del fabbricato attoreo. Quanto al manufatto abusivo davanti alla parete dell'attore (in disparte la tempestività, non risultando specifiche contestazioni sul punto nel termine concesso per osservazioni in occasione della relazione depositata il 5/2/2013), in ogni caso, nulla è stato rilevato in loco dal c.t.u. al momento del sopralluogo, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte appellante.
8.1. Infine, difformemente da quanto argomentato dall'appellante, rispetto al manufatto preesistente risalente a prima del 1990, l'attuale costruzione presente sul fondo del convenuto costituisce una nuova costruzione. Oltre a quanto dichiarato dai testi, il fabbricato ad uso garage sul mappale n. 1761 del convenuto, risulta, infatti, costruito “in ampliamento” – secondo l'ultimo permesso di costruire n. 24/2010, indicato dal c.t.u. a pag. 5 della relazione – e dunque, anche per la modifica della sola sagoma di ingombro, si verte nell'ipotesi di nuova costruzione e come tale sottoposta alla disciplina sulle distanze vigenti al momento della modifica”.
7. Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per cassazione _1
(notificato il 28 marzo 2018), articolato su tre motivi. La Suprema Corte, con ordinanza n. 10072/2018 R.G., n. 2684/2022, pubblicata in data 25 gennaio 2023,
8 respingeva i primi due motivi di gravame ed accoglieva il terzo, con la seguente motivazione: “(omissis)
3. Col terzo motivo, infine, i ricorrenti [recte, il ricorrente] lamenta[no] la violazione ed errata applicazione degli artt. 873 e seguenti cod. civ., art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Selvazzano
Dentro (norme sulle distanze), artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e omesso esame del fatto decisivo relativo alla preesistenza di una costruzione sul fondo dell'attore, per avere i giudici di merito omesso di considerare che, al momento della proposizione della causa (23/7/2010), esisteva, all'interno della proprietà , un manufatto ER abusivo, posto a ridosso della parete nord del loro fabbricato principale e alla distanza di cm. 50 dal confine con la proprietà dell'odierno ricorrente, privo di finestre e fronteggiante la parete sud del manufatto per cui è causa, e altro manufatto posto a ridosso della parete est, come evidente dalle tavole allegate ai due permessi di costruire nn. 7/08 e 24/10 rispettivamente del 19/2/2008 e del 26/2/2010, il primo dei quali era stato demolito dopo la loro costituzione in giudizio, secondo quanto rilevato dallo stesso c.t.u.. La presenza, al momento della instaurazione della lite, del primo manufatto, poi demolito, consentiva, dunque, di applicare l'art. 9 della N.T.A., che prescriveva per i manufatti accessori, fronteggianti i confini e privi di luci e vedute, come nella specie, la distanza di cui all'art. 873 e 875 cod. civ.. Tale aspetto, decisivo in ordine alla individuazione delle norme da applicare in punto di distanza tra costruzioni con pareti non finestrate, era stato tempestivamente evidenziato, in quanto oggetto di specifica contestazione dal proprio c.t.p. a mezzo di osservazioni inviate al c.t.u., sicché i giudici avevano errato allorché avevano affermato la non tempestività della deduzione. Questo motivo è, invece, fondato. In materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, che prescrive una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro (Cass., Sez. 2, 1/10/2019, n. 24471), essendo sufficiente, per
l'applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta;
ne consegue, pertanto, che il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre (Cass.,
Sez. 2, 20/6/2011, n. 13547). Le costruzioni di natura accessoria e pertinenziale, peraltro, possono ritenersi sottratte alle disposizioni di cui agli strumenti urbanistici, con riguardo ai fabbricati in genere, solo se e nei limiti in cui gli strumenti stessi
9 contengano una esplicita deroga in tal senso (Cass., Sez. 2, 06/05/1987, n. 4208; sent. n. 428 del 1977, n. 426 del 1981), sebbene le deroghe alle distanze tra costruzioni applicabili ai manufatti di natura accessoria e pertinenziale non trovino applicazione ove l'unità strutturale della costruzione "secondaria" con quella
"principale" impedisca di considerare la prima, indipendentemente dall'uso cui è destinata, come costruzione a sé stante, dotata di sue autonome dimensioni e caratteristiche e, pertanto, di qualificarla come accessoria alla seconda, essendo entrambe parti integranti di un unico intero fabbricato (Cass., Sez. 2, 28/02/2018,
n. 4657). Pertanto, una volta accertato che una siffatta deroga sussiste, resta da esaminare se il manufatto di cui si discute abbia o meno natura accessoria alla stregua della nozione contenuta nello specifico strumento urbanistico di cui si lamenta la violazione. L'art. 9, delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di
Selvazzano Dentro, recante «Norme per l'edilizia esistente», stabilisce, al comma 4, che «i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie e legnaie, ampliamento del fabbricato principale esistente, possono essere realizzati anche staccati dallo stesso» e, al comma 6, che «per le costruzioni accessorie di cui al precedente punto 4 si applicano gli artt. 873 e 875 del Codice Civile in ordine alle distanze dai confini e dagli altri fabbricati. Le pareti di tali manufatti, fronteggianti i confini, non devono avere né luci né vedute. Per gli interventi di cui sopra necessita
l'accordo scritto delle parti». Tale disposizione deve necessariamente essere letta alla luce dell'intero impianto normativo dettato in materia di distanze, sicché la deroga dettata dalle N.T.A. intanto può dirsi operante, in quanto il fabbricato accessorio costituisca una costruzione a sé stante rispetto a quello principale, sia privo di luci o vedute e sia antistante a parete non finestrata, secondo le specificazioni contenute nel principio sopra espresso, aspetti questi che devono evidentemente sussistere al momento in cui viene realizzata la nuova fabbrica a distanza inferiore a quella prevista dal ridetto art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968. Orbene, è stato dedotto che, al momento della modificazione del manufatto ubicato nella proprietà del , _1 insisteva, sulla proprietà dei controricorrenti, altro immobile, poi demolito, che si frapponeva, nella parte antistante il confine per cui è causa, tra la parete finestrata del loro fabbricato e l'edificio oggetto di causa, circostanza questa non negata, infatti, dai controricorrenti, che si sono limitati ad obiettare che esso, pur oscurando le finestre dotate di inferriate al piano terra del proprio edificio, non copriva, invece, quella al primo piano priva di inferriate e prospiciente la costruzione contestata. Tale obiezione, però, non può assumere rilevanza ai fini voluti, atteso che l'individuazione della norma applicabile in materia di distanze, correlata alla sussistenza di pareti
10 finestrate di uno o di entrambi gli immobili al confine, non può che fare riferimento alle facciate contrapposte e non certo a quelle in posizione secondaria, ancorché più alte delle prime, oltreché alle caratteristiche, principali o pertinenziali, degli immobili stessi. Nonostante ciò, i giudici di appello hanno trascurato di approfondire l'indagine volta ad accertare se il predetto manufatto abusivo (poi demolito) insistesse sul fondo dei al momento dell'edificazione da parte del confinante e quali ne ER _1 fossero le caratteristiche, le dimensioni e l'altezza, onde individuare quale norma, in tema di distanze, andasse in concreto applicata alla fattispecie concreta, preferendo rispondere alla specifica deduzione difensiva dell'appellante (odierno ricorrente) osservando che nulla era stato rilevato in loco dal c.t.u. al momento del sopralluogo.
Ma è evidente che, con tale argomentazione, la Corte d'appello, facendo erroneamente coincidere, quanto allo stato dei luoghi, il momento della verifica con quello sostanziale della data di edificazione del manufatto in contestazione, benché il primo sia necessariamente susseguente al secondo, abbia commesso il lamentato vizio della falsa applicazione di legge, che, come detto nel punto che precede, si profila allorché si assuma la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla. Deve ulteriormente osservarsi come la considerazione, contenuta in sentenza, in merito alla tardività della deduzione sul punto, in ragione del mancato rispetto, da parte dell'appellante, del termine concesso per osservazioni in occasione della relazione del c.t.u., depositata il 5/2/2013, debba ritenersi espressa ad abundantiam, al solo fine di corroborare il rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure, non avendo influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza del motivo (in questi termini, Cass.
18/12/2017, n. 30354, Rv. 647172 - 01; successive conformi, ex pluribus, Cass.,
Sez. 5, 16/10/2018, n. 29305; Cass., Sez. 5, 12/12/2019, n. 32736; Cass. sez. 5,
29/10/2020, n. 23872; Cass., Sez. 5, 11/11/2021, n. 33294), oltre a porsi, anche nel merito, in contrasto col principio secondo il quale le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare
11 il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass., Sez. U,
21/2/2022, n. 5624).
4. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione al terzo motivo con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
8. Hanno riassunto il processo gli originari attori ( , , Parte_1 Parte_2 [...]
) reiterando la domanda di condanna del convenuto alla Parte_3 _1 demolizione del manufatto edilizio di riferimento (insistente sull'area di sua proprietà censita in C.T al foglio 4, mapp. 1761 del Comune di Selvazzano Dentro), o comunque al suo arretramento fino alla distanza legale dal confine e dal fabbricato di loro proprietà, sottolineando a tal fine che nel giudizio di rinvio dovrà tenersi conto: a) che il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso nel quale non possono essere articolate nuove prove, dovendo giudicarsi sulla base del compendio probatorio acquisito nel rispetto delle preclusioni processuali;
b) che in tale prospettiva il convenuto in riassunzione è decaduto dalla prova circa l'esistenza e le caratteristiche del manufatto accessorio costruito da , non avendo dedotto ed allegato il fatto nei Persona_1 termini perentori previsti dal codice di rito per la costituzione, per la emendatio libelli e per l'indicazione delle prove;
c) che pertanto la decisione nel giudizio di rinvio deve essere presa sulla sola base dei documenti di causa dai quali risulta esclusivamente l'esistenza di una tettoia o pensilina in aderenza alla parete nord dell'abitazione del
, posizionata al di sotto della quota di solaio del pianterreno, parzialmente ER chiusa sul lato prospicente la proprietà , non ancorata al suolo, di natura _1 accessoria e consistenza precaria, priva di caratteristiche di autonomia rispetto al fabbricato residenziale, caratteristiche che non consentono di applicare la deroga alle distanze prevista dall'art. 9 della NTA del Comune di Selvazzano Dentro;
d) che l'applicazione di tale disposizione deve ritenersi comunque esclusa difettando l'accordo delle parti richiesto dalla norma;
e) che l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, nel testo applicabile ratione temporis, da ritenersi tuttora in vigore in relazione alla previsione di cui all'art. 136 TUE, costituisce norma inderogabile da parte dei regolamenti locali e, poiché la parete nord del fabbricato del , anche per quanto ER riguarda il corpo di fabbrica accessorio risulta finestrata, ne discende la disapplicazione dell'art. 9 delle NTA del Comune di Selvazzano.
9. Si è costituito nel giudizio di rinvio il convenuto ribadendo che la _1 domanda di condanna alla demolizione o all'arretramento del manufatto dallo stesso costruito – che deve confrontarsi con i principi affermati nell'ordinanza di rinvio – va rigettata per le seguenti ragioni: a) l'immobile di cui viene chiesta la demolizione o l'arretramento fino alla distanza di legge dal fabbricato attoreo e dal confine è
12 costituito da una costruzione di natura accessoria e pertinenziale: si tratta infatti di un garage autonomo e a sé stante, completamente staccato dalla abitazione principale, insistente su altro mappale;
b) come affermato dalla S.C., le costruzioni di natura accessoria e pertinenziale possono essere sottratte alle disposizioni di cui agli strumenti urbanistici, con riguardo ai fabbricati in genere, nei limiti in cui gli strumenti stessi contengano una esplicita deroga in tal senso;
c) nel caso di specie l'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Selvazzano Dentro contengono siffatta deroga, in quanto il comma 6 dispone che: “Per le costruzioni accessorie di cui al punto 4 si applicano gli artt. 873 e 875 del Codice Civile in ordine alle distanze dai confini e dagli altri fabbricati. Le pareti di tali manufatti fronteggianti i confini non devono avere né luci né vedute”. Detta norma, richiamando quelle del codice civile, prescrive quindi una distanza di 3 metri tra i fabbricati;
d) per individuare la norma da applicare al caso di specie, si deve tenere conto della natura della costruzione di riferimento di sua proprietà (e cioè del fabbricato accessorio e pertinenziale costituito da una costruzione a sé stante rispetto a quello principale, privo di luci e vedute) e di quella dell'immobile ad esso contrapposto;
e) al momento della modificazione del proprio manufatto, sulla proprietà dei insisteva altro ER immobile, poi demolito, che si frapponeva, nella parte antistante il confine per cui è causa, tra la parete finestrata del loro fabbricato e l'edificio oggetto di causa. Tale manufatto non era stato rilevato dal CTU perché tra la notifica della citazione e il sopralluogo del consulente tecnico era stato nel frattempo demolito, ma era sicuramente rilevante ai fini del decidere;
f) la Corte di Cassazione, con l'ordinanza di rinvio, accogliendo il motivo di impugnazione proposto dall'appellato, ha affermato che l'individuazione della norma da applicare va fatta in relazione allo stato dei luoghi esistente al momento dell'instaurazione del giudizio, e non a quello successivamente rilevato dal CTU, e ne ha demandato l'accertamento alla Corte d'Appello; g)
l'esistenza del manufatto accessorio degli appellanti riassumenti è documentata dalla
Tav. 1 del permesso di costruire n. 7/08 del 19.2.2008 e dalla Tav. 11 del permesso di costruire n. 24/2010 del 26.2.2010 (che costituiscono l'allegato 4 alla perizia depositata dal CTU arch. ). Si tratta di circostanza non Persona_2 contestata dal , come rilevato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, ER essendosi all'epoca il limitato ad obiettare che esso, pur oscurando le finestre ER dotate di inferriate al piano terra del proprio edificio, non copriva, invece, quella al primo piano dotata di finestre prospicienti la costruzione contestata;
h)
l'individuazione della norma applicabile in materia di distanze, correlata alla sussistenza di pareti finestrate di uno o di entrambi gli immobili al confine fa
13 riferimento alle facciate contrapposte e non già a quelle in posizione secondaria, ancorché più alte delle prime, oltreché alle caratteristiche, principali o pertinenziali, degli immobili stessi. Nel caso di specie, la parete nord della costruzione accessoria edificata dal , e successivamente demolita dopo l'instaurazione del giudizio, era ER priva di finestre, era posta ad una distanza di circa 50 cm. dal confine con la proprietà dell'odierno convenuto, fronteggiava la parete sud del manufatto accessorio per cui
è causa, anch'esso privo di luci e vedute. Trattandosi quindi di un fabbricato accessorio (garage) privo di luci e vedute, che fronteggiava la parete di altro manufatto privo di luci e vedute, ai fini del corretto calcolo delle distanze va applicato il predetto art. 9 delle N.T.A. del Comune di Selvazzano Dentro che richiama l'art. 873 c.c., il quale prevede una distanza tra le costruzioni di 3 metri, nel caso di specie rispettata, come accertato dal CTU, che nella relazione datata 1.2.2013, a pag. 6, indica una distanza minima tra i fabbricati di ml. 6,22 – punto C – e una massima di ml. 10,11 – nel punto B.
10. Fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 26.6.2025 e quindi decisa nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
11. Appare preliminarmente opportuno sottolineare, ai fini definitori del thema decidendum del presente giudizio di riassunzione, che per consolidato orientamento della Suprema Corte i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che:
a) la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
b) ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia;
c) ovvero, ancora, per l'una e per l'altra ragione.
Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'articolo 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad
14 estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione
“ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. Cassazione sez. II, 2 febbraio
2024, n. 3150; Cass. n. 17240/2023; Cass. n. 448/2020).
Nel caso di specie la sentenza d'appello è stata cassata: a) sia sulla base del riscontro di un vizio motivazionale, quanto al mancato esame di un fatto decisivo (costituito dalla preesistenza all'interno della proprietà di un manufatto abusivo posto a ER ridosso della parete nord del loro fabbricato principale, privo di finestre e fronteggiante la parete sud del manufatto per cui è causa); b) sia per falsa applicazione di legge in ragione dell'affermazione del giudice d'appello secondo cui, nulla, relativamente a detto manufatto, era stato rilevato in loco dal c.t.u. al momento del sopralluogo, argomentazione che, secondo la Suprema Corte, facendo erroneamente coincidere, quanto allo stato dei luoghi, il momento della verifica con quello sostanziale della data di edificazione del manufatto in contestazione, benché il primo sia necessariamente susseguente al secondo, configura il lamentato vizio della falsa applicazione di legge, e segnatamente dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 e dell'art. 9 delle N.T.A. di P.R.G. del Comune di Selvazzano Dentro.
Si verte, pertanto, nella terza ipotesi delineata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (annullamento per vizio, sia di legittimità, che motivazionale), laddove al giudice di rinvio è consentito valutare ex novo i fatti già acquisiti, nonché altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione, fermo restando il rispetto delle preclusioni e delle decadenze già verificatesi.
In particolare, secondo consolidato orientamento di legittimità, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, sicché resta conservato il potere di procedere a una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento.
Ne consegue che a seguito di annullamento con rinvio, onde dare applicazione al principio di diritto affermato dalla cassazione, il giudice di rinvio deve esaminare tutte le circostanze risultanti dagli atti ritualmente acquisiti al fascicolo procedimentale, dando rilievo ad elementi di fatto ulteriori rispetto a quelli indicati nella sentenza di annullamento come astrattamente idonei a connotare il fatto (Cass. S.U. n.
17779/2013; Cass. n. 26949/2020).
15 Inoltre, il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato, ma, in relazione ai punti decisivi e non congruamente valutati della sentenza cassata, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, ha il potere di procedere a una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza della Corte di
Cassazione, la cui portata vincolante è limitata all'enunciazione della corretta interpretazione della norma di legge, e non si estende alla sussunzione della norma stessa della fattispecie concreta, essendo tale fase del procedimento logico compresa nell'ambito del libero riesame affidato alla nuova autorità giurisdizionale (Cass. n.
9690 del 2003; Cass. n. 18087 del 2007).
Trasponendo le predette coordinate ermeneutiche nel presente giudizio, si osserva come nel giudizio rescindente la Suprema Corte abbia enunciato i seguenti principi di diritto:
a) “le costruzioni di natura accessoria e pertinenziale possono ritenersi sottratte alle disposizioni di cui agli strumenti urbanistici con riguardo ai fabbricati in genere, solo se e nei limiti in cui gli strumenti stessi contengano una esplicita deroga in tal senso (Cass., Sez. 2, 06/05/1987, n. 4208; sent. n. 428 del 1977, n. 426 del 1981)”;
b) “le deroghe alle distanze tra costruzioni applicabili ai manufatti di natura accessoria e pertinenziale non trovano applicazione ove l'unità strutturale della costruzione "secondaria" con quella "principale" impedisca di considerare la prima, indipendentemente dall'uso cui è destinata, come costruzione a sé stante, dotata di sue autonome dimensioni e caratteristiche e, pertanto, di qualificarla come accessoria alla seconda, essendo entrambe parti integranti di un unico intero fabbricato (Cass.,
Sez. 2, 28/02/2018, n. 4657). Pertanto, una volta accertato che una siffatta deroga sussiste, resta da esaminare se il manufatto di cui si discute abbia o meno natura accessoria alla stregua della nozione contenuta nello specifico strumento urbanistico di cui si lamenta la violazione”.
Sulla base di dette enunciazioni di principio ha poi indicato la disposizione dello strumento urbanistico di potenziale rilievo applicativo alla fattispecie, e segnatamente l'art. 9 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Selvazzano
Dentro, recante “Norme per l'edilizia esistente”, che al comma 4 stabilisce che “i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie e legnaie, ampliamento del fabbricato principale esistente, possono essere realizzati anche staccati dallo stesso”
e, al comma 6, che “per le costruzioni accessorie di cui al precedente punto 4 si applicano gli artt. 873 e 875 del Codice Civile in ordine alle distanze dai confini e dagli
16 altri fabbricati. Le pareti di tali manufatti, fronteggianti i confini, non devono avere né luci né vedute. Per gli interventi di cui sopra necessita l'accordo scritto delle parti”.
La Cassazione ha, infine, demandato a questa Corte territoriale l'accertamento in ordine ad aspetti in fatto rilevanti per integrare alcuni requisiti e presupposti applicativi dell'art. 9 N.T.A. di P.R.G. cit., e, segnatamente: - la circostanza che esistesse sulla proprietà all'epoca di costruzione del garage realizzato dal ER _1
(fabbricato contestato oggetto di causa) un “manufatto abusivo”, poi demolito, “che si frapponeva, nella parte antistante il confine per cui è causa, tra la parete finestrata del fabbricato dei e l'edificio oggetto di causa”; - nonché “quali ER ne fossero le caratteristiche, le dimensioni e l'altezza”.
12. Ciò posto, applicando alla fattispecie i principi della Suprema Corte in tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizi di legittimità e motivazionali, deve ritenersi:
a) che con l'ordinanza in questione la Suprema Corte ha, da un lato, dettato una chiara direttiva in ordine alla potenziale rilevanza applicativa dell'art. 9 delle N.T.A. di P.R.G. cit. secondo un'interpretazione tesa ad emendare il vizio motivazionale della sentenza cassata, e ha quindi demandato all'ulteriore fase di merito l'accertamento della sussistenza in concreto di alcuni presupposti applicativi di detta norma urbanistica: preesistenza sulla proprietà del manufatto, poi demolito, sue ER caratteristiche, dimensioni ed altezza, dalle quali desumere il carattere accessorio o meno dello stesso;
b) che compete al libero esame del giudice del merito (e quindi ora a questa Corte) la sussunzione della norma stessa alla fattispecie concreta, valutando la sussistenza di tutti i relativi presupposti.
Quanto al primo aspetto, alla luce degli elementi inferibili dagli atti e documenti di causa deve ritenersi che all'epoca della costruzione del garage in contestazione nella proprietà , in aderenza alla parete nord dell'abitazione e posizionata al _1 ER di sotto della quota di solaio del pianterreno, si trovava una tettoia o “pensilina” (così denominata e allocata in tutti gli elaborati progettuali di parte convenuta riferiti al garage contestato presenti agli atti di causa) dotata di copertura realizzata in pannelli in ondulato.
Come emerge dalle fotografie in atti sub “allegati n. 4” alla memoria di osservazioni alla bozza di c.t.u. formulate in 1° grado dal c.t. di parte , arch. _1 Persona_3
(acclusa alla perizia del c.t.u.), nonché dalle fotografie n. 1 e 5 del doc. 11 del fascicolo di 1° grado, detta tettoia/pensilina era solo parzialmente chiusa (sul ER versante prospiciente il confine con la proprietà e il garage contestato da _1
17 quest'ultimo realizzato) mediante pannelli in ondulato posizionati alla rinfusa, precariamente appoggiati senza ancoraggio fisso al suolo e teloni verdi, mentre era aperta sul fronte nord-ovest.
Si trattava, quindi, alla luce delle evidenze disponibili, di un compendio privo di caratteristiche di autonomia rispetto al fabbricato residenziale di proprietà , ER costituendo un “continuum”, ovvero un “quid unicum”, con l'abitazione medesima.
Ne discende che detta tettoia/pensilina, proprio in ragione delle sue caratteristiche, non può essere valutata integrare una “costruzione a sé stante” rispetto all'abitazione principale di proprietà , e pertanto non può rilevare ai fini applicativi al garage ER realizzato dal Pavan della deroga contemplata per i “locali accessori” dalla norma dettata dall'art. 9, commi 4 e 6, delle N.T.A. di P.R.G. del Comune di Selvazzano
Dentro vigente ratione temporis, la quale, pertanto, non risulta in concreto suscettibile di applicazione al caso di specie.
Quanto al secondo aspetto – e quindi anche in disparte dal predetto rilievo circa le caratteristiche tipologiche e costruttive del manufatto abusivo presente sul fondo all'epoca della realizzazione del garage Pavan – va considerato che la ER richiamata disposizione delle N.T.A. richiede espressamente il consenso del confinante (cfr. art. 9 N.T.A. cit.: “
4. I locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie e legnaie, ampliamento del fabbricato principale esistente, possono essere realizzati anche staccati dallo stesso.
6. Per le costruzioni accessorie di cui al precedente punto 4 si applicano gli artt. 873 e 875 del Codice Civile in ordine alle distanze dai confini e dagli altri fabbricati. Le pareti di tali manufatti, fronteggianti i confini, non devono avere ne luci ne vedute. Per gli interventi di cui sopra necessita
l'accordo scritto delle parti”), che nella specie, però, pacificamente manca.
E che detto consenso – la cui previsione, va detto, è pianamente coerente con il principio, pacifico, per cui l'esistenza di una autorizzazione da parte del Comune alla edificazione è priva di rilevanza nei rapporti tra privati, i quali, ove lesi dalla realizzazione di una costruzione senza il rispetto delle disposizioni sulle distanze, conservano il diritto ad ottenere la riduzione in pristino (Cass. Sez. 2, 25 settembre
2013, n. 21947; Cass. Sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21578) – si riferisca alle ipotesi di cui al comma 4 appare evidente sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della norma, non trovando, per contro, alcun riscontro l'ipotesi sostenuta dalla difesa di parte secondo cui “il riferimento richiama il comma 5 che _1 riguarda “i fabbricati esistenti, nelle zone B e C1, qualora ne siano sprovvisti, sono ammessi anche in eccedenza quanto previsto dalle norme, locali accessori quali
18 autorimesse, magazzini e lavanderie” (v. comparsa di risposta depositata nel giudizio di rinvio, pag. 10, punto V).
13. Escluso, quindi, che la presenza del predetto manufatto precario sul sedime della proprietà all'epoca della realizzazione del garage Pavan di cui si tratta ER possa assumere la rilevanza preclusiva assunta dal convenuto nella comparsa conclusionale di primo grado (v. pag. 5), deve confermarsi in parte qua – e cioè per quanto qui ancora interessa, essendo irrevocabile il rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta finalizzata all'acquisto a titolo originario del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale – la valutazione fatta dal primo e dal secondo giudice sulla base dei rilievi fatti dal c.t.u., e quindi ritenersi:
i) che la proprietà attorea fronteggia sul suo lato nord la parete sud del garage del convenuto e che la parete sud del fabbricato del convenuto insistente sull'area censita al N.C.T. del comune di Selvazzano Dentro, Foglio 4, mapp. 1761, è posta a una distanza variabile tra m. 3,11 e m. 6,89 dal confine, e a una distanza variabile da m. 6,22 a m. 9,96 dal fabbricato di proprietà di parte attrice, censita al N.C.T. del medesimo comune al Foglio 4, mapp. 1993 (cfr. pag. 6 della relazione depositata il
5.2.2013 e la planimetria di cui all'allegato n. 7);
ii) che la parete nord del fabbricato attoreo è senza dubbio finestrata e tanto basta per imporre, in caso di nuova costruzione (o di ampliamento), la distanza minima di dieci metri (cfr. fotografia n. 1, all. n. 8 alla relazione del c.t.u. dep.
5.2.2013 e fotografie sub doc. 7 e 11 di parte ), non potendosi dare rilievo alla presenza ER sul fondo dell'attore di un manufatto abusivo non più presente alla data del sopralluogo del c.t.u.;
Accertata la violazione delle norme dettate in materia di distanze, deve essere disposto l'arretramento della costruzione ad una distanza che rispetti il limite legale, senza che a tal fine sia necessaria la prova del danno in concreto subito (Cass. 17 aprile 1998 n. 3886). In particolare, si ritiene sufficiente l'arretramento dell'edificio quantomeno fino al punto A indicato nella planimetria di cui all'all.7 della relazione c.t.u., in cui la distanza tra i fabbricati è pari a m. 9,96, posto che la differenza di m.
0,04 non è significativa e rientra comunque nella tolleranza ammessa dal
Regolamento Edilizio del vigente P.R.G. (cfr. pagina 8 della relazione c.t.u. depositata il 5.2.2013).
III
Le spese di lite.
Le spese di lite vanno determinate alla luce dell'esito complessivo del giudizio, e quindi, sulla base del principio di soccombenza poste integralmente a carico del
19 convenuto e a favore degli attori ( , , _1 Parte_1 Parte_3 [...]
) nella misura liquidata in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. Pt_2 mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo grado, d'appello, di legittimità e di rinvio nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità bassa”.
Le spese della C.T.U. svolta nel primo grado seguono la medesima sorte e vanno pertanto poste in via definitiva a carico del convenuto nella misura già separatamente liquidata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. n.
792/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accerta, per le ragioni di cui in motivazione, l'illegittimità della realizzazione della costruzione oggetto di causa esistente sull'area di proprietà del convenuto censita al N.C.T. del Comune di Selvazzano Dentro, Fg. 4, mapp. _1
1761, e per l'effetto ordina al predetto di provvedere _1 all'arretramento di detta costruzione fino alla distanza di m. 10,00 (con tolleranza fino a m. 9,96) dall'immobile di parte attrice;
b) condanna alla rifusione in favore degli attori ( , _1 Parte_1 [...]
e ) delle spese di lite, che si liquidano: A) quanto al Pt_2 Parte_3 primo grado: per compensi, in € 7.616, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge, e per rimborsi, in € 348;
B) quanto al secondo grado: per compensi, in € 6.946, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge;
C) quanto al giudizio di legittimità: per compensi, in € 5.513, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge;
D) quanto al giudizio di rinvio: per compensi, in € 6.946, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge, e per rimborsi, in € 545;
c) pone in via definitiva le spese della C.T.U. a carico del convenuto . _1
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. n. 792/2023 R.G., promossa con atto di citazione in riassunzione notificato il 21.4.2023, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 quali eredi di , rappresentati e difesi dagli avv.ti Giangiuseppe Baj e Persona_1
Andrea Ferrante, attori in riassunzione/attori in p.g. e appellati in s.g.
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti _1 C.F._4
Sergio Dal Prà e Diego Michieli, convenuto in riassunzione/convenuto in p.g. e appellante in s.g. avente ad oggetto: riassunzione del giudizio a seguito dell'ordinanza della S.C., seconda sezione civile, n. 2268/2023 del 25.1.2023, di cassazione della sentenza n.
118/2018 della Corte d'Appello di Venezia, seconda sezione civile, del 22.1.2018; causa trattenuta in decisione il 26.6.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni degli attori in riassunzione: , , Parte_1 Parte_2 [...]
: Parte_3
1 “
1. condannarsi alla demolizione del manufatto edilizio insistente _1 sull'area censita in C.T al foglio 4, mapp. 1761 del Comune di Selvazzano Dentro o, comunque, al suo arretramento fino alla distanza legale dal confine e dal fabbricato di cui in narrativa di proprietà degli attori.
2. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario e accessori di legge”;
➢ conclusioni del convenuto in riassunzione: : _1
“Piaccia a codesta Corte d'Appello, decidendo in sede di rinvio, in relazione al terzo motivo di appello accolto dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza n.
2268/2023, ed in applicazione dei principi di diritto ivi enunciati, contrariis reiectis: nel merito, rigettarsi tutte le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 [...]
in primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con Parte_3 vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, compreso quello avanti la Corte
Suprema di Cassazione”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 21.5.2010, conveniva in giudizio Persona_1 il confinante avanti al Tribunale di Padova, deducendo che sul fondo CP_2 di proprietà di quest'ultimo, sito in Selvazzano Dentro (PD), foglio 4, mapp. 1761, era in corso di realizzazione un intervento di ristrutturazione ed ampliamento assentito con permesso costruire n. 7/2008 (doc. 1 – fasc. di primo grado), ER relativo a un manufatto edilizio realizzato illecitamente e poi condonato con provvedimento n. 57 del 30.3.2006 (doc. 2 del fasc. di primo grado di parte ) ER
a seguito di istanza del 10.12.2004, nella quale si certificava che il fabbricato era stato ultimato in data 31.1.2003 (doc. 2a fasc. di primo grado). Lamentava, in ER particolare, il , che detto manufatto era posto a una distanza variabile tra 3,11 ER
e 3,50 metri dal confine con il lotto di sua proprietà, censito al foglio 4, mapp. 1993, nonché a una distanza tra 6,16 e 6,54 metri dalla parete finestrata del fabbricato di sua proprietà insistente sul lotto anzidetto e che detta edificazione violava le N.T.A. di P.R.G. del Comune di Selvazzano Dentro, le quali prevedevano una misura di distacco di 5 metri dal confine e di 10 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti.
Sulla base di tale premessa chiedeva la condanna del confinante convenuto alla demolizione del manufatto edilizio contestato, ovvero, comunque, al suo arretramento fino alla distanza legale dai confini e dal fabbricato attoreo.
2. si costituiva in causa sostenendo che il fabbricato di cui si CP_2 chiedeva la demolizione era in realtà costituito da una pertinenza, in atto adibita ad autorimessa, la quale esisteva in situ da epoca anteriore al 1988 ed era stata
2 condonata nel 2006; asseriva inoltre che negli anni immediatamente successivi al
1988, su tale corpo di fabbrica, originariamente destinato a deposito, ricovero attrezzi e voliera, era stato realizzato un ampliamento che gli aveva fatto assumere le dimensioni e le caratteristiche di sagoma e volumetria oggetto del condono del 2006.
Sulla base di tali premesse, chiedeva il rigetto delle domande attore, CP_2 nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuta usucapione, per possesso ultraventennale, della servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione contestata sul suo attuale sedime, a distanza inferiore a quella legale dai confini e dal fabbricato di proprietà attorea.
3. Nel corso del giudizio di primo grado veniva a mancare l'attore e Persona_1 gli eredi legittimi, , e (odierni attori), intervenivano in Pt_1 Pt_2 Parte_3 giudizio insistendo per l'accoglimento delle domande già formulate dal de cuius.
4. Assunta la prova testimoniale ed esperita c.t.u. volta ad accertare le distanze tra il manufatto esistente sul suolo del convenuto e il confine e il fabbricato di proprietà dell'attore, nonché l'eventuale porzione realizzata in violazione delle distanze legali e l'epoca della costruzione del manufatto del convenuto, la causa veniva decisa in primo grado dal Tribunale di Padova con sentenza n. 3521/2016, pubblicata il 30 dicembre 2016, che rigettava in quanto infondata la domanda riconvenzionale del convenuto tesa all'accertamento dell'usucapione _1 del diritto a mantenere il manufatto in contesa a una distanza inferiore a quella legale,
e, in accoglimento della domanda attorea accertava che il fabbricato ad uso autorimessa di era situato a una distanza inferiore a quella legale di _1
10 metri dal fabbricato di proprietà , munito di parete finestrata sul lato ad esso ER prospiciente, e condannava per l'effetto il convenuto all'arretramento della costruzione fino alla distanza legale, così, nello specifico, motivando la decisione: “Si osserva che la tradizionale disciplina codicistica in materia di distanze (art. 873 c.c.)
è integrata da disposizioni regolamentari che hanno natura di fonte normativa secondaria, dettate a tutela dell'interesse generale ad un prefigurato assetto urbanistico (ed infatti non tollerano deroghe convenzionali, cfr. Cass. 28 settembre
2004 n. 19449). Le norme degli strumenti urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni, ancorché inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l'assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile perché tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati, e pertanto la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino. L'art. 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, tuttora vigente in forza dell'art. 136 del testo
3 unico dell'edilizia, stabilisce le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee: per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta e inderogabile di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
(cfr. anche Consiglio di Stato, sentenza 2 novembre 2010 n. 7731). La inderogabilità della distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti impone la disapplicazione delle disposizioni dei piani regolatori che contrastino con quelle di cui all'art. 9 del d.m. 1444/1968 e la diretta applicazione di queste ultime, che devono ritenersi “parte integrante dello strumento urbanistico” in sostituzione delle norme illegittime. Le N.T.A. vigenti ratione temporis – così come tutti i successivi strumenti urbanistici locali – stabiliscono che la distanza minima dai confini è fissata in cinque metri e la distanza minima tra fabbricati con pareti finestrate in dieci metri (salvo diverso accordo tra le parti, nei limiti comunque di quanto previsto dal codice civile).
Le nuove costruzioni e gli ampliamenti devono pertanto rispettare una distanza minima – assoluta e inderogabile – di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, oltre che di cinque metri dal confine. Giova inoltre precisare che per valutare se vi sia una “nuova costruzione”, ovvero se si tratti di “edificazione esistente” (a prescindere dalla qualificazione urbanistica) occorre verificare se vi sia un aumento di volumetria e di superficie (ossia un “ampliamento”), ovvero se vi sia la modifica della sagoma della costruzione: in presenza, infatti, di una modifica anche solo della sagoma di ingombro, si verte nell'ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina sulle distanze vigente al momento della modifica (Cass. 3 gennaio 2011 n. 74). Si rientra, invece, nell'ambito della ristrutturazione edilizia (o
“mera ricostruzione”), nel caso in cui si sia proceduto alla demolizione del fabbricato esistente e al suo fedele ripristino, in piena conformità di sagoma, volume e superficie
(Cass. 11 febbraio 2009). In caso di demolizione della preesistente fabbrica seguita da ricostruzione deve peraltro distinguersi: se si realizza un manufatto diverso per sagoma e ingombro rispetto al precedente si dovrà applicare il regime di distanze vigente all'epoca della ricostruzione;
se invece si realizza un manufatto identico, esso potrà fruire della disciplina previgente (cfr. Cass. 27 ottobre 2009, n. 22688). Ciò premesso, alla luce dell'istruttoria espletata, deve rilevarsi che, rispetto al manufatto preesistente eretto prima del 1990, l'attuale costruzione presente sul fondo del convenuto costituisce senza alcun dubbio una nuova costruzione nel senso sopra indicato, e come tale deve rispettare la distanza di cinque metri dal confine e di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti. Lo stesso Permesso a sanatoria n.
57/06 rilasciato dal comune di Selvazzano Dentro si riferisce infatti a una “Nuova costruzione di un garage” (cfr. all.4 alla relazione c.t.u. depositata il 5.2.2013).
4 Inoltre, lo stato di fatto attuale, come rilevato dal c.t.u., consiste in una porzione di fabbricato realizzata “in ampliamento” con il Permesso di Costruire n. 24/2010. È solo il caso di richiamare il principio, pacifico, per cui l'esistenza di una autorizzazione da parte del alla edificazione è priva di rilevanza nei rapporti tra privati, i quali, CP_3 ove lesi dalla costruzione realizzata senza il rispetto delle disposizioni sulle distanze, conservano il diritto ad ottenere la riduzione in pristino (Cass. Sez. 2 civile, 25 settembre 2013, n.21947; Cass. Sez. Unite 19 ottobre 2011 n. 21578). Si osserva che, secondo la norma di cui al d.m. 1444/1968, la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati (e non alle sole parti che si fronteggiano) e a tutte le pareti finestrate (e non solo a quella principale), prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela, e avendo riguardo a tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 2 novembre 2010 n.7731). Come emerge dalla relazione depositata il 5.2.2013, il c.t.u., dopo avere eseguito il rilievo dello stato attuale dei luoghi, ha accertato che la proprietà attorea fronteggia sul suo lato nord la parete sud del garage del convenuto e che la parete sud del fabbricato del convenuto insistente sull'area censita al N.C.T. del comune di Selvazzano Dentro,
Foglio 4, mapp. 1761, è posta a una distanza variabile tra m. 3,11 e m. 6,89 dal confine, e a una distanza variabile da m.6,22 a m. 9,96 dal fabbricato di proprietà di parte attrice, censita al N.C.T. del medesimo comune al Foglio 4, mapp. 1993 (cfr. p.
6 della relazione dep.
5.2.2013 e planimetria di cui all'allegato n. 7). La parete nord del fabbricato attoreo è, senza dubbio, finestrata e tanto basta per imporre, in caso di nuova costruzione (o di ampliamento), la distanza minima di dieci metri (cfr. fotografia n.1, all. n. 8 alla relazione del c.t.u. dep.
5.2.2013 e fotografie sub docc.
7 e 11 ), non potendosi dare rilievo alla presenza sul fondo dell'attore di un ER manufatto abusivo non più presente alla data del sopralluogo del c.t.u. Accertata la violazione delle norme dettate in materia di distanze, deve essere disposto
l'arretramento della costruzione ad una distanza che rispetti il limite legale, senza che a tal fine sia necessaria la prova del danno in concreto subito (Cass. 17 aprile
1998, n. 3886). In particolare, si ritiene sufficiente l'arretramento dell'edificio quantomeno fino al punto A indicato nella planimetria di cui all'all.7 della relazione
c.t.u., in cui la distanza tra i fabbricati è pari a m 9,96, posto che la differenza di m.
0,04 non è significativa e rientra comunque nella tolleranza ammessa dal
Regolamento Edilizio del vigente P.R.G. (cfr. pagina 8 della relazione c.t.u. depositata il 5.2.2013” (cfr. sentenza, pag. 4-7).
5 5. Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2017, proponeva _1 appello, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda formulata dai signori , nonché l'accoglimento della domanda di usucapione ER formulata in primo grado in via riconvenzionale. In particolare, lamentava: i) con il primo motivo, che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle prove testimoniali, dei rilievi aerofotogrammetrici e degli elaborati allegati all'istanza di condono edilizio, ritenendo che il garage, condonato nel 2006 ed oggetto dell'intervento di ristrutturazione ed ampliamento del 2008 - 2010, fosse stato costruito successivamente al 1994 e fosse diverso, per conformazione e maggiore consistenza, rispetto al preesistente manufatto, costituito da un ricovero per attrezzi, voliera o “baracca”, che era stato edificato prima del 1990; ii) con il secondo motivo, che le conclusioni tratte dal Tribunale e censurate con il primo, conseguirebbero ad un'errata valutazione della c.t.u. esperita in primo grado;
iii) con il terzo motivo, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che i signori avevano ER edificato una costruzione accessoria – poi demolita – a ridosso della parete nord dell'immobile residenziale di loro proprietà, costruzione che aveva “oscurato” le finestre dell'edificio principale esistenti al pianterreno, con la conseguenza, in ragione di ciò, della inapplicabilità della misura di distacco di 10 metri tra pareti finestrate prevista dalla normativa nazionale e locale, dovendosi piuttosto applicare la distanza di 3 metri prevista dall'art. 9 delle N.T.A. di P.R.G., nonché l'art. 9, comma 8, in materia di costruzioni accessorie.
6. La Corte d'Appello rigettava l'appello con sentenza n. 118/2018, pubblicata il
22 gennaio 2018, e per l'effetto confermava la sentenza di primo grado, nello specifico così motivando: “Il convenuto-appellante sostiene che il manufatto in oggetto (originariamente una voliera-deposito) pur trovandosi ad una distanza inferiore (variabile tra 3,10 e 3,50 metri) a quella minima dal confine prevista dalle
N.T.A (art. 13) del Comune di Selvazzano Dentro (5 metri), essendo stato costruito prima del 1988 la predetta norma non è applicabile in quanto adottata dal Comune nel 1989. Su tale corpo di fabbrica, ha aggiunto lo stesso convenuto, sarebbe stato realizzato “negli anni immediatamente successivi” l'ampliamento che ne ha fatto assumere le dimensioni e le caratteristiche di sagoma e volumetriche oggetto del condono ottenuto nel 2006. Pertanto, essendo decorsi oltre 20 anni alla data di introduzione del giudizio (2010) e trattandosi di opere visibili e permanenti, sostiene
l'appellante, erroneamente il Tribunale non avrebbe dichiarato l'intervenuta usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore anche al limite di 10 metri tra fabbricati con pareti finestrate ed anche se prescritta, quest'ultima
6 distanza, dalle norme regolamentari. Precisa infine l'appellante: - anche se compare la dizione, nuova costruzione, nel permesso in sanatoria ottenuto nel 2006, non si tratta di nuova costruzione e la successiva domanda di permesso di costruire del
2007, pur riguardando il manufatto preesistente, non ne ha comportato un ampliamento, che invece ha riguardato altra parte del fabbricato situata ad oltre 10 metri dal confine di parte attrice;
- appena dopo l'introduzione della causa, l'attore avrebbe rimosso una costruzione accessoria priva di finestre fronteggiante la proprietà dell'attore, con conseguente inapplicabilità del limite di 10 metri. Il c.t.u. ha accertato che la proprietà attorea fronteggia sul lato nord la parete sud del garage del convenuto (sul mappale 1761), quest'ultima risulta ad una distanza variabile fra
m.
3.11 e m.
6.89 dal confine e ad una distanza variabile fra m. 6,22 e m. 9,96 dal fabbricato di proprietà di parte attrice (sul mappale 1996, cfr. pag. 6 della relazione depositata il 5/2/2013 e all. 7) e il limite di 10 metri (art. 9 del d. m. 1444/1968 - art. 136 del testo unico dell'edilizia) è previsto dalla normativa urbanistica locale quale distanza minima tra fabbricati con pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
7. Ciò premesso, i motivi di appello, esaminati congiuntamente essendo incentrati sull'esito dell'istruttoria, devono essere respinti alla stregua delle assorbenti considerazioni che seguono. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione è stata condivisibilmente rigettata in quanto non è stata fornita le prova necessaria circa l'anno di costruzione del manufatto, le esatte dimensioni e la posizione (rispetto a quanto rilevato dal c.t.u. al momento del sopralluogo). La giurisprudenza, sul punto, è pacifica nel ritenere che la prova dell'intervenuta usucapione deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio
a dubbi sulla veridicità ed attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto di servitù in oggetto.
7.1. Nella specie, invece, la presenza di un manufatto sul fondo del convenuto è documentata a partire dal 1987, come emerge dalla lettura dei rilievi aerofotogrammetrici e delle carte tecniche regionali
(cfr. pag. 7 della relazione del c.t.u. depositata il 5.2.2013) e nel 1997, ha aggiunto il c.t.u., si rileva all'interno del lotto del convenuto la presenza di un manufatto classificato come “Baracca”. Inoltre, la documentazione disponibile non consente di stabilire la posizione e le dimensioni esatte di tale manufatto e nemmeno è possibile indicare se esso corrisponda in tutto o in parte al manufatto attuale. In particolare, non è stata fornita la prova che l'ampliamento che ha portato alla realizzazione della autorimessa sarebbe stato realizzato entro il 1990. 7.2. Le dichiarazioni dei testi indicati, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, sulla preesistenza di un
7 manufatto asseritamente corrispondente per dimensioni e posizione all'attuale garage, senza riferimenti circostanziati non hanno fornito un adeguato riscontro probatorio. Ha invece dichiarato il teste di aver aiutato a costruire il manufatto Tes_1 tra il 1986 e il 1987. Il teste ricorda di aver frequentato assiduamente Tes_2
l'abitazione dell'attore fino al 1995, di aver visto verso la fine degli anni ottanta, una voliera come un recinto chiuso costituito da una rete con pali infissi nel terreno e di non aver “visto cambiamenti fino a quando ho frequentato assiduamente la casa di
”. Il teste di parte attrice ha dichiarato di avere iniziato a frequentare ER Tes_3
l'abitazione dei nel 1990 e di avere visto “un piccolo manufatto adibito a voliera ER
… l'attuale manufatto è molto più grande rispetto al precedente”.
7.3. Come linearmente dedotto dal giudice di primo grado, tali dichiarazioni complessivamente confermano che l'autorimessa è stata costruita quantomeno successivamente al 1994
e trovano riscontro nel Permesso a sanatoria n. 57/06 rilasciato dal Comune di
Selvazzano Dentro relativo ad una “Nuova costruzione di un garage” (cfr. all. 4, relazione depositata il 5/2/2013). Le stesse circostanze escludono che possa ritenersi acquistato a titolo di usucapione il diritto di mantenere la costruzione in questione ad una distanza inferiore a quella legale per difetto, innanzitutto, del requisito temporale.
8. Escluso il diritto a mantenere il manufatto ad una distanza inferiore a quella prescritta, legittimamente il giudice di primo grado ha disposto l'arretramento della costruzione ad una distanza che rispetti il limite legale, tenuto conto della parete nord finestrata del fabbricato attoreo. Quanto al manufatto abusivo davanti alla parete dell'attore (in disparte la tempestività, non risultando specifiche contestazioni sul punto nel termine concesso per osservazioni in occasione della relazione depositata il 5/2/2013), in ogni caso, nulla è stato rilevato in loco dal c.t.u. al momento del sopralluogo, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte appellante.
8.1. Infine, difformemente da quanto argomentato dall'appellante, rispetto al manufatto preesistente risalente a prima del 1990, l'attuale costruzione presente sul fondo del convenuto costituisce una nuova costruzione. Oltre a quanto dichiarato dai testi, il fabbricato ad uso garage sul mappale n. 1761 del convenuto, risulta, infatti, costruito “in ampliamento” – secondo l'ultimo permesso di costruire n. 24/2010, indicato dal c.t.u. a pag. 5 della relazione – e dunque, anche per la modifica della sola sagoma di ingombro, si verte nell'ipotesi di nuova costruzione e come tale sottoposta alla disciplina sulle distanze vigenti al momento della modifica”.
7. Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per cassazione _1
(notificato il 28 marzo 2018), articolato su tre motivi. La Suprema Corte, con ordinanza n. 10072/2018 R.G., n. 2684/2022, pubblicata in data 25 gennaio 2023,
8 respingeva i primi due motivi di gravame ed accoglieva il terzo, con la seguente motivazione: “(omissis)
3. Col terzo motivo, infine, i ricorrenti [recte, il ricorrente] lamenta[no] la violazione ed errata applicazione degli artt. 873 e seguenti cod. civ., art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Selvazzano
Dentro (norme sulle distanze), artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e omesso esame del fatto decisivo relativo alla preesistenza di una costruzione sul fondo dell'attore, per avere i giudici di merito omesso di considerare che, al momento della proposizione della causa (23/7/2010), esisteva, all'interno della proprietà , un manufatto ER abusivo, posto a ridosso della parete nord del loro fabbricato principale e alla distanza di cm. 50 dal confine con la proprietà dell'odierno ricorrente, privo di finestre e fronteggiante la parete sud del manufatto per cui è causa, e altro manufatto posto a ridosso della parete est, come evidente dalle tavole allegate ai due permessi di costruire nn. 7/08 e 24/10 rispettivamente del 19/2/2008 e del 26/2/2010, il primo dei quali era stato demolito dopo la loro costituzione in giudizio, secondo quanto rilevato dallo stesso c.t.u.. La presenza, al momento della instaurazione della lite, del primo manufatto, poi demolito, consentiva, dunque, di applicare l'art. 9 della N.T.A., che prescriveva per i manufatti accessori, fronteggianti i confini e privi di luci e vedute, come nella specie, la distanza di cui all'art. 873 e 875 cod. civ.. Tale aspetto, decisivo in ordine alla individuazione delle norme da applicare in punto di distanza tra costruzioni con pareti non finestrate, era stato tempestivamente evidenziato, in quanto oggetto di specifica contestazione dal proprio c.t.p. a mezzo di osservazioni inviate al c.t.u., sicché i giudici avevano errato allorché avevano affermato la non tempestività della deduzione. Questo motivo è, invece, fondato. In materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, che prescrive una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro (Cass., Sez. 2, 1/10/2019, n. 24471), essendo sufficiente, per
l'applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta;
ne consegue, pertanto, che il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre (Cass.,
Sez. 2, 20/6/2011, n. 13547). Le costruzioni di natura accessoria e pertinenziale, peraltro, possono ritenersi sottratte alle disposizioni di cui agli strumenti urbanistici, con riguardo ai fabbricati in genere, solo se e nei limiti in cui gli strumenti stessi
9 contengano una esplicita deroga in tal senso (Cass., Sez. 2, 06/05/1987, n. 4208; sent. n. 428 del 1977, n. 426 del 1981), sebbene le deroghe alle distanze tra costruzioni applicabili ai manufatti di natura accessoria e pertinenziale non trovino applicazione ove l'unità strutturale della costruzione "secondaria" con quella
"principale" impedisca di considerare la prima, indipendentemente dall'uso cui è destinata, come costruzione a sé stante, dotata di sue autonome dimensioni e caratteristiche e, pertanto, di qualificarla come accessoria alla seconda, essendo entrambe parti integranti di un unico intero fabbricato (Cass., Sez. 2, 28/02/2018,
n. 4657). Pertanto, una volta accertato che una siffatta deroga sussiste, resta da esaminare se il manufatto di cui si discute abbia o meno natura accessoria alla stregua della nozione contenuta nello specifico strumento urbanistico di cui si lamenta la violazione. L'art. 9, delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di
Selvazzano Dentro, recante «Norme per l'edilizia esistente», stabilisce, al comma 4, che «i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie e legnaie, ampliamento del fabbricato principale esistente, possono essere realizzati anche staccati dallo stesso» e, al comma 6, che «per le costruzioni accessorie di cui al precedente punto 4 si applicano gli artt. 873 e 875 del Codice Civile in ordine alle distanze dai confini e dagli altri fabbricati. Le pareti di tali manufatti, fronteggianti i confini, non devono avere né luci né vedute. Per gli interventi di cui sopra necessita
l'accordo scritto delle parti». Tale disposizione deve necessariamente essere letta alla luce dell'intero impianto normativo dettato in materia di distanze, sicché la deroga dettata dalle N.T.A. intanto può dirsi operante, in quanto il fabbricato accessorio costituisca una costruzione a sé stante rispetto a quello principale, sia privo di luci o vedute e sia antistante a parete non finestrata, secondo le specificazioni contenute nel principio sopra espresso, aspetti questi che devono evidentemente sussistere al momento in cui viene realizzata la nuova fabbrica a distanza inferiore a quella prevista dal ridetto art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968. Orbene, è stato dedotto che, al momento della modificazione del manufatto ubicato nella proprietà del , _1 insisteva, sulla proprietà dei controricorrenti, altro immobile, poi demolito, che si frapponeva, nella parte antistante il confine per cui è causa, tra la parete finestrata del loro fabbricato e l'edificio oggetto di causa, circostanza questa non negata, infatti, dai controricorrenti, che si sono limitati ad obiettare che esso, pur oscurando le finestre dotate di inferriate al piano terra del proprio edificio, non copriva, invece, quella al primo piano priva di inferriate e prospiciente la costruzione contestata. Tale obiezione, però, non può assumere rilevanza ai fini voluti, atteso che l'individuazione della norma applicabile in materia di distanze, correlata alla sussistenza di pareti
10 finestrate di uno o di entrambi gli immobili al confine, non può che fare riferimento alle facciate contrapposte e non certo a quelle in posizione secondaria, ancorché più alte delle prime, oltreché alle caratteristiche, principali o pertinenziali, degli immobili stessi. Nonostante ciò, i giudici di appello hanno trascurato di approfondire l'indagine volta ad accertare se il predetto manufatto abusivo (poi demolito) insistesse sul fondo dei al momento dell'edificazione da parte del confinante e quali ne ER _1 fossero le caratteristiche, le dimensioni e l'altezza, onde individuare quale norma, in tema di distanze, andasse in concreto applicata alla fattispecie concreta, preferendo rispondere alla specifica deduzione difensiva dell'appellante (odierno ricorrente) osservando che nulla era stato rilevato in loco dal c.t.u. al momento del sopralluogo.
Ma è evidente che, con tale argomentazione, la Corte d'appello, facendo erroneamente coincidere, quanto allo stato dei luoghi, il momento della verifica con quello sostanziale della data di edificazione del manufatto in contestazione, benché il primo sia necessariamente susseguente al secondo, abbia commesso il lamentato vizio della falsa applicazione di legge, che, come detto nel punto che precede, si profila allorché si assuma la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla. Deve ulteriormente osservarsi come la considerazione, contenuta in sentenza, in merito alla tardività della deduzione sul punto, in ragione del mancato rispetto, da parte dell'appellante, del termine concesso per osservazioni in occasione della relazione del c.t.u., depositata il 5/2/2013, debba ritenersi espressa ad abundantiam, al solo fine di corroborare il rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure, non avendo influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza del motivo (in questi termini, Cass.
18/12/2017, n. 30354, Rv. 647172 - 01; successive conformi, ex pluribus, Cass.,
Sez. 5, 16/10/2018, n. 29305; Cass., Sez. 5, 12/12/2019, n. 32736; Cass. sez. 5,
29/10/2020, n. 23872; Cass., Sez. 5, 11/11/2021, n. 33294), oltre a porsi, anche nel merito, in contrasto col principio secondo il quale le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare
11 il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass., Sez. U,
21/2/2022, n. 5624).
4. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione al terzo motivo con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
8. Hanno riassunto il processo gli originari attori ( , , Parte_1 Parte_2 [...]
) reiterando la domanda di condanna del convenuto alla Parte_3 _1 demolizione del manufatto edilizio di riferimento (insistente sull'area di sua proprietà censita in C.T al foglio 4, mapp. 1761 del Comune di Selvazzano Dentro), o comunque al suo arretramento fino alla distanza legale dal confine e dal fabbricato di loro proprietà, sottolineando a tal fine che nel giudizio di rinvio dovrà tenersi conto: a) che il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso nel quale non possono essere articolate nuove prove, dovendo giudicarsi sulla base del compendio probatorio acquisito nel rispetto delle preclusioni processuali;
b) che in tale prospettiva il convenuto in riassunzione è decaduto dalla prova circa l'esistenza e le caratteristiche del manufatto accessorio costruito da , non avendo dedotto ed allegato il fatto nei Persona_1 termini perentori previsti dal codice di rito per la costituzione, per la emendatio libelli e per l'indicazione delle prove;
c) che pertanto la decisione nel giudizio di rinvio deve essere presa sulla sola base dei documenti di causa dai quali risulta esclusivamente l'esistenza di una tettoia o pensilina in aderenza alla parete nord dell'abitazione del
, posizionata al di sotto della quota di solaio del pianterreno, parzialmente ER chiusa sul lato prospicente la proprietà , non ancorata al suolo, di natura _1 accessoria e consistenza precaria, priva di caratteristiche di autonomia rispetto al fabbricato residenziale, caratteristiche che non consentono di applicare la deroga alle distanze prevista dall'art. 9 della NTA del Comune di Selvazzano Dentro;
d) che l'applicazione di tale disposizione deve ritenersi comunque esclusa difettando l'accordo delle parti richiesto dalla norma;
e) che l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, nel testo applicabile ratione temporis, da ritenersi tuttora in vigore in relazione alla previsione di cui all'art. 136 TUE, costituisce norma inderogabile da parte dei regolamenti locali e, poiché la parete nord del fabbricato del , anche per quanto ER riguarda il corpo di fabbrica accessorio risulta finestrata, ne discende la disapplicazione dell'art. 9 delle NTA del Comune di Selvazzano.
9. Si è costituito nel giudizio di rinvio il convenuto ribadendo che la _1 domanda di condanna alla demolizione o all'arretramento del manufatto dallo stesso costruito – che deve confrontarsi con i principi affermati nell'ordinanza di rinvio – va rigettata per le seguenti ragioni: a) l'immobile di cui viene chiesta la demolizione o l'arretramento fino alla distanza di legge dal fabbricato attoreo e dal confine è
12 costituito da una costruzione di natura accessoria e pertinenziale: si tratta infatti di un garage autonomo e a sé stante, completamente staccato dalla abitazione principale, insistente su altro mappale;
b) come affermato dalla S.C., le costruzioni di natura accessoria e pertinenziale possono essere sottratte alle disposizioni di cui agli strumenti urbanistici, con riguardo ai fabbricati in genere, nei limiti in cui gli strumenti stessi contengano una esplicita deroga in tal senso;
c) nel caso di specie l'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Selvazzano Dentro contengono siffatta deroga, in quanto il comma 6 dispone che: “Per le costruzioni accessorie di cui al punto 4 si applicano gli artt. 873 e 875 del Codice Civile in ordine alle distanze dai confini e dagli altri fabbricati. Le pareti di tali manufatti fronteggianti i confini non devono avere né luci né vedute”. Detta norma, richiamando quelle del codice civile, prescrive quindi una distanza di 3 metri tra i fabbricati;
d) per individuare la norma da applicare al caso di specie, si deve tenere conto della natura della costruzione di riferimento di sua proprietà (e cioè del fabbricato accessorio e pertinenziale costituito da una costruzione a sé stante rispetto a quello principale, privo di luci e vedute) e di quella dell'immobile ad esso contrapposto;
e) al momento della modificazione del proprio manufatto, sulla proprietà dei insisteva altro ER immobile, poi demolito, che si frapponeva, nella parte antistante il confine per cui è causa, tra la parete finestrata del loro fabbricato e l'edificio oggetto di causa. Tale manufatto non era stato rilevato dal CTU perché tra la notifica della citazione e il sopralluogo del consulente tecnico era stato nel frattempo demolito, ma era sicuramente rilevante ai fini del decidere;
f) la Corte di Cassazione, con l'ordinanza di rinvio, accogliendo il motivo di impugnazione proposto dall'appellato, ha affermato che l'individuazione della norma da applicare va fatta in relazione allo stato dei luoghi esistente al momento dell'instaurazione del giudizio, e non a quello successivamente rilevato dal CTU, e ne ha demandato l'accertamento alla Corte d'Appello; g)
l'esistenza del manufatto accessorio degli appellanti riassumenti è documentata dalla
Tav. 1 del permesso di costruire n. 7/08 del 19.2.2008 e dalla Tav. 11 del permesso di costruire n. 24/2010 del 26.2.2010 (che costituiscono l'allegato 4 alla perizia depositata dal CTU arch. ). Si tratta di circostanza non Persona_2 contestata dal , come rilevato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, ER essendosi all'epoca il limitato ad obiettare che esso, pur oscurando le finestre ER dotate di inferriate al piano terra del proprio edificio, non copriva, invece, quella al primo piano dotata di finestre prospicienti la costruzione contestata;
h)
l'individuazione della norma applicabile in materia di distanze, correlata alla sussistenza di pareti finestrate di uno o di entrambi gli immobili al confine fa
13 riferimento alle facciate contrapposte e non già a quelle in posizione secondaria, ancorché più alte delle prime, oltreché alle caratteristiche, principali o pertinenziali, degli immobili stessi. Nel caso di specie, la parete nord della costruzione accessoria edificata dal , e successivamente demolita dopo l'instaurazione del giudizio, era ER priva di finestre, era posta ad una distanza di circa 50 cm. dal confine con la proprietà dell'odierno convenuto, fronteggiava la parete sud del manufatto accessorio per cui
è causa, anch'esso privo di luci e vedute. Trattandosi quindi di un fabbricato accessorio (garage) privo di luci e vedute, che fronteggiava la parete di altro manufatto privo di luci e vedute, ai fini del corretto calcolo delle distanze va applicato il predetto art. 9 delle N.T.A. del Comune di Selvazzano Dentro che richiama l'art. 873 c.c., il quale prevede una distanza tra le costruzioni di 3 metri, nel caso di specie rispettata, come accertato dal CTU, che nella relazione datata 1.2.2013, a pag. 6, indica una distanza minima tra i fabbricati di ml. 6,22 – punto C – e una massima di ml. 10,11 – nel punto B.
10. Fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 26.6.2025 e quindi decisa nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
11. Appare preliminarmente opportuno sottolineare, ai fini definitori del thema decidendum del presente giudizio di riassunzione, che per consolidato orientamento della Suprema Corte i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che:
a) la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
b) ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia;
c) ovvero, ancora, per l'una e per l'altra ragione.
Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'articolo 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad
14 estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione
“ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. Cassazione sez. II, 2 febbraio
2024, n. 3150; Cass. n. 17240/2023; Cass. n. 448/2020).
Nel caso di specie la sentenza d'appello è stata cassata: a) sia sulla base del riscontro di un vizio motivazionale, quanto al mancato esame di un fatto decisivo (costituito dalla preesistenza all'interno della proprietà di un manufatto abusivo posto a ER ridosso della parete nord del loro fabbricato principale, privo di finestre e fronteggiante la parete sud del manufatto per cui è causa); b) sia per falsa applicazione di legge in ragione dell'affermazione del giudice d'appello secondo cui, nulla, relativamente a detto manufatto, era stato rilevato in loco dal c.t.u. al momento del sopralluogo, argomentazione che, secondo la Suprema Corte, facendo erroneamente coincidere, quanto allo stato dei luoghi, il momento della verifica con quello sostanziale della data di edificazione del manufatto in contestazione, benché il primo sia necessariamente susseguente al secondo, configura il lamentato vizio della falsa applicazione di legge, e segnatamente dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 e dell'art. 9 delle N.T.A. di P.R.G. del Comune di Selvazzano Dentro.
Si verte, pertanto, nella terza ipotesi delineata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (annullamento per vizio, sia di legittimità, che motivazionale), laddove al giudice di rinvio è consentito valutare ex novo i fatti già acquisiti, nonché altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione, fermo restando il rispetto delle preclusioni e delle decadenze già verificatesi.
In particolare, secondo consolidato orientamento di legittimità, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, sicché resta conservato il potere di procedere a una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento.
Ne consegue che a seguito di annullamento con rinvio, onde dare applicazione al principio di diritto affermato dalla cassazione, il giudice di rinvio deve esaminare tutte le circostanze risultanti dagli atti ritualmente acquisiti al fascicolo procedimentale, dando rilievo ad elementi di fatto ulteriori rispetto a quelli indicati nella sentenza di annullamento come astrattamente idonei a connotare il fatto (Cass. S.U. n.
17779/2013; Cass. n. 26949/2020).
15 Inoltre, il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato, ma, in relazione ai punti decisivi e non congruamente valutati della sentenza cassata, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, ha il potere di procedere a una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza della Corte di
Cassazione, la cui portata vincolante è limitata all'enunciazione della corretta interpretazione della norma di legge, e non si estende alla sussunzione della norma stessa della fattispecie concreta, essendo tale fase del procedimento logico compresa nell'ambito del libero riesame affidato alla nuova autorità giurisdizionale (Cass. n.
9690 del 2003; Cass. n. 18087 del 2007).
Trasponendo le predette coordinate ermeneutiche nel presente giudizio, si osserva come nel giudizio rescindente la Suprema Corte abbia enunciato i seguenti principi di diritto:
a) “le costruzioni di natura accessoria e pertinenziale possono ritenersi sottratte alle disposizioni di cui agli strumenti urbanistici con riguardo ai fabbricati in genere, solo se e nei limiti in cui gli strumenti stessi contengano una esplicita deroga in tal senso (Cass., Sez. 2, 06/05/1987, n. 4208; sent. n. 428 del 1977, n. 426 del 1981)”;
b) “le deroghe alle distanze tra costruzioni applicabili ai manufatti di natura accessoria e pertinenziale non trovano applicazione ove l'unità strutturale della costruzione "secondaria" con quella "principale" impedisca di considerare la prima, indipendentemente dall'uso cui è destinata, come costruzione a sé stante, dotata di sue autonome dimensioni e caratteristiche e, pertanto, di qualificarla come accessoria alla seconda, essendo entrambe parti integranti di un unico intero fabbricato (Cass.,
Sez. 2, 28/02/2018, n. 4657). Pertanto, una volta accertato che una siffatta deroga sussiste, resta da esaminare se il manufatto di cui si discute abbia o meno natura accessoria alla stregua della nozione contenuta nello specifico strumento urbanistico di cui si lamenta la violazione”.
Sulla base di dette enunciazioni di principio ha poi indicato la disposizione dello strumento urbanistico di potenziale rilievo applicativo alla fattispecie, e segnatamente l'art. 9 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Selvazzano
Dentro, recante “Norme per l'edilizia esistente”, che al comma 4 stabilisce che “i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie e legnaie, ampliamento del fabbricato principale esistente, possono essere realizzati anche staccati dallo stesso”
e, al comma 6, che “per le costruzioni accessorie di cui al precedente punto 4 si applicano gli artt. 873 e 875 del Codice Civile in ordine alle distanze dai confini e dagli
16 altri fabbricati. Le pareti di tali manufatti, fronteggianti i confini, non devono avere né luci né vedute. Per gli interventi di cui sopra necessita l'accordo scritto delle parti”.
La Cassazione ha, infine, demandato a questa Corte territoriale l'accertamento in ordine ad aspetti in fatto rilevanti per integrare alcuni requisiti e presupposti applicativi dell'art. 9 N.T.A. di P.R.G. cit., e, segnatamente: - la circostanza che esistesse sulla proprietà all'epoca di costruzione del garage realizzato dal ER _1
(fabbricato contestato oggetto di causa) un “manufatto abusivo”, poi demolito, “che si frapponeva, nella parte antistante il confine per cui è causa, tra la parete finestrata del fabbricato dei e l'edificio oggetto di causa”; - nonché “quali ER ne fossero le caratteristiche, le dimensioni e l'altezza”.
12. Ciò posto, applicando alla fattispecie i principi della Suprema Corte in tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizi di legittimità e motivazionali, deve ritenersi:
a) che con l'ordinanza in questione la Suprema Corte ha, da un lato, dettato una chiara direttiva in ordine alla potenziale rilevanza applicativa dell'art. 9 delle N.T.A. di P.R.G. cit. secondo un'interpretazione tesa ad emendare il vizio motivazionale della sentenza cassata, e ha quindi demandato all'ulteriore fase di merito l'accertamento della sussistenza in concreto di alcuni presupposti applicativi di detta norma urbanistica: preesistenza sulla proprietà del manufatto, poi demolito, sue ER caratteristiche, dimensioni ed altezza, dalle quali desumere il carattere accessorio o meno dello stesso;
b) che compete al libero esame del giudice del merito (e quindi ora a questa Corte) la sussunzione della norma stessa alla fattispecie concreta, valutando la sussistenza di tutti i relativi presupposti.
Quanto al primo aspetto, alla luce degli elementi inferibili dagli atti e documenti di causa deve ritenersi che all'epoca della costruzione del garage in contestazione nella proprietà , in aderenza alla parete nord dell'abitazione e posizionata al _1 ER di sotto della quota di solaio del pianterreno, si trovava una tettoia o “pensilina” (così denominata e allocata in tutti gli elaborati progettuali di parte convenuta riferiti al garage contestato presenti agli atti di causa) dotata di copertura realizzata in pannelli in ondulato.
Come emerge dalle fotografie in atti sub “allegati n. 4” alla memoria di osservazioni alla bozza di c.t.u. formulate in 1° grado dal c.t. di parte , arch. _1 Persona_3
(acclusa alla perizia del c.t.u.), nonché dalle fotografie n. 1 e 5 del doc. 11 del fascicolo di 1° grado, detta tettoia/pensilina era solo parzialmente chiusa (sul ER versante prospiciente il confine con la proprietà e il garage contestato da _1
17 quest'ultimo realizzato) mediante pannelli in ondulato posizionati alla rinfusa, precariamente appoggiati senza ancoraggio fisso al suolo e teloni verdi, mentre era aperta sul fronte nord-ovest.
Si trattava, quindi, alla luce delle evidenze disponibili, di un compendio privo di caratteristiche di autonomia rispetto al fabbricato residenziale di proprietà , ER costituendo un “continuum”, ovvero un “quid unicum”, con l'abitazione medesima.
Ne discende che detta tettoia/pensilina, proprio in ragione delle sue caratteristiche, non può essere valutata integrare una “costruzione a sé stante” rispetto all'abitazione principale di proprietà , e pertanto non può rilevare ai fini applicativi al garage ER realizzato dal Pavan della deroga contemplata per i “locali accessori” dalla norma dettata dall'art. 9, commi 4 e 6, delle N.T.A. di P.R.G. del Comune di Selvazzano
Dentro vigente ratione temporis, la quale, pertanto, non risulta in concreto suscettibile di applicazione al caso di specie.
Quanto al secondo aspetto – e quindi anche in disparte dal predetto rilievo circa le caratteristiche tipologiche e costruttive del manufatto abusivo presente sul fondo all'epoca della realizzazione del garage Pavan – va considerato che la ER richiamata disposizione delle N.T.A. richiede espressamente il consenso del confinante (cfr. art. 9 N.T.A. cit.: “
4. I locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie e legnaie, ampliamento del fabbricato principale esistente, possono essere realizzati anche staccati dallo stesso.
6. Per le costruzioni accessorie di cui al precedente punto 4 si applicano gli artt. 873 e 875 del Codice Civile in ordine alle distanze dai confini e dagli altri fabbricati. Le pareti di tali manufatti, fronteggianti i confini, non devono avere ne luci ne vedute. Per gli interventi di cui sopra necessita
l'accordo scritto delle parti”), che nella specie, però, pacificamente manca.
E che detto consenso – la cui previsione, va detto, è pianamente coerente con il principio, pacifico, per cui l'esistenza di una autorizzazione da parte del Comune alla edificazione è priva di rilevanza nei rapporti tra privati, i quali, ove lesi dalla realizzazione di una costruzione senza il rispetto delle disposizioni sulle distanze, conservano il diritto ad ottenere la riduzione in pristino (Cass. Sez. 2, 25 settembre
2013, n. 21947; Cass. Sez. Unite, 19 ottobre 2011, n. 21578) – si riferisca alle ipotesi di cui al comma 4 appare evidente sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della norma, non trovando, per contro, alcun riscontro l'ipotesi sostenuta dalla difesa di parte secondo cui “il riferimento richiama il comma 5 che _1 riguarda “i fabbricati esistenti, nelle zone B e C1, qualora ne siano sprovvisti, sono ammessi anche in eccedenza quanto previsto dalle norme, locali accessori quali
18 autorimesse, magazzini e lavanderie” (v. comparsa di risposta depositata nel giudizio di rinvio, pag. 10, punto V).
13. Escluso, quindi, che la presenza del predetto manufatto precario sul sedime della proprietà all'epoca della realizzazione del garage Pavan di cui si tratta ER possa assumere la rilevanza preclusiva assunta dal convenuto nella comparsa conclusionale di primo grado (v. pag. 5), deve confermarsi in parte qua – e cioè per quanto qui ancora interessa, essendo irrevocabile il rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta finalizzata all'acquisto a titolo originario del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale – la valutazione fatta dal primo e dal secondo giudice sulla base dei rilievi fatti dal c.t.u., e quindi ritenersi:
i) che la proprietà attorea fronteggia sul suo lato nord la parete sud del garage del convenuto e che la parete sud del fabbricato del convenuto insistente sull'area censita al N.C.T. del comune di Selvazzano Dentro, Foglio 4, mapp. 1761, è posta a una distanza variabile tra m. 3,11 e m. 6,89 dal confine, e a una distanza variabile da m. 6,22 a m. 9,96 dal fabbricato di proprietà di parte attrice, censita al N.C.T. del medesimo comune al Foglio 4, mapp. 1993 (cfr. pag. 6 della relazione depositata il
5.2.2013 e la planimetria di cui all'allegato n. 7);
ii) che la parete nord del fabbricato attoreo è senza dubbio finestrata e tanto basta per imporre, in caso di nuova costruzione (o di ampliamento), la distanza minima di dieci metri (cfr. fotografia n. 1, all. n. 8 alla relazione del c.t.u. dep.
5.2.2013 e fotografie sub doc. 7 e 11 di parte ), non potendosi dare rilievo alla presenza ER sul fondo dell'attore di un manufatto abusivo non più presente alla data del sopralluogo del c.t.u.;
Accertata la violazione delle norme dettate in materia di distanze, deve essere disposto l'arretramento della costruzione ad una distanza che rispetti il limite legale, senza che a tal fine sia necessaria la prova del danno in concreto subito (Cass. 17 aprile 1998 n. 3886). In particolare, si ritiene sufficiente l'arretramento dell'edificio quantomeno fino al punto A indicato nella planimetria di cui all'all.7 della relazione c.t.u., in cui la distanza tra i fabbricati è pari a m. 9,96, posto che la differenza di m.
0,04 non è significativa e rientra comunque nella tolleranza ammessa dal
Regolamento Edilizio del vigente P.R.G. (cfr. pagina 8 della relazione c.t.u. depositata il 5.2.2013).
III
Le spese di lite.
Le spese di lite vanno determinate alla luce dell'esito complessivo del giudizio, e quindi, sulla base del principio di soccombenza poste integralmente a carico del
19 convenuto e a favore degli attori ( , , _1 Parte_1 Parte_3 [...]
) nella misura liquidata in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. Pt_2 mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo grado, d'appello, di legittimità e di rinvio nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità bassa”.
Le spese della C.T.U. svolta nel primo grado seguono la medesima sorte e vanno pertanto poste in via definitiva a carico del convenuto nella misura già separatamente liquidata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. n.
792/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accerta, per le ragioni di cui in motivazione, l'illegittimità della realizzazione della costruzione oggetto di causa esistente sull'area di proprietà del convenuto censita al N.C.T. del Comune di Selvazzano Dentro, Fg. 4, mapp. _1
1761, e per l'effetto ordina al predetto di provvedere _1 all'arretramento di detta costruzione fino alla distanza di m. 10,00 (con tolleranza fino a m. 9,96) dall'immobile di parte attrice;
b) condanna alla rifusione in favore degli attori ( , _1 Parte_1 [...]
e ) delle spese di lite, che si liquidano: A) quanto al Pt_2 Parte_3 primo grado: per compensi, in € 7.616, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge, e per rimborsi, in € 348;
B) quanto al secondo grado: per compensi, in € 6.946, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge;
C) quanto al giudizio di legittimità: per compensi, in € 5.513, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge;
D) quanto al giudizio di rinvio: per compensi, in € 6.946, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge, e per rimborsi, in € 545;
c) pone in via definitiva le spese della C.T.U. a carico del convenuto . _1
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
20